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Superbonus 110%

Superbonus : come funziona ?

Il Superbonus è un’agevolazione fiscale introdotta con il Decreto Rilancio (n. 34 del 19 maggio 2020) che ha portato inizialmente al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La norma che ha introdotto il Superbonus ha poi subito diverse modifiche nel corso del tempo. Le ultime modifiche hanno ridotto la detrazione al 90% per la maggior parte degli interventi. Per vedere l’elenco di tutte le norme che hanno introdotto e poi modificato il Superbonus puoi andare direttamente al paragrafo “Normativa di riferimento“.

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Modifiche previste nel Decreto Aiuti Quater, nella Legge di Bilancio 2023 e nel Decreto Millepropoghe

Anche nelle ultime settimane la normativa sul Superbonus è cambiata ulteriormente.

Alcune modifiche sono state apportate dal Decreto Aiuti Quater (e successiva legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale) e dalla Legge di Bilancio per il 2023 (anch’essa pubblicata in Gazzetta Ufficiale). Al momento è in corso la conversione del Decreto Milleproroghe per il quale sono previsti alcuni emendamenti che riguardano il Superbonus ma che non possiamo dare per confermati fino a quando la legge di conversione di tale decreto non sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Le modifiche al Superbonus previste nel Decreto Aiuti Quater (articolo 9) sono le seguenti:

Unifamiliari

a) Unifamiliari che hanno realizzato il 30% dei lavori entro il 30.09.2022: la data limite è stata spostata dal 31.12.2022 al 31.03.2023

b) Unifamiliari che NON hanno realizzato il 30% entro il 30.09.2022 (o che devono ancora iniziare): modifica della detrazione dal 110% al 90% con le seguenti clausole aggiuntive

i) limitazione alla sola abitazione principale (il Superbonus non varrà più per la seconda casa)

ii) reddito di riferirmento, calcolato attraverso il quoziente familiare, non superiore a 15mila euro

iii) occorre essere proprietari o avere un diritto reale di godimento dell’immobile: usufrutto o nuda proprietà (il Superbonus non varrà più  nei casi di locazione e comodato d’uso)

Condomini (ed edifici assimilati)

a) Casi in cui la CILAS viene presentata entro il 25 novembre 2022 : possibilità di usufruire della detrazione del 110% per il 2023

b) Casi in cui la CILAS viene presentata dopo il 25 novembre 2022 : la detrazione passa dal 110% al 90% per il 2023 (nel 2024 sarà del 70% e nel 2025 sarà del 65%)

Cessione del credito

Il decreto indica che “per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti.

Il 29 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 197 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”). Le modifiche al Superbonus presenti nella Legge di Bilancio sono le seguenti:

a) I condomìni continueranno a fruire del superbonus con aliquota del 110% nel 2023 se

      • l’assemblea ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 31 dicembre 2022
      • l’assemblea ha deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022.
      • la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione è stata presentata entro il 31 dicembre 2022

b) Gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari con unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti continueranno a fruire del superbonus con aliquota del 110% nel 2023 se:

      • la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022;
      • il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, è stato richiesto entro il 31 dicembre 2022.

NOTA: le informazioni riportate di seguito non sono ancora aggiornate tenendo conto delle modifiche previste nel Decreto Aiuti Quater e nella Legge di Bilancio per il 2023. Il sito internet verrà aggiornato in maniera definitiva una volta che anche la legge di conversione del Decreto Milleproroghe sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

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Superbonus: quali sono le scadenze ?

Riportiamo qui di seguito una tabella che le riassume:

Legge di Bilancio 2022 - modifiche a Superbonus 110%

Soggetti che possono beneficare del Superbonus

  1. Condomini
  2. Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (*1)
  3. Istituti autonomi case popolari (IACP) co-munque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  4. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  5. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 di-cembre 1997, n. 460), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 ago-sto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383
  6. Associazioni e società sportive dilettantisti-che iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

(*1) Le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Sono escluse dal superbonus gli edifici appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

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Interventi previsti per il Superbonus: schema di sintesi

La norma prevede che, al fine di beneficiare del Superbonus, occorre realizzare almeno uno (o entrambi) di questi interventi “principali”: isolamento termico e/o sostituzione degli impianti di climatizzazione. Se si esegue uno dei 2 interventi, allora si potranno inserire nel Superbonus anche interventi “secondari”.

Ecobonus 110% - schema interventi previsti(1) Isolamento termico su almeno il 25% del totale della superficie disperdente lorda (parete orizzontale/inclinata superiore + pareti verticali + parete orizzontale inferiore)

(2) Possibilità previste: caldaia a condensazione, pompa di calore, sistema ibrido o geotermico

(3) Interventi “secondari”: fotovoltaico, accumulo, colonnine di ricarica, infissi, ecc.

(4) Tutti gli interventi devono consentire il miglioramento di 2 classi energetiche, se non è possibile occorre ottenere la classe pîù alta

NOTA : Negli edifici vincolati o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà possibile ricorrere al Superbonus al con qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi (o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta).

Il comma 2 è stato infatti integrato con questa parte: “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1 [vale a dire gli interventi trainanti], fermi restando i requisiti di cui al comma 3. [vale a dire il miglioramento di 2 classi energetiche]

La norma prevede che, al fine di beneficiare del Superbonus, occorre realizzare almeno uno (o entrambi) di questi interventi “principali”: isolamento termico e/o sostituzione degli impianti di climatizzazione. Se si esegue uno dei 2 interventi, allora si potranno inserire nel Superbonus anche interventi “secondari”.

Ecobonus 110% - schema interventi previsti - small screen

NOTA : Negli edifici vincolati o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà possibile ricorrere al Superbonus con qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi (o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta).

Il comma 2 è stato infatti integrato con questa parte: “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1 [vale a dire gli interventi trainanti], fermi restando i requisiti di cui al comma 3. [vale a dire il miglioramento di 2 classi energetiche]

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Interventi principali (“trainanti”)

Secondo quanto indicato nel decreto, il Superbonus prevede degli interventi “principali” che sono necessari per poter beneficare della detrazione fiscale. E’ necessario quindi che venga realizzato almeno uno dei seguenti lavori:

Isolamento termico

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente (*) e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

(*) Nota: ricordiamo che la modifica prevista con la Legge di Bilancio 2021 permette di definire funzionalmente indipendente un’unità immobiliare che abbia almeno 3 degli elementi (acqua, luce, gas, riscaldamento) non condivisi con altre unità immobiliari. In pratica se l’impianto idrico è in comune ma gli altri sono di proprietà, l’unità immobiliare si può definire “funzionalmente indipendente”.

La superficie di intervento deve essere maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio

I materiali utilizzati devono rispettare alcuni criteri ambientali minimi definiti nel decreto 11 ottobre 2017. (Per vedere il comma del decreto che contiene le caratteristiche richieste per i materiali fare riferimento alla nota presente al fondo di questa tabella).

