Superbonus 110 %: domande e risposte
Il 19 luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 77/2020 che ha convertito il decreto 34/2020.
L’articolo 119 della norma prevede l’aumento al 110% della detrazione fiscale per gli interventi “volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus) e la riduzione del rischio sismico (sismabonus)“.
Leggi l'articolo sul Superbonus 110%In queste settimane abbiamo ricevuto diverse richieste di approfondimento dato che, comprensibilmente, ci sono ancora molti elementi da chiarire (non solo per i privati ma anche per i professionisti e le aziende…).
Abbiamo pensato di raccogliere in questo articolo una parte di queste domande. Qualora ci fossero dei quesiti specifici che non trovassero risposta in questo articolo, è possibile inviare la domanda tramite la pagina dei contatti.
Documentazione utile sul Superbonus 110%
Oltre alle risposte presenti in questa pagina, suggeriamo di fare riferimento ai decreti, guide, interpelli ed altri documenti prodotti da Agenzia delle Entrate ed ENEA
Normativa di riferimento per il Superbonus 110% :
Vedi l'elenco dei decreti, circolari, risposte a interpelli, ecc. sul Superbonus 110%Aggiornamenti al Superbonus previsti nella Legge di Bilancio 2021
Leggi l'articolo con gli ultimi aggiornamenti al Superbonus 110% (Legge di Bilancio 2021)Agenzia delle Entrate & ENEA : modalità di contatto
Domande e risposte
Premessa: se l’unità immobiliare si trova in un edificio plurifamiliare o condominio, per poter realizzare i lavori in autonomia (quindi senza il coinvolgimento delle altre unità immobiliari presenti) deve :
- essere funzionalmente indipendente (*1)
- avere almeno un ingresso autonomo dall’esterno (*2)
(*1) Per essere funzionalmente indipendente occorre avere 3 dei 4 seguenti elementi non condivisi con altri: luce, acqua, gas, riscaldamento
(*2) Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.
Se un alloggio non si trova in questa situazione può comunque accedere al Superbonus senza la partecipazione del resto del condominio ?
In teoria ciò sarebbe possibile a condizione però che i lavori eseguiti nel singolo appartamento permettano di migliorare di 2 livelli la classe energetica dell’intero edificio.
Quindi ciò che è possibile in teoria, in pratica il più delle volte risulta impossibile.
Caso diverso se l’unità immobiliare (o anche altre unità immobiliari) si può considerare funzionalmente indipendente e possiede inoltre uno (o più) accessi autonomi dall’esterno.
In tal caso l’unità immobiliare può eseguire i lavori in autonomia senza che necessariamente li eseguano anche i proprietari delle unità vicine. Occorre quindi verificare che vi sia una reale indipendenza funzionale rispetto alle altre unità immobiliari presenti nell’edificio.
Se l’edificio è composto da unità immobiliari non funzionalmente indipendenti e con ingressi autonomi allora non è possibile.
Infatti la circolare n° 24 dell’Agenzia delle Entrate (pubblicata l’8 agosto 2020) alle pagine 7 e 8 indica che:
“… In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.”
Nota del 30 dicembre 2020:
Con le modifiche previste nella Legge di Bilancio per il 2021 si potrà accedere al Superbonus 110% anche nel caso in cui vi sia un unico proprietario (o comproprietà fra soggetti) per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari.
Sì, la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate (pubblicata ad agosto 2020) a pagina 14 ha inizialmente precisato che:
“La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
Il Decreto Agosto, approvato il 12 ottobre 2020, ha però previsto una modifica alla definizione di accesso autonomo:
“… per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva“.
In base a tale modifica nel caso in cui per arrivare dall’ingresso autonomo alla pubblica via si debba passare da un’area comune (ad esempio un cortile) si considera l’abitazione comunque unifamiliare che può quindi realizzare i lavori senza la necessaria partecipazione delle altre unità immobiliari.
Sono proprietaria di villetta indipendente. Nel 2014 ho sostituito la caldaia tradizionale con una a condensazione beneficiando della detrazione del 65%. Posso ora prevedere la sostituzione della caldaia a condensazione con una pompa di calore ibrida beneficiando del 110% (ovviamente verificando preliminarmente il doppio salto di classe energetica) ?
Sì, è possibile.
Una prima versione dei decreti aveva previsto dei limiti se vi erano in corso delle detrazioni fiscali per lo stesso intervento ma nella versione finale di tali decreti tale limite è stato rimosso.
E’ quindi possibile sostituire la caldaia con una pompa di calore fermo restando il rispetto delle regole previste (miglioramento classi energetiche, ecc.)
La Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico a pagina 31 precisa che:
Sono comprese tra le spese detraibili, infine, quelle:
- relative alle prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi agevolati o per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta
- sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (per esempio, le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento. L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato).
Da quanto precisato risulterebbero detraibili i costi per la rimozione del pavimento, la posa del nuovo pavimento ma non i costi per l’acquisto dei materiali (piastrelle, ecc.).
Inoltre l’Allegato I del Decreto Requisiti definisce (vedere a pagina 63 del documento) i massimi di spesa nel caso di installazione di pompa di calore e pavimento radiante. Si riporta qui di seguito l’estratto del dell’allegato :
L’ENEA nella risposta ad un quesito simile hq risposto che non è possibile mantenere la vecchia caldaia che deve essere dismessa.
E’ possiibile mantenere la vecchia caldaia a patto che sia utilizzata esclusivamente per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale condizione deve essere asseverata da un tecnico.
Si può leggere la risposta dell’ENEA (7D) nella pagina delle FAQ relative agli impianti termici.
Rispondendo a tale quesito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
Nella circolare n. 24/E è stato precisato che sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. Sono, inoltre, ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo).
Tale possibilità – già consentita ai fini del cd ecobonus nonché del cd sismabonus disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. da ultimo circolare n. 19/E del 2020) – riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus che non costituisce una “nuova” agevolazione. In particolare, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, è possibile fruire del Superbonus – nel rispetto delle altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma agevolativa – anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo purché, come detto, tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori.
La risposta al quesito si trova nella sezione FAQ per il Superbonus 110% del sito dell’Agenzia delle Entrate
Il Decreto Requisiti definisce nell’Allegato A (vedere a pagina 32 del documento PDF) quali sono i prezzari da utilizzare:
13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;
c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto.
13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.
In caso di sostituzione degli infissi va ricordato che il massimale di detrazione è di 60.000 € (unicamente per gli infissi, quindi a parte rispetto all’isolamento termico).
