APE convenzionale e APE fine lavori : quali sono le differenze ?
il Superbonus 110% ha aggiunto un attestato di prestazione energetica nominato APE convenzionale che deve essere redatto e utilizzato specificatamente per questa detrazione fiscale per comprovare il miglioramento di 2 classi energetiche, requisito necessario per beneficiare delle detrazioni fiscali del 110%
L’APE convenzionale è stato introdotto con il Decreto Requisiti pubblicato il 6 agosto 2020
Di seguito l’Articolo 7 del Decreto Requisiti
Art. 7. Attestato di prestazione energetica
1. L’attestato di prestazione energetica delle unità im-mobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva all’esecuzione degli interventi, è obbligatorio per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) , e lettera b) punti i, ii e punti da iv a ix, con l’esclusione dei lavori di sostituzione di finestre com-prensive di infissi in singole unità immobiliari.
2. Per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) , punto v, fatto salvo quanto previsto al comma 1, è ob-bligatoria la produzione dell’attestato di prestazione ener-getica riferita all’intero edificio, prodotto nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell’Allegato A, il conseguimen-to della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al Decreto Linee Guida APE.
3. Per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell’Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l’utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell’allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.
Il comma 3 fa riferimento al punto 12 dell’Allegato A che riportiamo qui di seguito:
12.1 Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui al presente allegato, redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Cosa vuol dire in pratica ?
Che per il Superbonus occorre produrre un APE Convenzionale e alla conclusione dei lavori un APE fine lavori, vediamo la differenza fra i 2 attestati
Come detto l’APE convenzionale è utilizzato esclusivamente ai fini del Superbonus 110% e in realtà corrisponde a 2 attestati: quello che assevera la classe energetica prima dei lavori (APE ANTE) e quello che assevera la classe energetica dopo i lavori (APE POST) per formalizzare il miglioramento delle 2 classi energetiche
APE convenzionale (ante e post) | APE fine lavori | |
Allegato alle asseverazioni | Si | No |
Inserito a catasto | No | Si |
Vincolo di terzietà | No | Si |
Chi lo redige | Può essere il progettista o il direttore lavori | Deve produrlo un certificatore terzo |
Vale per tutto l’edificio | Si, nel caso di condominio è unico per tutto l’edificio | No, nel caso di condominio occorre un APE per ogni alloggio |
Metodo di calcolo | Nazionale | Regionale |
Nel caso di un edificio con più unità immobiliari per definire l’APE convenzionale si sommano i prodotti degli indici delle singole unità immobiliari di tutto l’edificio e si divide il risultato per la superficie utile complessiva dell’edificio stesso.
Questo attestato va allegato alla documentazione relativa alle asseverazioni e va riportato sul portale ENEA e può essere redatto dallo stesso progettista dei lavori, senza vincolo di terzietà.
L’allegato A del decreto requisiti precisa un altro elemento: l’APE convenzionale viene predisposto considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria presenti nella situazione ante-intervento.
12.3 Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. …
Quindi per un edificio nel quale si vuole sostituire l’impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto a pompa di calore idoneo anche per il raffrescamento estivo, i servizi da considerare nella redazione dell’APE post operam saranno solo il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. In pratica, il raffrescamento non sarà incluso tra i servizi da valutare nel calcolo dell’APE post operam, perché non presente in origine (ante operam).
Quindi per un edificio nel quale si vuole sostituire l’impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto a pompa di calore idoneo anche per il raffrescamento estivo, i servizi da considerare nella redazione dell’APE post operam saranno solo il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. In pratica, il raffrescamento non sarà incluso tra i servizi da valutare nel calcolo dell’APE post operam, perché non presente in origine (ante operam).