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INDICE DEI CONTENUTI

Ecobonus 110% - domande e risposte

Superbonus : domande e risposte

Il 19 luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 77/2020 che ha convertito il decreto 34/2020.

L’articolo 119 della norma ha previsto inizialmente l’aumento al 110% della detrazione fiscale per gli interventi “volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus) e la riduzione del rischio sismico (sismabonus)“.

Leggi l'articolo sul Superbonus

In queste settimane abbiamo ricevuto diverse richieste di approfondimento dato che, comprensibilmente, ci sono ancora molti elementi da chiarire (non solo per i privati ma anche per i professionisti e le aziende…).

Abbiamo pensato di raccogliere in questo articolo una parte di queste domande. Qualora ci fossero dei quesiti specifici che non trovassero risposta in questo articolo, è possibile inviare la domanda tramite la pagina dei richiesta informazioni.

Documentazione utile sul Superbonus

Oltre alle risposte presenti in questa pagina, suggeriamo di fare riferimento ai decreti, guide, interpelli ed altri documenti prodotti da Agenzia delle Entrate ed ENEA.

In particolare suggeriamo di fare riferimento alla sezione sul Superbonus che il governo ha attivato sul sito www.governo.it dal 21 gennaio 2021 dove si possono trovare i riferimenti alle varie norme e dove vi sono inoltre le informazioni su come inviare le domande per chiarire eventuali dubbi sulla normativa.

Sito del Governo italiano: sezione sul Superbonus

Superbonus 110% - sito del governo

Normativa di riferimento per il Superbonus  :

Vedi l'elenco dei decreti, circolari, risposte a interpelli, ecc. sul Superbonus

Aggiornamenti al Superbonus previsti nella Legge di Bilancio 2021

Leggi l'articolo con gli ultimi aggiornamenti al Superbonus (Legge di Bilancio 2021)
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Domande e risposte

Se si realizzano interventi in un singolo alloggio di un condominio si può accedere al superbonus ?

Premessa: se l’unità immobiliare si trova in un edificio plurifamiliare o condominio, per poter realizzare i lavori in autonomia (quindi senza il coinvolgimento delle altre unità immobiliari presenti) deve :

  1. essere funzionalmente indipendente (*1) ed inoltre
  2. avere almeno un ingresso autonomo dall’esterno (*2)

(*1) Per essere funzionalmente indipendente occorre avere 3 dei 4 seguenti elementi non condivisi con altri: luce, acqua, gas, riscaldamento

(*2) Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.

Quindi:

1) se l’unità immobiliare si può considerare funzionalmente indipendente e possiede inoltre uno (o più) accessi autonomi dall’esterno allora l’unità immobiliare può eseguire i lavori in autonomia senza che necessariamente li eseguano anche i proprietari delle unità vicine. In questo caso la classe energetica di partenza e di arrivo saranno calcolate esclusivamente sul singolo alloggio e non sull’intero edificio.

2) se invece l’unità immobiliare non è funzionalmente indipendente oppure non ha un accesso autonomo può comunque accedere al Superbonus senza la partecipazione del resto del condominio ? In teoria secondo la norma ciò sarebbe possibile a condizione però che i lavori eseguiti nel singolo appartamento permettano di migliorare di 2 livelli la classe energetica dell’intero edificio. Quindi ciò che è possibile in teoria, in pratica il più delle volte risulta impossibile.

Una bifamiliare posseduta da un unico proprietario può accedere al superbonus ?

Se l’edificio è composto da unità immobiliari non funzionalmente indipendenti e con ingressi autonomi allora non è possibile.

Infatti la circolare n° 24 dell’Agenzia delle Entrate (pubblicata l’8 agosto 2020) alle pagine 7 e 8 indica che:

“… In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.”

Nota del 30 dicembre 2020:

Con le modifiche previste nella Legge di Bilancio per il 2021 si potrà accedere al Superbonus anche nel caso in cui vi sia un unico proprietario (o comproprietà fra soggetti) per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari.

Possiedo una villetta a schiera e dal cancello del mio giardino, per arrivare alla strada pubblica, devo attraversare un cortile condominiale. Posso accedere al superbonus ?

Sì, la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate (pubblicata ad agosto 2020) a pagina 14 ha inizialmente precisato che:

“La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Il Decreto Agosto, approvato il 12 ottobre 2020, ha però previsto una modifica alla definizione di accesso autonomo:

“… per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva“.

In base a tale modifica nel caso in cui per arrivare dall’ingresso autonomo alla pubblica via si debba passare da un’area comune (ad esempio un cortile) si considera l’abitazione comunque unifamiliare che può quindi realizzare i lavori senza la necessaria partecipazione delle altre unità immobiliari.

Sono proprietaria di villetta indipendente. Nel 2014 ho sostituito la caldaia tradizionale con una a condensazione beneficiando della detrazione del 65%. Posso ora prevedere la sostituzione della caldaia a condensazione con una pompa di calore ibrida beneficiando del Superbonus (ovviamente verificando preliminarmente il doppio salto di classe energetica) ?

Sì, è possibile.

Una prima versione dei decreti aveva previsto dei limiti se vi erano in corso delle detrazioni fiscali per lo stesso intervento ma nella versione finale di tali decreti tale limite è stato rimosso.

E’ quindi possibile sostituire la caldaia con una pompa di calore fermo restando il rispetto delle regole previste (miglioramento classi energetiche, ecc.)

Effettuando i lavori trainanti se si prevede anche l’installazione di un sistema radiante a pavimento, la posa delle piastrelle nuove e le piastrelle stesse rientrano nel Superbonus oppure sono da considerare a parte?

La Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico a pagina 31 precisa che:

Sono comprese tra le spese detraibili, infine, quelle:

    • relative alle prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi agevolati o per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta
    • sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (per esempio, le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento. L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato).

Da quanto precisato risulterebbero detraibili i costi per la rimozione del pavimento, la posa del nuovo pavimento ma non i costi per l’acquisto dei materiali (piastrelle, ecc.).

Inoltre l’Allegato I del Decreto Requisiti definisce (vedere a pagina 63 del documento) i massimi di spesa nel caso di installazione di pompa di calore e pavimento radiante. Si riporta qui di seguito l’estratto del dell’allegato :

Se fra gli inteventi è prevista l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento (ad esempio una pompa di calore) è possibile mantenere la caldaia esistente ?

L’ENEA nella risposta ad un quesito simile hq risposto che non è possibile mantenere la vecchia caldaia che deve essere dismessa.

E’ possiibile mantenere la vecchia caldaia a patto che sia utilizzata esclusivamente per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale condizione deve essere asseverata da un tecnico.

Si può leggere la risposta dell’ENEA (7D) nella pagina delle FAQ relative agli impianti termici.

E’ possibile fruire del Superbonus se oggetto degli interventi di efficienza energetica e/o antisismici è un magazzino o un deposito (categoria catastale C/2) o è in categoria C/6 (Stalle, scuderie) ?

Rispondendo a tale quesito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

Nella circolare n. 24/E è stato precisato che sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. Sono, inoltre, ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo).

Tale possibilità – già consentita ai fini del cd ecobonus nonché del cd sismabonus disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. da ultimo circolare n. 19/E del 2020) – riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus che non costituisce una “nuova” agevolazione. In particolare, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, è possibile fruire del Superbonus – nel rispetto delle altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma agevolativa – anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo purché, come detto, tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori.

La risposta al quesito si trova nella sezione FAQ per il Superbonus 110% del sito dell’Agenzia delle Entrate

Quale prezzario si deve utilizzare per definire il computo metrico e asseverare la congruità dei costi ?

Il Decreto Requisiti definisce nell’Allegato A (vedere a pagina 32 del documento PDF) quali sono i prezzari da utilizzare:

13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;

c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto.

13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.

In caso di intervento comprendente cappotto termico e sostituzione infissi quali sono i massimali di spesa per questi ultimi ?

In caso di sostituzione degli infissi va ricordato che il massimale di detrazione è di 60.000 € (unicamente per gli infissi, quindi a parte rispetto all’isolamento termico).

Essendo il limite massimo di detrazione = 60.000 € e la percentuale di detrazione = 110% il massimale di spesa per gli infissi corrisponde a :

60.000 € / 1,1 = 54.545 €

Da dove devo iniziare per riqualificare la mia casa e ottenere il Superbonus ?

Può sembrare una domanda scontata ma è la domanda più importante di tutte : per definire i lavori ed ottenere il Superbonus è necessario seguire un percorso ben definito che comprende delle attività ben precise ed ognuna di esse deve essere realizzata in maniera corretta.

Ad esempio: non si può partire dal preventivo di un cappotto se prima non sappiamo quale è la classe energetica dell’edificio o se non viene realizzato un progetto dei lavori che definisca le caratteristiche tecniche ed economiche dei vari interventi che, nel loro insieme, devono garantire il miglioramento della classe energetica come richiesto dalla norma. Lo schema delle fasi lo si trova nell’articolo che parla del Superbonus.

La risposta quindi è : prima di tutto è necessario contattare un professionista che si occupi della parte preliminare (diagnosi e progetto). Poi si potrà pensare alla parte relativa ai preventivi per i vari lavori

Se installo solo l’impianto fotovoltaico o cambio solo gli infissi posso ottenere il Superbonus ?

No, per ottenere il Superbonus occorre:

  1. realizzare almeno un intervento “principale” vale a dire l’isolamento termico e/o la sostituzione caldaia (con relative regole per ciascuno degli interventi)
  2. fare in modo che gli interventi permettano di migliorare di 2 livelli la classe energetica dell’edificio

Cosa si intende per “abitazione principale” ?

“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

Quindi perchè sia “Abitazione principale” si devono presentare contemporaneamente 3 condizioni:

  1. il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione);
  2. la residenza anagrafica;
  3. la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.

Se si ha la residenza in una città ma (ad es. per motivi di lavoro) si vive in altra città, non si può più considerare abitazione principale.

Ho un appartamento in condominio (“abitazione principale”), posso usufruire del Superbonus ?

Se i lavori vengono realizzati a livello condominiale (cappotto o sostiuzione caldaia centralizzata) gli interventi sulle parti comuni beneficieranno del Superbonus (se sono rispettate le condizioni richieste). In ogni caso si deve ottenere un miglioramento della classe energetica.

In base al comma 2 del decreto (e come confermato dal sottosegretario Fraccaro nel corso di una diretta video) rientreranno nel Superbonus anche gli eventuali interventi di riqualificazione energetica realizzati nei singoli appartamenti (infissi, ecc.) se ovviamente il condominio realizza uno dei 2 interventi “principali” (isolamento termico o sostituzione della caldaia centralizzata).

Alcuni ci hanno posto il seguente quesito: se il condominio fa il cappotto termico, fra gli interventi che si possono realizzare nel singolo appartamento e che possono rientrare nel Superbonus vi è anche la sostituzione della caldaia autonoma (così come per gli infissi) ? Il comma 2 sembrerebbe confermare questa ipotesi ma preferiamo attendere un chiarimento per questo quesito specifico.

In ogni caso, se i lavori non vengono realizzati a livello condominiale e quindi sono realizzati esclusivamente in un appartamento allora non si può beneficiare del Superbonus, rimangono validi gli altri bonus precedenti al Superbonus.

Vedi tutte le detrazioni fiscali per il risparmio energetico

Cosa si intende per “edificio unifamiliare” ?

Definizione di Edificio Unifamiliare, estratta dalla voce n. 33 dell’Allegato A del D.P.C.M. 20 ottobre 2016: “Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”.

Se si ha più di 1 unità immobiliare non si rientra quindi nella casistica dell’edificio unifamiliare.

Sono proprietaria di una seconda casa di cui è usufruttuaria mia mamma, per la quale è l’immobile è prima casa. Ha diritto ad ottenere il Superbonus per i lavori per i quali è previsto ?

Sì, ne ha diritto.

L’agevolazione è prevista per:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari) o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l’azienda utilizza per il suo funzionamento) o fra i beni merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Le villette a schiera possono beneficiare del superbonus ?

La Legge 77/2020 prevede che le detrazioni spettino anche per gli interventi realizzati nell’unità immobiliare “situata in edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

Nella casa in cui intendo fare i lavori non c’è alcun impianto di  riscaldamento, posso accedere al superbonus ?

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, “requisito essenziale per poter rientrare nella casistica agevolabile e fruire delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti è necessario che l’immobile su cui si realizzano gli interventi sia già dotato di un impianto di riscaldamento”

Inoltre sempre l’Agenzia delle Entrate, in un documento contenente le risposte alle domande più frequenti ha confermato che:

Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria

Nella mia abitazione (unifamiliare) intendo sostituire la caldaia esistente con una a condensazione. Posso usufruire del Superbonus ?

Si, in caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente si può optare per:

  1. caldaia a condensazione (classe A o superiore)
  2. pompa di calore anche con sistema ibrido (caldaia a condensazione + pompa di calore) o geotermico
  3. biomassa (solo in alcuni casi particolari)

Fra gli interventi previsti c’è il cappotto termico, come faccio a trovare l’impresa che realizzi correttamente la posa ?

Il 21 giugno 2018 sono state pubblicate due norme nazionali dedicate al Sistema di Isolamento Termico a Cappotto.

Le due norme sono

  1. la norma UNI/TR 11715:2018 : progettazione e posa del sistema di isolamento termico a cappotto
  2. la norma UNI/TR 11716:2018 : certificazione professionale degli applicatori del sistema cappotto

Anche se il progettista ha definito correttamente il progetto, seguendo il Manuale del Cappotto Termico Cortexa e la norma UNI 11715:2018, è necessario che l’impresa realizzi la posa “a regola d’arte”.

Per essere certi di questo occorre richiedere all’impresa che realizza il cappotto la certificazione prevista dalla norma UNI 11716:2018

Se in un edificio collabente (categoria F2) vengono realizzati interventi di ristrutturazione si può ricorrere al Superbonus ?

L’Agenza delle Entrate si è pronunciata in merito a questo quesito rispondendo ad un interpello disponibile sul sito dell’Agenzia.

In pratica è stato chiarito che è possibile beneficiare dell’ecobonus o del sismabonus e in caso di demolizione e ricostruzione di unità collabenti purché non risulti una nuova costruzione.

In pratica è possibile effettuare lavori su questa tipologia di edificio fermo restando che occorre:

  • rispettare la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
  • rispettare la stessa sagoma con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la demolizione e ricostruzione o il ripristino purché rispettino oltre che la medesima volumetria anche la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

Nota del 30 dicembre 2020:

Le modifiche previste nella Legge di Bilancio per il 2021 permettono di includere nel Superbonus anche gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè al termine dei lavori raggiungano la classe energetica A e rientrino in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9)

Vorrei installare l’impianto fotovoltaico, posso utilizzare il Superbonus ? Quali sono i massimali di spesa ?

Sì, se si realizza contestualmente ad un intervento “trainante” (isolamento termico e/o sostituzione caldaia).

Massimali di spesa:

  1. Spesa massima complessiva : 48.000 €
  2. Spesa massima di 2.400 € per kWp (*)

(*) Il massimale è ridotto a 1.600 € per kWp nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica (di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

Il ricorso al Superbonus per il fotovoltaico prevede la “… cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre fonne di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale …”

Con questo passaggio si intende che l’energia immessa in rete non sarà più pagata come invece previsto dallo “scambio sul posto”.

E’ possibile beneficiare del Superbonus per interventi in un edificio dove sono presenti unità immobiliari ad uso commerciale (negozi, uffici, ecc.) ?

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, a pagina 15 precisa che:

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.

Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Il Superbonus è previsto solo per le persone fisiche ?

Dipende … il decreto prevede queste regole:

  1. Condomìni: persone fisiche, professionisti e imprese (anche società di persone o capitali)
  2. Case unifamiliari: solo persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (*)

(*) La limitazione non vale per il sismabonus, né per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (la limitazione invece vale le colonnine di ricarica)

Per cedere il credito di imposta devo essere capiente ?

No, le situazioni possono essere le seguenti:

  1. se il proprietario intende portare in detrazione il credito di imposta deve essere capiente. In tal modo porterà in detrazione in 5 anni
  2. se il proprietario intende cedere il credito di imposta a impresa o banca o altri intermediari finanziari, allora in questo caso non deve essere necessariamente capiente

E’ possibile cedere solo una parte del credito di imposta ?

Questa risposta necessita di un ulteriore approfondimento.

In ogni caso, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (al punto 3.3) pare che permetta questa possibilità.

Aggiornamento di novembre 2020 : suggeriamo di leggere l’articolo relativo ai limiti relativi alla cessione del credito definiti dall’Agenzia delle Entrate

Visto di conformità, quando è necessario ?

Il visto di conformità è necessario in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Non è necessario se il proprietario decide di portare in detrazione gli importi dei lavori.

Il visto di conformità si può richiedere ad uno di questi soggetti:

  1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
  2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
    industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
    economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
  3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche’ quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche
  4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
  5. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
  6. dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997

Sapete indicarmi la norma per la quale non ci devono essere abusi edilizi sia interni che esterni per poter accedere al Superbonus ?

L’articolo 49 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380  dice che:

“Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, ne’ di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.”

Se durante i lavori di adeguamento sismico si effettuano dei frazionamenti, come funziona il limite di spesa massima del sismabonus? È possibile beneficiare di tante detrazioni quante le unità create?

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 256 in cui tratta il caso presentato da un’impresa che, possedendo un grande immobile accatastato come unico ma costituito da diverse unità, intende realizzare interventi di miglioramento sismico. Poiché alla fine dei lavori l’immobile verrà frazionato e ri-accatastato, l’impresa vuole sapere se potrà beneficiare di tante detrazioni (Sismabonus) quante le unità create.

La risposta dell’Agenzia è la seguente:

“Tanto premesso, si ritiene che la società possa individuare il limite di spesa per l’agevolazione “sismabonus”, sulle singole unità immobiliari, nella misura in cui il censimento in catasto di tali unità sia preesistente alle procedure autorizzatorie e all’inizio degli interventi edili che danno diritto all’agevolazione sismabonus.”

Superbonus per i non residenti in Italia

Possono beneficiare del Superbonus, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica ordinarie:

  • I soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato;
  • Titolari di qualsiasi tipologia di reddito.

Nell’interrogazione parlamentare n° 5-04433, l’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo positivo alla domanda, se i soggetti iscritti all’AIRE possono beneficiare delle detrazioni maggiorate.

Anche i soggetti residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE), pertanto, possono beneficare del Supebonus, per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

I non residenti possono altresì, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della corrispondente detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Articolo e video sul Superbonus

Se non l’hai ancora fatto puoi leggere l’articolo sul Superbonus oppure puoi vedere il video sul nostro canale Youtube

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696 Comments

  • Antonio ha detto:

    Con la coibentazione del tetto, le tegole e il loro smaltimento, sono a carico dei condomini? Grazie

  • Antonio ha detto:

    Coibentazione del tetto, deve sostenere spese di propria tasca per acquisto e posizionamento nuove tegole, grazie.
    P.S. In caso affermativo mi potreste indicare la norma dove andare a ricercare ciò, grazie

  • Antonio ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere se in un condominio di 6 appartamenti, che ha avuto accesso al bonus 110%, ed ha indicato sul contratto
    la coibentazione del tetto, deve sostenere spese di propria tasca per acquisto e posizionamento nuove tegole, grazie.
    P.S. In caso affermativo mi potreste indicare la norma dove andare a ricercare ciò, grazie

  • COSTANTINO ha detto:

    Per la parte di cappotto termico non compresa nel superbonus 110 ( vedi soffitta o garage e cantina) è possibile usufruire della detrazione del 65% oppure del 50 %
    Grazie

  • pasquale ha detto:

    Salve, vorrei sapere gentilmente, abito in un condominio di 12 inquilini,sto’ vendendo il mio appartamento posso venderlo ugualmente anche se si faranno i lavori del super bonus? grazie.

  • Angela Ciampoli ha detto:

    Salve, sono proprietaria con mio marito di un terratetto funzionalmente indipendente e con accesso da portone autonomo che si apre su un ingresso chiuso e condiviso con il vicino di casa. L’ingresso si apre su pubblica via. Credo si configuri un condominio minimo. Il vicino non ha alcuna intenzione di procedere alla pratica 110%, non ne sente la necessità. Sembra irremovibile. Per noi è, quindi,impossibile procedere con il 110? Con la nostra ristrutturazione non riusciremo a fare scendere di 2 classi anche l’abitazione dell’altro. Abbiamo il tetto a falda in comune e siamo in zona paesaggistica. Come posso esercitare anche il mio diritto?
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se la sua casa è funzionalmente indipendente e ha un ingresso autonomo allora in questo caso può realizzare gli interventi autonomamente, senza il coinvolgimento del suo vicino.

  • Patrizia ha detto:

    Buongiorno, Ho un immobile ereditato che sto vendendo. Ho rottamato la caldaia perchè non funzionante con notifica al catasto caldaie della regione.
    Ho tutti gli estremi della caldaia, il numero di impianto di registrazione al catasto ed il certificato del tecnico che l’ha rimossa.
    Esistono termosifoni in ogni stanza e contatore gas disattivato.
    Il compratore riferisce che non può usufruire del ecobonus 100% perchè manca la caldaia nell’impianto e salterà la vendita.
    Cosa posso fare?
    Grazie infinte

    • Ecostili ha detto:

      Salve, deve dire al compratore che la sua casa ha tutte le caratteristiche per accedere al 110% in quanto la caldaia non deve essere per forza funzionante ma anche solamente riattivabile. Quindi ciò che le ha detto il compratore non è corretto.

  • ELISABETTA Papetti ha detto:

    Posso usufruire del cappotto con ecobonus 110 per cento su alcune pareti della casa compreso il tetto e su altre pareti e balconi il bonus facciate al 90 percento?

  • GIANFRANCO BRUSCOLINI ha detto:

    buongiorno ho villetta che ha gia fatto il 110 x pompa di calore acqua sanitaria climatizzatori e la mia classe energetica era F ORA A2
    chiuso il 110 e volevo aprire di nuovo il 110 fare cappotto e infissi colonina e tende ma devo sempre passare le due classi ? e secondo lei pensa che sia possibile passare le due classi

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se i lavori sono conclusi e intende riaprire una nuova procedura per il superbonus in questo caso deve passare da A2 a A4.
      Ritengo sia molto improbabile passare da A2 in A4 con capotto e infissi ma occorrerebbe approfondire il caso con dei dati precisi.

  • MONTINARI GIUSEPPE ha detto:

    sono proprietario di una unita immobiliare già oggetto di provvedimento autorizzativo comunale per ristrutturazione ed ampliamento. Il progetto originario prevedeva già cappotto e fotovoltaico. Ultimati i lavori tranne cappotto e fotovoltaico perchè esaurite le risorse economiche. Il DL sta procedendo a chiusura parziale dei lavori in attesa di possibilità di completamento. Posso ora accedere al superbonus 110 per poter ultimare i lavori, magari con cessione del credito? In caso affermativo, posso conoscere la norma che mi concede detto diritto? Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per accedere al Superbonus deve innanzitutto essere verificato il salto delle 2 classi energetiche rispetto allo stato di fatto, cioè rispetto alla situazione attuale. Deve chiedere al DL o ad un altro tecnico di fare questa verifica.

  • GALLI LUIGI ha detto:

    In un condominio le tende solari in quali lati del palazzo rientrano nel superbonus 110% ( es nord est ovest o sud )
    GRAZIE GALLI LUIGI

  • Deborah Ugolini ha detto:

    Buongiorno, abito in una casa bifamiliare, i miei genitori al piano terra ed io al secondo piano; ogni appartamento è indipendente con entrate autonoma e ognuno ha la proprietà dell’appartamento in cui vive. Vorremmo ristrutturare rifacendo il tetto, cappotto e infissi; solo per il secondo piano, vorremmo rifare anche impianti elettrici e idraulici. Per questi lavori, ci occorre un mutuo che vorrei accollarmi interamente io, anche per i lavori del piano di sotto non intestato a me, è possibile ?? la richiesta di cessione del credito come andrà gestita ?? posso fare la richiesta a nome mio oppure dobbiamo fare due richiesta separate?? Grazie

  • Piero ha detto:

    buongiorno, sono proprietario di una villa indipendente di 3 piani: interrato, terra e primo piano. Il piano interrato allo stato attuale non è abitabile (altezza 2 mt ma è riscaldato caminetto e impianto riscaldamento) il comune ha acconsentito alla messa a norma intervenendo sull altezza (diventerà 2.40 m).
    1) Ai fini del superbonus 110posso far rientrare anche i lavori al piano interrato se una volta conclusi sarà abitabile?
    2) se dovessi escludere i lavori al piano interrato dal bunus110 (inserendoli nella pratica ristrutturazione 50%) nell’APE post intervento si dovrà comunque tenere in considerazione il piano interrato (che nell APE pre intervento non viene giustamente preso in considerazione)?
    3) nel caso non fosse necessario considerare il piano interrato nell’APE post lavori posso evitare di renderlo abitabile lasciando l’altezza a 2 metri?
    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per rendere abitabile il piano interrato occorre fare un cambio di destinazione d’uso, è previsto questo per l’interrato ?
      L’APE pre e post devono considerare gli stessi locali e gli stessi servizi, l’APE pre non puo’ essere fatta sulla base di zone diverse dall’APE post.

  • Piero ha detto:

    buongiorno,
    sono proprietario di una casa indipendente di 3 piani: Interrato, terra e primo piano. il piano interrato ad oggi non è abitabile (altezza2 m) ma è riscaldato (caminetto e impianto). il comune ha acconsentito alla messa a norma intervenendo sull’altezza del piano interrato portandolo a 2,40 m.
    – Ai fini superbonus110 posso far rientrare anche i lavori effettuati nel piano interrato?
    – Se dovessi escludere i lavori al piano interrato dal bonus110 (inserendoli nella pratica ristrutturazione 50%) nell’ape post intervento si dovrà comunque considerare il piano interrato? (che nell’APE pre non era stato giustamente considerato)?
    – nel caso non fosse necessario considerare il piano interrato nell’ape post lavori posso evitare di renderlo abitabile lasciando l’altezza a 2 m? (risparmiando anche sui lavori)
    grazie.
    Piero

  • Denis ha detto:

    Buongiorno, vorrei sottoporre il seguente quesito: nel nostro immobile siamo in dirittura finale avendo eseguito una serie di interventi trainanti (cappotto termico e climatizzazione invernale) e trainati (dalla sostituzione degli infissi e schermature solari all’installazione di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo).
    Avendo deciso di costruire una nuova scala esterna di accesso al piano mansarda (con pratica edilizia SCIA e genio civile approvati), vorremmo capire se predisponendo un servoscala adatto per il trasporto di persone con difficoltà motorie / persone con carrozzina può rientrare come intervento trainato (quindi agevolato al 110) in virtù della rimozione delle barriere architettoniche.
    In particolare chiedo:
    • Le spese di progettazione / costruzione / installazione della scala esterna nonché la fornitura / installazione / certificazione del dispositivo servoscala rientrano tutti come lavori agevolati al 110 per cento?
    • Tutte le spese di questo intervento trainato sono indipendenti oppure vanno a sommarsi sul valore limite di 96.000 euro della ristrutturazione edilizia?