Essendo il limite massimo di detrazione = 60.000 € e la percentuale di detrazione = 110% il massimale di spesa per gli infissi corrisponde a :
60.000 € / 1,1 = 54.545 €
Può sembrare una domanda scontata ma è la domanda più importante di tutte : per definire i lavori ed ottenere il Superbonus al 110 % è necessario seguire un percorso ben definito che comprende delle attività ben precise ed ognuna di esse deve essere realizzata in maniera corretta.
Ad esempio: non si può partire dal preventivo di un cappotto se prima non sappiamo quale è la classe energetica dell’edificio o se non viene realizzato un progetto dei lavori che definisca le caratteristiche tecniche ed economiche dei vari interventi che, nel loro insieme, devono garantire il miglioramento della classe energetica come richiesto dalla norma. Lo schema delle fasi lo si trova nell’articolo che parla del Superbonus 110%.
La risposta quindi è : prima di tutto è necessario contattare un professionista che si occupi della parte preliminare (diagnosi e progetto). Poi si potrà pensare alla parte relativa ai preventivi per i vari lavori
No, per ottenere il Superbonus occorre:
- realizzare almeno un intervento “principale” vale a dire l’isolamento termico e/o la sostituzione caldaia (con relative regole per ciascuno degli interventi)
- fare in modo che gli interventi permettano di migliorare di 2 livelli la classe energetica dell’edificio
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
Quindi perchè sia “Abitazione principale” si devono presentare contemporaneamente 3 condizioni:
- il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione);
- la residenza anagrafica;
- la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.
Se si ha la residenza in una città ma (ad es. per motivi di lavoro) si vive in altra città, non si può più considerare abitazione principale.
Se i lavori vengono realizzati a livello condominiale (cappotto o sostiuzione caldaia centralizzata) gli interventi sulle parti comuni beneficieranno del Superbonus al 110% (se sono rispettate le condizioni richieste). In ogni caso si deve ottenere un miglioramento della classe energetica.
In base al comma 2 del decreto (e come confermato dal sottosegretario Fraccaro nel corso di una diretta video) rientreranno nel Superbonus al 110% anche gli eventuali interventi di riqualificazione energetica realizzati nei singoli appartamenti (infissi, ecc.) se ovviamente il condominio realizza uno dei 2 interventi “principali” (isolamento termico o sostituzione della caldaia centralizzata).
Alcuni ci hanno posto il seguente quesito: se il condominio fa il cappotto termico, fra gli interventi che si possono realizzare nel singolo appartamento e che possono rientrare nel Superbonus al 110% vi è anche la sostituzione della caldaia autonoma (così come per gli infissi) ? Il comma 2 sembrerebbe confermare questa ipotesi ma preferiamo attendere un chiarimento per questo quesito specifico.
In ogni caso, se i lavori non vengono realizzati a livello condominiale e quindi sono realizzati esclusivamente in un appartamento allora non si può beneficiare del Superbonus al 110%, rimangono validi gli altri bonus precedenti al Superbonus al 110%.
Vedi tutte le detrazioni fiscali per il risparmio energeticoDefinizione di Edificio Unifamiliare, estratta dalla voce n. 33 dell’Allegato A del D.P.C.M. 20 ottobre 2016: “Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”.
Se si ha più di 1 unità immobiliare non si rientra quindi nella casistica dell’edificio unifamiliare.
Sì, ne ha diritto.
L’agevolazione è prevista per:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari (affittuari) o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l’azienda utilizza per il suo funzionamento) o fra i beni merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, “requisito essenziale per poter rientrare nella casistica agevolabile e fruire delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti è necessario che l’immobile su cui si realizzano gli interventi sia già dotato di un impianto di riscaldamento”
Inoltre sempre l’Agenzia delle Entrate, in un documento contenente le risposte alle domande più frequenti ha confermato che:
Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria
Si, in caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente si può optare per:
- caldaia a condensazione (classe A o superiore)
- pompa di calore anche con sistema ibrido (caldaia a condensazione + pompa di calore) o geotermico
- biomassa (solo in alcuni casi particolari)
Il 21 giugno 2018 sono state pubblicate due norme nazionali dedicate al Sistema di Isolamento Termico a Cappotto.
Le due norme sono
- la norma UNI/TR 11715:2018 : progettazione e posa del sistema di isolamento termico a cappotto
- la norma UNI/TR 11716:2018 : certificazione professionale degli applicatori del sistema cappotto
Anche se il progettista ha definito correttamente il progetto, seguendo il Manuale del Cappotto Termico Cortexa e la norma UNI 11715:2018, è necessario che l’impresa realizzi la posa “a regola d’arte”.
Per essere certi di questo occorre richiedere all’impresa che realizza il cappotto la certificazione prevista dalla norma UNI 11716:2018
L’Agenza delle Entrate si è pronunciata in merito a questo quesito rispondendo ad un interpello disponibile sul sito dell’Agenzia.
In pratica è stato chiarito che è possibile beneficiare dell’ecobonus o del sismabonus e in caso di demolizione e ricostruzione di unità collabenti purché non risulti una nuova costruzione.
In pratica è possibile effettuare lavori su questa tipologia di edificio fermo restando che occorre:
- rispettare la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
- rispettare la stessa sagoma con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la demolizione e ricostruzione o il ripristino purché rispettino oltre che la medesima volumetria anche la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Nota del 30 dicembre 2020:
Le modifiche previste nella Legge di Bilancio per il 2021 permettono di includere nel Superbonus 110% anche gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè al termine dei lavori raggiungano la classe energetica A e rientrino in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9)
Sì, se si realizza contestualmente ad un intervento “trainante” (isolamento termico e/o sostituzione caldaia).
Massimali di spesa:
- Spesa massima complessiva : 48.000 €
- Spesa massima di 2.400 € per kWp (*)
(*) Il massimale è ridotto a 1.600 € per kWp nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica (di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
Il ricorso al Superbonus 110 % per il fotovoltaico prevede la “… cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre fonne di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale …”
Con questo passaggio si intende che l’energia immessa in rete non sarà più pagata come invece previsto dallo “scambio sul posto”.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, a pagina 15 precisa che:
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.
Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.
Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
Dipende … il decreto prevede queste regole:
- Condomìni: persone fisiche, professionisti e imprese (anche società di persone o capitali)
- Case unifamiliari: solo persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (*)
(*) La limitazione non vale per il sismabonus, né per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (la limitazione invece vale le colonnine di ricarica)
No, le situazioni possono essere le seguenti:
- se il proprietario intende portare in detrazione il credito di imposta deve essere capiente. In tal modo porterà in detrazione il 110% in 5 anni
- se il proprietario intende cedere il credito di imposta a impresa o banca o altri intermediari finanziari, allora in questo caso non deve essere necessariamente capiente
Questa risposta necessita di un ulteriore approfondimento.
In ogni caso, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (al punto 3.3) pare che permetta questa possibilità.
Aggiornamento di novembre 2020 : suggeriamo di leggere l’articolo relativo ai limiti relativi alla cessione del credito definiti dall’Agenzia delle Entrate
Il visto di conformità è necessario in caso di cessione del credito o sconto in fattura.
Non è necessario se il proprietario decide di portare in detrazione gli importi dei lavori.
Il visto di conformità si può richiedere ad uno di questi soggetti:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria - le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche’ quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze
etnico-linguistiche - i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
- dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997
L’articolo 49 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 dice che:
“Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, ne’ di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.”
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 256 in cui tratta il caso presentato da un’impresa che, possedendo un grande immobile accatastato come unico ma costituito da diverse unità, intende realizzare interventi di miglioramento sismico. Poiché alla fine dei lavori l’immobile verrà frazionato e ri-accatastato, l’impresa vuole sapere se potrà beneficiare di tante detrazioni (Sismabonus) quante le unità create.
La risposta dell’Agenzia è la seguente:
“Tanto premesso, si ritiene che la società possa individuare il limite di spesa per l’agevolazione “sismabonus”, sulle singole unità immobiliari, nella misura in cui il censimento in catasto di tali unità sia preesistente alle procedure autorizzatorie e all’inizio degli interventi edili che danno diritto all’agevolazione sismabonus.”
Possono beneficiare della detrazione fiscale al 110%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica ordinarie:
- I soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato;
- Titolari di qualsiasi tipologia di reddito.
Nell’interrogazione parlamentare n° 5-04433, l’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo positivo alla domanda, se i soggetti iscritti all’AIRE possono beneficiare delle detrazioni maggiorate al 110%.
Anche i soggetti residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE), pertanto, possono beneficare del Supebonus 110%, per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
I non residenti possono altresì, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della corrispondente detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Articolo e video sul Superbonus 110%
Se non l’hai ancora fatto puoi leggere l’articolo sul Superbonus 110% oppure puoi vedere il video sul nostro canale Youtube
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buona sera abito in una casa due piani con ingresso esclusivo sotto vi e un negozio oggi vuoto devo fare dei lavori di ristrutturazione caldaia a condensazione e panelli solari posso usufruire del 110
Salve,
può fare riferimento alla risposta relativa ad un quesito simile: Superbonus e unità immobiliari non residenziali.
sono un condomino di una casa di otto piani situata a milano le scale sono aperte si possono chiudere con vetri ai piani
.volevo chiedere se e previsto il bonus al 110% ringrazio anticipatamente cordiali sluti
Salve, le spese dei lavori descritti non rientrano nel Superbonus.
Buonasera, è possibile ottenere il bonus isolando un condominio libero su 4 lati coibentandolo davanti e dietro esternamente e le parti laterali internamente?
Salve, i lavori di isolamento termico sulle parti comuni del condominio si possono fare solo tramite cappotto esterno o eventualmente insufflaggio dell’intercapedine. Il cappotto interno non rientra nei lavori sulle parti comuni in quanto la parete interna è appunto di proprietà di ciascun condòmino e non rientra quindi nelle parti comuni del condominio.
salve, sono proprietario di circa un ettaro di terreno su cui insiste fabbricato rurale cat. C2 accatastato nel 2016;
fatte salve le altre regole sull’ecobonus 110%, posso installare su di esso impianto fotovoltaico e , tenuto conto che il tetto misura circa 25 mq, la copertura dei pannelli fotovoltaici può superare detta supergicie? grazie
Salve, il superbonus riguarda gli edifici residenziali (categorie catastali dalla A2 alla A7).
Prima occorre capire se e come effettuare il cambio di destinazione d’uso del fabbricato.
Buonasera, posso chiedere l’Ecobonus 110% per il mio appartamento e un’altro appartamento sito sopra il mio e abitato da mio figlio in comodato d’uso gratuito? Non ho mai presentato all’Agenzia delle entrate il contratto ma ho solo la comunicazione del 2004 fatta al comune per l’allacciamento delle utenze che sono intestate a me per il mio appartamento e a mio figlio per l’altro appartamento.
Grazie
Salve, se i 2 appartamenti sono in condominio non ci sono problemi.
Se invece i 2 appartamenti sono gli unici presenti nell’edificio (bifamiliare) allora no può accedere al superbonus.
Per questo secondo caso va detto però che vi sono degli emendamenti in discussione in Parlamento (inseriti nella legge di bilancio 2021 che è da approvare entro fine anno) proprio su questo argomento. Se saranno approvati allora anche le situazioni con unico proprietario (o comproprietà fra vari soggetti) potranno rientrare nel superbonus.
Buonasera, ho una villetta singola composta da abitazione A3 + Garage C6 affiancato ad essa. Devo fare una ristrutturazione completa dello stabile dove verranno accorpate casa e pertinenza, rifacimento pavimenti e vespaio, bagni, infissi, il riscaldamento (attualmente caldaia a gasolio) verrà sostituito da pompa di calore, rifacimento tetto ( con recupero sottotetto ) e modifiche di tramezzi interni. Considerando che il garage per sua natura non è riscaldato, posso usufruire del 110 per tutto lo stabile o solo per l’attuale abitazione A3? Grazie
Salve, può accedere al superbonus solo per l’abitazione A3 a meno che non effettui un cambio di destinazione d’uso della pertinenza (che comunque dovrà risultare riscaldata prima dell’avvio della pratica per il superbonus).
Buonasera Sto per comprare una casa molto grande (oltre 450mq) che vorrei frazionare in due unità immobiliari autonome (anche negli impianti) tramite apposita pratica edilizia con fine lavori entro il 2021. Volevo sapere se poi, a partire dal 2022 per esempio, e con una seconda pratica edilizia, potrei usufruire delle detrazioni fiscali (50% e 110%) con i massimali calcolati su 2 unità immobiliari (quindi raddoppiati). Grazie. F
Salve, sì in quanto i massimali si calcolano sulla base del numero di unità immobiliari al momento dell’inizio lavori, se saranno 2 unità i massimali saranno definiti sulla base delle 2 unità immobiliari.
