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Ecobonus per condomini: come funziona e come richiederlo ?
Gli interventi di riqualificazione energetica (ad esempio il cappotto termico) realizzati sui condomini possono beneficiare delle seguenti detrazioni fiscali:
65%
se l’intervento di riqualificazione energetica interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza inferiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (nel calcolo si conteggia anche la superficie del basamento)
70%
se l’intervento di riqualificazione energetica interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza uguale o superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (nel calcolo si conteggia anche la superficie del basamento)
75%
se l’intervento di riqualificazione energetica ricade nel punto precedente (70%) e sia inoltre finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26 giugno 2015
80%
se l’intervento di riqualificazione energetica ricade nei punti relativi alle detrazioni del 70% o 75% e permetta di ottenere la riduzione di 1 classe di rischio sismico
85%
se l’intervento di riqualificazione energetica ricade nei punti relativi alle detrazioni del 70% o 75% e permetta di ottenere la riduzione di 2 classi di rischio sismico
Come deve essere redatta l’asseverazione da parte del tecnico abilitato
Al fine di ottenere l’ecobonus per condomini, l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere:
70%
- la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
- valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
- i valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
- la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i limiti riportati nella tabella 2 del DM 26 gennaio 2010;
- i valori di gtot delle schermature solari nel caso che esse siano state installate (vedi nota 1)
(nota 1) Nei vetri installati sulle finestre il fattore solare “g” rappresenta il grado di trasmissione dell’energia solare. Indica cioè quanta energia radiante il vetro trasferisce all’interno dell’ambiente. Tanto più basso risulta il valore “g”, tanto meno i raggi solari raggiungeranno gli ambienti interni degli edifici. Per quantificare la quantità di radiazione che passa attraverso una vetrata abbinata a una schermatura solare, la normativa italiana individua la trasmittanza energetica solare totale “gtot” come requisito necessario per l’accesso alla detrazione fiscale
75%
- la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe le suddette prestazioni
- copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro edilizio (tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al “decreto linee guida”).
80%
oltre ai documenti relativi alla riqualificazione energetica già menzionati (70% – 75%) l’asseverazione deve attestare che la classe di rischio di appartenenza prima dell’intervento e la classe di rischio conseguente alla realizzazione dell’intervento sia inferiore di 1 classe rispetto alla precedente
85%
oltre ai documenti relativi alla riqualificazione energetica già menzionati (70% – 75%) l’asseverazione deve attestare che la classe di rischio di appartenenza prima dell’intervento e la classe di rischio conseguente alla realizzazione dell’intervento sia inferiore di 2 classi rispetto alla precedente
Ecobonus per condomini : cosa deve essere inviato all’ENEA ?
Il tecnico abilitato dovrà redigere e firmare la “Scheda descrittiva dell’intervento” ed entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori dovrà inviarla all’Enea esclusivamente attraverso l’apposito sito web.
L’Asseverazione, invece, non andrà consegnata all’Enea ma dovrà essere conservata dal cliente, insieme alle:
- fatture relative alle spese sostenute
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che comprenda:
- la causale con il riferimento alla Legge Finanziaria (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006)
- il numero e la data della fattura
- il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa
Ecobonus per condomini: è compatibile con il bonus facciate ?
Si, l'ecobonus è compatibile e cumulabile con il bonus facciate