    Grazie come sempre per le vostre risposte molto precise e puntuali.
    Denis

    • Denis ha detto:

      Buongiorno, volevo chiedere al Team della EcoStile se state riscontrando delle difficoltà nel dare risposta al quesito che vi ho sottoposto in giugno.
      Vi chiedo questo per capire se devo attendere fiducioso una vostra autorevole risposta a stretto giro oppure muovermi diversamente.
      Vi ringrazio fin d’ora per la vostra attenzione e per il servizio che state fornendo.
      Cordialmente,
      Denis

      • Ecostili ha detto:

        Salve, ritengo che i costi di costruzioni rientrino nella detrazione del 110% ma penso che il tecnico che vi sta seguendo per i lavori già realizzati sia in grado di rispondere in maniera più precisa a questa sua domanda

  • cesare ha detto:

    Buongiorno, vorrei accedere all’ecobonus 110 , ho una casa indipendente con ingresso indipendente da cortile comune con cancello su strada . la casa collegata alla mia è quella di mio padre che ha un ingresso suo. Noi abbiamo una stanza che collega la mia casa alla sua ed è già isolata con una recente ristrutturazione da cappotto interno quindi non coinvolta dalla riqualificazione. la stanza è divisa a catasto esattamente a meta dove ha un ingresso dalla mia parte e un ingresso dalla parte di mio padre quindi comunicanti ma ripeto divisi come proprietà , posso usufruirne della riqualificazione solo della casa?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, dalla descrizione mi pare che sia possibile fare i lavori per il superbonus solo per la sua casa. Ovviamente va verificato, oltre all’ingresso autonomo, che le 2 unità immobiliari siano funzionalmente indipendenti.

  • Dora ha detto:

    Buongiorno, sono proprietaria di una casa unifamiliare e vorrei ristrutturarla in quanto abbastanza datata ho però alcuni dubbi:

    • visto il massimale di € 50.000 per l’isolamento dell’involucro sicuramente non riuscirò con il tetto di spesa disponibile ad fare il cappotto e l’isolamento del tetto e dei solai, è possibile fare la coibentazione del tetto e isolamento dei vespai con il superbonus 110 e il cappotto termico con il bonus facciate al 90%, questi due interventi sono compatibili?
    • oltre alla coibentazione del tetto, sempre come intervento trainante vorrei sostituire il mio impianto di riscaldamento attualmente con caldaia a gas e con termosifoni con un impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, il tetto di spesa per l’impianto in questione è di 30.000 euro comprendendo sia la nuova caldaia che il resto dell’impianto radiante è corretto? così come lo smaltimento del vecchio impianto e posa del nuovo pavimento?
    • poi avrei un forte dubbio sugli infissi, cogliendo l’occasione del rinnovo vorrei rendere porta-finestra n.2 infissi attualmente finestre mentre lascerei invariate in termini di misure le altre 3 finestre, posso accedere al bonus infissi 110% per le n.3 finestre che non variano la dimensione e scontare il 50% su quelle che modifico?
    • vorrei infine installare anche un impianto fotovoltaico con accumulo, per questo intervento c’è un limite massimo di spesa di € 48.000+48000 con sotto massimale di 2400 kw oppure 1600kw che differenza c’è tra i due sotto massimali? in aggiunta ci sono 1000euro al kw per accumulo corretto?

    grazie
    Dora

    • Ecostili ha detto:

      Salve, di seguito le risposte:

      1) Sì è possibile ma occorre tenere presente che nel 110% l’isolamento termico deve essere fatto su almeno il 25% della superficie disperdente totale e se il sottotetto non è riscaldato allora l’isolamento del tetto non rientra nel calcolo del 25%.

      2) Sì ad entrambe le domande

      3) Sì

      4) Sì, 2400 €/kWp è il massimale per il ftv ma se l’intervento rientra nella tipologia di “ristrutturazione edilizia” allora il massimale scende a 1600 €/kWp

  • Mario ha detto:

    Volevo sapere se è pregiudizievole lo spostamento di una porta interna che non varia ne metrature e ne cubatura. Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se si sposta una porta (o infisso), anche mantenendo le stesse misure, non si può detrarre al 110%

  • Aniello Saggese ha detto:

    ok

  • paolo ha detto:

    Buongiorno,

    premesse:

    sono il proprietario di un appartamento sito in una palazzina composta di 4 unità abitative.

    Su tale palazzina, a livello condominiale, vorremmo effettuare un intervento di efficientamento energetico utilizzando le agevolazioni concesse dal superbonus 110%.

    Tra gli interventi (trainanti + trainati) che vorremmo realizzare e che dovrebbero consentire, previa verifica da parte di un tecnico specializzato, il guadagno delle due classi energetiche, è prevista anche la sostituzione delle vecchie caldaie con nuove caldaie a condensazione di ultima generazione.

    quesito:

    in concomitanza dell’installazione delle nuove caldaie a condensazione, è prevista agevolabile al superbonus 110% anche l’eventuale sostituzione dei preesistenti elementi radianti (termosifoni), alcuni dei quali, dopo 25 anni, sono oramai affetti da fenomeni di corrosione, con nuovi termosifoni dotati di valvole di termoregolazione ambientale lasciando invece inalterato l’attuale impianto di distribuzione (non verrebbero cioè sostituite le attuali tubazioni che dalla caldaia portano ai termosifoni)?

    Grazie per un vostro cortese riscontro e cordiali saluti.

    Paolo

  • Fabio ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere se posso accedere al Sismabonus 110% riguardo ad un piccolo fabbricato edificato nel 1965 in zona di campagna non soggetto all’epoca a licenza edilizia.

    Il suddetto fabbricato, per errore però non è citato nell’atto di donazione dai Genitori al figlio del 1997.

    Nel 2020 è stato accatastato come F2 “collabente”.

    Cosa dovrei fare per accedere al bonus?

    Grazie

    Fabio

    • Ecostili ha detto:

      Salve, occorre contattare un tecnico (sarebbe meglio un ingegnere strutturista) della sua zona che valuti la struttura.

  • ANTONELLA BOLATTO ha detto:

    Se non voglio ottenere lo sconto in fattura ne la cessione del credito ma riportare nella mia dichiarazione il credito di imposta, ho bisogno ugualmente dell’asseverazione del commercialista?

  • Diego Bodei ha detto:

    Buongiorno e grazie anticipate per la cortese risposta.

    Buongiorno,

    sono comproprietario con mia moglie di una casetta a schiera in condominio orizzontale e stiamo cercando con l’amministratore condominiale di ottenere per l’ efficientamento energetico tetto comune – cappotto- caldaie individuali (+ cambio infissi trainato) il superbonus 110%. Può mia moglie avvalersi dello sconto in fattura per tale intervento ed io invece , proprietario unico (quindi seconda casa) di due piccoli appartamenti unità immobiliari all’interno di edificio plurifamiliare chiedere superbonus 110% per intervento per lo più analogo di efficientamento energetico (+ cambio infissi trainato) ? Per uno solo di questi appartamenti o per tutti e due ? Ringrazio anticipatamente della cortese risposta.

  • roberto ha detto:

    in una palazzina dove si effettuano i lavori di efficienza energetica al 110 per 100.E’vero che i lavori che si fanno

    dal primo piano fino a terra cioe’ la parte esterna dei garage non si fanno al 110 ma soltanto con la detrazione del 50 per cento?

  • Davide Agnoli ha detto:

    Buongiorno.

    Sto beneficiando della detrazione al 65% per la sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione. Posso usufruire della possibilità prevista dal super-ecobonus 110% di installarne una nuova?

    I consumi di acqua ed elettricità durante i lavori a chi sono in carico?

    Grazie.

    Davide Agnoli

    • Ecostili ha detto:

      Sto beneficiando della detrazione al 65% per la sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione. Posso usufruire della possibilità prevista dal super-ecobonus 110% di installarne una nuova?

      I consumi di acqua ed elettricità durante i lavori a chi sono in carico?
      Del cliente

  • fernando pazienza ha detto:

    Buongiorno , abito in un condominio e vorrei sapere se per deliberare in assemblea occorre essere tutti d’accordo o basta una percentuale ? In quanto non condivido alcune scelte condominiali che mettono in discussione la sicurezza , visto che ho delle grate che con il cappotto verrebbero di fatto eliminate .

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per il 110% l’assemblea puo’ deliberare se i lavori vengono approvati da almeno del 50% + 1 dei partecipanti all’assemblea, partecipanti che devono rappresentare almeno 1/3 dei millesimi complessivi.

  • Francesco Fragomene ha detto:

    Buongiorno, sono proprietario di una villetta unifamiliare situata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Vorrei utilizzare ecobonus al 110% effettuando il cappotto termico interno, oltre ad altri lavori necessari per il miglioramento delle classi energetiche come la sostituzione degli infissi e il rifacimento dell’impianto di riscaldamento/raffreddamento. Rientrerei nell’agevolazione?

    • Ecostili ha detto:

      Salve. In linea generale si’ ma deve verificare quali sono i vincoli previsti. Ad esempio in alcune zone il vincolo paesaggistico impone per gli infissi la scelta del legno e non si puo’, ad esempio, posare infissi in PVC.

  • debora pollina ha detto:

    Buongiorno, Sono unico proprietario di un immobile composto da 2 u.i., una u.i. catastata come abitazione A/3 classe 3 e un rudere catastato come A/4 classe 6 (sono 2 particelle separate (particella 117 sub.1 e particella 116 sb.1 in un unico foglio 27) sito in via guardia Stazzo n.42 e 46, Stazzo, comune di Acireale, con ingresso pedonale e carrabile condiviso. Le due unità immobiliari presentano una parete in condivisione. L’immobile è sito in zona sismica grado 2, è pertanto mia intenzione fare un intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico dell’edificio e contestuale cambio di destinazione d uso di un unica unità in abitativa. I massimali di spesa per il sismabonus, calcolati al 100% si possono calcolare per 2 u.i. quindi 96keuro x2? grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, si’ i massimali nel suo caso si calcolano su 2 UI in quanto i massimali si calcolano sulla situazione presente prima dell’esecuzione dei lavori.

  • Paolo ha detto:

    Salve, sono proprietario di una villa unifamiliare, abbastanza grande e con lastricato solare. Posso cumulare il bonus facciate (attraverso il quale installare cappotto) ed ecobonus 110 (per coibentare lastricato, cambiare infissi, sistema termico e fotovoltaico?).

    Grazie

    Paolo

    • Ecostili ha detto:

      Salve. Si’, in linea generale si possono mettere insieme diverse detrazioni ovviamente tenendo distinti i vari lavori.
      Perché non include anche il cappotto termico nei lavori previsti per il superbonus 110% ?

  • Carlo ha detto:

    Buongiorno,

    mia madre vive in un appartamento, il cui condominio è composto di 6 unità abitative, tutte classe A3,

    avendo l’edificio solo 6-7 anni di vita da quando è stato costruito.

    Causa problemi di casa fredda d’inverno e calda d’estate (ovviamente il cappotto è esistente) volevo chiedere se era possible usufruire dell’ecobonus 110 per mettere la caldaia a pompa di calore e sfruttare il riscaldamento a pavimento per il raffrescamento estivo.

    Si puo fare anche nell’ipotesi che non ignoto ora,ad esempio: la caldaia esistente stia usufruendo di qualche sgravo fiscale?

    Oltre a mettere non so VMC, dato che manca ricircolo dell’aria, se non quello delle finestre, quando e dove possibile nelle stanze che ne possiedono una.

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale nel singolo alloggio é permesso nel 110% solo se si realizza un intervento trainante sulle parti comuni (in pratica l’isolamento termico). Se cio’ non è possibile, l’intervento di sostituzione dell’impianto non puo’ beneficiare del 110% ma eventualmente del 50%, 65% o del conto termico.

      • Carlo ha detto:

        Salve, si scusate io mi riferivo all’installazione della caldaia a pompa di calore al posto di quella condominiale centralizzata, gli appartamenti non predispogono di caldaia autonoma per appartamento per nuove normative(edificio è stato realizzato nel 2016). Quindi nel caso i condomini lo approvino è possibile come intervento trainante?

        • Ecostili ha detto:

          Salve. Sì, in tal caso la sostituzione della caldaia centralizzata con una pompa di calore risulterebbe un intervento trainante.

  • Fabio Alletto ha detto:

    Buona sera una domanda, vivo in una bifamiliare in verticale : piano terra parte comune e taverna di proprietà del primo piano, mia proprietà secondo piano e mansarda. i contatore dell’acqua e del gas sono in condominio. Possiamo accedere al super bonus?

    Grazie

  • Aurelio Maurizi ha detto:

    Buon giorno e ,innanzitutto complimenti.

    Sono proprietario di una unità abitativa singola con giardino e recinzione e le cui pareti sono visibili da strade pubbliche.

    Al piano seminterrato vi è il garage con due finestre e porta che si affacciano sull’unica parete su cui si estende

    l’abitazione. Il garage non è riscaldato. Facendo il cappotto e finestre all’abitazione posso accedere al bonus 110% anche per la suddetta parete del garage?

    Grazie per la disponibilità.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per la parte relativa al garage non può detrarre i costi al 110% in quanto non è una zona riscaldata.

  • Marco ha detto:

    Io e mio padre viviamo in una bifaliare. A piano terra mio padre ed al piano superiore io.

    Le case sono accatastate come due immobili separati (ma cointestate ad entrambi).

    Il riscaldamento di entrambe le abitazioni è alimentato da un’unica caldai.

    Per entrambe le abitazioni c’è un solo contatore della luce e un solo contatore dell’acqua

    Possiamo accedere al superbosun come condominio minimo e rifare il capotto, infissi per entrambe le abitazioni?

    Grazie

  • GIUSEPPE SALIMBENI ha detto:

    Buongiorno,

    cercando su internet tra le varie informazioni e cercando di capirci qualcosa in più, mi sono ritrovato sul vostro sito e faccio i complimenti per la disponibilità che mostrate a noi lettori. approfitto di questa vostra gentilezza per fare un quesito: sono proprietario di una villetta unifamiliare libera su 4 lati, vorrei affrontare una ristrutturazione praticamente totale dato che è una casa molto vecchia (ante anni 60) ma non so’ se ho le idee molto chiare circa i massimali e cosa può rientrare nei bonus edilizi. Premetto che è una casa indipendente su 2 livelli, piano terra accatastato come A3 e piano interrato parzialmente fuori terra accatastato come C2 collegato internamente all’A3 ma privo di riscaldamento:

    • rifacimento totale del tetto, cappotto: con la legge di bilancio 2021 hanno esteso come lavoro trainante anche i sottotetti non riscaldati pertanto dovrebbe rientrare nell’intervento trainante con massimale di spesa di € 50.000. Per il cappotto rientrerebbe solo la “parte” dell’A3 in quanto per la parte fuori terra del C2 non spetta corretto?
    • se per il cappotto volessi usufruire in luogo del 110% (dato il limite della parete non riscaldata) del bonus facciate 90%, dato che n.3 facciate su 4 sono visibili da strada pubblica, per la facciata interna non visibile posso usufruire del 65%? mi sembra di aver capito che per il bonus facciate viene meno il vincolo della parete riscaldata ma fa riferimento all’edificio nella sua totalità è corretto?
    • essendo una casa molto vecchia, se volessi fare degli interventi di miglioramento sismico per rinforzo fondamenta/soletta, sarei costretto a demolire tutti gli interni pertanto pareti interne, impianti elettrici, idraulici, posso far rientrare il ripristino dei muri e degli impianti al 110% con tetto di spesa di 96.000? posso con tale bonus realizzare anche il vespaio areato al momento non presente?
    • per sostituzione impianto di riscaldamento spesa massima € 30.000?
    • per sostituzione infissi spesa massima di 54.545 corretto? altrettanti per le schermature solari oppure il limite è per entrambi?
    • la spesa dell‘impianto fotovoltaico è già ricompresa nel massimale di € 96.000 ricorrendo al bonus 110% sismabonus? oppure, facendo anche un intervento trainante del cappotto/tetto, ha un limite a parte di € 48.000 + 48.000 per l’accumulo?

    Vi ringrazio molto.

    Cordiali saluti

    • Ecostili ha detto:

      Salve

      1) rifacimento totale del tetto, cappotto: con la legge di bilancio 2021 hanno esteso come lavoro trainante anche i sottotetti non riscaldati pertanto dovrebbe rientrare nell’intervento trainante con massimale di spesa di € 50.000. Per il cappotto rientrerebbe solo la “parte” dell’A3 in quanto per la parte fuori terra del C2 non spetta corretto?

      Sì, l’eventuale isolamento della zona del C3 non è detraibile al 110%

      2) se per il cappotto volessi usufruire in luogo del 110% (dato il limite della parete non riscaldata) del bonus facciate 90%, dato che n.3 facciate su 4 sono visibili da strada pubblica, per la facciata interna non visibile posso usufruire del 65%? mi sembra di aver capito che per il bonus facciate viene meno il vincolo della parete riscaldata ma fa riferimento all’edificio nella sua totalità è corretto?

      Sì, l’eventuale costo di isolamento della parete non visibile dalla strada lo può detrarre al 65%.

      3) essendo una casa molto vecchia, se volessi fare degli interventi di miglioramento sismico per rinforzo fondamenta/soletta, sarei costretto a demolire tutti gli interni pertanto pareti interne, impianti elettrici, idraulici, posso far rientrare il ripristino dei muri e degli impianti al 110% con tetto di spesa di 96.000? posso con tale bonus realizzare anche il vespaio areato al momento non presente?

      deve parlare con un ingegnere strutturista

      4) per sostituzione impianto di riscaldamento spesa massima € 30.000?

      5) per sostituzione infissi spesa massima di 54.545 corretto? altrettanti per le schermature solari oppure il limite è per entrambi?

      Sì, per gli infissi. Le schermature solari hanno un loro massimale (simile a quello per gli infissi)

      6) la spesa dell‘impianto fotovoltaico è già ricompresa nel massimale di € 96.000 ricorrendo al bonus 110% sismabonus? oppure, facendo anche un intervento trainante del cappotto/tetto, ha un limite a parte di € 48.000 + 48.000 per l’accumulo?

      Nel caso di ricorso al sismabonus, nei 96.000 € rientra anche il fotovoltaico. Nell’ambito della parte “eco” invece il fotovoltaico ha un suo massimale di 48.000 €

  • michele ha detto:

    Buonasera
    sono proprietario di una villetta unifamigliare di montagna, il superbonus copre anche il cappotto per la parte seminterrata della casa?
    Grazie

  • Paolo Mozzaglia ha detto:

    Salve,

    Le superfici non abitabili quali box e locali disimpegno appartenenti ad un villino, possono rientrare negli interventi trainanti (ad esempio cappotto) o trainati (ad esempio infissi) che possono beneficiare del superbonus 110%?

  • MARCO ha detto:

    Sono proprietario di una palazzina con 4 unità abitative (A3) e 4 pertinenze (C6) posso accedere al super bonus del 110%, oppure le unità immobiliari devono essere 4 in tutto?

    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le unità abitative devono essere 4 in tutto (abitazioni e pertinenze) se le pertinenze sono nello stesso edificio.
      Se per caso le pertinenze sono staccate dall’edificio dove vi sono le abitazioni allora non vengono conteggiate.

  • GIANNA ha detto:

    Posso installe un impianto fotovoltaico da 3kWp con un pacco batterie da 9kW? L’installatore mi dice di no perchè anche se il limite per le batterie è di 48000€ secondo lui nel mio caso non posso superare i €7200 di spesa. E’ vero?

  • FRANCESCO SENSI ha detto:

    Salve, sono proprietario di un appartamento in condominio.In questa locazione esiste una terrazza chiusa da una vetrata e condonata. La domanda è questa:siccome su questa terrazza c’è un camino, la terrazza puo essere considerata riscaldata ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, tutto dipende se quel locale ha l’abitabilità ed è considerato catastalmente come locale riscaldato, se così fosse allora sì.

  • Anna ha detto:

    Buongiorno, io e mio padre viviamo in una casa bifamiliare con due appartamenti disposti in orizzontale. Abbiamo ingressi indipendenti ed anche acqua, luce sono autonomi. Entrambi gli appartamenti sono riscaldati con una caldaia a gas in comune. All’interno degli appartamenti il riscaldamento viene gestito autonomamente.
    Dobbiamo accedere al supebonus come mini condominio? I costi di coibentazione del tetto come vengono riportiti tra i due appartamenti (il tetto è proprietà comune)? O posso sostenere solo io i costi per il tetto? Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, dalla descrizione ritengo che siate un condominio minimo. I costi per la coibentazione del tetto li può sostenere tutti lei e quindi lei beneficierà dell’intera detrazione relativa a questi costi.

  • simona bergonzi ha detto:

    la mia casa è antecedente al 1945 ed il riscaldamento è con stufe a gas naturale in ogni stanza, l’altezza di 2 vani a piano terra ( soggiorno e camera da letto) è di 2,60 metri

    Posso usufruire dell’ecobonus?

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      • simona bergonzi ha detto:

        Secondo voi potrei fare un riscaldamento con termonvettori alimentati dal fotovoltaico o sono obbligata a fare tutto l’impianto di riscaldamento con la caldaia? In questo caso non credo di riuscire a rientrare nel tetto massimo di 30.000 euro
        Grazie

        • Ecostili ha detto:

          Salve, se sostituisce l’impianto esistente le possibilità che si hanno sono:

          1) caldaia a condensazione
          2) pompa di calore (o sistemi ibridi o geotermici)
          3) microgenerazione
          4) collettori solari (pannelli solari termici)

  • marco ha detto:

    Buongiorno, avrei qlc dubbio da sottoporvi …

    Unico proprietario di villetta con 2 appartamenti disposti in orizzontale distintamente accatastati e funzionalmente indipendenti. Accesso autonomo sul cortile in comune. Piano terra da porta e primo piano da scala esterna. Impianti di riscaldamento autonomi con 2 caldaie e 2 contatori metano. Idem luce con 2 contatori separati. In comune solo impianto idrico.

    Mi chiedo se i massimali si calcolano come per unità immobiliari funzionalmente indipendenti quindi coibentazione 50k x 2 e impianto di riscaldamento 30k x 2. Inoltre ho un dubbio riguardo il tetto e sottotetto per quanto riguarda la coibentazione. Chi lo paga ? Il primo piano o è ripartito equamente tra i 2 appartamente in quanto funzionalmente indipendenti ?

    Essendo in zona sismica 3 la tipologia di edificio può beneficiare del supersismabonus ? Ovvero 96k x 2 ?

    Grazie per l’attenzione.

    Marco

  • Francesco Amato ha detto:

    Ho una villetta a schiera a tre livelli con ingresso indipendente, contatori di acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento separati dagli altri condomini ma la taverna (accatastata come cantina) è riscaldata ed il geometra che ho contattato mi ha riferito che per poter usufruire del superbonus 110% con la cessione del credito in Lombardia devo smontare tutte le fonti di calore in quanto sono vietate. Chiedo se ci sono deroghe al su descritto divieto in quanto è impossibile non riscaldare la Taverna (cantina).

    Francesco di Medolago

  • Giuseppe ha detto:

    Buonasera. Può un locale di 10mq in muratura abusivo, distante dalla casa per la quale si chiede l’ecobonus creare problemi?

  • antonella ha detto:

    Quali sono esattamente le 4 utenze di cui almeno 3 devono essere autonome affinchè un immobile si possa considerare funzionalmente indipendente? Ho letto in alcuni casi acqua, gas, luce e fogna ed in altri acqua, luce, gas e riscaldamento (non capisco in questo caso la differenza fra gli ultimi 2 essendo il riscaldamento tipicamente alimentato a gas). Grazie mille

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sono: 1) impianto idrico 2) luce 3) gas 4) impianto di riscaldamento. Il riscaldamento in taluni casi può essere da fonte elettrica (es. pompa di calore) per cui non è necessariamente collegato sempre al gas.

  • francesco ha detto:

    Buona sera, volevo sapere alcune cose inerenti all’ecobonus; abito in un condominio di 9 unità abitative, la famiglia al piano terra ha completamente ristrutturato il suo appartamento,quindi si trova già in una classe energetica elevata; gli altri 8 condomini possono accedere all’ecobonus oppure no? Ho letto che nel decreto si parla di sostituzione degli impanti di condizionamento già esistenti con impianti centralizzati; è vero.

    Come ci si deve comportare se una famiglia non è d’accordo nell’aderire all’ecobonus? Serve l’unanimità ugualmente per accedere all’ecobonus?

    Ho letto che il propoietario comunque deve sostenere delle spese per inizio lavori. E’ vero?

    Grazie e attendo notizie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, in condominio i lavori per il superbonus vengono decisi dall’assemblea condominiale. Se il 50%+1 decide di deliberare per la realizzazione dei lavori, tutti i condomini devono adeguarsi alla decisione dell’assemblea.

      Per il condominio occorre realizzare un intervento trainante che è l’isolamento termico e/o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione centralizzato.
      Il Superbonus è previsto anche nel caso si passi da sistema di riscaldamento autonomo a centralizzato ma non viceversa.

      A inizio lavori vi è la necessità di effettuare delle verifiche urbanistiche/catastali e una pre-analisi energetica (APE pre e post) per essere certi che tutto sia a posto e non vi siano problemi di difformità urbanistiche e si possa migliorare la classe energetica di 2 livelli come richiesto dalla norma. Questi interventi possono richiedere una spesa da parte dei condomini, vi sono anche aziende che questi interventi non li fanno pagare.

  • Denis ha detto:

    Buonasera, vorrei sottoporre il seguente quesito:

    nell’immobile unifamiliare abbiamo deciso di effettuare entrambi gli interventi trainanti (cappotto e sostituzione della caldaia) e tra gli interventi trainati il fotovoltaico (F.V.) e batteria di accumulo.

    Inoltre vi sono interventi riguardanti la Ristrutturazione Edilizia (R.E.).

    La domanda è sulla cumulabilità dei tetti di spesa agevolabili al 110% in caso di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia e contestuale installazione di impianto fotovoltaico e batteria di accumulo, ossia:

    A. Il tetto di spesa agevolabile è 96.000 euro per gli interventi di R.E. e 48.000 euro per fotovoltaico oltre che accumulo,

    oppure:

    B. Il tetto di spesa agevolabile di 96.000 euro va riferito complessivamente agli interventi di R.E. congiuntamente a quelli di installazione fotovoltaico e accumulo?

    Esistono delle precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate?

    Grazie per l’attenzione e l’aiuto…

    • Ecostili ha detto:

      Salve, nei 96.000 € sono compresi i costi di ristrutturazione e anche il fotovoltaico.
      In questo webinar di cui le lascio il link si può sentire l’ing. Prisinzano dell’ENEA che fa una precisazione in proposito: webinar ANIT – detrazione 96.000 €

      • Denis ha detto:

        Grazie della risposta; ho visto la parte del video dove l’ing. Prisinzano dell’ENEA ha specificato quanto da lei riportato.