Sono unico proprietario di un cascinale (accatastato interamente A3 che si sviluppa orizzontalmente) con più unità abitative funzionalmente indipendenti. Posso accedere al sismabonus potenziato per più di due unità abitative? I miei inquilini (delle unità funzionalmente indipendenti), possono accedere al bonus 110 per la sostituzione della caldaia ed infissi (quindi per lavori interni alle unità indipendenti e non sulle parti comuni)?
grazie
Salve,
se le unità immobiliari sono funzionalmente indipendenti e con ingresso autonomo allora può accedere al superbonus per, al massimo, 2 unità.
Se così non fosse, si tratterebbe di un edificio composto da più unità immobiliari con unico proprietario, situazione che non accedere al superbonus.
Ho una casa indipendente con due appartamenti di mia proprietà. In un appartamento abito io, nell’altro mio figlio con rispettiva famiglia dal 2003. E’ stata fatta comunicazione in comune per la locazione in comodato d’uso gratuito ma non ho mai presentato tale contratto all’Agenzia delle Entrate in quanto avendo un terzo appartamento di mia proprietà devo pagare l’IMU per tutte e tre gli appartamenti senza scontistiche. Posso chiedere l’Ecobonus 100% per due appartamenti? Devo depositare il contratto all’Agenzia delle Entrate ora?
Salve, se l’edificio è composto da 2 unità immobiliari e lei è l’unica proprietaria in questo momento non può accedere al superbonus.
Vi sono però degli emendamenti in discussione in Parlamento (inseriti nella legge di bilancio 2021 che è da approvare entro fine anno) proprio su questo argomento. Se saranno approvati allora anche le situazioni con unico proprietario potranno rientrare nel superbonus.
Salve, so ho una unita immobiliare con ingresso indipendente su due piani, dove il piano terra è adibito a garage e legnaia e il piano superiore ad abitazione, il cappotto termico lo posso prevedere esclusivamente sul piano dove c’è l’abitazione e quindi il riscaldamento oppure sull’intero piano (piano terra)
Grazie in anticipo.
Salve, il cappotto lo può fare su tutta l’abitazione (per una questione anche estetica) ma le detrazioni fiscali spettano solo per i costi relativi all’isolamento della parte riscaldata.
Se faccio il cappotto in una villetta a due piani in cui il piano inferiore non è abitabile, posso usufruire del 110 sull’intero involucro dell’edificio o la copertura della parte inferiore non è calcolata?
Salve, il cappotto posato sulle pareti di locali non riscaldati non beneficia del superbonus al 110%.
E’ possibile accedere al superbonus 110% , solo in una unità abitativa, all’interno di un condominio, sito in UN CENTRO STORICO, protetto dai beni ambientali.
Interventi: sostituzione caldaia, raffrescamento, o eventuale cappotto applicabile all’interno della singola abitazione ?
Salve, per il 110%, in caso di condominio, l’intero edificio e non solo il singolo appartamento deve ottenere un miglioramento 2 classi energetiche.
Se vi è un vincolo accertato non si è tenuti ad effettuare gli interventi trainanti ma si deve comunque migliorare di 2 classi energetiche.
Nella mia villetta unifamiliare ho già effettuato nel 2018 alcuni lavori di risparmio energetico e di ristrutturazione con rispettivamente detrazioni decennali al 65% e al 50%.
Ho raggiunto il valore massimo di detrazione in base alle spese e al mio reddito.
Posso ora sostituire la caldaia a condensazione con una caldaia a condensazione con pompa di calore ad accumulo, sostituire i serramenti ed installare un impianto fotovoltaico beneficiando del 110% (ovviamente verificando preliminarmente il doppio salto di classe energetica)?
Sì, se fa cessione del credito o sconto in fattura.
buongiorno, in un condominio di villette bifamiliari l’acqua viene fornita dall’Ente gestore tramite contatore e bolletta intestata al Condominio, ogni appartamento ha un proprio contatore per poi ripartire i consumi, nel mio appartamento posso eseguire i lavori previsti dal superbonus al 110%?
Salve, il contratto è unico ed è gestito dal condominio ? Se fosse così direi di no.
In ogni caso vi sono degli emendamenti relativi a casi di utenze in comune che si stanno discutendo in parlamento e che sono inseriti nella Legge di Bilancio 2021.
Al momento non vi è niente di certo, occorre attendere che la legge sia approvata per verificare se tali emendamenti verranno confermati.
buona sera sono propietario di una villetta a schiera con due appartamenti e sono unico proprietario. i due appartamenti sono cosi suddivisi.hanno due entrate indipendenti. uno ha l’entrata dal giardino privato e l’altro appartamento ha l’accesso dal garage con scala interna. le utenze di gas luce acqua sono uniche e servono entrambi i due appartamenti. il tutto regolarizzato al catasto. ho diritto ad usufruire dell bonus110%) in attesa di una vostra risposta vi auguro una buona serata
Salve, al momento no in quanto si tratta di 2 unità immobiliare ed unico proprietario.
Le suggerisco di attendere l’approvazione della legge di bilancio 2021, attualmente in discussione in parlamento in quanto vi sono emendamenti relativi proprio a casi come il suo.
grazie per la risposta . un unico dubbio mi rimane non ho diritto al bonus anche se il progetto finale da due appartamenti ne viene fatto uno unico . grazie e buona giornata
In cosa consiste la “documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta”?
Grazie
Salve, trova un esempio in questo articolo del Solre24Ore
Buongiorno,
ho una abitazione singola disposta su 3 livelli:
vorrei rifare il tetto, gli infissi, applicare pannelli fotovoltaici e sostituire la caldaia con una nuova pompa di calore.
Un geometra mi ha riferito che se l’interrato della mia abitazione è presente l’impianto di riscaldamento non ho diritto all’ecobonus 110%.
Chiedo cortesemente se è vero che per avere diritto all’ecobonus non dovrei avere l’interrato riscaldato da termosifoni.
In attesa di un Vostro cortese riscontro porgo cordiali saluti ,
Paolo
Salve, ritengo che l’interrato non sia conferme a quanto previsto a catasto poiché ritengo non sia previsto come locale abitabile e quindi non può essere riscaldato.
Se così è, ha ragione il geometra in quanto è presente una difformità catastale che le può creare problemi in caso di un futuro accertamento da parte dell’agenzia delle entrate.
Buongiorno,
sono proprietaria di villetta indipendente. Nel 2014 ho sostituito la caldaia tradizionale con una a condensazione beneficiando della detrazione del 65%.