Spesa massima:

  • 50.000 € per gli edifici unifamiliari (o per le unità immobi-liari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno)
  • 40.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini fino a 8 unità immobiliari
  • 30.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini oltre le 8 unità immobiliari (*1)

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 si precisa che se l’edificio ha più di 8 unità immobiliari il massimale si calcola nel seguente modo:

  • 40.000 per 8 = 320.000 € per le prime 8 unità
  • 30.000 per le restanti unità

Se ad esempio si hanno 15 unità il massimale è il seguente:

  • 40.000 per 8 = 320.000 €
  • 30.000 per 7 = 210.000 €
  • TOTALE = 530.000 €

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

(Condomini)

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria

Tipologie di impianto di climatizzazione che si possono installare:

  • caldaia a condensazione (Classe A o superiore)
  • pompa di calore (anche ibrida o geotermica)
  • biomassa (solo in alcuni casi)

Spesa massima:

  • 20.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini fino a 8 unità immobiliari
  • 15.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini oltre le 8 unità immobiliari (*1)

(*1) Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 si precisa che se l’edificio ha più di 8 unità immobiliari il massimale si calcola nel seguente modo:

  • 20.000 per 8 = 320.000 € per le prime 8 unità
  • 15.000 per le restanti unità

Se ad esempio si hanno 15 unità il massimale è il seguente:

  • 20.000 per 8 = 160.000 €
  • 15.000 per 7 = 105.000 €
  • TOTALE = 265.000 €

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

(Edifici unifamiliari)

Interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Tipologie di impianto di climatizzazione che si possono installare:

  • caldaia a condensazione (Classe A o superiore)
  • pompa di calore (anche ibrida o geotermica)
  • biomassa (solo in alcuni casi)

Spesa massima: 30.000 €

Interventi di riqualificazione per la riduzione del rischio sismico

Il Sismabonus intende incentivare gli interventi che consentano un miglioramento sismico degli edifici esistenti nelle zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3). Le detrazioni sono valide per le spese sostenute per lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o su complessi di edifici collegati strutturalmente.

E’ previsto l’obbligo della stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi

L’agevolazione non si applica per gli edifici ubicati in zona sismica 4 (vedi la classificazione sismica in Italia su Wikipedia)

(*) Caratteristiche richieste per i materiali isolanti (clicca per visualizzare il testo)

Il comma 2.4.2.9 del decreto prevede che:

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

  1. non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
  2. non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
  3. non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
  4. se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
  5. se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
  6. se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

Tabella caratteristiche materiali per EcobonusVerifica: il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

  1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
  2. una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
  3. una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, é ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso é necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

Interventi secondari (“trainati”)

Vi sono inoltre altri interventi (cosiddetti “traninati”) che possono beneficiare anch’essi del Superbonus se eseguiti contestualmente agli interventi “trainanti” (isolamento termico e/o sostituzione impianto di climatizzazione).

L’elenco degli interventi “trainati” è il seguente:

Intervento Massimali
Acquisto e posa di finestre comprensive di infissi Limite massimo di “detrazione” : 60.000 €
Acquisto e posa di schermature solari Limite massimo di “detrazione” : 60.000 €
Installazione di Impianti fotovoltaici (vedi nota 3) Il limite di spesa complessivo è di 48.000 € (vedi nota 3)

Il limite di spesa per ogni kWp è di 2.400 (1.600 € per kWp se si tratta ristrutturazione edilizia o nuova costruzione)

Installazionie di sistemi di accumulo Il limite di spesa complessivo è di 48.000 € (vedi nota 3)

Il limite di spesa è di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo

Installazione di colonnine di ricarica per auto elettiche Con gli aggiornamenti previsti nella Legge di Bilancio per il 2021 i massimali di spesa per le colonnine di ricarica sono stati modificati nel seguente modo (importi relativi per 1 unità immobiliare):

  • 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

L’intervento, nel suo complesso, deve rendere possibile il miglioramento di 2 classi energetiche (ove questo non sia possibile, occorre arrivare alla classe energetica più alta).

Il miglioramento è da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

classe energetica

Note:

  1. Se si realizza l’isolamento termico e contestualmente si sostituiscono gli infissi, allora l’importo complessivo dell’intervento (isolamento + infissi) potrà beneficiare del Superbonus. Se si sostituiscono solo gli infissi la detrazione rimane al 50%. Lo stesso dicasi per l’impianto fotovoltaico o i sistemi di accumulo.
  2. La detrazione per l’impianto fotovoltaico e/o accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata direttamente o immessa nel sistema di accumulo. In pratica se ci cede energia alla rete tale energia non verrà pagata dal GSE contrariamente a quanto avviene attualmente con lo “scambio sul posto”.
  3. In merito ai massimali per fotovoltaico e sistemi di accumulo nella Risoluzione 60/E del 28/09/2020 viene precisato che: “In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
  4. Nelle spese agevolabili rientrano i costi sostenuti per i professionisti per la realizzazione delle diagnosi energetiche, pratiche comunali e relative alle detrazioni fiscali.

Schema delle varie fasi del progetto Superbonus

Per ottenere i risultati desiderati sia dal punto di vista tecnico (riqualificazione energetica dell’edificio) sia dal punto di vista economico (acquisizione del credito di imposta ed eventuale cessione) occorre seguire uno schema ben preciso.

Lo schema è il seguente:

Superbonus 110% - schema fasi realizzative

Per il Superbonus occorre seguire uno schema ben preciso che permetta di ottenere i risultati richiesti sia dal punto di vista tecnico (riqualificazione energetica dell’edificio) sia dal punto di vista economico (acquisizione del credito di imposta ed eventuale cessione del credito).

Lo schema da seguire è il seguente:

Superbonus 110% - schema fasi realizzative

Dettagli delle varie fasi per ottenere il Superbonus

  1. Fare una verifica per la conformità edilizio/urbanistica/catastale per essere certi che non ci siano situazioni irregolari in partenza
  2. Fare redigere una certificazione energetica (APE) per stabilire la classe energetica prima dei lavori e il progetto lavori per definire la classe energetica di arrivo, a fine lavori (*1)
  3. Realizzare almeno uno degli interventi principali (oppure detti “trainanti”) : isolamento termico o sostituzione impianto di climatizzazione invernale
  4. Realizzare (eventualmente) gli interventi secondari (oppure detti “trainati”) : infissi, fotovoltaico, ecc.
  5. Fare in modo che tutti gli interventi realizzati (“trainanti” e “trainati”) permettano di ottenere un miglioramento di 2 classi energetiche (*2)
  6. Fare in modo che gli interventi rispettino i requisiti minimi previsti (*3)
  7. Fare una certificazione energetica (APE) per stabilire la classe energetica a fine lavori
  8. Far presentare la pratica all”ENEA con la documentazione necessaria per ottenere il credito di imposta
  9. Richiedere il visto di conformità (in caso di cessione del credito del credito o dello sconto in fattura)

(*1) il progetto lavori puo’ anche arrivare alla conclusione che gli interventi previsti non determineranno il miglioramento di 2 classi energetiche. A questo il committente punto dovrà decidere se non fare nulla o prendere in considerazione le altre tipologie di detrazioni fiscali (es. 65%)

(*2) secondo quanto previsto dal progetto. Se non è possibile migliorare di 2 classi occorre ottenere la classe più alta possibile

(*3) secondo quanto previsto dal comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n°63

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Le fasi più importanti: le verifiche preliminari e la definizione del progetto

Pensando al Superbonus ci si concentra sulla regola che richiede di migliorare di 2 livelli la classe energetica dell’edificio senza porre sufficiente attenzione su cosa si deve fare per ottenere questo risultato.