        Questo però mi sembra che vada in contrasto con quanto riportato nella risposta all’istanza di interpello n.10 del 5/01/2021 dell’Agenzia delle Entrate, dove per quanto riguarda l’ammontare massimo di spesa ammessa divide / separa il fotovoltaico (54.545 euro) dagli interventi antisismici (96.000 euro), entrambi facenti parte degli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio e disciplinati dall’art.16-bis del DPR 917/1986 (menzionati dall’ing. Prisinzano).

        A questo punto le chiedo se ci può aiutare a capire come comportarci e a quale fonte fare riferimento: ENEA o Agenzia delle Entrate?

        Grazie per l’ottimo servizio che state fornendo,

        Denis

        • Ecostili ha detto:

          Salve, su questo punto credo e spero che ci sarà un chiarimento formale. In ogni caso la situazione al momento è la seguente:

          1) se si ricorre al superbonus 110% (quindi la parte energetica) il fotovoltaico ha un suo massimale di 48.000 €
          2) se si ricorre al sismabonus 110% (quindi la parte sismica) nei 96.000 € è compresa anche la parte del fotovoltaico.

          • Denis ha detto:

            Domanda: alla luce anche della risposta all’istanza di interpello n. 210 del 25/03/2021 dell’Agenzia delle Entrate, possiamo pensare ora che l’ammontare massimo di spesa ammessa per Fotovoltaico (48.000 €) e Batterie di accumulo (48.000 €) siano disgiunti / separati dai 96.000 di ristrutturazione edilizia?

          • Ecostili ha detto:

            Salve, a me non risulta che sia così, Fino a quando tutto ciò non sarà chiarito meglio, mi rifaccio a quanto è stato affermato dall’ENEA nel webinar di ANIT a novembre 2020.

  • Pamela ha detto:

    Salve,
    vorre un chiarimento riguardo la possibilità di usufruire del bonus 110% con l’utilizzo del Piano Casa.

    Parliamo di villetta a schiera in un complesso residenziale.

    Se ampliassi la superficie con l’utilizzo del piano casa, procedendo con lavori “trainanti” (per isolamento termico)

    potrei usufruire del bonus 110%?

    Considerando i limiti minimi e massimi

    110% –> minimo 25% superficie

    Piano Casa –> massimo 20%

    e amettendo di colmare il gap facendo gli stessi lavori sul restante 5%,

    sarebbe comunque possibile?

    La ringrazio in anticipo.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, da quanto ho letto il piano casa in Puglia è stato prorogato fino a dicembre 2021 quindi ritengo sia possibile effettuare l’ampliamento.
      Per quel che riguarda il Superbonus 110% però la detrazione fiscale vale solo per la parte esistente e non per la parte che verrà aggiunta con l’ampliamento.

  • Franco Ferroni ha detto:

    Buongiorno chiedo se è possibile avere una Vostra risposta in merito al presente quesito:

    Un Perito Industriale iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di residenza che ha i seguenti requisiti:

    Diploma di Perito Industriale Capotecnico Specializzazione Elettronica e Telecomunicazioni (1998).

    Certificato Esperto in Gestione dell’Energia in conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 Settore Civile ed Industriale;

    Tecnico Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013

    E’ abilitato alla firma delle asseverazioni previste dal DL 6 agosto 2020?

    E’ abilitato alla firma della relazione tecnica art.8 comma 1 del D.lgs 192/2005 e s.m.i.?

    Ringrazio anticipatamente dell’eventuale risposta:

    Cordiali Saluti

  • Paolo ha detto:

    Buongiorno dovrei usufruire contemporaneamente del superbonus 110% e del bonus ristrutturazione del 50%. Dopo i lavori la casa indipendente avrà una diversa disposizione dei locali interni non uguale alla situazione di partenza (bagno in più, la cucina diventa camera matrimoniale e spostamento di 2 pareti). Perdo in questo caso il diritto al superbonus 110%?

    Grazie anticipatamente.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, gli interventi interni non inficiano il diritto ad avere il superbonus, l’importante che la parte relatia alla ristrutturazione sia gestita tecnicamente e contabilmente a parte rispetto alla parte relativa all’efficientamento energetico.

  • Alessio ha detto:

    Buongiorno,

    nell’ambito di un intervento per il quale si vorrebbe chiedere l’applicazione del superbonus 110% vorrei posare l’impianto fotovoltaico, che sarà ad uso e consumo del subalterno abitativo (cat.A/3), sul tetto del subalterno attiguo, (cat.C/2) – ex fienile di casa colonica. Alla fine dei lavori non verrà accorpato col sub. di categoria A/3 e rimarra perciò C/2.

    Tale richiesta nasce da questioni di miglior esposizione e capacità superficiale del C/2 rispetto all’A/3.

    E’ sostenibile nella pratica 110%

    un saluto, A

    • Ecostili ha detto:

      Salve, la legge di Bilancio 2021 ha precisato che l’impianto fotovoltaico può essere installato anche su strutture pertinenziali agli edifici per cui nel suo caso è possibile installarlo sul tetto del C/2 attiguo all’abitazione principale.

  • anna ha detto:

    Salve, desidero sapere se posso affittare o cedere in comodato d’uso l’immobile di mia proprietà, (ristrutturato usufruendo del Superbonus) ai miei figli, costituitisi in Società cooperativa per gestire una Casa famiglia o una comunità alloggio per anziani autosufficienti. Grazie

  • Daniela ha detto:

    Salve, per installare il cappotto dovrei pagare oneri per occupazione suolo pubblico e togliere e rimettere un lampione pubblico fissato alla mia facciata, queste spese sono detraibili?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, l’occupazione suolo pubblico rientra sicuramente nei costi detraibili in quanto questa voce è espressamente citata nella circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate. Per quel che riguarda il lampione ritengo che sia anch’esso compreso fra i costi accessori connessi ai lavori e quindi detraibile.

  • Salvatore ha detto:

    Buongiorno,
    rappresento in sintesi per quanto possibile il mio caso:
    il nostro complesso condominiale è composto da 32 appartamenti ai quali si accede da 5 diverse scale, l’intero complesso è fatto di 5 scale e gli immobili sono adiacenti (non ci sono spazi calpestabili tra il complesso immobiliare di una scala e l’altro).
    Alcuni anni fa sono già stati effettuati lavori di rifacimento della facciata, motivo per il quale non tutti i condomini sarebbero d’accordo ad effettuare il cappotto termico (ma solo quelli di una scala).
    La domanda che sorge è questa: per il calcolo del 25% delle superfici opache bisogna considerare l’intero complesso condominiale o si può fare riferimento solo alla scala che vorrebbe effettuare i lavori?
    Nello specifico se si considera l’intero complesso condominiale il totale delle superfici opache che realizzerebbero il cappotto termico non raggiungerebbe il 25% del totale della superficie, al contrario, se si considera solo l’edificio (scala) di cui fanno parte gli 8 appartamenti (d’accordo con l’effettuazione dei lavori), rientrerebbe del 25% delle superfici.
    Inoltre al fine di rappresentare meglio ancora la situazione del caso si specifica che:

    • l’impianto dell’acqua è condominiale (ogni appartamento ha un proprio contatore interno per il calcolo delle quote);
    • l’impianto del gas, energia elettrica e termico è autonomo per ogni singolo appartamento;
    • il condominio ha un unico codice fiscale (non ci sono diversi codici fiscali per ogni scala/edificio)
  • DANIELE PERRINO ha detto:

    Buonasera, innanzitutto ringrazio per le utile risposte fornite ad altri utenti.

    Nel mio caso ancora qualche dubbio mi “attanaglia” 🙁

    Posseggo un immobile catastato C/6 di 120 mq (tre lati chiuso, un lato aperto a livello strada secondaria)

    La mia intenzione era di demolire e ricostruire il C/6, all’incirca con stessa sagoma e sedime ed al di sopra edificare una nuova struttura da adibire a civile abitazione.

    Domande:

    Per usufruire del sismabonus è richiesto il cambio di destinazione d’uso su cui si vorrà usufruire della detrazione, ma in questo caso io vorrei lasciare il C/6 con le destinazione urbanistica/catastale attuale.

    Anche in considerazione che lo stesso diventerà a tutti gli effetti parte integrante della nuova struttura sopraelevata (aumento volumetrico). In considerazione che il sismabonus si applica anche sulle pertinenze.

    E’ corretta la mia interpretazione, o è necessario effettuare il cambio di destinazione d’uso del C/6?

  • NADIA TREVISAN ha detto:

    Devo rifare il tetto, attualmente in eternit, della mia villetta bifamiliare, rifacendolo coibentato e devo sostituire l’attuale caldaia a gasolio con una a condensazione. Queste due opere sono sufficienti per poter accedere alla detrazione 110%?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il rifacimento del tetto può beneficiare eventualmente del sismabonus 110%, occorre quindi che un ingegnere strutturista esegua una verifica preliminare su questa parte.
      Per quel che riguarda l’isolamento del tetto e la sostituzione della caldaia: per sapere se si può accedere alla detrazione del 110% occorre capire se questi interventi permettono di migliorare la classe energetica attuale di 2 livelli. Occorre quindi che un tecnico faccia un calcolo dell’APE prima dei lavori e un APE che tenga conto dei lavori previsti per vedere se con questi interventi si può migliorare la classe energetica come richiesto dalla norma.

  • ANDREA BRASACCHIO ha detto:

    Salve. Vorrei un vostro parere relativamente alla possibilità di intervenire con il superbonus 110 utilizzando come trainante la sostituzione del generatore di calore su una villetta a schiera (ingresso indipendente e funzionalmente indipendente) realizzata su 3 livelli: al primo piano zona notte (sottotetto con altezza media maggiore di 3 metri), al piano terra zona giorno con cucina e soggiorno (altezza 2,70 m) e piano interrato con locale sgombro, disimpegno e lavatoio. I tre piani sono collegati da una scala interna. Il piano interrato ha altezza di 2,40 m, con il locale sgombro completamente sotto il livello stradale, mentre passando nel disimpegno si va al lavatoio che da sull’altro lato completamente fuori terra. Sempre al piano interrato c’è il garage che ha l’apertura sul piano strada, ed è di fianco al lavatoio. Tutti e tre i piani dell’abitazione sono accatastati a/2, il garage c/6. Il dubbio è che l’impianto di riscaldamento è asservito anche al piano interrato (tranne al garage, non riscaldato), e non so se questo rappresenta un abuso. Eventualmente, se la cosa fosse un abuso per quanto riguarda il locale sgombro, disimpegno e lavatoio possono essere riscaldati? Il dubbio mi sorge dal momento che l’abitazione ha il certificato di abitabilità, anche se rilasciato col silenzio assenso, e pertanto non ho modo di capire se l’impianto di riscaldamento, così come predisposto fin dalla costruzione dell’immobile (2005) rispetta la normativa vigente. In caso se la norma avesse apportato delle modifiche successivamente, in caso di intervento con superbonus, è retroattiva? Grazie per l’attenzione

  • tore ha detto:

    Buongiorno
    ho un abitazione di circa 120 mq riscaldata con vecchi termosifoni. Nel 2017 ho sostituito la vecchia caldaia a gasolio con una nuova a pellet usufruendo delle agevolazioni del 65% . Possiedo anche una caldaia a gas integrata nell’impianto che riscalda l’acqua sanitaria e che utilizzo in caso di emergenza.
    il mio quesito è il seguente:
    posso sostituire la caldaia a gas con un chiller e tenere la caldaia a pellet per emergenze e per integrare nei giorni di gran freddo e usufruire del bonus 110 %?
    Nel caso in cui non fosse possibile posso usufruire del bonus 110% per gli altri interventi, fotovoltaico, infissi e solare termico?
    La ringrazio anticipatamente

    • Ecostili ha detto:

      Salve, la norma parla di “sostituzione” dell’impianto di climatizzazione per cui non è possibile mantenere il generatore esistente che va rimosso.
      Gli altri interventi che mi ha citato (fotovoltaico, infissi) sono interventi “trainanti” cioè secondari, per il 110% occorre realizzare almeno uno degli interventi “trainanti” (principali) che sono l’isolamento termico e la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale-

  • Rosario ha detto:

    Buon giorno, sono proprietario di una villettina a schiera finita di costruire nel 1987 priva di irregolarità catastali, risultante da una perizia tecnica fatta al momento dell’ acquisto nel 2002, con l’ unica eccezione di una finestra esistente sul tetto, la quale sembra non risultare in nessuna delibera edilizia. Ora volendo migliorare l’ efficienza termica installando una caldaia a condensazione, fare il cappotto termico solo sulla parete nord (finale) rientrante nel 25% della superficie ed una eventuale coimbentazione del tetto con successiva installazione di impianto fotovoltaico, il tutto usufruendo dell’ ecobonus 110, devo considerare tale mancanza come un abuso edilizio oppure è ininfluente e posso dunque beneficiare dell’ ecobonus in questione? grazie per la risposta

    Distinti saluti

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le suggerisco di far verificare la situazione della finestra sul tetto da un tecnico della sua zona in quanto a me pare una situazione da mettere a posto per evitare problemi.

      Detto questo ho qualche perplessità che i lavori da lei previsti possano far migliorare di 2 classi energetiche la sua abitazione per cui sarebbe necessario fare una pre-analisi energetica per essere certi di questa possibilità.

  • ada ha detto:

    Buongiorno, abito in n condominio con più di cento villette a schiera, la mia fa parte di una quadri familiare, posso accedere al bonus 110 nel caso in cui, non io ma un mio vicino avesse fatto un abuso? Nel caso in cui potessi accedere al bonus, avrei bisogno di una delibera dal condominio?

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      1) Se la sua abitazione è funzionalmente indipendente e con ingresso autonomo allora può realizzare i lavori senza l’intervento di altri vicini ed eventuali abusi su altre unità immobiliari non sarebbero un suo problema.

      2) Se non è funzionalmente indipendente oppure non ha ingresso autonomo allora deve considerare degli interventi sulle parti comuni della quadrifamiliare. In tal caso se i lavori sono eseguiti sulle parti comuni, eventuali abusi sulle parti private non creerebbero alcun problema nella esecuzione dei lavori.

  • SALVATORE ABBATE ha detto:

    Ho bisogno di un chiarimento
    Volevo sapere se si può accedere al bonus o trovare una soluzione per non perdere il bonus.
    Si tratta di un fabbricato a due piani, il primo piano composto da tre abitazioni con ingresso separato e riscaldamento autonomo, il secondo piano composto da tre abitazioni con ingresso in comune ma solo due abitazioni hanno il riscaldamento autonomo mentre la terza è in fase di costruzione (categoria catastale F/2 mancano tutte le rifiniture interne, gli infissi, e l’impianto di riscaldamento).
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, a mio avviso si tratta di un condominio minimo formato da 6 unità immobiliari. E’ possibile accedere al superbonus ma a mio avviso occorre verificare la situazione dell’appartamento in fase di costruzione che, secondo me, è in una categoria catastale F3 e non F2 (il superbonus non è previsto per gli F3).

  • Francesco Vitale ha detto:

    Buongiorno, un condominio composto da varie tipologie di unità immobiliari, misto, ovvero alcune unità risultano in proprietà ed altre in affitto, perchè facenti capo ad un Istituto Case popolari, il quale condominio non risulta in toto con le prescritte certificazioni di conformità edilizia ed agibilità per le u.i. che lo compongono, può fruire del superbonus 110%?

    Grazie del riscontro.

  • giuseppe ha detto:

    Per una stessa unità abitativa per la quale si intende procedere nell’utilizzo dei benefici del superbonus per la parte energetica ed il sismabonus, bisogna procedere in una sola pratica o in due distinte pratiche?

  • angelo paolo genone ha detto:

    salve vorrei sapere i cappotti fatti con i silicati con spessore da 3 millimetri passano con il super bonus dell110% grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, 3 millimetri di spessore sono assolutamente insufficienti per un cappotto termico dato che non permettono di ottenere le trasmittanze previste dalla norma. A meno di non usare materiali molto performanti e molto costosi (come ad esempio l’aerogel che ha un lambda di 0,015 W/mK o le resine fenoliche che hanno un lambda di circa 0,020 W/mK o pannelli sottovuoto che prevedono comunque una posa alquanto complessa) non è possibile realizzare un intervento di cappotto termico con bassi spessori (che corrispondono comunque ad alcuni centimetri di spessore).

  • Maria ha detto:

    Sono proprietaria di 1/6 di una villetta. Posso usufruire del bonus fiscale 110% anche se gli altri 5/6 non sono d’accordo. Premetto che in questa abitazione luce, acqua, gas e riscaldamento non sono a me intestati ma intestati agli altri 5/6.

  • elena ha detto:

    Ho una villetta uni-famigliare con il vespaio sotto il pavimento. Ho intenzione di fare il cappotto e il cambio degli infissi, devo fare anche l’isolamento del pavimento?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, non necessariamente. Da un punto di vista normativo occorre che l’isolamento termico venga effettuato su almeno il 25% della superficie disperdente (pareti verticali, copertura, parete orizzontale controterra)

  • Sorbi Modesto ha detto:

    Casa unifamiliare con impianto fotovoltaico senza accumulo e caldaia tradizionale.

    La sostituzione della caldaia con una a condensazione e l’aggiunta di un sistema di accumulo per l’impianto fotovoltaico sono 2 interventi sufficienti per accedere al superbonus 110% ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, premesso che occorre fare un approfondimento e dei calcoli precisi, non ritengo che gli interventi descritti possano permettere di migliorare di 2 livelli la classe energetica.

  • daniele cozzi ha detto:

    ho una villetta su tre livelli, tutta riscaldata e servita da servizi, pero due livelli sono agibili ma non abitabili, volevo sapere se posso rientrare nella detrazione del 110% se faccio il cappotto su tutta la villetta e la sostituzione degli infissi. grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le suggerisco di contattare un tecnico della sua zona che potrà, previo sopralluogo, valutare la situazione. Diciamo che l’agibilità è necessario che venga confermata a fine lavori per cui potrebbe valutare la realizzazione dei lavori ben sapendo che a fine lavori deve essere prodotta una Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).

  • Romina ha detto:
    • Buonasera, se vivo in un condominio in un appartamento che è l’unico ad avere accesso autonomo costituito da pianerottolo, scala e portone al quale si accede attraverso un piazzale condominiale, il mio appartamento è considerato autonomo ai fini della realizzazione degli interventi trainati (sostituzione impianto riscaldamento raffrescamento e acqua calda) ed il limite di spesa ammonta a 50.000 € o il tetto massimo è 30.000 (ci sono 24 appartamenti)?
    • Ecostili ha detto:

      Salve, per poter considerare il suo appartamento come “autonomo” occorre che sia, oltre all’ingresso autonomo, anche “funzionalmente indipendente”.
      Vale a dire che deve avere 3 elementi su 4 non in comune con altri: acqua, luce, gas, impianto di riscaldamento.
      Se così è allora può realizzare i lavori senza l’eventuale intervento di altri vicini.
      I massimali sono quelli che trova sul nostro sito

  • Giovanni ha detto:

    Buonasera
    sono proprietario di un immobile con due appartamenti uno come prima casa uno come seconda casa, entrambi in categoria A2 e due pertinenza C6 per un totale di quattro immobili volevo sapere, in caso di PARZIALE demolizione e ricostruzione se i due C6 vengono considerati attinenze o usufruiscono di ecobonus proprio.
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, La Guida per il Sismabonus dell’Agenzia delle Entrate precisa che (pagina 4): “Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.”

  • Marco ha detto:

    Buona sera, avrei bisogno di un chiarimento, una villetta unifamiliare di due piani tutta accatastata in categoria A2, con il piano terra già abitato e scaldato, il piano primo (accessibile tramite scala interna passante dall’appartamento al piano terra) invece è al rustico, può usufruire dell’ecobonus 110 almeno per il piano terra?

    Grazie e buona serata

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le suggerisco di approfondire l’argomento con un tecnico della zona in quanto mi pare un po’ incongruo che il secondo piano rientri nella categoria catastale A2 se è ancora al rustico.

      • Marco ha detto:

        Buon giorno e grazie per la risposta. In questi giorni abbiamo incaricato un tecnico proprio per verificare come sia possibile che sia stata accatastata in A2 se mancante degli impianti e cosa eventualmente sia necessario fare.

        Chiedo ora questa problematica potrebbe impedire l’utilizzo dell’ecobonus 110 per il solo piano terra?

        Grazie e buona giornata.

  • Andrea Troncone ha detto:

    Sono proprietario di una villetta unifamiliare. I miei genitori hanno la nuda proprietà sul bene. E’ possibile procedere alla detrazione dividendo la spesa tra proprietario ed usufruttuario in ragione della spesa e della capienza fiscale?

  • valentina ha detto:

    Buonasera, volevo una informazione. Ho un immobile costituito da due piani: il piano terra è rustico e accatastato come “in fase di costruzione” (completo nell’esterno con due porte di ingresso, ma non all’interno), mentre il primo piano è categoria A4 e costituito da due appartamenti agibili con ingresso indipendente. Devo ristrutturare la facciata e la veranda del primo piano e sto cercando di capire se posso usufruire del super bonus o bonus facciate. Grazie

  • Stefano ha detto:

    buongiorno con interpello n. 538 del 9 novembre 2020. Lagenzia delle entrate ha definito che è possibile accedere al superbonus del 110% anche con cambio di destinazione d’uso, l’importante è che il titolo abilitativo preveda il passaggio a residenziale.Nel mio caso specifico ho un piano di un edificio bifamigliare censito come deposito senza riscaldamento, con il cambio di destinazione d’uso in abitazione posso accedere al superbonus 110
    grazie Saluti

    • Ecostili ha detto:

      Salve, premessa: il superbonus 110% è composto da 2 parti:

      1) ecobonus (interventi di riqualificazione energetica)
      2) sismabonus (interventi per la riduzione del rischio sismico)

      L’interpello 538 fa riferimento al sismabonus e non alla parte ecobonus.

  • Roberto ha detto:

    Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 e ancora lontani dal chiudersi, ai fini del superbonus 110% il limite di detrazione per interventi trainati risente di detrazioni già effettuate o è fruibile interamente, essendo i precedenti interventi abilitati, sotto il profilo urbanistico, da un diverso provvedimento? Nel mio caso: villetta unifamiliare indipendente, già iniziati a detrarre nel mod. 730 € 12.500,00 per sostituzione infissi e porta blindata al piano terra. Qual è il limite di detrazione per sostituzione infissi e porta blindata al primo piano? € (60.000-12.500,00) = € 47.500,00 oppure interi € 60.000,00 trattandosi di nuovo e diverso intervento (Superbonus)?

  • TIZIANA ha detto:

    Buongiorno, io abito in una casa composta da 3 appartamenti più garage, il proprietario dell’intero immobile è mio padre, io e mio fratello abitiamo ognuno in un appartamento (sempre proprietario mio padre) . se volessi usufruire del bonus 110% per effettuare dei lavori., la casa è del 1970 e quindi riesco a passare di due classi energetiche, lo posso fare anche se il proprietario è solo mio padre?
    siccome mi hanno detto che bisogna stare molto attenti volevo essere sicura
    ringrazio per l’attenzione
    Tiziana Brivio

  • davide ha detto:

    Buonasera, io e la mia compagna stiamo per acquistare una casa unifamiliare A4 e un locale deposito C2. Questi sono affiancati, ognuno con il proprio ingresso dalla strada, nella parte retrostante sbucano entrambi in un giardino condiviso e sono accatastati con due subalterni differenti (la particella è la stessa). Di ognuno di questi io e la mia compagna saremo proprietari al 50%.

    Effettueremo una ristrutturazione accorpando parte del C2 (con cambio di destinazione d’uso) alla casa, mentre la restante parte del C2 diventerà (o resterà) pertinenza.

    La domanda è: dato che l’agenzia delle entrate ha chiarito che per il calcolo dei massimali da detrarre si considera la situazione ante lavori, quindi nel nostro caso due immobili differenti, potremmo moltiplicare tutto per 2?

    Il mio dubbio sta in come si configura il locale C2. Perché se fosse già una pertinenza allora non si moltiplica per due, però se non lo fosse allora si. Dove si evince se è attualmente una pertinenza oppure no?

  • Donato ha detto:

    Devo eseguire dei lavori di ristrutturazione in un appartamento sito al piano primo di un edificio in cui, al piano terra, è situata la mia attività di ristorazione.
    L’accesso al piano primo è indipendente dall’accesso dell’attività di ristorazione.
    Attualmente censito catastalmente come A3 lo vorrei trasformare in affittacamere con codice Ateco 55.20.51 (Affittacamere per brevi periodi).
    Posso accedere la Superbonus 110%?

  • Marco ha detto:

    Buongiorno nella taverna della nostra parte di bifamiliare convive ( con regolare contratto d’affitto e benestare dei vigili preposti alla verifica) la cognata. Tutti gli impianti sono comuni fatta eccezione di quello elettrico. Gli accessi sono indipendenti ma catastalmente rimane una singola unità abitativa. È una situazione congrua per l’efficientamento 110%? Grazie

  • Daniele ha detto:

    Buongiorno,

    sono proprietario di una villa unifamiliare a7 con annessa pertinenza c6 (vano autorimessa/garage) non riscaldato sottostante casa e collegato con scala interna. La casa ha un ingresso indipendente così come il garage, e farò il cappotto (tetto incluso) come elemento trainante, ma ho due dubbi :
    1) dato che in passato ho già cambiato le finestre a risparmio energetico ( sto usufruendo della detrazione in 10 anni), posso far cambiare solo le persiane esterne? Se no qualora cambiassi nuovamente anche gli infissi interni oltre alle persiane (visto che sembra si possa) cosa succede all’altra detrazione? posso terminarla?

    2) la porta del garage posso considerarla “infisso” se la cambio con una ad efficienza energetica e considerarla nel 110%?

    Ringrazio per la cortese risposta

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      1) gli infissi li può sostituire nuovamente ma occorre verificare che la trasmittanza degli infissi esistenti non sia già inferiore a quanto richiesto dalla norma.
      2) se, come è prevedibile, il garage non è riscaldato allora la sostituzione della porta non rientra nel superbonus.

  • ATTaILIO PAVIN ha detto:

    buona sera abito in una casa due piani con ingresso esclusivo sotto vi e un negozio oggi vuoto devo fare dei lavori di ristrutturazione caldaia a condensazione e panelli solari posso usufruire del 110

  • Giuseppe ha detto:

    Salve vorrei sapere se un’abitazione usufruisce del bonus 110% dopo un anno può cambiare destinazione d’uso in commerciale almeno in parte per esempio piano terra commerciale primo piano residenziale?