Posso ora prevedere la sostituzione della caldaia a condensazione con una pompa di calore ibrida beneficiando del 110% (ovviamente verificando preliminarmente il doppio salto di classe energetica)? Il mio dubbio è la richiesta di agevolazione sullo stesso intervento (sostituzione del generatore di calore) anche se a distanza di anni.
Grazie
Salve, essendo una domanda frequente ho inserito la risposta nell’elenco delle varie domande e risposte.
Trova quindi la risposta a questo link superbonus e detrazioni in corso
Nella mia palazzina siamo 3 proprietari. In 2 vorremmo fare i lavori, mentre il terzo no. Non abbiamo un condominio ufficializzato. Possiamo farli ugualmente i lavori? E come avverrebbe la suddivisione delle spese?
Salve, se come presumo si tratta di un condominio minimo (quindi con parti comuni come le pareti esterne) occorre che i lavori vengano fatti a livello condominiale. In tal caso se voi 2 decidete di fare i lavori anche il terzo condomino deve accettare di partecipare alla realizzazione dei lavori. Se proprio non fosse disponibile voi 2 potete decidere di realizzare i lavori sulle parti comuni, accollarvi le spese e poi portare (sempre voi 2) gli importi relativi alle spese sostenute.
Ma l’importante è tenere presente che occorre che i lavori vengano fatti sulle parti comuni e che il miglioramento di 2 classi deve risultare sull’intero edificio che comprende quindi tutti gli alloggi presenti nel condominio.
Buongiorno, relativamente al concetto di abitazione principale, ho la nuda proprietà di un app.to dove ha la residenza mio nonno che ne è anche l’usufruttuario. Dovendo sostenere spese parte con accesso al superbonus 100% e parte con ecobonus 50% volevo sapere se posso io effettuare i pagamenti sia per la parte soggetta a cessione del credito sia eventualmente per la parte da portare in detrazione nei 10 anni, oppure se sia necessario che la spesa venga interamente sostenuta da mio nonno che ha la residenza (io ho la residenza in altro comune nella casa dei miei genitori). Grazie
Salve, in quanto proprietario lei può realizzare i lavori, sostenere le spese previste e detrarre i relativi costi.
Buonasera,
edificio composto da due unità immobiliari una al piano terra e una al primo piano con ingresso comune servite da corpo scala che conduce anche al piano seminterrato.
Al piano seminterrato si trovano un garage e due cantine indipendenti, una per ogni abitazione che sono accatastate con le rispettive abitazioni (quindi le cantine non hanno sub).
Il garage invece è indiviso e comune al 50% alle due proprietà ed ha un sub a sé stante.
Vorrei sapere se il garage mi fa plafond per il calcolo di tutti i benefici dato che in tutto lo stabile verranno fatti i seguenti interventi:
Supersismabonus (quindi interventi antisismici sui muri perimetrali, sul tetto, sui solai etc.) posso moltiplicare 96000 x 3?
Superecobonus (parete ventilata solo sulle pareti perimetrali delle due abitazioni, isolamento del solaio di copertura– anche se non posso usufruire del bonus sulle pareti non interrate del garage) posso moltiplicare 40000 x 3?
E naturalmente, infissi, fotovoltaico, colonnine ricarica etc.
Poi ognuna delle due unità immobiliari verranno fatti anche interventi di riqualificazione energetica con installazione di pompe di calore e impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.
Grazie della cortese risposta
Salve, quanti sono i proprietari delle unità immobiliali presenti ?
Sono due sorelle,
un proprietaria dell’appartamento al piano terra (prima casa) e l’altra dell’appartamento al piano primo (prima casa).
I due appartamenti sono serviti da una scala comune, la quale conduce anche al garage del piano seminterrato che ha un sub a parte ed è cointestato al 50% ad entrambe le sorelle.
Invece i due fondaci non hanno sub distinti ma sono accatastati con i rispettivi appartamenti.
Grazie
Franco
Salve,
in caso di condominio il numero di unità da utilizzare per calcolare i massimali tiene conto delle pertinenze.
Se ho 2 alloggi e 1 pertinenza il massimale per singola unità va quindi moltiplicato per 3.
Ovviamente se si fa il cappotto su una zona non riscaldata non si possono detrarre i costi dell’isolamento di quella zona.
A sequito della seguente FAQ pubblicata da Enea:
“Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007). Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera ltricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore”
Alla luce di queste definizioni Enea volevo sapere se per usufruire del superbonus 110 % per installare il cappotto termico basterebbe possedere già nell’abitazione unifamiliare, dei semplici split di climatizzazione (dei semplici condizionatori scollegati tra loro) nei vari ambienti oggetto di intervento oppure se per impianto tecnologico si intende necessariamente una pompa di calore con diversi climatizzatori collegati tra loro da una centralina?
Grazie Ecostili
Salve, deve essere presente un impianto di climatizzazione invernale (quindi per riscaldamento). La nuova definizione di impianto non prevede una tecnologia in particolare, l’importante che qualche che sia il sistema presente sia previsto innanzitutto per il riscaldamento invernale (ed eventualmente quello estivo). Se gli split servono solo per il raffrescamento estivo allora non possono essere considerati impianto termico.
Grazie
salve,in un condominio di villette al mare possiedo un appartamento al primo piano con accesso tramite vialetto e scala esterna scoperta utilizzata anche dal proprietario dell’altro appartamento sempre al primo piano,posso usufruire del superbonus al 110% per realizzare il cappotto termico e sostituzione degli infissi esterni del mio appartamento?
Salve, dalla descrizione non risulta essere presente un ingresso autonomo, occorre quindi prevedere degli interventi sulle parti comuni dell’edificio.
Salve mi serve un piccolo chiarimento.
Sono comproprietario con altri parenti di un appartamento in un condominio. Cosa serve per accedere all’ecobonus 110%
Salve, occorre che vengano deliberati da parte del condominio degli interventi sulle parti comuni (isolamento termico delle pareti e/o, se presente, sostituzione impianto di riscaldamento centralizzato). Se vengono previsti questi interventi allora si possono agganciare anche interventi nei singoli alloggi: sostituzione infissi, ecc.
Salve, ho una villetta in un residence con contatore acqua unico x tutti da suddividere in millesimi
vorrei ristrutturare al 110% x serramenti caldaia cappotto e altre code, è possibile? grazie
Salve, perché possa intervenire in maniera autonoma sulla sula villetta occorre che sia funzionalmente indipendente (acqua, luce, gas, riscaldamento) e abbia un ingresso autonomo.
