Superbonus : emendamenti approvati (aggiornamento al 4 luglio 2020)
L’articolo 119 del Decreto Rilancio ha aumentato al 110% la detrazione la per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico
Leggi l'articolo sull'Ecobonus al 110%Attualmente si sta svolgendo la fase di conversione in legge del decreto e si stanno discutendo i vari emendamenti. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato una serie di modifiche agli articoli 119 e 121 del “Decreto Rilancio”.
Qui di seguito sono elencati i dettagli precisando che si tratta di ememendamenti (seppur approvati dalle commissioni parlamentari).
Per la versione definitiva del testo occorrerà attendere la conclusione dell’iter legislativo e l’approvazione definitiva del testo di legge (la data limite per la conversione in legge é il 18 luglio 2020).
Emendamenti approvati
Unità funzionalmente indipendenti (es. villette a schiera)
Potranno rientrare nell’ecobonus al 110% i lavori di isolamento termico realizzati nelle singole unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera
La lettera a) del comma 1 (relativa all’isolamento termico) indica che:
[la detrazione del 110% si applica per gli …] “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.”
La lettera c) del comma 1 (relativa alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione) indica che:
[la detrazione del 110% si applica per gli …] “interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.“
Estensione alle seconde case
La proposta di emendamento approvata dalla Commissione Bilancio prevede la possibilità di effettuare gli interventi su due unità immobiliari, siano essere unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.
Il comma 10 è stato riformulato come segue:
“10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b) [vale a dire le persone fisiche], possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.”
Pareti inclinate (tetti)
L’ecobonus al 110% sarà riconosciuto anche alle superfici opache inclinate (quindi i tetti), non solo a quelle orizzontali e verticali.
La lettera a) del comma 1 è stata modificata come segue:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Caldaia a condensazione anche per gli edifici unifamiliari
La lettera c) del comma 1 è stata modificata come segue:
[la detrazione del 110% si applica per gli …] “interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/ 2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ….”
Modifica dei tetti di spesa
Isolamento termico:
- 50.000 € per gli edifici unifamiliari
- 40.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini fino a 8 unità immobiliari
- 30.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini oltre le 8 unità immobiliari
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (per in condomini deve essere quello centralizzato)
- 30.000 € per gli edifici unifamiliari
- 20.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini fino a 8 unità immobiliari
- 15.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini oltre le 8 unità immobiliari
Verifica di congruità dei costi
Per attestare la congruità delle spese si dovrà inoltre fare riferimento ai prezziari che il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà definire con un decreto ministeriale. Fino ad allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori.
Esclusione delle abitazioni di lusso
Saranno invece espressamente escluse dall’ecobonus al 110% le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Edifici vincolati
Negli edifici vincolati o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà possibile ricorrere all’ecobonus al 110% con qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi (o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta).
Il comma 2 è stato integrato in questo modo:
“L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.”
Demolizione e ricostruzione
Viene ammesso al 110% anche l’intervento di demolizione e ricostruzione se l’edificio, a fine lavori, rispetta i requisiti del raggiungimento di almeno due classi energetiche in più rispetto al’edificio precedente (servirà quindi definire l’Ape prima della demolizione).
Proroga al 2022 (ma solo per gli edifici destinati all’edilizia sociale)
Per gli edifici destinati all’edilizia sociale il Superbonus per la riqualificazione energetica scadrà il 30 giugno 2022 anziché il 31 dicembre 2021. Al momento, nessuna proroga è prevista per gli altri edifici.
Ho una seconda casa purtroppo malandata e mi chiedo se il superbonus si applica in toto alla sua demolizione e ricostruzione o se il superbonus si riferisce solo alle spese di efficientamento energetico che effettivamente si faranno sulla casa ricostruita.
Non ho capito se esiste un limite di spesa globale per una singola abitazione unifamiliare; se uno decide di fare nella sua abitazione tutte le migliorie possibili che interessano il superbonus ha un limite totale da non superare oppure il limite è dato solo dalla somma delle singole migliorie
Salve, i tetti di spesa sono quelli definiti per i singoli interventi, non esiste un tetto di spesa globale