  • Cristina ha detto:

    Buona sera, vorrei sottoporre un quesito …siamo in fase di preparare la documentazione per la pratica del 110 ,ma sembrerebbe che non esistono atti autorizzativi per la costruzione dei nostri edifici prima del 1960 .
    In caso di un controllo futuro ,ci serve come dimostrazione che l’edificio esisteva già al 1942,anno della prima legge urbanistica (dimostrando che un edificio è stato costruito prima del 1942)?
    La casa e’ molto vecchia ,ho provato a chiamare anche lo studio che ha avuto l’incarico dal tribunale per risalire alla provenienza e agli atti e anche lui afferma che si tratta di una casa padronale dei primi del 900.
    Gli atti in comune ci sono dopo il 40 e secondo lui inizialmente la casa dove dobbiamo fare i lavori era una pertinenza e solo successivamente divennero abitative.. Per quello che non si trova nulla ma per loro basta quello che abbiamo.
    Mi hanno anticipato che presso la Conservatoria e l’Archivio di Stato esiste una denuncia di sopralluogo (purtroppo però senza nessuna planimetria allegata) del 1940,  un estratto di mappa storica del periodo fascista anteguerra e la scheda catastale del 1965.
    Secondo voi bastano per poter star tranquilli e procede ai lavori o può essere un problema per accedere al 110??

  • gabriele ha detto:

    sono un condomino di una casa di otto piani situata a milano le scale sono aperte si possono chiudere con vetri ai piani

    .volevo chiedere se e previsto il bonus al 110% ringrazio anticipatamente cordiali sluti

  • roberto ha detto:

    Buonasera, è possibile ottenere il bonus isolando un condominio libero su 4 lati coibentandolo davanti e dietro esternamente e le parti laterali internamente?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, i lavori di isolamento termico sulle parti comuni del condominio si possono fare solo tramite cappotto esterno o eventualmente insufflaggio dell’intercapedine. Il cappotto interno non rientra nei lavori sulle parti comuni in quanto la parete interna è appunto di proprietà di ciascun condòmino e non rientra quindi nelle parti comuni del condominio.

  • pier luigi manca ha detto:

    salve, sono proprietario di circa un ettaro di terreno su cui insiste fabbricato rurale cat. C2 accatastato nel 2016;
    fatte salve le altre regole sull’ecobonus 110%, posso installare su di esso impianto fotovoltaico e , tenuto conto che il tetto misura circa 25 mq, la copertura dei pannelli fotovoltaici può superare detta supergicie? grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il superbonus riguarda gli edifici residenziali (categorie catastali dalla A2 alla A7).
      Prima occorre capire se e come effettuare il cambio di destinazione d’uso del fabbricato.

  • Sonia Acquaroli ha detto:

    Buonasera, posso chiedere l’Ecobonus 110% per il mio appartamento e un’altro appartamento sito sopra il mio e abitato da mio figlio in comodato d’uso gratuito? Non ho mai presentato all’Agenzia delle entrate il contratto ma ho solo la comunicazione del 2004 fatta al comune per l’allacciamento delle utenze che sono intestate a me per il mio appartamento e a mio figlio per l’altro appartamento.
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se i 2 appartamenti sono in condominio non ci sono problemi.
      Se invece i 2 appartamenti sono gli unici presenti nell’edificio (bifamiliare) allora no può accedere al superbonus.

      Per questo secondo caso va detto però che vi sono degli emendamenti in discussione in Parlamento (inseriti nella legge di bilancio 2021 che è da approvare entro fine anno) proprio su questo argomento. Se saranno approvati allora anche le situazioni con unico proprietario (o comproprietà fra vari soggetti) potranno rientrare nel superbonus.

  • Andrea ha detto:

    Buonasera, ho una villetta singola composta da abitazione A3 + Garage C6 affiancato ad essa. Devo fare una ristrutturazione completa dello stabile dove verranno accorpate casa e pertinenza, rifacimento pavimenti e vespaio, bagni, infissi, il riscaldamento (attualmente caldaia a gasolio) verrà sostituito da pompa di calore, rifacimento tetto ( con recupero sottotetto ) e modifiche di tramezzi interni. Considerando che il garage per sua natura non è riscaldato, posso usufruire del 110 per tutto lo stabile o solo per l’attuale abitazione A3? Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, può accedere al superbonus solo per l’abitazione A3 a meno che non effettui un cambio di destinazione d’uso della pertinenza (che comunque dovrà risultare riscaldata prima dell’avvio della pratica per il superbonus).

      • elena ha detto:

        buongiorno, secondo voi è ricompresa la riqualificazione del sottotetto che inizialmente non era riscaldato?

        se il garage fosse stato riscaldato è compresa la riqualificazione?

  • Francesco ha detto:

    Buonasera Sto per comprare una casa molto grande (oltre 450mq) che vorrei frazionare in due unità immobiliari autonome (anche negli impianti) tramite apposita pratica edilizia con fine lavori entro il 2021. Volevo sapere se poi, a partire dal 2022 per esempio, e con una seconda pratica edilizia, potrei usufruire delle detrazioni fiscali (50% e 110%) con i massimali calcolati su 2 unità immobiliari (quindi raddoppiati). Grazie. F

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì in quanto i massimali si calcolano sulla base del numero di unità immobiliari al momento dell’inizio lavori, se saranno 2 unità i massimali saranno definiti sulla base delle 2 unità immobiliari.

  • DANIELE ha detto:

    Sono unico proprietario di un cascinale (accatastato interamente A3 che si sviluppa orizzontalmente) con più unità abitative funzionalmente indipendenti. Posso accedere al sismabonus potenziato per più di due unità abitative? I miei inquilini (delle unità funzionalmente indipendenti), possono accedere al bonus 110 per la sostituzione della caldaia ed infissi (quindi per lavori interni alle unità indipendenti e non sulle parti comuni)?

    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      se le unità immobiliari sono funzionalmente indipendenti e con ingresso autonomo allora può accedere al superbonus per, al massimo, 2 unità.
      Se così non fosse, si tratterebbe di un edificio composto da più unità immobiliari con unico proprietario, situazione che non accedere al superbonus.

  • Sonia Acquaroli ha detto:

    Ho una casa indipendente con due appartamenti di mia proprietà. In un appartamento abito io, nell’altro mio figlio con rispettiva famiglia dal 2003. E’ stata fatta comunicazione in comune per la locazione in comodato d’uso gratuito ma non ho mai presentato tale contratto all’Agenzia delle Entrate in quanto avendo un terzo appartamento di mia proprietà devo pagare l’IMU per tutte e tre gli appartamenti senza scontistiche. Posso chiedere l’Ecobonus 100% per due appartamenti? Devo depositare il contratto all’Agenzia delle Entrate ora?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se l’edificio è composto da 2 unità immobiliari e lei è l’unica proprietaria in questo momento non può accedere al superbonus.

      Vi sono però degli emendamenti in discussione in Parlamento (inseriti nella legge di bilancio 2021 che è da approvare entro fine anno) proprio su questo argomento. Se saranno approvati allora anche le situazioni con unico proprietario potranno rientrare nel superbonus.

  • Alberto Lausi ha detto:

    Salve, so ho una unita immobiliare con ingresso indipendente su due piani, dove il piano terra è adibito a garage e legnaia e il piano superiore ad abitazione, il cappotto termico lo posso prevedere esclusivamente sul piano dove c’è l’abitazione e quindi il riscaldamento oppure sull’intero piano (piano terra)

    Grazie in anticipo.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il cappotto lo può fare su tutta l’abitazione (per una questione anche estetica) ma le detrazioni fiscali spettano solo per i costi relativi all’isolamento della parte riscaldata.

  • Karla ha detto:

    Se faccio il cappotto in una villetta a due piani in cui il piano inferiore non è abitabile, posso usufruire del 110 sull’intero involucro dell’edificio o la copertura della parte inferiore non è calcolata?

  • elena ha detto:

    E’ possibile accedere al superbonus 110% , solo in una unità abitativa, all’interno di un condominio, sito in UN CENTRO STORICO, protetto dai beni ambientali.

    Interventi: sostituzione caldaia, raffrescamento, o eventuale cappotto applicabile all’interno della singola abitazione ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per il 110%, in caso di condominio, l’intero edificio e non solo il singolo appartamento deve ottenere un miglioramento 2 classi energetiche.
      Se vi è un vincolo accertato non si è tenuti ad effettuare gli interventi trainanti ma si deve comunque migliorare di 2 classi energetiche.

  • Luigi ha detto:

    Nella mia villetta unifamiliare ho già effettuato nel 2018 alcuni lavori di risparmio energetico e di ristrutturazione con rispettivamente detrazioni decennali al 65% e al 50%.

    Ho raggiunto il valore massimo di detrazione in base alle spese e al mio reddito.

    Posso ora sostituire la caldaia a condensazione con una caldaia a condensazione con pompa di calore ad accumulo, sostituire i serramenti ed installare un impianto fotovoltaico beneficiando del 110% (ovviamente verificando preliminarmente il doppio salto di classe energetica)?

  • antonella ha detto:

    buongiorno, in un condominio di villette bifamiliari l’acqua viene fornita dall’Ente gestore tramite contatore e bolletta intestata al Condominio, ogni appartamento ha un proprio contatore per poi ripartire i consumi, nel mio appartamento posso eseguire i lavori previsti dal superbonus al 110%?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il contratto è unico ed è gestito dal condominio ? Se fosse così direi di no.

      In ogni caso vi sono degli emendamenti relativi a casi di utenze in comune che si stanno discutendo in parlamento e che sono inseriti nella Legge di Bilancio 2021.
      Al momento non vi è niente di certo, occorre attendere che la legge sia approvata per verificare se tali emendamenti verranno confermati.

  • ROBERTO FULLIN ha detto:

    buona sera sono propietario di una villetta a schiera con due appartamenti e sono unico proprietario. i due appartamenti sono cosi suddivisi.hanno due entrate indipendenti. uno ha l’entrata dal giardino privato e l’altro appartamento ha l’accesso dal garage con scala interna. le utenze di gas luce acqua sono uniche e servono entrambi i due appartamenti. il tutto regolarizzato al catasto. ho diritto ad usufruire dell bonus110%) in attesa di una vostra risposta vi auguro una buona serata

    • Ecostili ha detto:

      Salve, al momento no in quanto si tratta di 2 unità immobiliare ed unico proprietario.
      Le suggerisco di attendere l’approvazione della legge di bilancio 2021, attualmente in discussione in parlamento in quanto vi sono emendamenti relativi proprio a casi come il suo.

      • ROBERTO FULLIN ha detto:

        grazie per la risposta . un unico dubbio mi rimane non ho diritto al bonus anche se il progetto finale da due appartamenti ne viene fatto uno unico . grazie e buona giornata

  • Paolo ha detto:

    In cosa consiste la “documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta”?

    Grazie

  • Paolo ha detto:

    Buongiorno,

    ho una abitazione singola disposta su 3 livelli:

    • piano terra riscaldato con termosifoni,
    • 1 piano riscaldato con termosifoni,
    • interrato riscaldato con termosifoni,

    vorrei rifare il tetto, gli infissi, applicare pannelli fotovoltaici e sostituire la caldaia con una nuova pompa di calore.

    Un geometra mi ha riferito che se l’interrato della mia abitazione è presente l’impianto di riscaldamento non ho diritto all’ecobonus 110%.

    Chiedo cortesemente se è vero che per avere diritto all’ecobonus non dovrei avere l’interrato riscaldato da termosifoni.

    In attesa di un Vostro cortese riscontro porgo cordiali saluti ,

    Paolo

    • Ecostili ha detto:

      Salve, ritengo che l’interrato non sia conferme a quanto previsto a catasto poiché ritengo non sia previsto come locale abitabile e quindi non può essere riscaldato.
      Se così è, ha ragione il geometra in quanto è presente una difformità catastale che le può creare problemi in caso di un futuro accertamento da parte dell’agenzia delle entrate.

  • daniela ha detto:

    Buongiorno,
    sono proprietaria di villetta indipendente. Nel 2014 ho sostituito la caldaia tradizionale con una a condensazione beneficiando della detrazione del 65%.

    Posso ora prevedere la sostituzione della caldaia a condensazione con una pompa di calore ibrida beneficiando del 110% (ovviamente verificando preliminarmente il doppio salto di classe energetica)? Il mio dubbio è la richiesta di agevolazione sullo stesso intervento (sostituzione del generatore di calore) anche se a distanza di anni.

    Grazie

  • Simone ha detto:

    Nella mia palazzina siamo 3 proprietari. In 2 vorremmo fare i lavori, mentre il terzo no. Non abbiamo un condominio ufficializzato. Possiamo farli ugualmente i lavori? E come avverrebbe la suddivisione delle spese?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se come presumo si tratta di un condominio minimo (quindi con parti comuni come le pareti esterne) occorre che i lavori vengano fatti a livello condominiale. In tal caso se voi 2 decidete di fare i lavori anche il terzo condomino deve accettare di partecipare alla realizzazione dei lavori. Se proprio non fosse disponibile voi 2 potete decidere di realizzare i lavori sulle parti comuni, accollarvi le spese e poi portare (sempre voi 2) gli importi relativi alle spese sostenute.

      Ma l’importante è tenere presente che occorre che i lavori vengano fatti sulle parti comuni e che il miglioramento di 2 classi deve risultare sull’intero edificio che comprende quindi tutti gli alloggi presenti nel condominio.

  • Sala Gianpaolo ha detto:

    Buongiorno, relativamente al concetto di abitazione principale, ho la nuda proprietà di un app.to dove ha la residenza mio nonno che ne è anche l’usufruttuario. Dovendo sostenere spese parte con accesso al superbonus 100% e parte con ecobonus 50% volevo sapere se posso io effettuare i pagamenti sia per la parte soggetta a cessione del credito sia eventualmente per la parte da portare in detrazione nei 10 anni, oppure se sia necessario che la spesa venga interamente sostenuta da mio nonno che ha la residenza (io ho la residenza in altro comune nella casa dei miei genitori). Grazie

  • Franco ha detto:

    Buonasera,

    edificio composto da due unità immobiliari una al piano terra e una al primo piano con ingresso comune servite da corpo scala che conduce anche al piano seminterrato.

    Al piano seminterrato si trovano un garage e due cantine indipendenti, una per ogni abitazione che sono accatastate con le rispettive abitazioni (quindi le cantine non hanno sub).

    Il garage invece è indiviso e comune al 50% alle due proprietà ed ha un sub a sé stante.

    Vorrei sapere se il garage mi fa plafond per il calcolo di tutti i benefici dato che in tutto lo stabile verranno fatti i seguenti interventi:

    Supersismabonus (quindi interventi antisismici sui muri perimetrali, sul tetto, sui solai etc.) posso moltiplicare 96000 x 3?

    Superecobonus (parete ventilata solo sulle pareti perimetrali delle due abitazioni, isolamento del solaio di copertura– anche se non posso usufruire del bonus sulle pareti non interrate del garage) posso moltiplicare 40000 x 3?

    E naturalmente, infissi, fotovoltaico, colonnine ricarica etc.

    Poi ognuna delle due unità immobiliari verranno fatti anche interventi di riqualificazione energetica con installazione di pompe di calore e impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.

    Grazie della cortese risposta

    • Ecostili ha detto:

      Salve, quanti sono i proprietari delle unità immobiliali presenti ?

      • Franco ha detto:

        Sono due sorelle,

        un proprietaria dell’appartamento al piano terra (prima casa) e l’altra dell’appartamento al piano primo (prima casa).

        I due appartamenti sono serviti da una scala comune, la quale conduce anche al garage del piano seminterrato che ha un sub a parte ed è cointestato al 50% ad entrambe le sorelle.

        Invece i due fondaci non hanno sub distinti ma sono accatastati con i rispettivi appartamenti.

        Grazie

        Franco

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          in caso di condominio il numero di unità da utilizzare per calcolare i massimali tiene conto delle pertinenze.
          Se ho 2 alloggi e 1 pertinenza il massimale per singola unità va quindi moltiplicato per 3.

          Ovviamente se si fa il cappotto su una zona non riscaldata non si possono detrarre i costi dell’isolamento di quella zona.

          • Andrea ha detto:

            Buongiorno un chiarimento in merito alla richiesta del signor Franco ma la zona del vano scala che è un ambiente non riscaldato ma comunque andrebbe ad isolare,
            anche se nn direttamente le pareti che portano agli appartamenti che invece sono riscaldati. Quandi non dovrebbe rientrare anche il vano scala?

          • Ecostili ha detto:

            Salve, diciamo che se dietro alla parete su cui viene applicato il cappotto c’è un locale riscaldato il costo di quell’intervento si può detrarre, se dietro invece c’è una zona non riscaldata allora la quota parte di quei costi non si possono detrarre.

  • Antonino ha detto:

    A sequito della seguente FAQ pubblicata da Enea:

    “Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007). Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera ltricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore”

    Alla luce di queste definizioni Enea volevo sapere se per usufruire del superbonus 110 % per installare il cappotto termico basterebbe possedere già nell’abitazione unifamiliare, dei semplici split di climatizzazione (dei semplici condizionatori scollegati tra loro) nei vari ambienti oggetto di intervento oppure se per impianto tecnologico si intende necessariamente una pompa di calore con diversi climatizzatori collegati tra loro da una centralina?

    Grazie Ecostili

    • Ecostili ha detto:

      Salve, deve essere presente un impianto di climatizzazione invernale (quindi per riscaldamento). La nuova definizione di impianto non prevede una tecnologia in particolare, l’importante che qualche che sia il sistema presente sia previsto innanzitutto per il riscaldamento invernale (ed eventualmente quello estivo). Se gli split servono solo per il raffrescamento estivo allora non possono essere considerati impianto termico.

  • federico ha detto:

    salve,in un condominio di villette al mare possiedo un appartamento al primo piano con accesso tramite vialetto e scala esterna scoperta utilizzata anche dal proprietario dell’altro appartamento sempre al primo piano,posso usufruire del superbonus al 110% per realizzare il cappotto termico e sostituzione degli infissi esterni del mio appartamento?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, dalla descrizione non risulta essere presente un ingresso autonomo, occorre quindi prevedere degli interventi sulle parti comuni dell’edificio.

  • Filippo Casciana ha detto:

    Salve mi serve un piccolo chiarimento.

    Sono comproprietario con altri parenti di un appartamento in un condominio. Cosa serve per accedere all’ecobonus 110%

    • Ecostili ha detto:

      Salve, occorre che vengano deliberati da parte del condominio degli interventi sulle parti comuni (isolamento termico delle pareti e/o, se presente, sostituzione impianto di riscaldamento centralizzato). Se vengono previsti questi interventi allora si possono agganciare anche interventi nei singoli alloggi: sostituzione infissi, ecc.

  • Tina ha detto:

    Salve, ho una villetta in un residence con contatore acqua unico x tutti da suddividere in millesimi

    vorrei ristrutturare al 110% x serramenti caldaia cappotto e altre code, è possibile? grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, perché possa intervenire in maniera autonoma sulla sula villetta occorre che sia funzionalmente indipendente (acqua, luce, gas, riscaldamento) e abbia un ingresso autonomo.
      Se così non fosse occorre prevedere interventi a livello condominiale.

  • paola pignolo ha detto:

    Vorrei sapere se il proprietario di una villetta unifamiliare dove il piano terra è accatastato C/3 e il piano superiore A/2. Dal piano terra si accede attraverso le scale al piano superiore. Sono entrambi riscaldati e fuori terra. Posso accedere al Superbonus 110%? Posso considerare il piano terra come pertinenziale visto che l’accesso è consentito solo da lì?

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, nella circolare n. 24/E è precisato che sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. Sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso.

  • Manuele Bertuccelli ha detto:

    Il “pacchetto” Igloo (ossia il sistema “cappotto” a pavimento) può essere considerato:

    a)   Intervento Trainante anche se non è >25% della superficie disperdente, ma in ragione che un intervento trainate c’è, ed è quello dell’impianto di riscaldamento;

    b)  Intervento Trainato (anche se tale non viene indicato dalle norme) in quanto <25% della superficie disperdente, ma comunque “coperto” dal TRAINANTE del riscaldamento;

    c)   Nessuno dei precedenti e NON rientra nel Superbonus 110%;

    d)  Altro.

    Più ci penso e più domande mi sorgono…scusate!

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      se l’intervento trainante è la sostituzione dell’impianto di climatizzazione allora l’intervento di isolamento può essere un intervento trainato e quindi non deve rispettare la regola del 25% della superficie disperdente lorda. Anche se trainato, l’isolamento deve comunque rispettare i limiti di trasmittanza termica prevista.

      • Antonino ha detto:

        Ecostili in merito al Cappotto termico in villa unifamiliare. Questo intervento trainante può essere svolto anche se nell’abitazione unifamiliare non è presente alcun impianto di riscaldamento o di climatizzazione? In questo caso non si applica la circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2007?

        Grazie

        • Ecostili ha detto:

          Salve, se non è presente un impianto di riscaldamento non si può beneficiare delle detrazioni fiscali.

          • Antonino ha detto:

            Grazie

            Quindi basta possedere già nell’abitazione unifamiliare, dei semplici split di climatizzazione (dei semplici condizionatori scollegati tra loro) nei vari ambienti oggetto di intervento oppure se per impianto tecnologico si intende necessariamente una pompa di calore con diversi climatizzatori collegati tra loro da una centralina?

            So che l’Enea ha emanato recentemente delle Faq al riguardo con la nuova definizione di impianto tecnologico nella quale si può fare rientrare la stufa o il caminetto. Ma non si riesce a intuire se in tale definizione per l’appunto si possa far rientrare anche un semplice split climatizzatore.

  • Manuele Bertuccelli ha detto:

    Alle domande precedenti aggiungerei, se possibile:

    5) Chiudere (con pratica CILA a se) l’attuale accesso comune renderebbe l’appartamento sia “funzionalmente indipendente” e sia “con accesso autonomo” e quindi idoneo a realizzare, successivamente,  gli interventi per il 110%?

    6) Nel caso si potesse intervenire usufruendo del 110%, quali sarebbero i limiti di costo per gli interventi (impianto riscaldamento e infissi)?

    Ancora grazie

  • Manuele Bertuccelli ha detto:

    Buonasera, alcune domande sul Superbonus 110%.

    Premessa: Tizio è residente in un appartamento di 35mq, di proprietà, posto al piano terra di un condominio ed ha un giardino di proprietà esclusiva di Tizio. A tale giardino si accede sia dall’appartamento che dalla strada pubblica.

    L’appartamento in questione ha gli impianti (luce, gas, riscaldamento, acqua) autonomi e n° 2 ingressi: un ingresso avviene dall’accesso comune al vano scala condominiale, mentre un secondo ingresso avviene dalla pubblica strada tramite cancello dal quale si accese al giardino e da qui all’appartamento, ed è di proprietà esclusiva (sia l’ingresso al giardino che il giardino stesso).

    Inoltre l’impianto di riscaldamento attuale è costituito da n° 2 split ed un motore esterno (in pratica aria condizionata caldo-freddo).

    Infine, il Condominio non vuole realizzare alcun intervento per accedere al Superbonus.

    1) L’appartamento può essere considerato sia “funzionalmente indipendente” e sia “con accesso autonomo” (anche se presenta ANCHE un accesso in comune oltre a quello indipendente)?

    2) Tizio può usufruire del Superbonus 110% sostituendo i condizionatori esistenti con un impianto di riscaldamento con caldaia e riscaldamento a pavimento? Ossia l’attuale impianto di riscaldamento rientra in quelli “esistenti” da sostituire?

    3) L’eventuale realizzazione degli Igloo e del riscaldamento a pavimento sono interventi che ricadono nel 110%? E la nuova pavimentazione, resasi necessaria dalla realizzazione degli Igloo?

    4) Vi è l’obbligo dell’intervento trainante (impianto di riscaldamento) oppure Tizio potrebbe effettuare solamente gli interventi trainati quali infissi, ecc. (non ci sono vincoli)?

    4) L’A.P.E. Convenzionale ante e post intervento, ed il miglioramento delle due classi, deve essere riferito a tutto l’edificio (ossia tutto il Palazzo/Condominio) oppure al solo appartamento in oggetto?

    Grazie e complimenti per le indicazioni che fornite!

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      1) L’appartamento può essere considerato sia “funzionalmente indipendente” e sia “con accesso autonomo” (anche se presenta ANCHE un accesso in comune oltre a quello indipendente)?

    • Se è funzionalmente indipendente (acqua, luce, gas, riscaldamento) e ha almeno un ingresso autonomo allora sì, altrimenti no.
    • 2) Tizio può usufruire del Superbonus 110% sostituendo i condizionatori esistenti con un impianto di riscaldamento con caldaia e riscaldamento a pavimento? Ossia l’attuale impianto di riscaldamento rientra in quelli “esistenti” da sostituire?

    • Se l’impianto esistente è utilizzato anche per la climatizzazione invernale allora sì
    • 3) L’eventuale realizzazione degli Igloo e del riscaldamento a pavimento sono interventi che ricadono nel 110%? E la nuova pavimentazione, resasi necessaria dalla realizzazione degli Igloo?

    • L’intervento di isolamento termico deve rispettare i criteri previsti: deve essere realizzato su almeno il 25% della superficie disperdente lorda, rispettare le trasmittanze termiche previste, prevedere materiali che siano compatibili con i criteri ambientali minimi (CAM).
    • 4) Vi è l’obbligo dell’intervento trainante (impianto di riscaldamento) oppure Tizio potrebbe effettuare solamente gli interventi trainati quali infissi, ecc. (non ci sono vincoli)?

    • l’intervento trainante è sempre necessario
    • 4) L’A.P.E. Convenzionale ante e post intervento, ed il miglioramento delle due classi, deve essere riferito a tutto l’edificio (ossia tutto il Palazzo/Condominio) oppure al solo appartamento in oggetto?

    • Se l’alloggio è funzionalmente indipendente (acqua, luce, gas, riscaldamento) e ha almeno un ingresso autonomo allora l’APE è da verificare sulla singola unità immobiliare.
  • francesco carbini ha detto:

    buon giorno, possiedo un appartamento al primo piano di una villetta con quattro appartamenti, inserita in un residence condominiale,per accedere al mio appartamento devo percorrere una scala esterna utilizzata anche dal proprietario dell’altro appartamento, sempre sito al primo piano, inoltre l’utenza dell’acqua è intestata al condominio del residence, e viene poi ripartita in base alla lettura di un contatore ubicato in ogni singolo appartamento, posso usufruire del superbonus al 110%?

  • anna ha detto:

    buonasera abito in una bifamigliare con giardino e ingresso separati

    io abito appart primo piano e mio fratello affitta al secondo piano .

    io e mio fratello siamo proprietari ciascuno del proprio appartamento

    io vorrei fare con bonus facciate imbiancare tutta la casa ma lui non vuole.

    posso fare il bonus facciate e pagare tutto io per imbiancatura e dopo chiedere 90%o sconto in fattura o cedere credito ad una banca

    grazie attendo una gentile risposta

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì lei può realizzare i lavori, sostenere i costi portando poi in detrazione il 90% o cedendo il credito a terzi.
      Per sicurezza le suggerisco di farsi firmare da suo fratello una autorizzazione alla realizzazione dei lavori.