Per arrivare alla fine dei lavori certi di avere tutti i requisiti per ottenere la detrazione prevista occorre definire bene alcuni passaggi fondamentali che sono :

  1. redazione della Relazione Tecnica Integrata di conformità urbanistica e catastale (RTI) : è un documento redatto e firmato da un professionista abilitato (geometra, ingegnere o architetto) che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui il Comune ha autorizzato la costruzione e/o le successive ristrutturazioni e ampliamenti di un immobile. Se si dovessero riscontrare delle anomalie a fine lavori si rischia di non beneficiare del Superbonus
  2. redazione della relazione ai sensi del DM 26/6/2015 (cosiddetto decreto dei “Requisiti Minimi” ex Legge 10/91). In pratica occorre verificare che gli interventi di riqualificazione rispettino alcuni requisiti come ad esempio la trasmittanza termica delle pareti (requisito che rimane valido anche per il superbonus)
  3. verifica della fattibilità degli interventi nel caso di edifici particolari come quelli situati nelle aree soggetti ai vari vincoli oppure agli immobili di pregio storico architettonico o situati nei centri storici
  4. verifica preliminare del visto di conformità : con tale visto si attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Viene rilasciato da commercialisti, consulenti del  lavoro e CAF
  5. se fra gli in inteventi previsti vi è il cappotto termico, occorre verificare che :
    1. il progettista definisca il progetto, seguendo il Manuale del Cappotto Termico Cortexa e la norma UNI 11715:2018 (progettazione  posa del cappotto termico certificato ETA)
    2. venga tenuto in considerazione che l’impresa che effettuerà i lavori di posa del cappotto termico realizzi i lavori secondo quanto prevista dalla norma UNI 11716:2018 (certificazione professionale degli applicatori del sistema a cappotto)
    3. venga previsto il rispetto dei “Criteri minimi ambientali” (CAM) previsti per i materiali isolanti : vuol dire che i materiali isolanti devono rispettare alcuni criteri di ecocompatibilità (per i dettagli di questi requisiti si può fare riferimento alla nota disponibile più avanti in questo articolo)

Una volta completata questa fase si avranno tutte le informazioni per poter procedere alla definizione dei preventivi per i vari lavori.

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Cessione del credito & sconto in fattura

L’articolo 121 della legge 77/2020 indica che:

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 (*), spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il caso a) fa riferimento alla possibilità di cedere il credito all’impresa che realizza i lavori (che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti) di fatto costituendo uno sconto da parte dell’impresa verso il cliente.

Il caso b) fa riferimento alla possibilità che il cliente paghi l’impresa che realizza i lavori, e per quel che riguarda il credito di imposta potrà:

  1. scaricarlo dalle tasse nei 5 anni successivi
  2. cederlo ad altri soggetti comprese banche o intermediari finanziari

(*) La Legge di Bilancio per il 2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020) ha modificato l’articolo 121 aggiungendo il comma 7bis dove viene indicato che: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”.

Per procedere con la cessione del credito occorre però tenere presente alcuni passaggi.

Cessione del credito alle banche: come funziona il “prestito ponte” ?

Con la pubblicazione dei vari decreti molti istituti di credito hanno pubblicato le loro proposte relative all’acquisizione del credito di imposta per gli interventi relativi al Superbonus.

Come funziona la cessione del credito alla banca ?

In pratica è possibile stipulare un accordo con la banca per ottenere, in tempi relativamente brevi, il recupero del credito di imposta maturato.

Ma quindi è necessario che prima il committente paghi i tecnici e/o le imprese per poi avere la possibilità di cedere il credito alla banca ? Non necessariamente, in quanto è possibile stipulare un accordo con l’istituto di credito per un “prestito ponte”.

Il prestito ponte prevede che la banca anticipi al committente gli importi necessari per pagare i lavori realizzati.

Il prestito può essere suddiviso in 3 fasi :

  1. 1° stato avanzamento lavori (30%)
  2. 2° stato avanzamento lavori (30%)
  3. fine lavori (40%)

Quindi una volta completato il primo 30% dei lavori è possibile (previa asseverazione tecnica) ricevere dalla banca l’importo per pagare i lavori. Questo anticipo verrà effettuato anche al 2° stato avanzamento lavori e poi alla fine dei lavori.

In tal modo il committente ha ricevuto dalla banca un anticipo (sotto forma di prestito) con cui ha potuto pagare l’intero importo dei lavori. Ovviamente in questo schema occorre prevedere un interesse che dovrà essere riconosciuto dal committente alla banca per il prestito di questi importi. Di norma l’interesse previsto per questo tipo di prestito ponte è del 2,75%.

Ma la cessione del credito alla banca alla fine conviene al committente ? Possiamo dire di sì spiegando questa affermazione con questo schema:

Superbonus 110% - prestito ponte per cessione del credito

Nello schema vediamo un esempio di cessione del credito attraverso un prestito ponte.

Ipotizzando un importo lavori di 50.000 € possiamo prevedere che

  1. Una volta che è stato realizzato il primo 30% dei lavori (quindi un importo che corrisponde a 15.000 €) si può ricevere dalla banca le risorse per pagare i tecnici e/o le imprese che hanno realizzato i lavori relativi a questa fase. Questo meccanismo si ripete:
  2. Con il 2° stato avanzamento lavori, nell’esempio per un importo che è sempre relativo a 15.000 €
  3. Con la fine lavori, vale a dire per un importo di 20.000 €

Tenendo conto dell’interesse richiesto dalla banca e dal fatto che la banca, alla fine dell’iter, riconosce il 102% dell’importo lavori (quindi restituisce al committente un 2% in più dell’importo totale dei lavori) il bilancio complessivo per il committente è positivo.

Vale a dire che con questa opzione del prestito ponte ci si guadagna ancora qualcosa: nell’esempio, per il prestito di 50.000 € il committente:

  1. Dovrà pagare 218 € di interessi
  2. Ma riceverà dalla banca 1.000 € che corrisponde al 2% dell’importo lavori

Va detto che vi sono istituti di credito che riconoscono una percentuale superiore al 102%, infatti alcune banche riconoscono anche il 105%.

Per completezza di informazioni, occorre verificare se l’istituto bancario prevede ulteriori costi oltre agli interessi previsti per il prestito ponte (costi che potrebbero essere relativi all’attivazione della pratica, ecc.).

Cessione del credito: passaggi da tenere presente

Il decreto indica che “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo“.