Se così non fosse occorre prevedere interventi a livello condominiale.
Vorrei sapere se il proprietario di una villetta unifamiliare dove il piano terra è accatastato C/3 e il piano superiore A/2. Dal piano terra si accede attraverso le scale al piano superiore. Sono entrambi riscaldati e fuori terra. Posso accedere al Superbonus 110%? Posso considerare il piano terra come pertinenziale visto che l’accesso è consentito solo da lì?
Grazie
Salve, nella circolare n. 24/E è precisato che sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. Sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso.
Il “pacchetto” Igloo (ossia il sistema “cappotto” a pavimento) può essere considerato:
a) Intervento Trainante anche se non è >25% della superficie disperdente, ma in ragione che un intervento trainate c’è, ed è quello dell’impianto di riscaldamento;
b) Intervento Trainato (anche se tale non viene indicato dalle norme) in quanto <25% della superficie disperdente, ma comunque “coperto” dal TRAINANTE del riscaldamento;
c) Nessuno dei precedenti e NON rientra nel Superbonus 110%;
d) Altro.
Più ci penso e più domande mi sorgono…scusate!
Salve,
se l’intervento trainante è la sostituzione dell’impianto di climatizzazione allora l’intervento di isolamento può essere un intervento trainato e quindi non deve rispettare la regola del 25% della superficie disperdente lorda. Anche se trainato, l’isolamento deve comunque rispettare i limiti di trasmittanza termica prevista.
Ecostili in merito al Cappotto termico in villa unifamiliare. Questo intervento trainante può essere svolto anche se nell’abitazione unifamiliare non è presente alcun impianto di riscaldamento o di climatizzazione? In questo caso non si applica la circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2007?
Grazie
Salve, se non è presente un impianto di riscaldamento non si può beneficiare delle detrazioni fiscali.
Grazie
Quindi basta possedere già nell’abitazione unifamiliare, dei semplici split di climatizzazione (dei semplici condizionatori scollegati tra loro) nei vari ambienti oggetto di intervento oppure se per impianto tecnologico si intende necessariamente una pompa di calore con diversi climatizzatori collegati tra loro da una centralina?
So che l’Enea ha emanato recentemente delle Faq al riguardo con la nuova definizione di impianto tecnologico nella quale si può fare rientrare la stufa o il caminetto. Ma non si riesce a intuire se in tale definizione per l’appunto si possa far rientrare anche un semplice split climatizzatore.
Alle domande precedenti aggiungerei, se possibile:
5) Chiudere (con pratica CILA a se) l’attuale accesso comune renderebbe l’appartamento sia “funzionalmente indipendente” e sia “con accesso autonomo” e quindi idoneo a realizzare, successivamente, gli interventi per il 110%?
6) Nel caso si potesse intervenire usufruendo del 110%, quali sarebbero i limiti di costo per gli interventi (impianto riscaldamento e infissi)?
Ancora grazie
Salve,
Se l’alloggio ha già un ingresso autonomo non serve fare altri lavori. I massimali di spesa li trova nell’articolo sul Superbonus 110%
Buonasera, alcune domande sul Superbonus 110%.
Premessa: Tizio è residente in un appartamento di 35mq, di proprietà, posto al piano terra di un condominio ed ha un giardino di proprietà esclusiva di Tizio. A tale giardino si accede sia dall’appartamento che dalla strada pubblica.
L’appartamento in questione ha gli impianti (luce, gas, riscaldamento, acqua) autonomi e n° 2 ingressi: un ingresso avviene dall’accesso comune al vano scala condominiale, mentre un secondo ingresso avviene dalla pubblica strada tramite cancello dal quale si accese al giardino e da qui all’appartamento, ed è di proprietà esclusiva (sia l’ingresso al giardino che il giardino stesso).
Inoltre l’impianto di riscaldamento attuale è costituito da n° 2 split ed un motore esterno (in pratica aria condizionata caldo-freddo).
Infine, il Condominio non vuole realizzare alcun intervento per accedere al Superbonus.
1) L’appartamento può essere considerato sia “funzionalmente indipendente” e sia “con accesso autonomo” (anche se presenta ANCHE un accesso in comune oltre a quello indipendente)?
2) Tizio può usufruire del Superbonus 110% sostituendo i condizionatori esistenti con un impianto di riscaldamento con caldaia e riscaldamento a pavimento? Ossia l’attuale impianto di riscaldamento rientra in quelli “esistenti” da sostituire?
3) L’eventuale realizzazione degli Igloo e del riscaldamento a pavimento sono interventi che ricadono nel 110%? E la nuova pavimentazione, resasi necessaria dalla realizzazione degli Igloo?
4) Vi è l’obbligo dell’intervento trainante (impianto di riscaldamento) oppure Tizio potrebbe effettuare solamente gli interventi trainati quali infissi, ecc. (non ci sono vincoli)?
4) L’A.P.E. Convenzionale ante e post intervento, ed il miglioramento delle due classi, deve essere riferito a tutto l’edificio (ossia tutto il Palazzo/Condominio) oppure al solo appartamento in oggetto?
Grazie e complimenti per le indicazioni che fornite!
Salve,
1) L’appartamento può essere considerato sia “funzionalmente indipendente” e sia “con accesso autonomo” (anche se presenta ANCHE un accesso in comune oltre a quello indipendente)?
2) Tizio può usufruire del Superbonus 110% sostituendo i condizionatori esistenti con un impianto di riscaldamento con caldaia e riscaldamento a pavimento? Ossia l’attuale impianto di riscaldamento rientra in quelli “esistenti” da sostituire?
3) L’eventuale realizzazione degli Igloo e del riscaldamento a pavimento sono interventi che ricadono nel 110%? E la nuova pavimentazione, resasi necessaria dalla realizzazione degli Igloo?
4) Vi è l’obbligo dell’intervento trainante (impianto di riscaldamento) oppure Tizio potrebbe effettuare solamente gli interventi trainati quali infissi, ecc. (non ci sono vincoli)?
4) L’A.P.E. Convenzionale ante e post intervento, ed il miglioramento delle due classi, deve essere riferito a tutto l’edificio (ossia tutto il Palazzo/Condominio) oppure al solo appartamento in oggetto?
buon giorno, possiedo un appartamento al primo piano di una villetta con quattro appartamenti, inserita in un residence condominiale,per accedere al mio appartamento devo percorrere una scala esterna utilizzata anche dal proprietario dell’altro appartamento, sempre sito al primo piano, inoltre l’utenza dell’acqua è intestata al condominio del residence, e viene poi ripartita in base alla lettura di un contatore ubicato in ogni singolo appartamento, posso usufruire del superbonus al 110%?