  • Stefano ha detto:

    Buongiorno, ho una palazzina composta da 3 piani (due appartamenti di mia proprietà e una mansarda/sottotetto di mio figlio). Tutti e tre i piani non hanno impianto di riscaldamento (ne’ autonomo, ne’ centralizzato), ne’ impianti in comune (es tubature per bagno). Si configura come condominio? (Le parti in comune sarebbero ingresso e scala per arrivare ai piani). Inoltre volevo sapere se si può accedere al superbonus 110% realizzando il cappotto termico, installando contemporaneamente un impianto di riscaldamento centralizzato (questo senza beneficiare del 110%). Nel caso non si potesse, e’ possibile installare prima l’impianto di riscaldamento (senza beneficio) e poi effettuare cappotto con superbonus? Grazie mille!

    • Ecostili ha detto:

      Salve, senza impianto di riscaldamento non può beneficiare delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica in quanto la norma parla do “sostituzione” per cui l’impianto termico deve essere già esistente. Le suggerisco di valutare una prima fase in cui provvede all’installazione dell’impianto di riscaldamento e solo dopo avviare eventualmente l’inter per il superbonus.

  • core mauro ha detto:

    sono propritario con mia moglie di una casa su tre piani garage piano abitativo e una mansarda non abitata vorrei fare il cappotto esterno sottotegola e cambiare le finestre posso usufruire del 110 %

    ringrazio per la risposta

    core mauro

    • Ecostili ha detto:

      Salve se la mansarda non è abitata ritengo non sia nemmeno riscaldata per cui non è possibile detrarre i costi dell’isolamento del tetto ma solo nel caso di isolamento della soletta.
      Isolamento tetto e sottotetto

      • core mauro ha detto:

        nella mansarda e presente una stufa a pellet dove ogni tanto mia moglie va a dipingere e le nipoti hanno tutti i loro giocattoli e quando vengono da noi la usano saltuariamente e comunque sprovista di qualsiasi servizio eccetto ‘l’energia elettrica e come detto una stufa a pellet per l’inverno. La soletta tra il piano abitabile e la mansarda e comunque sprovista di pavimentazione. La soletta della soffitta e in calcestruzzo

        vi ringrazio ancora

        Core Mauro

        • Ecostili ha detto:

          Salve ritengo che la mansarda non sia comunque abitabile per cui non sarebbe nemmeno previsto un suo riscaldamento.
          Un intervento da considerare potrebbe essere quello di isolare la soletta rendendola anche calpestabile.
          Può trovare alcune indicazioni in merito nel nostro articolo relativo all’isolamento termico del sottotetto.

  • Fabrizio ha detto:

    Posso accedere al super bonus 110% se l’immobile ha due propeietari e due unità immobiliari distinte?

    • Ecostili ha detto:

      Sì, occorre verificare che le 2 unità immobiliari siano funzionalmente indipendenti e che abbiano ingressi autonomi.
      In caso contrario occorre intervenire secondo quanto previsto per i condomini (interventi sulle parti comuni).

  • michele palomba ha detto:

    per demolizione di un unità immobiliare costituita da un piano garage + piano primo (destinato ad abitazione) qual è il limite massimo di spesa detraibile per bonus 110

    • Ecostili ha detto:

      Salve, nel caso in cui sul medesimo edificio siano effettuati più interventi agevolabili (sia interventi di efficienza energetica che di riduzione del rischio sismico), il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

  • BELLOMO CATERINA ha detto:

    Buonasera, sono proprietario di una casa in campagna di circa 100 mt2 con altri due miei fratelli (lascito dei miei genitori).

    Possiamo accedere al superbonus 110%?

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se l’edificio ha una sola unità immobiliare allora si. Se si trattasse di un edificio con più di 1 unità immobiliare, in tal caso non sarebbe possibile secondo quanto indicato dalla circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate

  • Michele ha detto:

    Buonasera,

    Vorrei una delucidazione sull’obbligatorieta’ o meno che sia preesistente un impianto di riscaldamento per poter usufruire del superbonus 110.

    Una villa singola classe energetica F o G che non possiede impianto di riscaldamento (ci sono due climatizzatori inverter) può accedere al superbonus 110 con cappotto e installazione di termostufa a biomassa? Potrei usufruire anche per la termostufa del bonus 110?

    In alternativa quale sarebbe la soluzione più conveniente? Avevo pensato anche l installazione di un caminetto e poi da lì partire con il superbonus.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, la condizione necessaria per beneficiare delle detrazioni fiscali è la presenza di un impianto di climatizzazione invernale. Se non esiste un impianto non si può accedere alle detrazioni fiscali previste. Una possibile opzione è quella di procedere innanzitutto all’installazione di un impianto di climatizzazione e solo in un secondo momento avviare l’iter per il superbonus.

  • sibilla forti ha detto:

    Buongiorno,

    volevo sapere se il fatto di avere contatore luce e gas autonomo e contatore dell’acqua in condivisione con un altro proprietario di una serie di villette a schiera mi impedisca l’indipendenza funzionale

    grazie anticipatamente

    Sibilla

  • Maria Lucia Cantamessa ha detto:

    Buonasera,

    sono proprietaria di una seconda casa avuta in eredita’ da mio padre a me sola intestata, io non lavoro e sono a carico di mio marito con il quale ho cointestata la prima casa: se opero interventi in questa seconda casa posso avere diritto all’ecobonus 110% e come dovrei essere rimborsata?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, lei è comunque proprietaria della casa (la seconda casa) per cui può beneficiare del superbonus 110%. Non avendo possibilità di detrarre dalle sue tasse la possibilità che ha è di cedere il credito a terzi (banche e/o imprese che realizzano i lavori).

  • dino ha detto:

    in condominio di n.7 u.i. al piano terra ho le autorimesse in facciata,dovendo aderire all’ ecobonus 110% le autorimesse sono unita’ che portano ecobonus?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, La norma parla di “unità immobiliari che compongono l’edificio” non distinguendo fra natura abitativa o pertinenziale.
      Per cui anche le pertinenze concorrono a determinare i massimali di spesa per gli interventi effettuati sulle parti comuni.

  • piera albanesi ha detto:

    Piera

    ABITO al 1° piano di una palazzina a due piani composta da due appartamenti (1-2°piano) e da 2 garage al piano terra .Proprietari:sia per il 1° che per il 2°:50% la madre (IO) -25% ciascuno dei due figli.L’appartamento al 2° PIANO e’ stato concesso in locazione; i figli abitano e risiedono in un altro stabile di loro proprieta'(1CASA).Gli appartamenti sono separati accatastalmente e le utenze indipendenti.L’edificio risulta avere due ingressi: il principale fronte strada da cui accedono gli inquilini e il secondario posto sul retro dell’immobile come mia entrata personale collegata alla scala principale di quest’ultimo.Ai proprietari (3) viene chiesta l’imu in misura uguale e per 2 seconda casa.Si chiede gentilmente se si ha diritto all’ecobonus su tutto lo stabile o in parte. grazie e complimenti per il servizio.                       

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se le unità immobiliari sono, come pare, funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi allora possono accedere al superbonus come unità immobiliari distinte. Ma suggerisco di verificare meglio che siano realmente funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi.

      Se cosi non fosse si tratterebbe di un edificio con più unità immobiliari distintamente accatastate e con comproprietà fra più soggetti. In tal caso non sarebbe possibile accedere al superbonus secondo quanto stabilito dalla circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate (pagine 7/8)

  • Marco ha detto:

    Volevo essere un attimo piu’ chiaro riguardo alla domanda sotto richiesta: presente un solo ingresso da strada che accede ad una unica proprietà (grande porzione di terreno con all’interno due ville singole e con utenze separate). Il dubbio è proprio sull’avere un unico ingresso.

    Grazie

  • Marco ha detto:

    Volevo chiedere se nel caso di due ville singole all’interno di una unica proprietà con un solo ingresso e intestate singolarmente una ad un fratello e l’altra all’altro fratello e con usufrutto intestato al padre e alla madre su entrambe le ville possono accedere al 110 % magari intestando la pratica al padre su entrambe le ville

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve dalla descrizione ritengo che sia possibile accedere al superbonus per entrambe le ville (che non devono essere in categoria catastale A1/A8/A9). Anche l’usufruttuario può accedere al superbonus per cui, con una dichiarazione dei proprietari è possibile che sia l’usufruttuario e non i proprietari ad accollarsi le spese e di beneficiare delle detrazioni previste.

  • Federico ha detto:

    Buonasera, sono proprietario di un immobile in cui sono residente e che costituisce la mia abitazione principale. Se durante i lavori di ristrutturazione andassi in affitto altrove spostando solamente il domicilio, l’immobile di mia proprietà non risulterebbe più la mia abitazione principale. Di conseguenza, perderei la possibilità di usufruire del Superbonus 110%?

  • fabio v. ha detto:

    Buongiorno,

    nella mia abitazioni ho tutte le condizioni, ma il contatore acqua è in comune con altre villette: questo significa che non è funzionalmente indipendente?

  • franco cairoli ha detto:

    buon giorno sono proprietario di una casa con due abitazioni una da me utilizzata al piano primo e una in comodato d’uso gratuito alla figlia che dovrei registrare,

    i due appartamenti sono indipendenti.

    vista la struttura a casa a ringhiera risulta che le due uscite indipendenti sono affacciate in piccolo disimpegno aperto di 2x 1,20 che da sul cortile.

    vorrei procedere con il cappotto ma vorrei conferma che l’edificio rientri fra quelli autorizzati

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se le 2 unità sono funzionalmente indipendenti (acqua, luce, gas, riscaldamento) e hanno ingressi autonomi allora si possono considerare come 2 unità a sé stanti e lei può intervenire su entrambi.

  • Francesco ha detto:

    Immobile “palazzotto” inserito in un centro storico e composto, al piano primo, da due abitazioni autonome e catastalmente indipendenti di proprietà di due differenti persone fisiche e, al piano terra, di proprietà del Comune.
    Previa costituzione del condominio, è possibile accedere al Superbonus 110%?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, non è necessaria la costituzione in condominio essendo di fatto un condominio minimo. Occorre verificare la fattibilità di alcuni lavori come ad esempio l’isolamento termico visto che l’edificio si trova in centro storico e probabilmente soggetto a vincolo ma, essendo una parte di proprietà del comune, tale elemento dovrebbe essere di rapida verifica.

  • Guglielmo Puntel ha detto:

    Buona sera, sono proprietario di un appartamento in condominio (condominio composto da 4 villette non affiancate con numeri civici differenti, caldaia di riscaldamento e acqua calda valida per le 4unita che fa parte comune, le spese vengono divise per ogni viletta a parte le parti comuni9. Domando si vuol cambiare la caldaia in comune, intenzione di fare il capotto viletta x viletta con conti separati, si può accedere superbonus 110%. Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì potete sostituire la caldaia e il cappotto con il 110%. Ovviamente occorrerà verificare la certificazione energetica prima e dopo i lavori per quel che riguarda l’edificio nel suo complesso per stabilire se esiste la possibilità del miglioramento delle 2 classi come previsto dalla norma.

  • Stefano ha detto:

    Salve

    Sono il proprietario di un immobile con richiesta di ristrutturazione con demolizione ed ampliamento piano casa presentato a settembre del 2018 , fatto inizio lavori dicembre 2019

    Considerando che si tratta di una casa singola con 2 unita immobiliare cointestate al 50% agli stessi nominativi ed il tecnico da me incaricato non ha presentato l’asseverazione sismica ad inizio lavori, a quali detrazioni ho comunque diritto ? C’è la possibilità di far valere con un asseverazione tardiva il sisma bonus o posso accedere solo al bonus ristrutturazioni con massimale del 96.000 per 2 unità e relativo risparmio energetico ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se si tratta di un edificio con più di 1 unità immobiliare ed unico proprietario (o comproprietà fra soggetti) non può beneficiare del superbonus 110% quindi ritengo che la possibilità sia quella del bonus ristrutturazioni al 50%

  • Alberto ha detto:

    Buonasera, sono proprietario di un immobile adibito ad unita’ abitativa al primo piano, al piano terra n. 2 locali commerciali sempre di mia proprieta’. rientro nell’eco bonus 110?

  • Diana Ponessa ha detto:

    Vorrei usufruire del Superbonus ma non ho il certificato di agibilità nonostante per il resto l immobile risulti conforme a tutti gli altri requisiti. Ho cmq diritto alle agevolazioni fiscali?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, l’immobile deve essere conforme rispetto a quanto indicato nella documentazione di progetto. Per quel che riguarda l’agibilità è necessario che venga presentata una segnalazione certificata di agibilità entro 15 giorni dalla fine dei lavori.

  • ISABELLA GARGALE ha detto:

    In un immobile bifamiliare con ingressi separati da cortile comune, al piano terra troviamo un locale commerciale mentre al piano primo l’abitazione principale, entrambe intestati ad un unica persona fisica.

    Posso per il locale commerciale accedere al Ecobonus 110%?

  • Annalisa ha detto:

    Ho riformulato meglio il quesito grazie per la risposta

    Sono comproprietaria (50%) di una seconda casa, immobile unifamiliare ricevuto in eredità, dove abita mio fratello comproprietario (50%), per la quale è l’immobile è prima casa. Ho diritto ad ottenere l’ecobonus 110% per i lavori che andrò a sostenere con il mio coniuge convivente per l’isolamento termico dell’intero immobile dove risiede stabilmente mio fratello così come previsto dalla norma

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se lei e suo fratello, in quanto proprietari dell’immobile, effettuerete i lavori potrete beneficiare del superbonus 110%.
      Lei potrà sostenere eventualmente tutti i costi dei lavori, in tal caso sarà lei a beneficiare del credito di imposta previsto.

  • sonia pelaccia ha detto:

    UNICO EDIFICIO CON DUE UNITA’ DISTINTE E ACCESSI ESTERNI DISTINTI, UNICO PROPRIETARIO, PUO’ ACCEDERE AL SUPERBONUS 110

  • Gianluca Mansi ha detto:

    Buongiorno, ho in comproprietà con mio fratello nello stesso stabile 4 appartamenti di cui 2 sono per noi prima casa e dove viviamo, 2 appartamenti allo stato grezzo dove sono già predisposti gli impianti idraulici e elettrico, e di un locale commerciale, vorrei capire se è possibile usufruire del bonus 110%

    • Ecostili ha detto:

      Salve, dipende dalla categoria catastale dei vari appartamenti ma non penso che per i 2 allo stato grezzo ci sia la possibilità di farli rientrare nel 110% in quanto al momento non risultano come locali riscaldati.

  • Alessandro ha detto:

    salve, sono propietario di una villetta a schiera in cooperativa e non ho l’abitabilità, però ho un ingresso tramite un viottolo che da su una strada pubblica ed un altra entrata che momentaneamente e privata, ma dovremmo fare dei lavori e consegnarla al comune. posso usufruire dell’ecobonus 110% per il fotovoltaico e cambio caldaia e pompe di calore .Sono autonomo di gas e luce

  • Andrea ha detto:

    Buonasera,

    ho una casa singola ed ho intenzione di predisporre Impianto fotovoltaico, sostituzione caldaia con Pompa di Calore. Se richiedo la sostituzione anche del portoncino di ingresso e basculante, posso far rientrare anche questi ultimi due interventi nel superbonus 110% o devo sostituire contemporaneamente anche gli infissi ?

    Grazie mille

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il portoncino può rientrare mentre il basculante ritengo che non possa rientrare in quanto è l’accesso ad una zona non riscaldata.

  • Carlo ha detto:

    Quesito:
    Villa abitata da un solo nucleo famigliare, composta da due unità immobiliari con accesso indipendente, due utenze elettriche. Cointestate alle stesse persone che vi abitano. Può accedere al superbonus 110?. 

  • Elena ha detto:

    Se traino con la sostituzione della caldaia che vincoli ho sull’isolamento delle pareti? devo rispettare la trasmittanza del superbonus? devo rispettare il 25%?
    Se decido di fare un isolamento delle pareti ma non riesco a raggiungere Ulim superbonus posso fare un cappotto “più sottile” e garantire U requisiti minimi e detrarlo a 110 (perchè trainato) o va al 65-50%?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      i vincoli sono: trasmittanza pareti, superficie (almeno il 25%), materiali certificati CAM (criteri ambientali minimi)
      Il limite di trasmittanza, in caso di intervento di isolamento termico, va sempre rispettato (per il 110%, 65%, ecc.) e deve essere inferiore a quanto previsto dalle tabelle.

  • LellaS ha detto:

    Salve. Porzione di metà casa ereditata da me, fratelli e madre. L’altra metà (con scala in comune e accesso indipendente) comperata successivamente da una zia solo da mia madre, con accatastamento diverso, ma non è indipendente come contatori. Ha caloriferi facenti capo alla caldaia che sta nella porzione di casa ereditata. Idem per l’energia elettrica. Tetto in comune. Possiamo accedere al superbonus? Ed eventualmente in che misura?

    Grazie.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, si tratta di 2 unità immobiliari con unico proprietario o comunque con una situazione di comproprietà. In tal caso ritengo non si possa accedere al superbonus. La circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che:

      … il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

  • monica Di Lupo ha detto:

    Buonasera,
    abito in una villetta di tre piani, formato da tre appartamenti uno per ogni piano e sono proprietaria al 100% di un appartamento e al 75% di un altro appartamento; il rimanente appartamento è di mio fratello.
    Possiamo beneficiare del superbonus 110%?
    Grazie
    Monica Di Lupo

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì come condominio minimo (interventi trainanti: isolamento termico o sostituzione impianto riscaldamento centralizzato)

  • Silvia ha detto:

    Buongiorno,
    avrei un quesito: l’unità immobiliare in cui vivo, e di cui sono proprietaria al 100%, si trova in un unico edificio dove vi è anche l’unità immobiliare di proprietà di mio padre, che ne è proprietario al 100%.
    In pratica, un edificio con due unità immobiliari distinte per proprietà e accatastamento.
    Unico problema: le utenze non sono divise: c’è un unico contatore per acqua, gas, luce, pertanto non sono funzionalmente indipendenti (lo sono invece come ingressi).
    E’ possibile accedere al superbonus 110% in veste di condominio minimo, non avendo le utenze separate? Oppure le utenze separate sono un requisito imprescindibile per tutto?
    Grazie
    Un cordiale saluto

    • Ecostili ha detto:

      Salve, confermo che potete accedere al superbonus. Dovete realizzare uno dei 2 interventi trainanti (o tutti e 2) : isolamento termico o sostituzione impianto centralizzato di riscaldamento.

  • Ilaria ha detto:

    Buongiorno,
    sono in procinto di acquistare un immobile unifamiliare che poi vorrei ristrutturare usufruendo del bonus 110% per cappotto, isolamento copertura, serramenti e sostituzione caldaia.
    La proprietà ha già usufriuito in passato delle detrazioni 50-65% per sostituzione serramenti e caldaia, ma vorrebbe mantenere le restanti quote di detrazione che mancano.
    Posso dunque io accedere al bonus 110% cambiando nuovamente serramenti (decisamente non performanti) e caldaia (che ormai ha 7 anni) con sostituzione dei radiatori con impianto a pavimento, tenendo conto del cambio di proprietà e del fatto che non beneficerò in alcun modo delle presenti detrazioni richieste dai vecchi proprietari?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì in quanto è possibile beneficiare del superbonus anche per interventi per i quali si è già beneficiato in precedenza.

  • Paolo ha detto:

    Buongiorno a tutti,

    Avrei il seguente quesito:

    Un soggetto usufruttuario al 50% di un immobile in un condominio può usufruire del Superbonus al 110% per la sostituzione di infissi (come intervento trainato dalla realizzazione del cappotto)? 

    Con questo intendo: se l’usufruttuario al 50% affronta tutte le spese di ristrutturazione, allora può godere del 100% delle detrazioni relative alle spese di ristrutturazione, oppure può goderne solo al 50%?

    Mia nonna paterna sarebbe l’usufruttuaria al 50%, che sostituisce gli infissi su due immobili affittati. Dell’altra metà è pieno proprietario mio padre, mentre sulla metà su cui insiste l’usufrutto di mia nonna mio padre è nudo proprietario.

    Spero di essere stato chiaro,
    Resto in attesa di una vostra gentile risposta,
    Paolo Tardini

  • Graziella Guarguaglini ha detto:

    buonasera, domanda: abito in una villetta di tre piani, al primo abito io e risulto proprietaria al 75%, dopo la morte di mio marito (il 25% spetta a mia figlia che abita altrove).
    il secondo e terzo piano erano di proprietà dei miei gentori; loro abitavano al 2 piano e al terzo abita mio fratello senza pagare alcun affitto perchè in pratica, alla morte dei genitori un appartamento a lui e uno a me. Non abbiamo ancora fatto alcuna divisione e quindi io e mio fratello risultiamo proprietari al 50% dell’ appartamento al 2 piano e al 3 piano.
    In questo caso come funziona per noi il superbonus del 110%? possiamo rientrarci oppure no? io almeno risulto proprietaria di 3 appartamenti (anche se nel 1 al 75% e ne 2 e 3 al 50%)
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, nel suo caso l’intero edificio ha un solo proprietario o comunque in comproprietà con altri per cui non può accedere al superbonus 110%.

      • Dario ha detto:

        Credo però che la normativa faccia riferimento a una comproprietà pro indiviso dell’intero immobile. In sostanza, se la signora e il fratello fossero unici proprietari pro indiviso (al 50%) di tutti e 3 gli appartamenti, non potrebbero usufruire del bonus (perché si configurerebbe una comunione e non un condominio). Tuttavia la presenza del primo appartamento in comproprietà al 75/25 con la figlia configura l’intero edificio come condominio per la gestione delle parti comuni, quindi ritengo possa accedere.

  • Pier Luigi Torre ha detto:

    Buongiorno avrei un quesito:

    Edificio Bifamiliare
    Piano terra Proprietà di Tizio, due unita immobiliari. La prima civile abitazione di Tizio, la seconda locale Commerciale di Tizio (Affittato ad una pizzeria al taglio)
    Primo Piano Proprietà di Caio.

    Dovendo fare il cappotto a tutto l’edificio, per quando riguarda gli interventi trainati, Tizio ha diritto al 110% anche per la sostituzione delle vetrine del negozio di sua proprietà?

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, no non può beneficiare delle detrazioni per la sostituzione delle vetrine del negozio.

      • Paolo ha detto:

        Buongiorno, chiedo scusa per l’intromissione. Potreste gentilmente spiegare il motivo della vostra risposta?

        Anche il mio condominio sta realizzando un cappotto esterno (6 abitazioni e un negozio). Io sono il proprietario del negozio, che affitto a un’autoscuola.

        Ho sempre pensato che la sostituzione delle vetrine del negozio rientrasse come intervento trainato dalla realizzazione dell’cappotto nel Superbonus, o comunque nell’Ecobonus.

        Il mio intervento (realizzazione di nuovi infissi in negozio inserito in condominio di 6 appartamenti e un negozio come intervento trainato da realizzazione del cappotto esterno termico) rientra nel Superbonus 110? Lo stesso intervento rientra nell’Ecobonus 50%?

        Per quanto riguarda l’Ecobonus leggo che si parla generalmente di edifici esistenti (non di abitazioni) (l 296-2006 art 1 co 344):

        Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo

        Tuttavia, leggo che in un condominio in prevalenza residenziale il proprietario di un negozio rientra nel Superbonus solo per le spese riguardanti l’intervento trainante (cappotto) e non anche l’intervento trainato (infissi). Leggo questo qui:

        https://www.today.it/economia/superbonus-100-box-auto-negozi.html

        Quindi, concludo che la sostituzione di infissi nel mio caso rientra nell’Ecobonus al 50% e non nel Superbonus. Questo è corretto?

        Grazie,
        Paolo

        • Ecostili ha detto:

          Salve, la risposta era relativa alla detrazione del 110% che non è prevista per le attività commerciali (se non per le parti comuni).
          La detrazione del 50% è invece possibile anche per le attività commerciali.

  • Alessandro ha detto:

    Buongiorno,

    ieri ho avuto un acceso dibattito con l’amministratore del mio condomionio riguardo ai requisiti per accedere al Superbonus. Lui dice di conoscere bene la materia perché è da mesi che ci lavora, ma io temo che abbia le idee un po’ confuse su alcuni punti. Non sono stato in grado di convicerlo su alcune cose che mi paiono risapute da tutti. Pertanto cerco un conforto da chi ne sa più di me.

    Lui sostiene che

    • per il nostro condominio cambiare la caldaia non è sufficiente, bisogna anche fare il cappotto termico (ha motivato la cosa con un ragionamento talmente contorto che non saprei ripeterlo);
    • il miglioramento di almeno 2 classi energetiche va conseguito già con i soli lavori trainanti.

    Ora, che io sappia (e le mie fonti, tra le altre sono l’Agenzia delle Entrate, il MEF e il MiSE):

    • è sufficiente che il lavoro trainante sia UNO (non mi pare di aver mai letto che vi siano casi in cui sono obbligatori due lavori trainanti)
    • il miglioramento di almeno 2 classi energetiche va conseguito con il complesso dei lavori, trainanti + trainati (si tenga conto che la mia proposta era composta da: cambio caldaia + sostituzione infissi + solare termico + fotovoltaico con accumulatori + colonnine elettriche)

    Chi ha ragione?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le confermo che ha ragione lei e non il suo amministratore. Per accedere al superbonus, dal punto di vista normativo, è sufficiente la sostituzione della caldaia centralizzata. Ovviamente va verificato tecnicamente se questo è sufficiente per migliorare le 2 classi energetiche oppure occorre fare anche il cappotto ma questo è un aspetto tecnico e non normativo.

      Per quel che riguarda il secondo punto l’articolo 119 comma 3 della la legge 77/2020 precisa che:

      3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

      “Nel loro complesso” vuol dire che gli interventi trainanti e trainati, insieme, devo permettere il miglioramento delle 2 classi energetiche.

      • Alessandro ha detto:

        Buondì, grazie della risposta! Quando lei dice “ovviamente va verificato tecnicamente se questo è sufficiente per migliorare le 2 classi energetiche oppure fare anche il cappotto”, immagino intenda “qualora il progetto consista solo nel cambiare la caldaia”. Nella mia idea il cambio caldaia si accompagnerebbe a una serie di lavori trainati che garantirebbero l’avanzamento di 2 classi (poi è ovvio che fare il cappotto migliorerebbe ulteriormente le cose: personalmente non avrei nulla in contrario, ma va verificata la fattibilità perché il nostro condominio è interamente in paramano. Nel caso, si potrebbe isolare il tetto – preciso che gli appartamenti del sottotetto sono riscaldati come ogni altro alloggio – e il soffitto del piano pilotis, sperando di raggiungere il 25% della superficie disperdente lorda).

        Un altro punto su cui mi sono soffermato con l’amministratore è stato l’impianto fotovoltaico. Premesso che abbiamo una superficie assolata piuttosto ampia, l’obiezione che mi è stata mossa è stata di questo tenore: “Ma a che cosa serve fare un impianto così grande se poi l’energia la potete utilizzare per le utenze comuni (ad es. luci delle scale, ascensore ecc.)?” Evidentemente – mi corregga se sbaglio – non è al corrente del fatto che col Decreto Milleproroghe del 30/12/2019, convertito in legge il 13/02/2020, è stata introdotta la possibilità di istituire le comunità energetiche condominiali, così da poter distribuire equamente l’energia prodotta alle singole utenze private del condominio, e abbassare le bollette di tutti.