Ciò significa che le persone interessate alla cessione del credito dovranno richiedere il visto di conformità ad uno di questi soggetti:

  1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
  2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
    industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
    economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
  3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del
    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche’ quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze
    etnico-linguistiche
  4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
  5. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
  6. dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997

Nel decreto è inoltre previsto che per gli interventi di riqualificazione energetica:

… i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative“.

Mentre per gli interventi di riduzione del rischio sismico occorre che:

… l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

Ed infine si precisa che:

“Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.”

Ciò significa che si dovrà attendere la circolare dell’Agenzia delle Entrate per avere tutti i dettagli relativi su come concretamente si dovrà gestire i vari passaggi per la cessione del credito.

Superbonus: quando termina questa detrazione ?

Le scadenze del Superbonus sono quelle presenti nella tabella che abbiamo inserito ad inizio di questo articolo ma che riprendiamo qui di seguito:

Legge di Bilancio 2022 - modifiche a Superbonus 110%

Dato che la Legge di Bilancio 2022 ha apportato alcune modifiche anche ad altri Bonus, riportiamo qui di seguito una seconda tabella con le modifiche previste per Bonus Facciate, ecc.

Legge di Bilancio 2022 modifiche ad altri bonus

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Superbonus : da dove occorre iniziare ?

  1. Innanzitutto occorre verificare che l’edificio non presenti difformità catastali o urbanistiche.
  2. Occorre quindi effettuare una pre-analisi energetica per verificare che ci siano le condizioni per il doppio salto di classe (*)
  3. Se i primi 2 punti danno esito positivo allora si può procedere con la documentazione “ufficiale” del Superbonus vale a dire la redazione da parte di un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra) dell’APE convenzionale (APE pre e post), il progetto e il computo metrico

(*) Se la pre-analisi arrivasse alla conclusione che non si riesce a migliorare la classe energetica come previsto dalla norma si potrà eventualmente optare per le altre agevolazioni fiscali previste prima dell’entrata in vigore del Superbonus e tuttora valide.

Vedi le altre detrazioni fiscali previste per il risparmio energetico

Normativa di riferimento per il Superbonus

Norma

Note / Passaggi principali

Legge di conversione che ha definito la norma del Superbonus

Modifica articolo 119: “… per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso
da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”

Passaggi principali:

  1. Proroga al 2022
  2. Coibentazione del tetto
  3. Definizione di funzionalmente indipendente (3 su 4 installazioni indipendenti)
  4. Edifici senza APE (devono arrivare in classe A)
  5. Fotovoltaico su pertinenze
  6. Edificio da 2 a 4 UI e unico proprietario
  7. Delibere assembleari
  8. Polizze assicurative
  9. Cartello di cantiere
  10. Proroga cessione del credito e sconto in fattura al 2022

Per il dettaglio vedere commi 66 – 75 dell’Articolo 1 (a partire dalla pagina 16 del documento)

Vedasi Articolo 1 comma 3 (pagina 82)

Proroga al 30/06/2023 per IACP

Articolo 33 a pagina 67 del documento

comma 1-c: “La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo”

Il decreto del MiTE apporta alcune modifiche al Decreto MiSE 6 agosto 2020. Le disposizioni sono in vigore dal 15 aprile 2022.

Il Decreto individua i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese. Si applica ai soli casi di accesso alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

Decreto abrogato dal Governo che ha deciso di inserire i suoi contenuti all’interno del disegno di legge di conversione del Sostegni-Ter (convertito poi dal Parlamento nella Legge 25/2002 del 28 marzo 2022)

Viene introdotta la possibilità di effettuare altre due cessioni successive alla prima, ma solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Inoltre, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.

Introduzione della quarta cessione che è però consentita alle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.

Per le villette e le case unifamiliari la data entro la quale occorre realizzare il 30% dei lavori è stata spostata al 30 settembre 2022. Rimane confermato il 31 dicembre 2022 come data di fine per tutti i lavori (sempre per villette e case unifamiliari).

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Altre norme da considerare per il Superbonus

Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) aggiornato secondo DL 76/2020 (Decreto Semplificazioni)
  • la modifica relativa alla definizione di “ristrutturazione edilizia” è inserita nell’articolo 3, comma 1, lettera D di cui riportiamo un estratto: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
Articolo 14 del Decreto legge del 4 giugno 2013 n. 63
Decreto del 26 giugno 2015 (Requisiti Minimi)
  • Il Decreto dei “Requisiti Minimi” è collegato al Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 il quale è stato a sua volta modifcato dal Decreto legge del 4 giugno 2013, n. 63.
  • In quest’ultimo decreto (all’articolo 5) è previsto che: “A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprieta’ di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione e’ estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Video sul Superbonus sul nostro canale Youtube

Se vuoi, puoi vedere il video su questo argomento sul nostro canale Youtube

Superbonus : domande & risposte

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621 Comments

  • Alessandra Maria Benedetti ha detto:

    Buongiorno, abito in un edificio che sta facendo lavori bonus 110. Il bonus110 riguarda 2 edifici congiunti di 8 piani, con balconi vari, che usufruiscono della stessa caldaia. Ad oggi il responsabile dei lavori nonché amministratore del condominio ha dichiarato che non interverranno sulle due chiostrine che fanno parte dei palazzi. Praticamente fanno tre facciate. (la quarta è unita ad un altro palazzo) Io abito a piano terra e non avrò nessun beneficio perché da un lato ho la chiostrina e dall’ altro marmo che non verrà rimosso. L’ amministratore ha detto che la legge è cambiata e che è giusto così. Si riferisce forse che la superfici di intervento deve essere maggiore del 25% della superficie lorda complessiva. Praticamente non avrò nessun beneficio o miglioramento della classe energetica.
    Cosa posso fare per tutelarmi? Grazie

  • Fabrizio ha detto:

    Buongiorno. Sono in corso lavori di efficientamento energetico in una villa composta da tre elevazioni di cui una seminterrata, categ. catastale c/2; pt A/7 e p.1 F3. senza rendita, indefinita e priva di impianti. Di fatto il p.1 era stato accatastato come abitativo e successivamente variato poichè mai definito. Per le opere di ristrutturazione è stata presentata scia mentre per quelle oggetto di efficientamento energetico la cilas che riguarda solo le opere per cui si chiedono i benefici fiscali è contempla solo l’u.i. di p.t. A/7, anche se l’esterno è stato tutto rifinito con cappotto ed anche il tetto. I dubbi che ho sono due; 1 come si classifica l’u.i. come edificio unifamiliare visto che il piano superiore è in corso di costruzione e il cantinato ne costituisce pertinenza o come u.i. situata all’interno di edificio plurifamiliare, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno. 2 dubbio. L’attestato di prestazione energetica deve contemplare lo stato finale di tutte le opere eseguite o solo quelle inserite nel computo metrico e per le quali si chiedono i benefici, visto che deve verificare il salto di due classi. Spero di essere stato chiaro e vi sarò veramente grato per la risposta.