Salve, sì ma occorre prevedere dei lavori a livello condominiale.
mi può dire cortesemente che tipo di lavori? mi hanno detto che essendo la scala esterna scoperta, anche se in condominio con altro proprietario, posso usufruire del superbonus al 110%, corrisponde al vero?
Grazie mille
Salve, gli interventi sono quelli descritti nell’articolo relativo al superbonus 110%
buonasera abito in una bifamigliare con giardino e ingresso separati
io abito appart primo piano e mio fratello affitta al secondo piano .
io e mio fratello siamo proprietari ciascuno del proprio appartamento
io vorrei fare con bonus facciate imbiancare tutta la casa ma lui non vuole.
posso fare il bonus facciate e pagare tutto io per imbiancatura e dopo chiedere 90%o sconto in fattura o cedere credito ad una banca
grazie attendo una gentile risposta
Salve, sì lei può realizzare i lavori, sostenere i costi portando poi in detrazione il 90% o cedendo il credito a terzi.
Per sicurezza le suggerisco di farsi firmare da suo fratello una autorizzazione alla realizzazione dei lavori.
Buongiorno, ho una palazzina composta da 3 piani (due appartamenti di mia proprietà e una mansarda/sottotetto di mio figlio). Tutti e tre i piani non hanno impianto di riscaldamento (ne’ autonomo, ne’ centralizzato), ne’ impianti in comune (es tubature per bagno). Si configura come condominio? (Le parti in comune sarebbero ingresso e scala per arrivare ai piani). Inoltre volevo sapere se si può accedere al superbonus 110% realizzando il cappotto termico, installando contemporaneamente un impianto di riscaldamento centralizzato (questo senza beneficiare del 110%). Nel caso non si potesse, e’ possibile installare prima l’impianto di riscaldamento (senza beneficio) e poi effettuare cappotto con superbonus? Grazie mille!
Salve, senza impianto di riscaldamento non può beneficiare delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica in quanto la norma parla do “sostituzione” per cui l’impianto termico deve essere già esistente. Le suggerisco di valutare una prima fase in cui provvede all’installazione dell’impianto di riscaldamento e solo dopo avviare eventualmente l’inter per il superbonus.
sono propritario con mia moglie di una casa su tre piani garage piano abitativo e una mansarda non abitata vorrei fare il cappotto esterno sottotegola e cambiare le finestre posso usufruire del 110 %
ringrazio per la risposta
core mauro
Salve se la mansarda non è abitata ritengo non sia nemmeno riscaldata per cui non è possibile detrarre i costi dell’isolamento del tetto ma solo nel caso di isolamento della soletta.

nella mansarda e presente una stufa a pellet dove ogni tanto mia moglie va a dipingere e le nipoti hanno tutti i loro giocattoli e quando vengono da noi la usano saltuariamente e comunque sprovista di qualsiasi servizio eccetto ‘l’energia elettrica e come detto una stufa a pellet per l’inverno. La soletta tra il piano abitabile e la mansarda e comunque sprovista di pavimentazione. La soletta della soffitta e in calcestruzzo
vi ringrazio ancora
Core Mauro
Salve ritengo che la mansarda non sia comunque abitabile per cui non sarebbe nemmeno previsto un suo riscaldamento.
Un intervento da considerare potrebbe essere quello di isolare la soletta rendendola anche calpestabile.
Può trovare alcune indicazioni in merito nel nostro articolo relativo all’isolamento termico del sottotetto.
Posso accedere al super bonus 110% se l’immobile ha due propeietari e due unità immobiliari distinte?
Sì, occorre verificare che le 2 unità immobiliari siano funzionalmente indipendenti e che abbiano ingressi autonomi.
In caso contrario occorre intervenire secondo quanto previsto per i condomini (interventi sulle parti comuni).
per demolizione di un unità immobiliare costituita da un piano garage + piano primo (destinato ad abitazione) qual è il limite massimo di spesa detraibile per bonus 110
Salve, nel caso in cui sul medesimo edificio siano effettuati più interventi agevolabili (sia interventi di efficienza energetica che di riduzione del rischio sismico), il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Buonasera, sono proprietario di una casa in campagna di circa 100 mt2 con altri due miei fratelli (lascito dei miei genitori).
Possiamo accedere al superbonus 110%?
Grazie
Salve, se l’edificio ha una sola unità immobiliare allora si. Se si trattasse di un edificio con più di 1 unità immobiliare, in tal caso non sarebbe possibile secondo quanto indicato dalla circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate
Buonasera,
Vorrei una delucidazione sull’obbligatorieta’ o meno che sia preesistente un impianto di riscaldamento per poter usufruire del superbonus 110.
Una villa singola classe energetica F o G che non possiede impianto di riscaldamento (ci sono due climatizzatori inverter) può accedere al superbonus 110 con cappotto e installazione di termostufa a biomassa? Potrei usufruire anche per la termostufa del bonus 110?
In alternativa quale sarebbe la soluzione più conveniente? Avevo pensato anche l installazione di un caminetto e poi da lì partire con il superbonus.
Salve, la condizione necessaria per beneficiare delle detrazioni fiscali è la presenza di un impianto di climatizzazione invernale. Se non esiste un impianto non si può accedere alle detrazioni fiscali previste. Una possibile opzione è quella di procedere innanzitutto all’installazione di un impianto di climatizzazione e solo in un secondo momento avviare l’iter per il superbonus.
Buongiorno,
volevo sapere se il fatto di avere contatore luce e gas autonomo e contatore dell’acqua in condivisione con un altro proprietario di una serie di villette a schiera mi impedisca l’indipendenza funzionale
grazie anticipatamente
Sibilla
Salve, ritengo di si in quanto non si rientra nel caso di abitazione funzionalmente indipendente.
Buonasera,
sono proprietaria di una seconda casa avuta in eredita’ da mio padre a me sola intestata, io non lavoro e sono a carico di mio marito con il quale ho cointestata la prima casa: se opero interventi in questa seconda casa posso avere diritto all’ecobonus 110% e come dovrei essere rimborsata?
Salve, lei è comunque proprietaria della casa (la seconda casa) per cui può beneficiare del superbonus 110%. Non avendo possibilità di detrarre dalle sue tasse la possibilità che ha è di cedere il credito a terzi (banche e/o imprese che realizzano i lavori).
in condominio di n.7 u.i. al piano terra ho le autorimesse in facciata,dovendo aderire all’ ecobonus 110% le autorimesse sono unita’ che portano ecobonus?