  • Alberto ha detto:

    Salve , se ho gia una detrazione fiscale per l’impianto di aria condizionata con pompa di calore posso accedere al super bonus 110% montando una nuova pompa di calore con impianto fotovoltaico ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì. Ovviamente l’installazione della nuova pompa di calore deve essere la sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente che non può essere il climatizzatore in questione (ma una caldaia, ecc.).

  • Franco Bernardini ha detto:

    In una casa unica ci sono 3 appartamenti con 4 proprietari rispettivamente con proprieta del 25% 12,5%,12,5% e 50% dell’ intero immobile, possono usufruire dell’ ecobonus 110%, i proprietari sono ( madre, figlio, e nipoti)

    Grazie

  • Carlo ha detto:

    Salve . Non riesco a capire se posso usufruire del superbonus 110%.

    Sono proprietario di metà bifamiliare in verticale terra cielo , piano terra ci sono le pertinenze ( lavanderia , cantina , magazzino, ecc), al primo piano l’abitazione .

    Idem per il proprietario dell’ altra meta.

    Entrambe le abitazioni sono indipendenti come impianti luce , acqua , gas e riscaldamento.

    Per accedere al piano primo cè un vano scala in comune che divide le due abitazioni.

    Le pertinenze al piano terra hanno 3 portoni da giardino privato .

    Per accedere alla bifamiliare dalla strada principale cè un cancello e un viale in comune.

    Posso accedere al superbonus ? per funzionalmente indipendenti si intende solo impianti e/o accessi indipendenti?

    E nel mio caso ?

    Grazie per l’attenzione.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il fatto che siano funzionalmente indipendenti vuol dire che debbono avere ad esempio un allaccio dell’acqua autonomo. Ma ammesso che lo siano, quello che manca è l’ingresso autonomo che viene così inteso:

      Per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un ingresso indipendente “non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino, anche di proprietà non esclusiva”.

      Nel suo caso l’accesso al 110% è subordinato ad un intervento trainante come previsto per un condominio.

  • FABRIZIO PERAZZI ha detto:

    Una trifamiliare con accesso da vano scala comune, gli appartamenti sono tutti con impianti autonomi ed indipendenti. Si possono considerare come indipendenti ed avere accesso al superbonus 110%
    grazie

  • Mauro Gadaleta ha detto:

    Ho un appartamento al piano terra con tre ingressi uno nel portone condominiale posso usufruire del Ecobonus

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per usufruire del superbonus 110% l’unità immobiliare deve essere funzionalmente indipendente (acqua, luce, gas) e avere accessi autonomi.
      Se così non fosse per accedere al superbonus 110% occorrono degli interventi condominiali.

      In alternativa può realizzare interventi esclusivamente presso il suo appartamento usufruendo dell’ecobonus che prevede detrazioni del 50% o 65%

  • Cristina ha detto:

    Buongiorno,

    vorrei saper se è necessario produrre la “redazione diagnosi energetica” non aderendo al Superbonus 110% ?

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      può trovare la tipologia degli interventi che prevedono tale documento nell’articolo “La relazione tecnica ex-legge 10“.

      Ciò detto va precisato che spesso sono gli stessi Comuni a decidere sulla necessità o meno del deposito della relazione tecnica per cui le suggerisco di informarsi anche presso il suo Comune.

  • MARIA CAILOTTO ha detto:

    Sono proprietaria di un immobile commerciale affittato a una persona come magazzino. L’immobile è al piano terra di un edificio di tre piani, sopra due appartamenti abitazione delle mie sorelle che faranno intervento su tetto e caldaia, infissi, con superbonus e cessione del credito. Posso usufruire anch’io, per la mia parte,del superbonus?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      La Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate, a pagina 15 precisa che:

      … Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

      Occorre quindi verificare se la superficie delle abitazioni residenziali supera o meno il 50% della superficie complessiva dell’edificio.

      • MARIA CAILOTTO ha detto:

        La superficie delle abitazioni residenziali supera il 50% ma mi chiedevo anche se, oltre alle spese sulle parti comuni (tetto e caldaia), potrei ottenere il superbonus anche per gli infissi della mia unità immobiliare. Grazie

  • Roberto Bodrato ha detto:

    desidero installare un impianto di riscaldamento a pavimento nella mia abitazione unifamiliare. rientra nel super bonus al 110% anche la demolizione del vecchio pavimento e la posa del nuovo, comprese le nuove piastrelle. Ho sotto il mio pavimento delle volte ad arco che danno verso locali non riscaldati, l’isolamento di quelle volte rientra nel cappotto complessivo del fabbricato?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, nell’allegato I del decreto requisiti è previsto un massimale extra nel caso di posa di pavimento radiante
      Decreto requisiti - Allegato I

  • Federico ha detto:

    Buon giorno,

    sono un privato in un caso particolare. Ho acquistato 4 appartamenti in un edificio di 7. L’edificio è di 2 piani: io possiedo 2 appartamenti al secondo piano, 2 appartamenti al primo piano mentre al piano terra sono presenti 1 negozio e 2 appartamenti di altri proprietari. Oltre al cappotto sostituirei anche i serramenti. E’ un edificio vecchio in centro storico di un paese e posso fare solo il cappotto interno. Tutti gli appartamenti sono termo autonomi.
    1)     Posso usufruire dell’ecobonus sui miei 4 appartamenti (ci sono limitazioni visto che sono proprietario di 4 appartamenti in un condominio….non vorrei che il limite fosse di due)?
    2)     Facendo il cappotto interno si può parlare di parte comune visto che in sostanza agisco all’interno dell’appartamento?
    3)     Se fossi solo io a voler fare il cappotto sui miei 4 appartamenti questo mi permetterebbe di sfruttare l’ecobonus anche se i proprietari del piano terra non metteranno cappotto o cambieranno serramenti?
    4)     Rifacendo il riscaldamento e mettendolo a pavimento l’ecobonus 110% mi copre i costi della nuova caldaia, delle tubazioni a pavimenti e dei lavori edili per togliere il massetto e per rimetterlo?
    Grazie
    Federico

    • Ecostili ha detto:

      Salve, di seguito le domande e le relative risposte

      1) Posso usufruire dell’ecobonus sui miei 4 appartamenti (ci sono limitazioni visto che sono proprietario di 4 appartamenti in un condominio….non vorrei che il limite fosse di due)?

      Se i lavori sono eseguiti sulle parti comuni non ci sono limiti sul numero di unità immobiliari, altrimenti il limite è 2.

      2) Facendo il cappotto interno si può parlare di parte comune visto che in sostanza agisco all’interno dell’appartamento?

      No, solo il cappotto esterno si intende come intervento sulle parti comuni in quanto la facciata è una parte comune, la parete interna è di proprietà dell’alloggio.

      3) Se fossi solo io a voler fare il cappotto sui miei 4 appartamenti questo mi permetterebbe di sfruttare l’ecobonus anche se i proprietari del piano terra non metteranno cappotto o cambieranno serramenti?

      Se fa il cappotto interno sui 4 appartamenti non può accedere al 110% (in quanto non c’è un intervento sulle parti comuni). Può farlo e detrarre il tutto al 65% (ecobonus).

      4) Rifacendo il riscaldamento e mettendolo a pavimento l’ecobonus 110% mi copre i costi della nuova caldaia, delle tubazioni a pavimenti e dei lavori edili per togliere il massetto e per rimetterlo?

      Ribadisco il concetto di fondo: il 110% per un condominio è previsto nel caso si realizzi uno di questi interventi (o entrambi): isolamento termico delle parti comuni (cappotto esterno) e/o sostituzione impianto di climatizzazione centralizzato.

  • Mauro Introini ha detto:

    Salve, vivo in un condominio di 4 appartamenti, vorremmo usufruire del superbonus, facendo cappotto termico e sostituzione degli infissi. Per raggiungere il ns condominio dobbiamo percorrere un passaggio comune con altre case prima di raggiungere la strada pubblica. Questa cosa può essere causa di non essere idfonei ad utilizzo superbonus? Grazie Maurl

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le confermo che potete accedere al superbonus 110%. Il passaggio in comune non è un problema per l’accesso al superbonus.

  • Mario valenzano ha detto:

    Ho una villetta piano terra negozio primo pino abitazione , posso accedere al super bonus su tutto l’immobile

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, a pagina 15 precisa che:

      … Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

      Quindi per la parte relativa al primo piano (abitazione) lei può beneficiare della detrazione del 110% in ogni caso.
      Per la parte relativa al piano terra (negozio) occorre verificare la % di superficie residenziale (deve superare il 50%).

  • Simona ha detto:

    Salve, volevo capire una cosa. In un condominio minimo, di 6 appartamenti dove non c è un amministratore, è vero che bisogna essere tutti d’accordo per fare i lavori di cappotto delle facciate? Oppure basta essere la maggioranza? E i lavori all’interno di un appartamento (infissi, caldaia), possono essere fatti solo se si fa uno dei lavori “principali” (appunto le facciate)? Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, i lavori sulle parti comuni devono essere deliberati dal 50% + 1, quindi non occorre necessariamente l’accordo di tutti. Senza un intervento trainante (come il cappotto) i lavori “trainati” all’interno degli alloggi non beneficiano del superbonus 110%. Si possono fare ma beneficiando delle detrazioni “standard” del 50% o 65%.

  • Erika ha detto:

    Salve, avrei bisogno di un chiarimento. Abito in una quadri familiare ed ogni condomino ha un accesso indipendente, due condomini vogliono sostituire il sistema di riscaldamento passando alla pompa di calore e di conseguenza installare il fotovoltaico sul tetto che è in comune a tutti e quattro. Due condomini si oppongono all’istallazione del fotovoltaico e non firmano la suddivisione del tetto, posso procedere comunque con i lavori o il loro no è per me vincolante?
    Grazie in anticipo

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se il tetto è una parte comune non credo che i 2 condomini possano utilizzarlo per loro scopi privati senza il consenso degli altri 2.

  • Damaschin Lazar ha detto:

    Buongiorno io abito in una palazzina di 2 piani fuori terra con 4 proprietari. Lamia proprietà si trova sul intero 2 piano a piano terra sono 3 negozi che non hanno intenzione di fare nulla. Io posso usufruire di ecobonus 110 da solo per la mia proprietà? Grazie.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, nella pagina c’è già una domanda & risposta in proposito. Ad ogni modo le riporto la risposta:

      La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, a pagina 15 precisa che:

      … Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

  • Stefano ha detto:

    Buongiorno,
    mi accingo ad acquistare edificio composto da 2 unita immobiliari.
    Una unita’ la intestero’ a me (piano terra) come prima casa e l’altra (primo piano) a mia figlia minorenne con tutore mia moglie (che ha gia’ un appartamento di proprieta’).
    Possiamo usufruire, per entrambe le unita’, dell’ecobonus 110% effettuando:
    1) cappotto esterno di tutto l’edificio
    2) sostituzione infissi (per entrambe unita’)
    3) impianto fotovoltaico (per entrambe unita’)
    4) termico solare (per entrambe unita’)
    5) inferriate (per entrambe unita’)
    6) condizionatori (per entrambe unita’)
    7) caldaia (per entrambe unita’)
    8) colonnina per ricarica auto elettriche (per entrambe unita’)
    9) porte blindate di ingresso (per entrambe unita’)
    Inoltre adiacente alla unita’ del piano terra vi e’ terreno di circa 600 mq
    Posso far rientrare nel’ecobonus 110% anche un eventuale muro di recinzione perimetrale??
    Grazie mille

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le inferriate e il muro di recinzione non sono interventi di riqualificazione energetica e quindi non rientrano nel superbonus.
      Per l resto, l’elenco mi pare un po’ troppo esteso: perchè intende installare fotovoltaico, solare termico, caldaia, condizionatori tutti insieme ? Quale è il suo obiettivo ? Occorrerebbe partire da un’analisi dei suoi bisogni e poi tradurla in interventi. Ad esempio il solare termico potrebbe non essere necessario poiché si può pensare di scaldare l’acqua sfruttando il fotovoltaico.

  • Giuseppe ha detto:

    Salve, sono un tecnico che si occupa solo di direzione e assistenza di cantieri per lavori stradali, non svolgo alcuna attività professionale e non mi occupo di pratiche per superbonus le domande che ho rivolto alla vosra rubrica sono solo a livello personale perchè vivo in un condominio dove debbono essere eseguiti interventi di efficientamento energetico.

  • Barbara ha detto:

    Buongiorno, intanto grazie per la risposta fornita l’altro giorno. Mi assalgono mille dubbi, più mi documento e più i dubbi aumentano! Non mi sono chiari i limiti di spesa, nel mio caso villetta indipendente degli anni 60 necessita di interventi dal tetto al vespaio (dalla testa ai piedi praticamente) è corretta questa interpretazione?:
    1.usufruisco dei 50.000 euro per rifacimento tetto + cappotto + vespaio taverna (operazione trainante)
    2. 30.000 euro per riscaldamento a pavimento e rifacimento pavimenti (attualmente ci sono i classici caloriferi) + caldaia (altra operazione trainante)
    3. pannelli solari con il limite dei 46.000 euro
    4. Per gli infissi, tapparelle, zanzariere e tenda da sole posso usufruire dei 60.000 euro dell’ecobonus (come operazione trainata).
    5. Le spese del tecnico per perizie, asseverazioni e consulenza a quale limite di spesa possono concorrere?
    Nel mio caso praticamente dovrei fare una riqualificazione generale e non ho ben chiaro quanto potrebbe spettare in termini di spesa nell’insieme degli interventi. Le ipotesi fatte sono corrette? E altro dubbio gli importi di cui parlano sono al netto dell’IVA? Quindi 50.000+iva e via dicendo?
    Grazie mille della vostra disponibilità

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le suggerisco di contattare un tecnico di sua fiducia che le possa spiegare e risolvere i dubbi in quanto è comunque vero che il superbonus non è una cosa facile-

      Detto questo provo a rispondere alle sue domande

      1. il superbonus è previsto per la riqualificazione energetica: per il tetto le detrazioni valgono per la coibentazione ma non per il rifacimento completo
      2. i 30.000 € comprendono tutte le spese relative all’impianto di climatizzazione: generatore (caldaia) + distribuzione + terminali (caloriferi o altro)
      3. il fotovoltaico ha un massimale di 48.000 € (altri 48.000 € per l’accumulo)
      4. per gli infissi i 60.000 € sono il massimale di detrazione e non di spesa
      5. le spese tecniche sono diverse: pre-analisi, progetto lavori, direzione lavori, asseverazione, pratiche ENEA. Sono calcolate in base all’importo lavori

      I massimali sono comprensivi di IVA.

  • Nadia ha detto:

    Salve, ho una seconda casa dove ne io ne mio marito abbiamo la residenza, l’appartamento fa parte di un condominio. Le unità non sono dotate di impianti di riscaldamento vecchi (termosifoni) ma hanno la maggior parte tutti condizionatori inverter installati prima del 2013. In simili condizioni è possibile usufruire del super bonus con la sostituzione di tutti gli inverter? oltre altri lavori al fine di usufruire del Super bonus? Nelle risposte si fa riferimento ad una circolare del 2007 troppo vecchia per un tale riscontro…
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve per beneficiare del superbonus è necessario innanzitutto che il condominio realizzi un intervento di isolamento termico sulle parti comuni.
      Senza questo intervento non potete “agganciare” al superbonus gli eventuali altri lavori da realizzare nel vostro appartamento.

  • Giovanni Conti ha detto:

    Grazie della precedente risposta sul fotovoltaico.
    Vi chiedo ancora una cosa,visto che vi prendete la briga di rispondere e non è da tutti…
    Farò cappotto e pompa di calore e avrò così diritto al bonus infissi.Avendo già negli anni scorsi cambiato infissi non mi resta che il portoncino che divide l’ambiente interno riscaldato dall’ estreno,ma non riesco a trovare alcun riferimento riguardo il tetto di spesa del singolo portoncino. Posso mettere un portoncino blindato che costa tot mila euro o in qualche maniera devo stare entro qualche limite? Grazie dell’attenzione.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, nel vademecum dell’ENEA su serramenti e infissi a pagina 2 si legge che fra le spese ammissibili vi sono: “Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.”

      Il massimale è quindi lo stesso per gli infissi : detrazione massima di 60.000 € per unità immobiliare.

  • Armando ha detto:

    Buonasera
    col decretone leggo che e’ possibile cappottizzare gli edifici con una percentuale minima del 25% per usufruire del bonus 110 assieme agli altri interventi che conosciamo quali trainanti e trainati.
    la mia domanda e’ questa: e’ possibile isolare il tetto facendo il cappotto nella parte sottostante alle tegole per una superficie pari o maggiore al 25% in modo da ottenere un intervento trainante come il cappotto? voi vi occupate di questo tipo di interventi? intendo si può’ creare il cappotto scoperchiando le tegole, isolando e poi riapponendo le tegole?
    grazie in anticipo per le risposte !

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      si può fare ma la detrazione fiscale spetta solo se il sottotetto è abitabile e riscaldato.
      In caso di sottotetto non riscaldato occorre isolare la soletta.

  • Giuseppe ha detto:

    Salve, volevo sapere se la certificazione APE (ante e post intervento) quindi la verifica del miglioramento delle due classi energetiche deve essere redatta per ogni singola unità immobiliare autonomamente riscaldata?

  • Giovanni ha detto:

    Leggendo la parte inerente a chi può usufruire del superbonus110, la norma inserisce anche istituti di case popolari o enti.
    In questo caso come fanno ad accedere se il proprietario dell’immobile è unico? La norma dice che qualora ci sono edifici intestati ad un unico proprietario ma accatastati con più sub, non è possibile rientrare nel superbonus110.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, ho ricevuto 2 commenti nel giro di pochi minuti dallo stesso indirizzo ip ma da 2 nominativi diversi. Siccome è già successo nei giorni precedenti di ricevere commenti ricoducibili allo stesso indirizzo ip o indirizzo mail vorrei avere qualche spiegazione al riguardo.

  • Antonio ha detto:

    Buongiorno nel caso in Villa plurifamilare con due ingressi indipendenti, e’ possibile accedere al superbonus in modo indipendente. La stessa e’ costituita da un piano terra e semi interrato che costituiscono un sub, e piano 1-sottotetto abitato un altro sub. Siccome il tetto rientra nel superbonus, la spesa a chi compete in questi casi?
    Sub 1 un proprietario, sub 2 un altro proprietario.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, siccome è la terza domanda che fa in 3 giorni, volevo chiederle se è un privato e quindi pone le domande per sé oppure no.

  • Pasquale ha detto:

    SALVE .Volevo sapere se era possibile usufruire dell ecobonus su una seconda casa adibita ad affittacamere professionale ma non residenziale. Grz

    • Ecostili ha detto:

      Salve, dipende dalla categoria catastale, se non è residenziale non può accedere al superbonus.

      Nota: ho ricevuto lo stesso suo commento dallo stesso indirizzo ip ma da un nome diverso (Pina), per cortesia se ha una domanda la faccia ma senza queste sciocchezze che fanno perdere solo tempo.

  • Gianni Dugno ha detto:

    Buonasera
    sono proprietario con mia moglie di una villetta singola che e’ suddivisa su due piani, piano terra e piano primo, catastalmente indipendenti in tutto e per tutto con allacci gas luce e acqua indipendenti ognuno dall’altro. L’abitazione del primo piano e’ seconda casa tant’e’ che ci pago l’Imu come seconda casa in quanto quando l’ho acquistata vi era un inquilino che poi negli anni e’ andato via. l’ ingresso alle abitazioni e’ da civico unico e da giardino in comune, ma per salire al piano primo vi e’ scala esterna esclusiva dell’appartamento superiore.
    e’ possibile usufruire del 110% ed in caso negativo se effettuassi lavori di unificazione alloggi con apposita scala interna come avevamo progettato prima del covid si potrebbe avere il 110% come villetta unica di proprietario unico?
    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se le abitazioni sono 2 e si ha un unico proprietario (o comproprietà) non si può accedere al superbonus.
      Occorrerebbe effettuare un accorpamente delle 2 unità, completato il quale potrà avviare l’iter per il superbonus.

      • rocco ha detto:

        Buonasera, ma nemmeno se le unità sono funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi si può usufruire del superbonus? Grazie

        • Ecostili ha detto:

          Salve, ha ragione, mi correggo avevo dato per scontato che non fossero funzionalmente indipendenti.
          Essendo funzionalmente indipendenti si possono gestire come due abitazioni unifamiliari.

          • Gianni ha detto:

            Non mi e’ molto chiara la risposta …a me le due abitazioni sono funzionalmente indipendenti, con accesso da civico unico da giardino che pero’ e’ contemplato dalla variazione negli emendamenti di ottobre
            posso accedere o meno al Sbonus?
            Grazie ancora x la disponibilita’

          • Ecostili ha detto:

            Salve, le confermo che può accedere al superbonus. Nella prima risposta non avevo prestato attenzione al fatto che le 2 abitazioni fossero funzionalmente indipendenti.

          • Gianni ha detto:

            Sinceramente sono un po’ confuso… potreste spiegare a questo punto la differenza tra edificio plurifalimiare (sempre con proprietario unico) ed edificio unifamiliare visto che entrambe le abitazioni ricavate nella nostra villetta sono di nostra proprieta’ in modo da chiarire anche per qualche altro lettore la sottile differenza del legislatore e della norma che all’inizio sembrava fosse da astacoloo, visto che questo 110 sta incuriosendo tante persone ed altrettante leggono con piacere i vostri consigli e le vostre spiegazioni che sono di aiuto a piu’ naviganti.

            Grazie ancora per la disponibilita’

          • Ecostili ha detto:

            Salve,

              definizione di di edificio unifamiliare (definito nella voce n. 33 dell’Allegato A del D.P.C.M. 20 ottobre 2016) : “Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.”

            Un edificio plurifamiliare è un edificio formato da più unità immobiliari che possono essere funzionalmente indipendenti (luce, acqua, gas) oppure avere le utenze in comune e avere accessi autonomi o non autonomi. Tipico esempio: complesso di villette a schiera o anche una bifamiliare verticale/orizzontale.

            Se in un’abitazione plurifamiliare una abitazione è funzionalmente indipendente e ha accessi autonomi può accedere al superbonus 110% senza che i lavori siano necessariamente realizzati dalle altre abitazioni.

          • Gianni ha detto:

            Quindi la mia situazione non rientra nella casistica della risposta AE n.329 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 119 del decreto Rilancio anche se ci sono due appartamenti indipendenti nella stessa costruzione con unica proprietà quindi posso usufruire del bonus per entrambe le abitazione ed effettuare un lavoro di ristrutturazione su tutta la villetta usufruendo di bonus per ogni alloggio?
            Grazie ancora per la disponibilità

  • luciano ha detto:

    Buongiorno, vorrei sottoporvi il seguente quesito.
    Edificio con tre unità immobiliari orizzontali A + B +C tra di loro collegate, tutte di proprietà diversa e autonome sia per le utenze che per l’accesso alla strada. A e C intendono singolarmente fare cappotto ( raggiungono una superfice disperdente di circa il 70% del totale di quella dell’intero edificio ) ed istallare caldaia nuova a condensazione e fotovoltaico. B che è in mezzo non intende fare nulla, quindi il cappotto lascerebbe scoperta la porzione di mezzo dell’edificio procurando probabilmente problemi di ponti termici . Il proprietario di B è obbligato a fare il cappotto anche lui o si espone al rischio del danno derivante dagli eventuali ponti termici

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se le unità sono funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi l’unità B può decidere di non fare nulla (anche se non sarebbe molto logico).

  • SIMONE ha detto:

    Buongiorno, sono proprietario di un appartamento in bifamiliare (sopra-sotto) con 2 ingressi indipendenti ed impianti separati; pertanto 2 unità immobiliari funzionalmente indipendenti per il Superbonus (massimali 50k+30k). Insieme al proprietario dell’altro appartamento faremmo degli interventi di miglioramento energetico sull’involucro (cappotto + infissi + tetto) che rientrano nel 110% (confermato anche dai ns. tecnici). Vorremmo presentare in comune la pratica “unica” (se possibile), ma poi gestire l’intervento separatamente anche perchè io farò una ristrutturazione completa anche interna inclusa la sostituzione degli impianti; pertanto vorrei sapere però cosa dobbiamo mettere nell’allegato D del decreto sui requisiti (intero edificio? singola unità immobiliare?) e le dimensioni del tetto come dobbiamo dividerle (sia nell’allegato D che nell’asseverazione)? in base ai millesimi? Grazie mille

  • Barbara ha detto:

    Buonasera,
    innanzitutto complimenti per i numerosi chiarimenti forniti. Avrei dei dubbi: sto valutando con mio marito l’acquisto di una villetta indipendente costituita da un primo piano e un piano interrato collegato da scala interna accatastato come C2. I dubbi sono:
    – attualmente abbiamo un appartamento acquistato 10 anni fa come prima casa e acquisteremmo la villetta prima di vendere per poter iniziare i lavori ( con la consapevolezza di vendere l’attuale entro un anno dal rogito) possiamo comunque accedere al bonus 110%? L’appartamento attuale e la villetta sono in comuni diversi.
    – per quanto riguarda la taverna accatastata come C2, ma senza impianto di riscaldamento se non un camino, posso accedere al 110%?
    Grazie infinite
    Barbara

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì può accedere poiché il superbonus è previsto fino a 2 unità immobiliari.
      La taverna a mio avviso non può accedere.

  • Antonio ha detto:

    Quando si esegue il cappotto e’ possibile far rientrare nel bonus il risvolto al di sotto dei balconi?

  • Claudio ha detto:

    Salve, risiedo in una casa unifamiliare di mia proprietà assieme alla mia famiglia. Oltre al piano primo, sia in soffitta che in cantina sono stati fatti successivamente lavori e sono rogolarmente accatastati ma su questi ultimi non è stata chiesta l’abitabilità (sono presenti bagni e cucine). Visto che si tratta comunque di un unico nucleo, senza abitabilità di soffitta e cantina, posso usufruire dell’ecobonus 110% per cappotto esterno di tutto lo stabile? rischierei delle sanzioni? Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le suggerisco di rivolgersi ad un geometra per approfondire ed eventualmente regolarizzare la situazione prima di avviare l’iter per il superbonus.