  • Fabbio ha detto:

    Buongiorno, sono disperatamente in cerca di una risposta, e visto la vostra ottima conoscenza dell’argomento provo a chiedere a voi:
    io ho una difformità edilizia (non ci sono gli antibagni previsti nella planimetria catastale fatta nel 1978 con l’atto notarile di acquisto) e il mio condominio sta iniziando i lavori x il superbonus 110%, prevedendo anche la sostituzione degli infissi, che sono tra tutti i lavori previsti che richiedono la conformità delle singole unità immobiliari..
    ora la domanda è:
    cosa rischio nei confronti del superbonus?
    devo restituirlo?
    devo mettere a norma l’allogio ?
    non penso che questo possa influire sul superbonus concesso al condominio ma vorrei esserne sicuro.
    grazie per la cortese risposta e per il vostro tempo.

  • Marco Biondo ha detto:

    Buongiorno, ho una villetta in campagna dove sto usufruendo del bonus 110 solo riguardanti la parte edile: sismabonus, cappotto, coibentazione tetto, le altre due ditte per l’impiantistica ( solare termico, fotovoltaico, impianto elettrico, impianto idraulico, etc..) e per gli infissi non hanno carenza per nuovi crediti, quindi dovrei pagare tutto il resto io, cosa posso fare ?
    grazie

  • Marcello Biondolillo ha detto:

    Buongiorno, ho una villetta in campagna dove sto usufruendo del bonus 110 solo riguardanti la parte edile: sismabonus, cappotto, coibentazione tetto, le altre due ditte per l’impiantistica ( solare termico, fotovoltaico, impianto elettrico, impianto idraulico, etc..) e per gli infissi non hanno carenza per nuovi crediti, quindi dovrei pagare tutto il resto io, cosa posso fare ?
    grazie

  • gabriella ha detto:

    Buongiorno, nella mia casa unifamiliare sono in corso lavori con il superbonus: sostituzione infissi, persiane, cappotto, pannelli solari…..Su ogni finestra esistente (16) è installata una zanzariera. I nuovi lavori prevedono una modifica dello spazio luce (a causa del cappotto) e l’impresa mi dice che non è previsto il rimontaggio ed adattamento delle zanzariere che vorrebbero smaltire. In sostanza se le voglio rimontare è tutto a mio carico! E’ possibile che non sia previsto un riadattamento di ciò che è esistente? Eventualmente ci sono riferimenti normativi su cui far leva da presentare all’impresa? Ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete fornirmi

    • Ecostili ha detto:

      Salve, personalmente ritengo che tali lavori possano rientrare nelle spese detraibili ma deve chiedere al tecnico che farà l’asseverazione per una conferma.

  • Paolo ha detto:

    Salve. Se il rifacimento delle superfici opache (orizzontali + verticali) eccede il massimale (50k€), posso usufruire del 110% per le superfici verticali (cappotto) e del 65% per le superfici orizzontali (coibentazione tetto)?
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se si tratta dello stesso intervento (ovvero che ricade nella stessa pratica edilizia) allora non si possono utilizzare detrazioni fiscali diverse.

  • Giuseppe ha detto:

    Buongiorno, nell’ambito di un lavoro di SB dove è previsto l’isolamento delle pareti verticali e della copertura. Sforando il massimale di spesa con le pareti è possibile far rientrare le spese della coibentazione copertura con bonus casa al 50%, inquadrandolo come intervento parallelo con una sua CILA distinta e separata rispetto alla CILAS per gli interventi del SB. Grazie

  • Giuseppe ha detto:

    Buongiorno, ho una villa unifamiliare è sto per fare dei lavori di Superbonus. Tra i vari interventi c’è la coibentazione delle pareti verticali e della copertura, sforando il massimale di spesa per la coibentazione delle pareti è possibile fruire della detrazione al 50% per la coibentazione del tetto inquadrandolo come intervento separato dal SB con un’altra CILA?
    Grazie

  • Giovanni Fusar Poli ha detto:

    Ho un villetta ad uso promiscuo avendo in casa la sede legale del mio studio professionale . Se sposto la sede legale posso usufruire del 100% del superbonus anziché del 50%?

  • Christoph ha detto:

    Sono cittadino austriaco e lavoro anche in Austria.
    Non pago alcuna imposta sul reddito in Italia
    Circa 5 anni fa ho acquistato un piccolo appartamento (costruito nel 1965) in un “condominio” (Lago di Garda).
    Abbiamo un codice fiscale e paghiamo l’Imu

    vogliamo ristrutturare l’appartamento nel 2002 (finestra, bagno, tubazioni ecc…)
    Volevamo usufruire del bonus ristrutturazione (50%?), a quanto pare quello vale anche per i “non residenti”
    era possibile.

    (Il Fisco italiano ha più volte sottolineato in precedenti chiarimenti l’importanza di avere un reddito imponibile per poter accedere al super bonus 110%. Tuttavia, le dichiarazioni più recenti affermano che è irrilevante se il reddito sia effettivamente utilizzato ai fini IRPEF ( In sostanza, l’esistenza di un reddito imponibile (es. il regime forfettario per i contribuenti IVA) consente anche l’accesso alla detrazione fiscale (ciò vale anche per i contribuenti non residenti titolari di immobili in Italia)

    Vogliamo fare una “cessione del credito”.

    Ora ho sentito che ci sarà un nuovo “decreto rilancio” per il 2022.

    Può darci informazioni se è possibile richiedere un bonus per la nostra situazione nel 2022?
    e/o se ci sono modifiche.

    GRAZIE – scusate il mio italiano

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per poter beneficiare del Superbonus occorre possedere redditi in Italia, anche se si tratta solo di redditi catastali dovuti dal possesso di un immobile. Questo requisito prescinde dalla residenza in Italia e dal fatto di essere o meno cittadini italiani, dal momento che i redditi da fabbricati sono sempre tassati nei paesi nei quali i fabbricati in questione si trovano.

  • Donatella Montalbetti ha detto:

    Salve, sto procedendo all’ecobonus 110 in un mini-condominio composto da 2 appartamenti di proprietari diversi che non è soggetto a vincoli ambientali, nè paesaggistici. Oltre alla sostituzione della caldaia e ad altri interventi trainati (sostituzione infissi, pannelli fotovoltaici e solari) che porteranno ad un salto di due classi energetiche, effettuiamo l’isolamento termico misto, superando una coibentazione del 25% dell’involucro disperdente dell’intero edificio, sia sulle superfici esterne, che su alcune all’interno dei due appartamenti. Sembrerebbe che se il cappotto termico esterno non raggiunga da solo il 25% dell’involucro disperdente, l’intera spesa sostenuta per l’isolamento interno ed esterno, andrebbe ad incidere sui massimali dell’intervento degli infissi e non sui massimali dell’isolamento termico. E’ davvero così? Ringrazio chi sa rispondermi

  • Andrea Como ha detto:

    Buongiorno, scrivo per richiedere un preventivo Studio di Fattibilità ecobonus 110 per la mia villetta a schiera ubicata a Borgaro T.se.
    In attesa di un gentile riscontro porgo cordiali saluti
    Andrea Como
    3294909268