Salve, La norma parla di “unità immobiliari che compongono l’edificio” non distinguendo fra natura abitativa o pertinenziale.
Per cui anche le pertinenze concorrono a determinare i massimali di spesa per gli interventi effettuati sulle parti comuni.
Piera
ABITO al 1° piano di una palazzina a due piani composta da due appartamenti (1-2°piano) e da 2 garage al piano terra .Proprietari:sia per il 1° che per il 2°:50% la madre (IO) -25% ciascuno dei due figli.L’appartamento al 2° PIANO e’ stato concesso in locazione; i figli abitano e risiedono in un altro stabile di loro proprieta'(1CASA).Gli appartamenti sono separati accatastalmente e le utenze indipendenti.L’edificio risulta avere due ingressi: il principale fronte strada da cui accedono gli inquilini e il secondario posto sul retro dell’immobile come mia entrata personale collegata alla scala principale di quest’ultimo.Ai proprietari (3) viene chiesta l’imu in misura uguale e per 2 seconda casa.Si chiede gentilmente se si ha diritto all’ecobonus su tutto lo stabile o in parte. grazie e complimenti per il servizio.
Salve, se le unità immobiliari sono, come pare, funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi allora possono accedere al superbonus come unità immobiliari distinte. Ma suggerisco di verificare meglio che siano realmente funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi.
Se cosi non fosse si tratterebbe di un edificio con più unità immobiliari distintamente accatastate e con comproprietà fra più soggetti. In tal caso non sarebbe possibile accedere al superbonus secondo quanto stabilito dalla circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate (pagine 7/8)
Volevo essere un attimo piu’ chiaro riguardo alla domanda sotto richiesta: presente un solo ingresso da strada che accede ad una unica proprietà (grande porzione di terreno con all’interno due ville singole e con utenze separate). Il dubbio è proprio sull’avere un unico ingresso.
Grazie
Volevo chiedere se nel caso di due ville singole all’interno di una unica proprietà con un solo ingresso e intestate singolarmente una ad un fratello e l’altra all’altro fratello e con usufrutto intestato al padre e alla madre su entrambe le ville possono accedere al 110 % magari intestando la pratica al padre su entrambe le ville
Grazie
Salve dalla descrizione ritengo che sia possibile accedere al superbonus per entrambe le ville (che non devono essere in categoria catastale A1/A8/A9). Anche l’usufruttuario può accedere al superbonus per cui, con una dichiarazione dei proprietari è possibile che sia l’usufruttuario e non i proprietari ad accollarsi le spese e di beneficiare delle detrazioni previste.
Buonasera, sono proprietario di un immobile in cui sono residente e che costituisce la mia abitazione principale. Se durante i lavori di ristrutturazione andassi in affitto altrove spostando solamente il domicilio, l’immobile di mia proprietà non risulterebbe più la mia abitazione principale. Di conseguenza, perderei la possibilità di usufruire del Superbonus 110%?
Salve, lei potrebbe comunque beneficiare del superbonus
Buongiorno,
nella mia abitazioni ho tutte le condizioni, ma il contatore acqua è in comune con altre villette: questo significa che non è funzionalmente indipendente?
Sì, non è funzionalmente indipendente.
buon giorno sono proprietario di una casa con due abitazioni una da me utilizzata al piano primo e una in comodato d’uso gratuito alla figlia che dovrei registrare,
i due appartamenti sono indipendenti.
vista la struttura a casa a ringhiera risulta che le due uscite indipendenti sono affacciate in piccolo disimpegno aperto di 2x 1,20 che da sul cortile.
vorrei procedere con il cappotto ma vorrei conferma che l’edificio rientri fra quelli autorizzati
Salve, se le 2 unità sono funzionalmente indipendenti (acqua, luce, gas, riscaldamento) e hanno ingressi autonomi allora si possono considerare come 2 unità a sé stanti e lei può intervenire su entrambi.
Immobile “palazzotto” inserito in un centro storico e composto, al piano primo, da due abitazioni autonome e catastalmente indipendenti di proprietà di due differenti persone fisiche e, al piano terra, di proprietà del Comune.
Previa costituzione del condominio, è possibile accedere al Superbonus 110%?
Salve, non è necessaria la costituzione in condominio essendo di fatto un condominio minimo. Occorre verificare la fattibilità di alcuni lavori come ad esempio l’isolamento termico visto che l’edificio si trova in centro storico e probabilmente soggetto a vincolo ma, essendo una parte di proprietà del comune, tale elemento dovrebbe essere di rapida verifica.
Buona sera, sono proprietario di un appartamento in condominio (condominio composto da 4 villette non affiancate con numeri civici differenti, caldaia di riscaldamento e acqua calda valida per le 4unita che fa parte comune, le spese vengono divise per ogni viletta a parte le parti comuni9. Domando si vuol cambiare la caldaia in comune, intenzione di fare il capotto viletta x viletta con conti separati, si può accedere superbonus 110%. Grazie
Salve, sì potete sostituire la caldaia e il cappotto con il 110%. Ovviamente occorrerà verificare la certificazione energetica prima e dopo i lavori per quel che riguarda l’edificio nel suo complesso per stabilire se esiste la possibilità del miglioramento delle 2 classi come previsto dalla norma.
Salve
Sono il proprietario di un immobile con richiesta di ristrutturazione con demolizione ed ampliamento piano casa presentato a settembre del 2018 , fatto inizio lavori dicembre 2019
Considerando che si tratta di una casa singola con 2 unita immobiliare cointestate al 50% agli stessi nominativi ed il tecnico da me incaricato non ha presentato l’asseverazione sismica ad inizio lavori, a quali detrazioni ho comunque diritto ? C’è la possibilità di far valere con un asseverazione tardiva il sisma bonus o posso accedere solo al bonus ristrutturazioni con massimale del 96.000 per 2 unità e relativo risparmio energetico ?
Salve, se si tratta di un edificio con più di 1 unità immobiliare ed unico proprietario (o comproprietà fra soggetti) non può beneficiare del superbonus 110% quindi ritengo che la possibilità sia quella del bonus ristrutturazioni al 50%
Buonasera, sono proprietario di un immobile adibito ad unita’ abitativa al primo piano, al piano terra n. 2 locali commerciali sempre di mia proprieta’. rientro nell’eco bonus 110?
No, in quanto è un edificio con più unità immobiliari ed unico proprietario.