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decreto semplificazioni (bozza del 28.05)

Decreto Semplificazioni: cosa contiene la bozza approvata il 28 maggio 2021

Il consiglio dei ministri del 28 maggio 2021 ha approvato la bozza definitiva del Decreto Semplificazioni.

Precisiamo che per essere ufficiale il testo deve comunque essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Suggeriamo quindi di attendere il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La parte relativa al Superbonus si trova all’articolo 34 a pagina 26.

Nel testo non vi è traccia di proroghe per cui le scadenze al Superbonus 110% sono quelle finora previste dalla norma e dai successivi aggionamenti. Ricordiamo quindi che per le casi unifamiliari la scadenza attuale è il 31 dicembre 2021.

Nella bozza del decreto è stata stralciata (fortunatamente…) la semplificazione relativa agli impianti termici non fissi. Inoltre la bozza non contiene più il passaggio che prevedeva la soppressione all’articolo 119, comma 1, lettera c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, delle parole che prevedono le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari «siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno». 

L’unico passaggio di un certo rilievo nella bozza del decreto è relativo al titolo edilizio necessario per l’avvio dei lavori che viene precisato alla lettera c del comma 1:

c) il comma 13ter è sostituito dal seguente:

“13ter. Gli interventi di cui al presente articolo, conesclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobileoggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito lalegittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9bis, comma 1bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa lalegittimità dell’immobile oggetto di intervento.”.

In pratica, secondo questa modifica tutti gli interventi che accedono al Superbonus, a esclusione di quelli con demolizione e ricostruzione, potranno essere realizzati mediante presentazione di una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) e senza l’asseverazione da parte di un tecnico della conformità edilizia-urbanistica.

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