  • claudio mantoan ha detto:

    Chiedo gentilmente su condominio da 12 app. x il cappotto sono 30.000 x appartamento ? e vorrei sapere se viene rifatto con nanotecnologie lo spessore di 1 centrimito ba? grazie Padova

  • stefano ha detto:

    la ditta di costruzioni che mi effettuerà i lavori subappalterà parte delle attività (cappotto e impianto termico) fatturandomi poi complessivamente l’ intera ristrutturazione. Potrebbero esserci problemi per il 110% ?
    grazie dell’attenzione,
    stefano

  • Giuseppe N. ha detto:

    Salve,
    si possono scegliere i materiali da montare ad esempio il tipo di infissi o la marca della pompa di calore o ancora il tipo di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo (con costi che rientrano nei massimali previsti), oppure bisogna accettare incondizionatamente i materiali che propone il General Contractor?
    Avendo un ISEE superiore a 25.000€, (sempre se verrà confermato nella finanziaria definitiva), cosa succede se non si terminano i lavori entro giugno 2022?
    Grazie.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il committente è libero di scegliere i materiali a meno che non vi sia un accordo formale con il quale si concede al General Contractor la libertà di scegliere i materiali (cosa sicuramente non consigliabile). Se non si terminano i lavori entro giugno 2022, le spese effettuate dopo quella data (solo quelle) non saranno detraibili al 110%. La norma stabilisce una scadenza relativa alle spese effettuate, non all’esecuzione dei lavori.

  • Lorenzo ha detto:

    buonasera, una ditta di costruzioni che a sua volta subappalta i lavori (posa cappotto, sostituzione caldaia, sostituzione infissi) si propone come “General Contractor” (GC) nell’operazione superbonus 110%. il GC non eseguirebbe nessuno dei lavori direttamente, ma li subappalterebbe tutti a ditte di sua fiducia. ovviamente per questa attività di coordinamento il GC mi chiede un compenso. questo compenso rientra nel “superbonus 110%” oppure trattandosi di mero coordinamento non rientra? prima di dargli l’incarico vorrei essere sicuro della cosa per evitare scivolate.. grazie.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le attività di coordinamento non sono detraibili al 110%, le dovrà pagare a parte al General contractor.

  • Simone ha detto:

    Salve, è possibile effetturare lavori di coibentazione del tetto e altre parti raggiungendo il 25% della superficie disperdente lorda e procedere, all’interno del Superbonus, al rifacimento della facciata, che verte in buone condizioni generali ma necessita di ridotti rifacimenti di intonaco (inferiori al 10% del totale in quanto in larga misura è rivestita da mattonelle), ed al rifacimento dei balconi (che invece sono particolarmente rovinati inferiormente)?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, la superficie del tetto se sotto c’è una zona non riscaldata non viene considerata per calcolare il 25%. Inoltre il Superbonus non include i lavori di rifacimento dei balconi, intervento che invece può rientrare nel bonus facciate.

      • Simone ha detto:

        Grazie per la risposta… ho solo una domanda per comprendere meglio… Nel caso raggiungessimo il 25%, a presindere del sottotetto o meno, il restauro conservativo della facciata (inferiore al 10% della stessa) potrebbe venire ricompreso nel superbonus, oppure sarebbe necessario attivare anche il bonus facciata? Quest’ultimo è cedibile mediante sconto in fattura? Grazie mille

  • Maurizio ha detto:

    Salve,
    ho un immobile così composto: seminterrato non riscaldato, piano terra appartamento riscaldato, piano primo appartamento riscaldato che è sottotetto.
    Le 2 unità immobiliari sono indipendenti e per accedere al piano primo vi è internamente all’edificio un vano scala non riscaldato. I lavori per il cappotto saranno intorno agli 85.000 euro (che rientrano nel 110% dato che il limite nel mio caso è 50+50). Ovviamente vi è parte del cappotto fatto su parte non riscaldata, per questa parte posso fare pratica di manutenzione e beneficiare del bonus 50% (se si in che modo?).

    • Giuseppe ha detto:

      Caro Maurizio a mio avviso il tuo caso non rientra nell’ecobonus, poichè appartenendo alla stessa persona le due uu.ii.abitative non anno accessi indipendenti.

  • Giuseppe ha detto:

    Buongiorno, è possibile cedere il credito alla ditta che esegue lavori con il 110 in un condominio di 58 unità di cui io e mia moglie siamo proprietari di singolo appartamento al 50% e contemporaneamente eseguire lavori di demolizione e ristrutturazione con SISMABONUS in seconda casa indipendente usufruendo su quest’ultima della detrazione del costo in base al proprio IRPEF? In sintesi posso usufruire del 110 su due case diverse in modalità diverse (cessione del credito per la prima e detrazione/rimborso in base all’IRPEF di entrambi i coniugi sulla seconda)? Ringrazio anticipatamente per cortese risposta. 

  • Aldo ha detto:

    Salve

    in caso di ristrutturazione con sismabonus 110% utilizzando la demolizione e ricostruzione con cambio destinazione d’uso (da deposito ad abitazione), si puo fare oltre che il sismabonus anche l’ecobonus? Cioè si possono utilizzare i massimali del sisma (96K) + i massimali previsti dall’ecobonus? I 2 massimali sono cumulabili?

    Grazie

  • Rindi Roberto ha detto:

    ciao sono Roberto, un palazzo con una terrazza lastricata a bitume (catramata) condominiale dove fanno il cappotto, essendo sotto c’è il mio appartamento.

    • Ecostili ha detto:

      Ciao, la terrazza può essere isolata termicamente ovviamente se il condominio approva quel tipo di intervento.

  • Francesco Tabanelli ha detto:

    Salve, abbiamo un impianto fotovoltaico incentivato con il secondo conto energia e vorremmo aggiungere un secondo impianto con accumulo come lavoro trainato. L’impianto attuale è a nome di mia moglie (comproprietaria della casa) ma sosterrei io le spese per quello nuovo (ancora a nome di mia moglie). Posso detrarre io le spese con il superbonus ?

  • Marenna Maria Grazia ha detto:

    Buongiorno ho un quesito da porvi dovrei fare il cappotto alla mia casa singola il tecnico che mi sta proponendo la pratica mi ha esposto un computo dove i lavori del cappotto (€ 45600) Superbonus 110% e il ponteggio (16500) ristrutturazione 50%, e possibile sdoppiare le due voci visto che il ponteggio mi serve solo per il cappotto?

  • mario ha detto:

    buongiorno,

    Ieri ho letto su un articolo di Repubblica che l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla possibilità di avere il superbonus quando si interviene sul tetto o sul lastrico considerando questo uno degli interventi “trainati” se si cambia l’impianto di riscaldamento con uno più efficiente e più verde.

    Io vivo in un condominio e poichè dobbiamo cambiare la caldaia, vorrei sapere se questa delibera può fare al caso nostro per rifare il tetto gratis come dice l’articolo.

    Grazie

  • ALFONSA ha detto:

    Buongiorno
    volevo chiedere una precisazione.