  • giuseppe ha detto:

    SALve abito al terzo piano di una palazzina di 5appartamenti. 2 Proprietari non hanno intenzione di fare il cappotto perché dicono di averne già uno interno.io possiedo il 25%di tutta la
    Superficie disperdente lorda posso aderire Facendo solamente io il cappotto sui muri esterni del mio intero piano? preciso che io oltre all’entrata in comune ho anche un’entrata esclusiva al mio giardino dalla quale posso accedere alla taverna e alle scale in comune

    • Ecostili ha detto:

      Salve, deve tenere presente che il 25% va calcolato sull’intera superficie disperdente che comprende la copertura, le pareti verticali e la parete orizzontale controterra
      Superficie disperdente lorda

      • Giuseppe ha detto:

        GRAzie per il chiarimento io sopra ho una soffitta che mi divide dall’ambiente esterno mentre sotto ho un’altro appartamento quindi la superficie disperdente da calcolare si basa sui muri perimetrali o sbaglio?Se così fosse la mia domanda è: sono vincolato dall’adesione del progetto di fare il cappotto dal proprietario del primo piano
        (Che non vuole
        Farlo) o posso farlo solo io indipendentemente ?

  • Giovanni Conti ha detto:

    Buongiorno,grazie in anticipo per l’attenzione.
    possiedo una villetta unifamiliare e sto procedendo con le varie pratiche che mi garantiranno l’accesso ai vari miglioramenti (cappotto,pompa di calore etc)
    la mia domanda è: Possiedo già un impiando fotovoltaico non di ottima qualità dal 2012 con scambio sul posto.Posso eliminarlo e sostituirlo con un nuovo impianto e con accumulatore ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per la dismissione di un impianto fotovoltaico occorre fare riferimento alle procedure indicate dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
      Volendo l’impianto attuale può mantenerlo e installarne uno nuovo ma che dovrà risultare come un nuovo impianto, quindi con un nuovo contatore.-

  • Antonio ha detto:

    Salve sono proprietario di un appartamento in una villetta con due unità immobiliari, l’altro appartamento è di proprietà di mia moglie sposati con separazione dei beni.
    Vorrei usufruire dell’ecobonus 110%, realizzando un cappotto su soletta del solaio (che supera il 25% del totale pareti e tetto). Vorrei anche sostituire gli infissi e installare un sistema fotovoltaico con accumulatore di energia. Per poter fare quest’ultimo dovrei rifare il tetto il quale non rientra nell’ecobonus, quindi lo rifarei con il contributo del 50% per ristrutturazione.
    La mia domanda è: posso usufruire dell’ecobonus 110% per esecuzione cappotto su soletta, sostituzione infissi delle 2 unità immobiliari e installare i pannelli forovoltaici con sistema di accumulo?
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, tenga conto che il 25% si calcola sulla superficie disperdente lorda che comprende : copertura + pareti verticali + parete orizzontale controterra.
      Se isola solo il sottotetto non sono certo che superi il 25% di tale superficie.

      • Antonio ha detto:

        Salve la villetta è attaccata ad un altra villetta di altra proprietà, quindi ho 3 pareti verticali che in totale sono 249mq, la soletta del tetto è pari a 88.3mq quindi la sola soletta risulta essere: 249+88.3=337,3 diviso 4 (25%) = 84.3mq
        337.3 -26.1% = 249.2mq + 88.3mq = 337.5mq
        Risultato: la soletta tetto equivale a circa il 26.1% della superficie totale, direi quindi che posso rientrare, confermate?
        Grazie

        • Ecostili ha detto:

          Salve, la superficie totale disperdente comprende anche la parete orizzontale controterra.
          Quindi : superficie totale disperdente = parete orizzontale superiore + pareti verticali + parete orizzontale inferiore.

  • Giuseppe ha detto:

    Salve, volevo un chiarimento inerente l’esecuzione dei lavori sottoposti al beneficio superbonus: L’impresa edile o l’artigiano che esegue i lavori per l’installazione del sistema a cappotto per l’isolamento termico dell’edificio deve possedere, per non invalidare da parte di ENEA e AdE il riconoscimento del superbonus, la certificazione secondo la norma UNI 11716 del 2018 o basta solo che la messa in opera del cappotto termico sia effettuata rispettando le norme di riferimento (tipo norma ETA, sistemi Etics o Cortexa)?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, la norma UNI 11716:2018 non è obbligatoria anche se è probabile che lo sarà in futuro. Al momento è necessario che il posatore rispetti comunque ciò che la norma prevede in particolare la marchiatura CE

  • Giuseppe ha detto:

    Salve, volevo chiarimenti circa le parti condominiali comuni di un edificio.
    Le pareti esterne delle parti comuni in un edificio condominiale (corpo scala, androne, ingresso e torrino scala), chiaramente locali non riscaldati, possono essere incluse nel superbonus.?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, in certi casi (per questioni di uniformità della posa lungo tutta la parete) occorre effettuare la posa anche verso zone non riscaldate. In tal caso occorre scomputare i costi relativi a queste parti che non possono essere inclusi nei costi detraibili al 110%.

  • Giacomo ha detto:

    Buonasera, scusi se ripeto la domanda. Se opto x la cessione del credito alla banca con SAL ( SAL 1 fine 2020 e SAL 2 + saldo 2021) quando l’importo del credito sarà disponibile nel cassetto fiscale affinché la banca proceda con l accredito?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, mi ha ripetuto la domanda ma inizialmente nel primo commento nel campo nome ha scritto Patrizia ora Giacomo, mi direbbe cortesemente il motivo ?

      • Patrizia ha detto:

        Si, certo. Io sono la mamma . La seconda volta ho chiesto inserendo il nome di mio figlio che è l interessato
        Mi scusi

  • Patrizia ha detto:

    Buonasera, ho acquistato una casa da ristrutturare x mio figlio , che non ha reddito e che attualmente è residente con noi quindi risulta non residente nell’ immobile. Posso usufruire del 110? Inoltre se cedesse il credito alla banca con lavori effettuati e pagati a cavallo tra 2020 e 2021 quando risulterebbe nel cassetto fiscale? Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, lei in quanto proprietario della casa da ristrutturare può effettuare i lavori e beneficiare del superbonus.
      Per quel che riguarda le tempistiche cocn cui il credito arriva nel cassetto fiscale, se opta per la cessione del credito, le suggerisco di parlarne con la banca.

  • Donato ha detto:

    Quali sono i documenti da consegnare al comune per la pratica superbonus?
    Cila? E poi subito la documentazione all’ade e all’Enea? Quale di questa di invia prima?

  • giovanni ha detto:

    La norma prevede nel caso di installazione di fotovoltaico una detrazione massima di 48000 euro per ogni unità abitativa. Per tali ragioni in un condominio si ha 48 x u.a., ma la corrente prodotta deve servire solo le parti condominiali o può servire anche le singole unità abitative?

  • Antonio ha detto:

    Buongiorno volendo demolire e ricostruire una struttura, il superbonus consente anche di aggiungere al sisma bonus l’ecobonus.
    Per tali ragioni bisogna aggiungere ai 96000, 50000 per il cappotto e 30000 per la parte impiantistica o quest’ultima e’ inglobata all’interno dei 96000?

    Inoltre e’ possibile fare demolizione e ricostruzione, con ampliamento?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, in caso di demolizione e ricostruzione i 96.000 € sono per la parte relativa alla ristrutturazione.
      Si possono quindi aggiungere gli altri massimali previsti per gli altri interventi.

      Per quel che riguarda la demolizione e ricostruzione: la Guida dell’Agenzia delle Entrate a pagine 32 precisa che:

      “rientrano nel Superbonusanche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio, purché non si modifichi la volumetria dell’edificio, ai sensi del comma 1 lettera d) dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380del 2001.”

  • paolo ha detto:

    Buonasera,
    il condominio dove vivo ha deliberato dei lavori di messa a norma e isolamento del locale autorimessa, e a quanto comunicato dall’amministratore si potrà usufruire del superbonus 110%. Nel contempo, sto per iniziare i lavori nel mio appartamento e vorrei sapere se posso utilizzare questi lavori come interventi trainanti per cambiare i miei infissi (vorrei cambiare le finestre e istallare tapparelle anti-intrusione coibentate), istallare la pompa di calore in sostituzione dell’impianto attuale e vorrei istallare il camino a pellet. Fatto salvo il requisito di miglioramento di 2 classi energetiche, questi interventi possono rientrare nel superbonus 110%?Grazie mille.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, perché lei possa detrarre gli interventi “trainati” realizzati in casa sua (infissi, ecc.) occorre che il condominio realizzi un intervento “trainante” sulle parti comuni, ovvero l’isolamento termico.

  • Barbara ha detto:

    Salve ,
    io e mio marito siamo proprietari al 50% di due appartamenti di un unico stabile, abbiamo già iniziato i lavori di ristrutturazione il 31/07 e la scia che ha presentato il nostro geometra in comune, è relativa allo stato attuale dell’immobile (quindi 2 appartamenti). Premetto che in sede di rogito abbiamo fatto inserire nell’atto la volontà di unificarla. Visto che l’unico proprietario su più appartamenti non rientra nel superbonus , unificando i due appartamenti a lavori iniziati , possiamo usufruirne?
    Grazie mille per la sua risposta

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le suggerisco di fare prima l’accorpamento dei 2 appartamenti e solo dopo avviare l’iter per il superbonus, altrimenti sarebbe difficile comparare un edificio che a inizio lavori è costituito da 2 unità e a fine lavori è costituito da 1 unità sola.

  • Maurizio ha detto:

    Buongiorno.
    Posseggo due appartamenti in un condominio in cui nel 2017 è stato realizzato un interventi di consolidamento antisismico usufruendo del SISMA bonus 75%.
    La casa è vecchia e oltre all’ECO bonus beneficerebbe grandemente di un ulteriore intervento (incatenamento, intonaco armato e rifacimento scale) antisismico.
    Effettuando questi nuovi lavori, si può richiedere il SISMA bonus al 110% stante quanto fatto nel 2017?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, ritengo di sì in quanto una logica simile è prevista per l’ecobonus. Se, ad esempio, ho installato la caldaia nel 2012 e sto ancora beneficiando delle detrazioni (n 10 anni), posso sostituire tale caldaia nel 2020.

  • Salvatore ha detto:

    Salve,
    mio fratello ed io abbiamo un fabbricato edificato in centro storico su 3 livelli. Al piano terra c’è un magazzino dove vendo generi alimentari di mia proprietà, al piano primo c’è la mia abitazione e al piano secondo c’è l’abitazione di mio fratello. Il punto è che l’entrata dalla strada è in comune, mentre gli accessi agli appartamenti sono esclusivi. Poichè l’edificio è tutto il nostro, possiamo accedere all’ecobonus 110%?

    • Ecostili ha detto:

      Sì, potete accedere all’ecobonus tenendo conto che dovete realizzare almeno un intervento trainante (cappotto sulle parti comuni o sostituzione impianto se è centralizzato).

  • Giovanni ha detto:

    Salve nel mio condominio vogliamo eseguire lavori di superbonus110 inerenti la riqualificazione energetica…..gli infissi della veranda già sanata rientrano?

    Inoltre al di sotto ci sono delle unità immobiliari negozio, gli infissi die negozi rientrano o no?

  • Rocco ha detto:

    Buongiorno nel caso ci siano verande sanate E’ possibile effettuare la sostituzione degli infissi come trainati?
    Grazie

  • anna maria ha detto:

    Buongiorno,
    non ho ancora ben chiaro il mio caso:
    comproprietaria, in comunione di beni, di due unità immobiliari facenti parte di un unico fabbricato, (due appartamenti e garage), accatastate singolarmente. Si vuole usufruire dell’ecobonus 110% SOLO per il rifacimento del riscaldamento e degli infissi all’appartamento del piano terra, che risulta abitazione a disposizione, (l’abitazione principale è al primo piano già completamente ristrutturata.) Grazie mille a chi può rispondermi

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se si tratta di 2 unità immobiliari con unico proprietario (quindi non ci sono altre unità e proprietari) allora non può accedere al superbonus.

  • Franco Ferroni ha detto:

    Buongiorno in merito al superbonus 110 avrei il seguente quesito da proporre:
    Un ’immobile presenta la seguente configurazione:
    – al primo piano si trovano due appartamenti residenziali in capo ad un medesimo proprietario ed identificati dai civici 13/1 e 13/2 ai quali si accede da un unico ingresso dalla strada e da scale interne che sono in comune sino al primo piano;
    – al piano terra dello stesso fabbricato si trovano 2 negozi commerciali intestati a due società distinte, con ingressi indipendenti e un vano scale per l’accesso ai due appartamenti al primo piano;
    Le quattro unità immobiliari sono sotto un unico tetto.
    Inoltre l’edificio sul lato destro e sul lasto sinistro è attaccato/confinante ad altre unità immobiliari.
    Lo scopo e poter fare i lavori in regime di ecobonus al 110% ai due appartamenti al piano primo, con la configurazione attuale e possibile?
    L’immobile come si può considerare? un insieme di singole unità oppure un condominio?
    Nel caso non sia possibile poter effettuare i lavori al 110% per la criticità di un unico proprietario delle due unità al primo piano, procedendo con un comodato d’uso di uno dei due appartamenti si risolve il problema?
    Ringrazio

    • Ecostili ha detto:

      Salve, l’immobile a mio avviso rientra in un condominio minimo (da 2 a 8 unità immobiliari).
      Per accedere al superbonus occorre che la superficie residenziale superi il 50% della superficie complessiva dell’edificio.

  • Mauro Raspa ha detto:

    Posso inserire nel 110% un ulteriore impianto fotovoltaico con accumulo ma indipendente da quello già esistente con 2°conto energia? L’intervento trainante è la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale. Grazie, Mauro.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì ma occorre installare un nuovo contatore, il nuovo impianto non deve essere un’estensione dell’esistente ma un nuovo impianto a tutti gli effetti.

  • enrico ha detto:

    buona sera pongo un quesito relativo alla richiesta degli incentivi in caso di unità immobiliare la cui proprietà è ( causa successione) divisa tra 6 soggetti: chi e come può richiedere tali incentivi ? è necessaria una maggioranza o l’unanimità dei sei comproprietari?
    grazie in anticipo della risposta

    • Ecostili ha detto:

      Salve, in questo caso anche 1 solo dei proprietari può decidere di eseguire i lavori e gestire quindi i pagamenti e detrazioni fiscali in autonomia.
      In tal caso è consigliabile avere una dichiarazione scritta da parte degli altri proprietari che confermano il loro consenso.

  • Claudio ha detto:

    Buongiorno,
    sono proprietario di una casa unifamiliare, acquistata nel 2007. La casa era abitabile, poi abbiamo demolito praticamente tutto, (internamente), anche l’impianto di riscaldamento, in vista di una ristrutturazione praticamente totale.
    Purtroppo per una serie di motivi il progetto è stato accantonato, il cantiere è rimasto fermo per tutto questo tempo… ora vorrei riprendere i lavori. La domanda è: posso usufruire del superbonus 110 ora? La casa ovviamente non è agibile ora, ma lo era prima che iniziassero i lavori….
    Grazie mille

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se non è presente un impianto di riscaldamento (anche non funzionante ma che si possa ripristinare attraverso una manutenzione, anche straordinaria) non si può accedere al superbonus.

  • Rossini Stefania ha detto:

    Buongiorno una domanda io sono proprietaria di mezza bifamiliare con ingresso indipendente ereditata dalla mamma mio marito acquistato altra porzione sono 2 case possiamo usufruire ecobonus 110 grazie

  • simona 75 ha detto:

    salve, sono proprietaria insieme a mia mamma e due fratelli, per eredità, di un terreno con una casa con numero civico ma non abitabile. Il progetto sarebbe quello di demolire e ricostruire, posso usufruire del bonus 110% a nome mio , o serve anche la dichiarazione dei fratelli e della mamma? per il momento l imu lo paga nostra mamma , in quanto non abbiamo ancora effettuato la suddivisione,potrebbe usufruirne lei?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, lei può decidere di realizzare in autonomia i lavori e beneficiare delle detrazioni fiscali. Nel caso decidesse fare i lavori le suggerisco di chiedere una conferma scritta agli altri comproprietari.

  • stefania ha detto:

    buongiorno
    abito in una casa bifamiliare.
    Io a piano terra e un altro proprietario al piano primo.
    abbiamo 2 numeri civici e 2 ingressi indipendenti a parte un cancello che porta ad un cortile ad uso comune ma diviso sul mappale.
    Io voglio ricorrere all’ecobonus il mio vicino no.
    Posso concorrere da sola?
    Grazie
    stefania

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì se le 2 unità sono funzionalmente indipendenti (impianti per acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento)

  • Edoard ha detto:

    Buongiorno, volevo sottoporvi un forte dubbio. Faccio parte di un condominio con 17 unità immobiliari, un unico blocco, 10 palazzina A suddivisa in quattro livelli (3 terra, 3 primo, 3 secondo, 1 terzo) e altre 7 palazzina B (2, 2, 2, 1). In fase di assemblea alcuni non vogliono aderire all’Ecobonus per varie problematiche. Sono proprietario dell’unità abitativa palazzina A terzo piano, con due terrazze ad uso esclusivo. Mi chiedevo se io o altri condomini della palazzina A possiamo sfruttare in ogni caso l’Ecobonus e poter fare interventi su pareti esterne (cappotto e infissi) e terrazze ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, occorre che l’intervento di isolamento termico venga fatto su almeno il 25% della superficie complessiva di tutto l’edificio e che permetta di migliorare la classe energetica, sempre di tutto l’edificio.

  • Luca ha detto:

    Buongiorno, nel farvi i complimenti per le chiare ed esaustive pubblicazioni che seguo spesso sul sito, mi rivolgo a voi per avere un parere su un progetto di demolizione e ricostruzione del mio fabbricato con sisma ed ecobonus 110.
    Spiego in breve. L’edificio è di due unità immobiliari regolarmente accatastate (più un garage). La prima unità è al piano terra. La seconda unità è al primo piano. L’accesso ad essa è tramite scala esterna. Dalla strada pubblica a questa scala c’è la corte esclusiva dell’unità al piano terra. Il primo piano ha solo servitù di passaggio su questa corte. Ma non vorrei porre alla vostra attenzione questo problema, visto che con il decreto agosto si dovrebbe risolvere la possibilità di entrare attraverso una corte non esclusiva.
    Il piano terra e il garage sono di mia proprietà mentre il primo piano è di mia mamma.
    In seguito a demolizione e ricostruzione vorrei fare però un unico appartamento (con scala interna e unica cucina) e fondere le due unità in un’unica unità immobiliare. Posto il fatto che la titolarità delle due u.i. è diversa e quindi potrei procedere solo con una “fusione di fatto” (circ. 27/E del 13/06/2016, pag. 11), vorrei però usufruire dell’eco e del sisma bonus per entrambe le unità immobiliari (l’agenzia entrate chiarisce che si considera il numero di u.i. di partenza). Chiedo se vi sembra corretta questa procedura. Ma che succede al condominio o all’edificio plurifamiliare di partenza se da due unità immobiliari ne rimane una sola (per altro con una fusione “di fatto”? Cosa devo trasmettere all’enea? Grazie mille per la cortese collaborazione e buon lavoro.
    Luca

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se l’obiettivo è di avere una sola unità immobiliare le suggerisco prima di tutto fare questa operazione. Una volta completata questa operazione potrà attivare l’iter per il superbonus. Iniziare l’iter del superbonus con un numero di unita immobiliari (2) e terminare con un numero diverso (1) creerebbe, fra l’altro, dei problemi nella fase di certificazione energetica, dovendo comparare un edificio che ha caratteristiche diverse fra inizio e fine lavori.

  • Giuseppe ha detto:

    Salve, volevo intanto complimentarmi con il vostro servizio perchè attraverso le risposte ai quesiti dei lettori analizza e chiarisce in modo chiaro ed esaustivo alcuni aspetti pratici applicativi del superbonus.
    Sono comproprietario assieme a mia moglie di un’appartamento in un edificio condominiale che è composto a piano terra da tre garage, tre appartamenti rispettivamente uno per piano con pertinenza esclusiva della terza porzione del sottotetto riscaldato dove sono situati alcuni accessori a stretto utilizzo della parte abitativa (lavanderia, stireria, deposito). Nella scehda catastale sono rappresentati l’appartamento e la pertinenza del sottotetto. Dovendo eseguire i lavori di realizzazione del cappotto termico dell’intero edificio condominiale ed usufruire del superbonus al 110% – 1° domanda: l’importo complessivo dell’intervento deve essere suddiviso per i millesimi di proprietà spettante ad ogni condomino; 2° domanda – considerato che è sarà necessario interessare come uniformità estetica dei prospetti dell’edificio anche i locali garage a piano terra le somme per tali interventi devono essere escluse dalla richiesta superbonus al 110% e riconsiderate come ristrutturazione edilziia al 50%; 3° domanda – il cappotto termico relativamente alle pareti facenti parte delle parti comuni dell’edificio (ingresso, androne e corpo scala) possono essere considerate nella richiesta o dovranno essere assoggettate ad altro beneficio.
    Grazie per la risposta e buona serata

    • Ecostili ha detto:

      Salve

      1) Sì, infatti la circolare 24/E precisa che: “Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile”

      2) Sì, i costi per l’intervento su parti non riscaldate devono essere scomputati e non possono rientrare nel 110%

      3) Non mi è chiara la domanda

  • Federica ha detto:

    Buona sera e complimenti per il vostro servizio.

    Abito in una palazzina costituita da 3 unità:
    – al piano 1 un’unità abitativa, di cui è proprietario mio padre;
    – al piano 0 un’unità abitativa, di cui io sono proprietaria;
    – al piano seminterrato una pertinenza (C2) dell’appartamento al piano 0, di cui io sono proprietaria. La pertinenza non è collegata internamente all’unità abitativa del piano 0, ma solo da una scala esterna. Nella pertinenza non esiste ad oggi impianto di riscaldamento: sono presenti un camino e una stufa, ed è presente un impianto elettrico.

    Abbiamo in programma di usufruire del bonus 110 per i seguenti lavori relativi all’intera palazzina (le due unità abitative più la pertinenza):
    – cappotto
    – infissi
    – tetto
    – fotovoltaico

    La domanda è la seguente: volendo realizzare nella pertinenza, oltre ai lavori sopra elencati e che riguardano tutta la palazzina, anche dei lavori specifici, questi lavori sono eseguibili sfruttando il bonus 110? I lavori che intendiamo fare nella pertinenza riguardano rivestimento interno con foamglas per isolamento, inserimento di pareti e installazione di impianti elettrico, termico e idraulico.

    Grazie mille per la vostra gentile risposta.

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      le pertinenze C/2 sono escluse dal calcolo dell’APE per cui non possono rientrare nell’ecobonus o superbonus.
      Si può però pensare di accedere al bonus ristrutturazioni (50%).

      Nei lavori indicati vi è anche la voce “tetto”: va precisato che l’isolamento del tetto rientra solo se al di sotto vi è una zona riscaldata:
      Isolamento tetto o sottotetto

  • Alessandra ha detto:

    Buongiorno, vorrei sottoporre un quesito. In caso di abitazione indipendente con due appartamenti aventi in comune il tetto ed appartenenti allo stesso proprietario si può beneficiare del Sismabonus per il rifacimento dello stesso ed abbinare anche l’installazione dei pannelli solari usufruendo anche dell’Ecobonus? Inoltre in caso di pertinenze di categoria C2 e C6, in caso di ristrutturazione, si può beneficiare del Sismabonus?
    Grazie mille

    • Ecostili ha detto:

      Salve, gli edifici con più di 1 unità immobiliare ed unico proprietario non possono beneficiare del superbonus (Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate, pagine 7 e 8).

  • Gaetano ha detto:

    Salve se in un condominio vengono effettuati lavori con l’ecobonus 110 e durante il controllo dell’agenzia delle etrate vengono riscontrati problemi a causa di un inquilino che ha fatto un abbuso, quindi non si ha diritto alla detrazione , quindi chi perde la detrazione tutto il condominio o il singolo proprietario ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, tutto il condominio.

      • edoardo ha detto:

        ma in questa situazione, si possono prendere provvedimenti legali in danno all’inquilino ?

        • Ecostili ha detto:

          Salve, colgo l’occasione per aggiungere un elemento alla risposta precedente: fino al 12 ottobre un abuso su un alloggio comprometteva le detrazioni per tutto il condominio. Con il Decreto Agosto (approvato il 12 ottobre) è stato deciso che la verifica su eventuali abusi ricade sul condominio nel suo complesso solo se ci sono problemi sulle parti comuni. Se invece l’abuso riguarda la parte privata di un alloggio (veranda, ecc.) allora i lavori sulle parti comuni (es. cappotto termico) non vengono coinvolti.

  • Veronese Sergi ha detto:

    Buongiorno, se possibile avere una risposta a questa domanda; oltre alla prima casa dove abito posseggo altri 2 appartamenti uno sopra l’altro dati in affitto con entrata unica dalla strada e 2 entrate separate all’interno.Facendo lavori di isolamento del tetto e capotto parte esterna sulla meta’ superiore del fabbricato posso ottenere dei benefici 110% per lavori eseguiti nell’appartamento al piano terra? grazie per la risposta

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se i 2 appartamenti sono le uniche unità immobiliari dell’edificio e lei è l’unico proprietario allora in tal caso non può beneficiare del superbonus.

  • Francesco ha detto:

    Salve, in uno stabile con 8 appartamenti, si può fare il cappotto termico interessando solo 4 appartamenti (tetti) e nei restanti 4 appartamenti fare solo lavoro trainati?

  • marco ha detto:

    Salve sto acquistando una villetta unifamiliare, vorrei fare cappotto termico esterno e pompa di calore come elementi trainanti, per poi far effettuare lavori interni alla abitazione per problemi di risalita umidita’ :
    -lavori inerenti sia alle pareti che alla pavimentazione, in quanto mancante camera d’aria sottostante.
    Mi piacerebbe far rientrare nell’ecobonus anche il fotovoltaico.
    Vorrei usufruire dell’ecobonus 110% con cessione del credito di imposta alla azienda che mi effettuerebbe i lavori in todo.
    In questo caso (cedendo il credito d’imposta), avrei un tetto massimale economico da rispettare (in base all’irpef) , o potrei comunque effettuare tutti i lavori sopra indicati senza problemi?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se cede il credito non ha limiti di spesa legati all’IRPEF, ovviamente ci sono limiti di spesa legati ai singoli interventi.

  • Paolo De Muro ha detto:

    Sono proprietario di un’unità abitativa in un condominio con 15 appartamenti totali. Il condominio ha approvato l’intervento con ecobonus 110 per realizzazione cappotto e nuova caldaia centralizzata condominiale, ma nel progetto del general contractor non è prevista la sostituzione degli infissi dei singoli appartamenti.
    Volevo sapere se io autonomamente acquisto dei nuovi infissi per il mio appartamento, pur essendo tale acquisto-sostituzione non previsto nel progetto condominiale relativo all’ecobonus 110, posso io detrarre singolarmente la spesa che ho affrontato per i nuovi infissi con aliquota al 110 % parallelamente alla cessione del credito-sconto in fattura per quanto riguarda tutti gli altri lavori svolti a livello condominiale?
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, tutti gli interventi previsti devono essere definiti in un progetto preliminare che ritengo sia stato definito dall’impresa. In tale progetto devono essere definiti tutti i lavori perché occorre stabilire l’apporto dei vari interventi al miglioramento della classe energetica.