    Abito in una villa di 3 appartamenti accatastati separatamente di proprietà mia e dei miei due fratelli (acqua,gas, corrente elettrica separati)

    In caso di intervento per cappotto termico, sono obbligata ad aderire oppure posso non aderire con la mia parte e il cappotto verrà fatto solo sulle altre parti?

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, dipende se anche gli ingressi degli appartamenti sono autonomi. Se così fosse si tratta di fatto di 3 unità indipendenti e lei può non aderire ai lavori. Se invece non vi sono ingressi autonomi si tratta di fatto un condominio minimo e la decisione spetta alla maggioranza dei condomini.

  • Elena ha detto:

    Buongiorno, abbiamo la pratica per il 110 aperta, in una zona non sisma bonus.
    In questo caso con una ristrutturazione straordinaria pesante aperta quanto è il massimale relativo al fotovoltaico? E questo massimale è esclusivo del 110 o fa parte dei 96000euro relativi alla ristrutturazione (50%)
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, in caso di ristrutturazione l’ENEA ha precisato che il fotovoltaico rientra nei 96.000 € previsto per la ristrutturazione.

  • Silvana Traverso ha detto:

    E’ possibile usufruire del bonus del 110% in caso di sostituzione di impianto termico (da caldaia a gas a pompa di calore e infissi) nel singolo appartamento in un condominio con riscaldamento autonomo.

    Grazie

  • Paola Rio ha detto:

    NOI ABBIAMO UNA VILLA COMPLETAMENTE FUORI TERRA ANCHE LA TAVERNA, GLI INTERVENTI DI CAPPOTTO INCLUDE TUUTO L’IMMOBILE O LA PARTE DELLA TAVERNA NO? LA TAVERNA è COMPLETATEMENTE RISCALDATA DAI TERMO

    • Ecostili ha detto:

      Salve, i costi del cappotto si possono detrarre se realizzati su locali riscaldati. Per la taverna occorre capire se il locale puo’ essere effettivamente riscaldato (dipende dalla categoria catastale e dalle norme regionali)

  • enrico lunardi ha detto:

    Buongiorno, se nel mio caso supero il massimale in uno degli interventi(l’involucro) di 21000 ,il rimanente posso detrarlo al 50%, o non e’ piu’ detraibile?

    mentre per i lavori che non usufruiscono dei bonus 110% possono essere detratti al 50 %.?
    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le eccedenze non possono essere detratte, nemmeno al 50%.
      I lavori che non rientrano, per tipologia di intervento, nel 110% possono usufruire eventualmente di altre detrazioni (se previste per quell’intervento)

  • Michele Tiengo ha detto:

    Buongiorno, gli importi dei massimali, ad esempio € 50.000 per isolamento, sono compresi del 10% di iva e del 10% di incentivo?
    cioè
    totale lavori € 41.322,31 +
    iva 10% € 4.132,23 =

    tot fatt € 45.454,54

    € 45.454,54 x 110% = 50.000,00

    Oppure il massimale è solo € 50.000,00 iva compresa?

    • Ecostili ha detto:

      Salve nel Decreto Requisiti è precisato che i massimali “si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.”

  • Sivieri Giorgio ha detto:

    Il tetto è compreso nel bonus 110%..??

    • Ecostili ha detto:

      la coibentazione sì. Per il rifacimento occorre verificare la possibilità di ricorrere al sismabonus 110%

  • Max ha detto:

    Salve, ho da poco usufruito del superbonus per sostituzione caldaia e messo impianto fotovoltaico , ho chiuso la pratica la mia domanda è posso riaprire un altra pratica facendo cappotto e sostituzione infissi ? Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì, sempre che sia possibile migliorare nuovamente la classe energetica come previsto dalla norma.

  • giovanna la volpe ha detto:

    il mio condominio ha rifatto l’intonaco tre anni fa per cui stiamo usufruendo della detrazione fiscale nella dichiarazione irpef e proseguiremo nei prossimi anni. Possiamo intervenire con il cappotto per usufruire del superbonus?

  • sara ha detto:

    Buongiorno, sono comproprietario di una villa bifamiliare compasta da 4 unità abitative completamente autonome.

    Nel 2012 sono stati effettuati lavori di efficentamento energetico usufruendo del Bonus Energia (L. n.296/2006) quali:

    • cappotto termico
    • inserimento caldaia a condensazione

    tali interventi ci hanno permesso di avere un’Ape in classe E.

    Ora ipotizzando

    • un ulteriore strato di isolamento termico sul lastrico solare
    • una nuova pompa di calore da associare alla preesistente caldaia a condensazione
    • pannelli fotovoltaici

    posso usufruire del Superbonus 110?

    Poi una delle unità immobiliari è adibita a Bed&Breakfast non in forma imprenditoriale in quanto senza partita iva ma unicamente associato al mio codice fiscale. è da considerarsi comunque immobile ad uso promiscuo?

    Ringrazio anticipatamente fiduciosa di un vostro gentile riscontro.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, occorre tenere presente che:

      1) quando indica “un ulteriore strato di isolamento” se intende che sopra l’isolamento esistente intende posarne un altro, questa non è una buona idea.
      2) se installa la pompa di calore allora la caldaia esistente la deve dismettere (la norma prevede la “sostituzione”) a meno che la caldaia esistente non venga utilzzata esclusivamente per la produzione di acqua calda sanitaria
      3) gli interventi che verranno realizzati (presumibilmente pompa di calore e fotovoltaico) devono portare la casa almeno in classe C (da verificare con studio di fattibilità)

  • ANTONIO COPPOLA ha detto:

    SALVE, PER IL CAPPOTTO TERMICO COSA SI INTENDE ALMENO IL 25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE LORDA?

    GRAZIE

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il 25% rispetto al totale delle superfici che confinano o con l’esterno oppure con zone non riscaldate.
      Superficie disperdente

  • GIANFRANCO BARETTA ha detto:

    il superbonus previsto per l’isolamento termico (cappotto) copre anche le spese accessorie? (es. verniciatura delle parti di facciata non interessate dal cappotto ma visibili e quindi da uniformare alla parte interessata all’intervento oppure la sostituzione delle soglie delle finestre e porte finestre. O anche il riposizionamento delle persiane).

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Nei costi rientrano i cosiddetti lavori accessori: sostituzione soglie, spostamento discese, ecc. Non ritengo rientrino i costi di tinteggiatura di altre parti dell’edificio non oggetto dell’intervento di isolamento termico.

  • andrea ha detto:

    Buongiorno,

    mi piacerebbe sapere se per una abitazione singola con sottotetto non abitabile, se sia possibile, contestualmente a superbonus e sismabonus, con rifacimento totale della struttura del tetto, adeguamento strutturale sismico, cappotto, serramenti, nuova coibentazione tetto ecc, effettuare il recupero del sottotetto a fine abitativo.