  • Michele De sanctis ha detto:

    Salve

    Vi ringrazio di nuovo per questo interessante sito pieno di informazioni utili. Sono un coltivatore diretto e ho preso in affitto un agriturismo per 15 anni. Questo agriturismo dispone di 5 strutture, in una di queste utilizzata promiscuamente come sala di ristorazione risiede la proprietaria dell’agriturismo. Può accedere al super bonus 110%? O posso accedere io in qualità di affittuario e di partita IVA al bonus 110% su questa struttura dell’agriturismo in quanto anche abitazione?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, occorre capire quale è la categoria catastale dell’edificio, se non è residenziale non si può accedere al superbonus.

  • Emiliano ha detto:

    Buonasera,

    come prima cosa volevo farvi i complimenti per questa pagina dove tra domande e risposte si trovano un sacco di info utili.

    La mia situazione è la seguente:

    Sono proprietario di un immobile di due piani al quale si accede tramite singolo cancello(è presente un solo numero civico), questo immobile è diviso in due appartamenti accatastati separatamente ed entrabi di mia proprietà. Io vivo nell’appartamento al primo piano, mentre l’appartamento al piano terra è occupato da mio figlio tramite contratto di locazione gratuita.
    L’accesso all’edificio è possibile tramite portone unico, successivamente ogni appartemento ha la propria porta di ingresso. I due appartamenti sono totalmente indipendenti per quanto riguarda le utenze(elettricità, acqua, gas, riscaldamento).

    Se non ho capito male gli interventi trainanti sono sostituzione caldaia, cappotto termico, interventi antisismici.
    Per quanto riguarda la caldaia entrambe gli appartamenti sono serviti da caldaia a pellet(una per appartamento), pertanto è da escludere come intervento trainante.

    Il cappotto termico e eventuali interventi antisimisci interesserebbero le pareti verticali perimetrali, che se non erro sono “parti comuni” dell’edificio. Se non ho capito male leggendo su questa pagina nella mia condizione non possono pertanto essere detratti con il bonus al 110%.

    Se non ho possibilità di effettuare nessun intervento trainante immagino che svanisca anche la possibilità del bonus 110% per i trainati, ad esempio a me interesserebbe sostituire gli infissi di tutti e due gli appartamenti.

    Mi confermate che ho interpretato le varie cose correttamente e che in questa condizione non posso usufruire del bonus 110%?
    Eventualmente c’è qualche pratica burocratica da poter effettuare per risolvere il problema?

    Grazie in anticipo e cordiali saluti.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il problema nel suo caso è che si tratta di un edificio con 2 unità immobiliari ed un unico proprietario e quindi non si può rientrare nell’ecobonus.

      Infatti la circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto (pagina 7 e 8) precisa che : “Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.”

  • Ferdinando ha detto:

    Salve, sono comproprietario io e mio fratello di una villa unifamiliare con unico sub catastale, si può accedere agli interventi previsti dall’ecobonus 110%?

  • Datola Fabrizia ha detto:

    La sostituzione dei serramenti rientra nel Ecobonus 110% come trainato? Ho capito bene , rientra nei trainati ed usufruisce di 110% per tetto massimo di spesa 60.000 euro ( trattandosi di condominio a unità abitativa) . E rientra anche la porta d’ingresso blindata?

    • Ecostili ha detto:

      Infissi: DETRAZIONE (non spesa) massima = 60.000 €
      Porta di ingresso: deve riguardare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di legge. Tale dichiarazione può essere attestata dal produttore.

  • Carlo ha detto:

    Salve
    il mio caso è:
    – edificio con due unità abitative distinte autonome (bifamiliare) con due diversi proprietari
    – l’accesso alla pubblica via avviene attraverso cancello da giardino in comune, la sola parte in comune è il giardino
    – entrambi i proprietari desiderano effettuare lavori che beneficiano del bonus 110%
    Come considero l’edificio, e quindi rispetto che categoria di edificio considero i massimali di spesa?
    Grazie

  • pasquale ha detto:

    Salve.La mia prima casa residenziale è adibita anche ad affittacamere. Ho diritto all ecobonus?

  • Luciano ha detto:

    Scusate ho una notevole confusione su un’ argomento.
    Abito in un edificio con due appartamenti ciascuno con la sua scheda catastale. Piano terra proprietario A. Primo piano e mansarda proprietario B. In comune abbiamo un cortile da cui ciascuno accede indipendentemente al proprio appartamento. Non siamo neanche parenti.
    Entrambi vogliamo accedere all’ ecobonus 110%.
    Cappotto termico, riqualificazione energetica, fotovoltaico ecc.ecc. Possiamo utilizzare l’ecobonus ? se si per quali interventi ?

  • Davide ha detto:

    Buongiorno
    Vi sottopongo il seguente caso: edificio composto da due civici, civ. 1 sig. Rossi proprietario e civ. 2 sig.Rossi nudo proprietario e madre del sig.Rossi usufruttuaria. Può accedere al 110%. Unico impianto di riscaldamento, quindi i due civici non sono funzionalmente indipendenti. Ci sono quindi spese comuni ecc ecc. Il caso specifico non rientra dunque nel caso di esclusione delle parti comuni di unico proprietario, in quanto le unità non sono funzionalmente indipendenti
    Nel caso si fosse costituito il condominio con relativo codice fiscale sarebbe possibile accedere al 110%
    grazie, cordiali saluti davide

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il punto da approfondire è il seguente: se si tratta di un unico edificio con più di 1 unità immobiliare ed un unico proprietario non si può accedere al superbonus 110%.

      La circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate a pagina 7 e 8 precisa che:

      “Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.”

      • Davide ha detto:

        Buongiorno. Si il punto è proprio quello in quanto la citazione di pag 7 e 8 non è applicabile al caso specifico in quanto, come ribadito dall’AdE, è riferita al caso in cui le unità immobiliari sono funzionalmente indipendenti e nel mio caso invece sono due unità NON funzionalmente indipendenti.

  • Marco ha detto:

    Salve, abito in una villetta bifamiliare a due piani con un unico ingresso ma con proprietari diversi, io abito al primo piano e vorrei sapere se è possibile cambiare la caldaia e ipotizzare un impianto fotovoltaico accedendo o al superbonus o all’ecobonus con detrazioni del 50 o 65%. Mi pare di capire che non possa accedere al superbonus perché l’ingresso risulta in comune, dico bene? Sono escluso totalmente dalle agevolazioni o posso ristrutturare a livello energetico usufruendo di altri incentivi? Grazie.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se realizza gli interventi solo nella sua abitazione può beneficiare delle detrazioni fiscali del 50% per il fotovoltaico e del 50% o 65% per la sostituzione della caldaia

  • MARIALUISA ha detto:

    Buongiorno, vorrei acquistare una casa di corte,ha ingresso in comune nel cortile e poi entrata all’abitazione privata.Posso usufruire del bonus 110%?Grazie

  • Maria ha detto:

    Edificio bifamiliare, proprietari piano terra io e mio figlio, proprietari primo piano io e mia figlia. Si tratta di condominio minimo?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì. Il problema che vedo è che è una situazione che l’Agenzia delle Entrate non fa rientrare nel superbonus.

      L’Agenzia delle Entrate nella circolare 24/E dell’8 agosto (pagina 7 e 8) infatti precisa che :

      “Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.”

  • Federico ha detto:

    Buongiorno, io sono proprietario(e unico residente) assieme a mio fratello di un edificio unifamiliare formato al piano terra da garage/taverna riscaldato accatastato in c/2 e al piano superiore da appartamento accatastato a/7. Ho diritto all’ecobonus visto che l’edificio è cointestato o devo intestarmelo interamente a me? Il garage/taverna è considerato pertinenza e non deve essere intestato a una altro proprietario per poter accedere al bonus come nel caso fossero due appartamenti?
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      1) non è necessario che lo intesti interamente a lei
      2) la pertinenza non deve essere intestata ad un proprietario diverso da quello dell’abitazione principale

  • ANTONIO ha detto:

    Buongiorno, la guida della Agenzia Entrate del luglio 2020 prevede a pagina 8 che il superbonus spetta nel caso anche di interventi di isolamento termico di coperture verso l’esterno o verso vani non riscaldati fermo restando tutte le altre regole da seguire.
    Chiedo cortesemente se la coibentazione del solaio (parte piana) del sottotetto della mia villetta rientra in quanto vano non riscaldato. Grazie in anticipo

  • Antonio ha detto:

    Salve nel superbonus110 rientra anche il risvolto del cappotto al di sotto le solette dei balconi?

    Inoltre nel caso di condominio l’autoconsumo del fotovoltaico e l’utilizzo della corrente, è possibile solo per le parti comuni (scala e vano), o anche per le abitazioni singole?

    Gli infissi del vano scala in quali massimali rientrano?

  • Cristina ha detto:

    Buongiorno
    Con l’anno nuovo acquistiamo dai miei genitori 2 appartamenti (uno sopra l’altro x ora divisi ) e dobbiamo ristrutturare per renderne uno unico, se uniamo i due Appartamenti e poi facciamo ilavori usufruendo del’ecobomus si può ? Inoltre noi abbiamo un ingresso che su una strada privata ,sempre della mia famiglia ,con un terzo che ha diritto di solo passaggio passaggio ,in più un ingresso comunicante con il cortile dei garage .Secondo lei è considerato un ingresso indipendente x poter aderire al bonus?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      suggerisco di accorpare e poi iniziare l’iter per l’ecobonus.

      • Cristina ha detto:

        Ma possiamo per quanto riguarda la stradina privata ? Ovviamente l’ingresso è chiuso con cancello e giardinetto privato nostro..

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          se accorpate gli appartamenti diventerà una abitazione unifamiliare.
          A questo punto gli ingressi autonomi o non autonomi non avranno più importanza.

          • Cristina ha detto:

            Scusi ne approfitto e chiedo in altra cosa .. nel ristrutturare è possibile fare anche l’ampliamento della casa (sotto i minimi consentiti rispetto alle nostre metrature) o perdiamo le agevolazioni?

          • Ecostili ha detto:

            Salve, in caso di ampliamento la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento si configura una “nuova costruzione”.

  • Luigi ha detto:

    Buongiorno, faccio parte di un condominio 16 unità abitative di proprietà, mi chiedevo se un condomine che non intende mettere a norma la veranda, può bloccare i lavori previsti dall’Ecobonus ? Si può “obbligare” a risolvere il problema per poter avviare i lavori

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      i lavori non sono necessariamente bloccati ma un futuro controllo dell’agenzia delle entrate potrebbe creare problemi.
      La conformità urbanistica e catastale è necessaria in ogni situazione.

  • Ilenia ha detto:

    Buongiorno.
    Proprietario di un Fabbricato con due unità famigliari, quindi accatastate diversamente. Può usufruire dell’ecobonus 110% per l’intero fabbricato?

  • Ramona ha detto:

    Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento. Sono proprietaria insieme a mia sorella di un immobile. Non mi è chiaro se la cessione del credito alla banca può richiederla anche solo uno dei proprietari o necessariamente entrambi. Questo perché dovrei accendere un mutuo personale per un altro immobile e la cessione del credito andrebbe ad aggiungersi ai finanziamenti già in atto per il calcolo della rata. Grazie in anticipo.

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      ognuno può decidere di procedere come meglio crede.
      Ricordo che se un unico edificio è interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti non accede al 110%

  • pippo ha detto:

    buonasera, spiego la mia situazione.
    mio padre è proprietario di un edificio diviso in 3 distinte particelle. per ognuna delle 3 particelle c’è un comodato registrato per ogni figlio.
    possiamo rientrare nel bonus?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      circolare 24/E dell’agenzia delle entrate, pagina 7 e 8:

      “In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.”

  • Carlo ha detto:

    Blog molto interessante, complimenti.
    Un quesito ed un osservazione-quesito su una delle domande con risposta non ancora esauriente.

    Per abitazione con regolare conformità urbanistica ma abitabilità ancora da istruire, si può avviare procedura per super eco bonus, considerando anche che al termine l abitabilità andrebbe comunque nuovamente richiesta o diversamente come ci si dovrebbe regolare, ad esempio, istruendo la richiesta od occorre attendere che sia rilasciata ?

    Per la questione delle unità plurifamiliari l’espressione “la presenza di un accesso autonomo dall’esterno” presuppone ad esempio che “l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiueo da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”, mi pare contenga un ossimoro in termini tecnici.
    Il cortile o il giardino dai quali si accederrbbe alla unità immobiliare devono essere di proprietà esclusiva di chi ?
    Se lo fossero solo dell’ unità immobiliare in questione sarebbero parte integrante della stessa e quindi non sarebbero in punto di accesso, bensì di transito in quanto a loro volta avrebbero un punto di accesso dalla strada.
    Quindi non si comprendebbe la ratio del perché vengano richiamati, anche perché buona parte delle villette a schiera hanno una corte o comunque un accesso comune, pedonale e/o carrabile …

    Nel caso comunque quali sarebbero le condizioni per accedere all eco bonus per uno o più proprietari di unità immobiliari plurifamiliari con accesso di fatto promiscuo ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      La Segnalazione certificata d’agibilità (SCA) deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori

      Il tema dell’ingresso autonomo sta creando molta confusione, al momento se si passa da una parte comune non si può accedere autonomamente al superbonus.
      E’ possibile che vi saranno ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia delle entrate in proposito.

      Se un proprietario di una abitazione che non ha ingresso autonomo vuole comunque realizzare interventi di riqualificazione energetica può usufuire delle altre detrazioni fiscali tuttora in corso.

  • ANTONIO ha detto:

    Vorrei sottoporre due domande :
    1) sono proprietario di una villetta a schiera, dove ha la residenza mio figlio a mio carico, mentre io ho residenza per motivi di lavoro in altro comune con contratto di affitto. Posso usufruire del Superbonus110 ???
    2) L’unità immobiliare villetta a schiera ha entrate autonome compreso anche di garage, ma un cortile con altre 6 villette a schiera tutte uguali alla mia, che si affaccia sulla strada pubblica delimitato da un cancello automatizzato per l’apertura oltre che da altro portoncino diretto sulla strada comunale. In questa situazione si ha diritto a considerare la villetta a schiera come unita unifamiliare o necessita di considerare come mini condominio il tutto ???

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      1) sì
      2) occorre che ci sia un “ingresso autonomo” termine che sta destando molte discussioni e per la verità al momento nessuno ha una risposta certa. Al momento ritengo che tale termine indichi che occorra che un ingresso della villetta a schiera dia direttamente sulla strada pubblica senza dover passare da un’area comune. Vedremo se a breve arriverà finalmente una precisazione dell’agenzia delle entrate.

  • Paul ha detto:

    Buongiorno,
    il mio vicino ed io vorremo fare il cappotto. Siamo proprietari di un edificio di 2 piani con 2 abitazioni autonome, una al PT ed una al P1 (cosiddetta bifamiliare orizzontale). Per le spese sostenute va creato un condominio anche solo tramite codice fiscale e poi divise per millesimi, o essendo entrambi autonomi da strada possiamo ognuno detrarre le proprie? Idem per il tetto: a lui non interessa, a me che abito sopra sì, posso coibentarlo e detrarlo interamente, oppure solo i due terzi di legge come fosse un condominio?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      il suo caso rientra nel cosiddetto “condominio minimo”: dovete quindi realizzare i lavori come previsto per i condomini e quindi eseguire l’isolamento termico su oltre il 25% della superficie disperdente dell’intero edificio. In tal caso l’isolamento termico sarà un intervento trainante a cui ciascuno di voi 2 potrà agganciare degli interventi trainanti.

      Riguardo all’isolamento del tetto: se il sottotetto è riscaldato allora va bene. Se il sottotetto non è riscaldato occorre isolare la soletta.

      • Paul ha detto:

        Grazie, sì tutto chiaro, cosa non siamo riusciti a comprendere è se dobbiamo creare un codice fiscale per il condominio, fare le tabelle millesimali e dividere le spese per millesimi, o se ognuno può intestare i lavori a se come privato e dividiamo a metà.

  • Massimo ha detto:

    Sono proprietario di DepositoC/2 indipendente non riscaldato con a fianco garage in lamiera devo presentare pratica per cambio di destinazione ad abitazione
    Suppongo di non rientrare nell’eco bonus 110
    Eventualmente posso rientrare nel Sisma Bonus 110 sia per deposito che per il garage?
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      come da lei accennato, può accedere al sismabonus ma non all’ecobonus (in quanto non è presente l’impianto di riscaldamento).

  • Paolo ha detto:

    Buongiorno,

    Mi sto interessando alla realizzazione di un cappotto nella casa della mia famiglia.

    Ho la seguente domanda; vi sarei grato se poteste darmi una risposta.

    È possibile detrarre al 110% le spese dei professionisti anche se non si procede alla realizzazione del cappotto?

    Mi spiego meglio con un esempio.

    Faccio fare la diagnosi energetica dell’edificio a un termotecnico. La diagnosi mi costa €1375. Alla fine, capisco che costruire il cappotto è troppo costoso e decido di non costruirlo. Quindi non ho costruito il cappotto ma ho speso €1375 per la diagnosi energetica. Posso detrarre al 110% la spesa per il termotecnico oppure no?

    Lo chiedo perché se potessi comunque detrarre le spese professionali, allora potrei affrontare le spese professionali preparatorie all’intervento vero e proprio con più tranquillità. Infatti, saprei che anche se non procedo alla costruzione, comunque potrò detrarre.

    Grazie,
    Paolo

  • simone ha detto:

    Buongiorno,

    Sarei interessato ad acquistare un immobile attualmente ad uso magazzino.
    è in zona residenziale ed il comune ha dato il consenso per la conversione di destinazione d’uso.
    L’immobile è dotato di impianto di riscaldamento con radiatori sull’intera superficie.
    Mi chiedevo se fosse possibile usufruire delle detrazioni fiscali (ecobonus, superbonus, sismabonus) per rendere l’edificio residenziale ed averne quindi l’abitabilità.
    grazie

  • Mario ha detto:

    Salve,
    Se una casa non ha il certificato di abitabilità può usufruire dell’ecobonus? Premesso che sono proprietario di un appartamento a piano terra costruito nel 56 in un stabile con entrate separate composto da piano terra (il mio) e primo piano (mia suocera). Il problema dell’abitabilità sarebbe al primo piano. Mi è stato detto che per usufruire dell’ecobonus bisogna migliorare l’intero stabile

    • Ecostili ha detto:

      Salve, uso la stessa risposta utilizzata per una domanda simile:

      Nessuna delle norme riguardanti il superbonus pone conformità urbanistica e agibilità quale condizioni direttamente necessarie per ricorrere a questa agevolazione.
      Detto questo occorre però aggiungere che i lavori del superbonus prevedono di norma una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Al termine dei lavori andrà quindi presentata una segnalazione certificata di agibilità.
      Anche per interventi “minori” sottoposti a CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) non è escluso che sia necessaria la segnalazione certificata di agibilità.

  • Michele ha detto:

    Buongiorno, vorrei porre un quesito. Ho appena acquistato una casa indipendente completamente da ristrutturare composta da due unità identificate catastalmente con due subalterni ( Piano seminterrato e piano rialzato) .
    Negli anni passati la precedente proprietaria ha eliminato la scala di collegamento interna e separato fisicamente le unità, mantenendo però l’impianto di riscaldamento unico per le due unità.
    Si accede al giardino dalla strada, per poi avere porta di ingresso per ogni unità direttamente dal giardino.
    unifamiliare. Ho già chiesto al catasto ed al notaio e le due unità non possono essere unite prima dell’inizio dei lavori e la creazione di una scala interna.
    Quindi sono unità catastalmente indipendenti con impianto termico ed elettrico unico, senza accesso indipendente ma dal giardino. Come si potrebbe procedere? In quale categoria di immobile rientro come condizione di partenza? Il progetto prevede la creazione di unica villa unifamiliare.
    Grazie per l’aiuto

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      le suggerisco di procedere innanzitutto con la creazione di un’unica unità immobiliare e poi affrontare l’iter dell’ecobonus.
      Anche perché se si hanno 2 unità immobliliari con un unico proprietario non si può proprio accedere all’ecobonus.
      Trova questa regola a pagina 7 e 8 della Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate

  • Giorgio ha detto:

    Salve, ho costruito casa circa 10 anni fa, un edificio unifamiliare, dotandolo già con impianto di riscaldamento in pompa di calore e cappotto di 15 cm, raggiungendo una classe energetica tra la C e la B.
    Se sostituisco l’attuale pompa Di calore con una più performante e in aggiunta installo il fotovoltaico, migliorando di due livelli la classe energetica, posso usufruire dell’eco bonus 110%?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      sì, ma ritengo difficile che nel suo caso si riesca a migliorare la classe energetica con un’altra pompa di calore e il fotovoltaico.
      Ad ogni modo, se dai calcoli che le farà il tecnico si dimostrerà il miglioramento di 2 classi allora potrà usufruire del 110%

  • rancesco ha detto:

    buona sera posseggo un immobile di classe 10 adibito a studio .è una unità immobiliare singola posso chiedere il bonus 110%

  • vincenzo ha detto:

    buongiorno
    posseggo una villetta unifamiliare con riscaldamento a biomassa, caldaia installata circa 8 anni fa usufruendo la detrazione del 50% di cui ancora percepisco i benefici; posso accedere al superbonus, con elemento trainante pompe di calore ibride e fotovoltaico.
    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      da un punto di vista normativo le confermo che rientra nel superbonus (ovviamente se si migliora la classe energetica).
      Da un punto di vista tecnico approfondirei il discorso del sistema ibrido che non ritengo sia una soluzione valida.

  • Marioclaudio ha detto:

    Sono proprietari di un fabbricato cielo terra costituito da due piani fuori terra con copertura piana non coibentata. Vorrei procedere con la riqualificazione mediante coibentazione delle pareti esterne opache superiori al 25%, realizzare la copertura a falde, quale intervento di coibentazione orizzontale, la cui superficie interna sarà di accessorio quindi agibile e non abitabile. L’intervento sarà eseguito anche sugli impianti di climatizzazione, FV e serramenti con oscuranti.
    Quesito: la realizzazione della copertura è da considerarsi come coibentazione orizzontale quindi rientrante nel superbonus 110 o nella ristrutturazione al 50%? grazie per il contributo informativo che mi vorrete fornire.
    Marioclaudio

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      l’eventuale costruzione del tetto non rientra nel superbonus, tra l’altro occorre verificare il fatto che cosi’ facendo aumenta la volumetria dell’edificio.

  • Giorgia ha detto:

    Salve, ho qualche quesito da porre,
    nel mio caso sono in possesso di un’ abitazione isolata costituita da piano terra e piano primo e ovviamente presenta un unico generatore di calore, da questa voglio ricavarci due unità immobiliari e oltre a fare i lavori necessari come cappotto e sostituzione di generatore e infissi stavo valutando di:
    1) realizzare accessi indipendenti per le unità immobiliari,mantenendo un unico generatore di calore, ma non capisco se in questo modo è possibile accedere al 110%?
    2)mantenendo l’accesso comune, si rientra nella definizione di ‘condominio’ avendo un unico generatore?
    3) nel caso in cui decida di installare due impianti indipendenti, uno dei due appartamenti rientra nella detrazione del 110% oppure no? e il secondo può rientrare nel 65% per le parti comuni o anche proprie?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      Premessa: i lavori di frazionamento li deve fare prima di avviare le attività per il supebonus, non puo’ farli contestualmente.

      1) Se ha un unico generatore allora avere accessi indipendenti non serve a molto in quanto sono comunque due abitazioni funzionalmente non indipendenti

      2) Si

      3) Se avendo due impianti indipendenti e 2 accessi indipendenti allora sarebbero 2 unità funzionalmente autonome con accessi autonomi e rientrerebbero entrambe nel 110%. Ma come detto all’inizio deve fare attenzione alle tempistiche con le quali esegue i lavori di frazionamento.

  • Susanna ha detto:

    Buongiorno,
    vivo in una abitazione unifamiliare.
    La casa si sviluppa su un unico piano (piano terra).Tramite una scala interna si accede alla mansarda a tetto, avente come altezze cm 290 nella parte centrale e cm 130 sui lati. La mansarda è accatastata come deposito. Vorremmo sostituire la caldaia con pompa di calore e pannelli fotovoltaici. Il problema è che il tetto è in eternit e la struttura che lo sorregge molto vecchia. Dovremmo quindi rifare completamente il tetto.Vorrei sapere se il rifacimento del tetto rientrerebbe oppure no nell ‘ ecobonus 110. Grazie.

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      il rifacimento del tetto non rientra nell’ecobonus 110% ma puo’ ricorrere al bonus al 50% per le ristrutturazioni.

      • antonella ha detto:

        Buongiorno,
        mi inserisco in questa conversazione perchè ancheio ho una questione simile, nel senso che la mia mansarda è in realtà un locale tecnico, ma se faccio il cappotto termico sul tetto comunque non rientra nell’ecobonus? Invece per gli infissi che sono presenti in questo locale posso richiedere l’ecobonus ?(fermo restando l’elemento trainante che nel mio caso è la sostituzione della caldaia e la progettazione termica a monte che consente gli interventi chiaramente).
        Grazie molte e complimenti per questo blog veramente utile e interessante

        • Ecostili ha detto:

          Salve, se è un locale tecnico immagino non sia riscaldato per cui non beneficia delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica.

  • Francesco M. ha detto:

    Buongiorno,
    avevo un quesito da porre. Il visto di conformità deve essere predisposto solo per il Superbonus o anche in caso di cessione o sconto in fattura dei singoli interventi?
    Grazie tante
    Francesco M.

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      la circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate al punto 8.1 indica che:

      8.1 Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus prevista dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

      A mio avviso è quindi richiesto sono per il Superbonus al 110%

  • Diego ha detto:

    Buongiorno, sono proprietario di un immobile. l’anno scorso ho effettuato una manutenzione straordinaria (50% di detrazioni) ed ho sostituito sia gli infissi sia la caldaia con una a condensazione. Questi due ultimi interventi sono rientrati nelle detrazioni per risparmio energetico (presentata anche pratica ENEA).
    Posso usufruire del superbonus 110% per l’installazione di impianto fotovoltaico con solare termico? Oppure il fatto di aver già usufruito del risparmio energetico con caldaia ed infissi non me lo permette? Se sì, è rilevante che io abbia già raggiunto il tetto dei 96.000 con la manutenzione straordinaria? Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      se non esegue un intervento trainante (isolamento termico o sostituzione caldaia) non puo’ poi “trainare” gli altri interventi.
      Se, logicamente, mantiene la caldaia attuale per rientrare nell’ecobonus potrebbe/dovrebbe pensare ad un intervento di isolamento termico.
      In caso contrario l’impianto fotovoltaico lo puo’ installare e detrarre al 50%.

  • Nicola Varotto ha detto:

    se ho un condominio di 10 appartamenti di cui uno considerato autonomo e con accesso indipendente, per il calcolo della superficie lorda disperdente devo considerare anche questa unità o la “scomputo”? grazie

  • Domenico ha detto:

    Salve….secondo voi, in un condominio al mare, privo di riscal