    Grazie

  • Diego Ancillai ha detto:

    Buonasera, sono l’Arch. Diego Ancillai, la mia domanda è semplice(penso) :

    se in un condominio uso come intervento trainante il cappotto su quasi l’intera superficie, rispettando i massimali, posso sostituire le caldaie degli impianti autonomi delle UI del condominio?

    O sostituire l’intero impianto di riscaldamento?

    Nel caso in esame, come intervento trainato ci sarebbe anche la sostituzione degli infissi, ma non di tutte le UI, pertanto la sostituzione delgli impianti termici, aiuterebbe a fare il salto delle famose 2 classi energetiche.

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      1) se in un condominio uso come intervento trainante il cappotto su quasi l’intera superficie, rispettando i massimali, posso sostituire le caldaie degli impianti autonomi delle UI del condominio? >>> SI

  • GIOVANNI CERUTTI ha detto:

    Buongiorno.

    Approfitto della vs esperienza per una richiesta:

    se sostituisco il manto di copertura di una villetta degli anni 50 (tegole e tutta l’orditura ) che si presenta in pessime condizioni con un nuovo tetto isolando la sola soletta piana sottostante (al colmo l’altezza è di circa m 1.80) con un cappotto termico rispondente alle indicazioni della attuale normativa, le spese di rifacimento del tetto e di coibentazione rientrano tutte nel superbonus 110%?

    Grazie.

  • PATRIZIA ha detto:

    se cambio i serramenti la caldaia a condensazione e faccio isolamento del tetto

    colonnina elettrica e 2 pannelli x acqua calda

    abito in una villetta bifamigliare posso usufruire del bonus 110

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì se si migliora la classe energetica come previsto dalla norma. Occorre inoltre capire se l’isolamento è realizzato su oltre il 25% della superficie disperdente lorda.

  • Marisa ha detto:

    Buonasera, ho recentemente acquistato villetta unifamiliare categoria catastale A/7, edificata negli anni ’70, disposta su tre livelli Piano seminterrato non riscaldato, ad uso cantina e box avente altezza m. 2,50, Piano primo abitativo (ovviamente riscaldato) e piano sottotetto non riscaldato, con altezza media ponderale 1,50 m.

    Dovendo ora procedere ad eseguire le opere di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione con relativa pratica edilizia al Comune, vorrei approfittare degli incentivi di cui tanto si parla, in modo particolare con Ecobonus. Tuttavia, ancora oggi ho un dubbio circa l’applicazione del cappotto alle pareti perimetrali dell’edificio; in altre parole vi chiedo se lo posso estendere alle pareti perimetrali dalla base sino alla gronda viste e considerate le caratteristiche dei sopracitati livelli della villetta?

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, può estendere il cappotto fino a terra ma i costi relativi alla posa del cappotto per la parte non riscaldata non possono essere detratti al 110%

      • Federico ha detto:

        Chiedo scusa, perché no?

        la parte di cappotto sulla superficie non riscaldata non dovrebbe essere in questo caso un intervento trainato su pertinenza (che è certamente consentito)?

        • Ecostili ha detto:

          Gli interventi di riqualificazione energetica beneficiano della detrazione solo per la parte relativa alle zone riscaldate.
          Se sostituisco gli infissi di un garage non li posso certo detrarre se, come di solito è, il garage non è una zona riscaldata.

  • Stefano Basili ha detto:

    Buonasera, vorrei realizzare un cappotto sismico e termico su una seconda casa sita nel Comune di Avezzano. L’immobile è di due piani e costruito in origine come stalla; è ora regolarmente accatastato come A/3. Un lato dell’immobile è a confine con un’altrui proprietà. Mi chiedo se sia possibile effettuare l’intervento: posso pretendere l’accesso nella proprietà altrui? Con il cappotto (10-15 cm.) andrei a invadere la proprietà altrui, è possibile? Grazie per la cortese attenzione

    Stefano

    • Ecostili ha detto:

      Salve, deve chiedere l’autorizzazione del vicino ad effettuare l’intervento, le suggerisco di chiedere un’autorizzazione scritta.

  • Laura ha detto:

    Buongiorno,

    ho bisogno gentilmente di un chiarimento: se prevedo un grosso lavoro di ristrutturazione e ampliamento e uso in parte i super bonus ammessi (tra: impianto termino, ecobonus e sismabonus) ho il dubbio di qual’è l’ammontare massimo previsto per gli infissi. Io avevo capito era di circa 54.000 tra infissi, zanzariere e schermature solari da aggiungere ai 50.000 previsti per ecobonus in caso di cartingessi etc. Giusto? o è un limite unico?

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per abitazione unifamiliare il cappotto ha massimale di 50.000 €, gli infissi hanno massimale di circa 54.500 €

  • Catia ha detto:

    Vorrei fare il cappotto termico, tetto (nella zona non riscaldata c’è un tetto con eternit che vorrei togliere) e infissi in una casa molto grande, costruzione fine ottocento inizio novecento, dove l’impianto di riscadamento a metano con termosifoni copre solo i due terzi dell’immobile, posso usufruire dell’ecobonus 110% con cessione per tutta la casa quindi anche per la parte non riscaldata?
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, deve far effettuare un sopralluogo da un tecnico perché verifichi questa situazione, in linea di massima per le zone riscaldate non è previsto un beneficio fiscale.

  • luisa merler ha detto:

    Buongiorno, in una villetta singola: quali son i massimali per

    cappotto

    rifacimento tetto

    infissi

    Grazie

  • Roberta ha detto:

    Salve,

    per rifacimento cappotto si intende l’insieme di tutti i lavori?

    iniziando dalla demolizione delle parti rovinate, la ristrutturazione, l’installazione del cappotto e le rifiniture fino alla pitturazione delle pareti?

    Grazie

  • cuffaro michele ha detto:

    se ho una piscina abusiva posso usufruire del bonus 110

  • FEDERICO PESSINA ha detto:

    Buonasera,

    abito in una villetta bifamiliare con il tetto in comune. E’ possibile effettuare i lavori con il bonus 110% se il mio vicino non è interessato? Le villette hanno le utenze domestiche e ingressi indipendenti.

    Grazie.

    Cordiali saluti

    Federico

  • Max ha detto:

    Buonasera

    Vivo in un condominio con 4 proprietari e in 3 vorremmo usufruire del bonus 110. Il quarto non ne vuol sapere e non vuole aprire la porta di casa propria nemmeno al tecnico che dovrebbe certificare l’APE di tutti gli appartamenti. Sarebbe però disponibile a fare il cappotto, sempre a patto che nessuno entri in casa sua. Abita all’ultimo piano e la sua proprietà è per circa metà un appartamento e per l’altra metà un terrazzo chiuso con tettoia e serramenti, quindi una veranda. La parete dell’edificio tra il suo appartamento e la sua veranda confinante è da considerarsi parte comune o sua proprietà? Aveva 2 porte finestre che comunicavano con la veranda ma le ha sostituite con vetrocemento, il tutto, ovviamente, senza comunicare nulla in Comune. Se l’abuso fosse solo sulla sua proprietà sarebbero fatti suoi ma se invece fosse su una parte condominiale (la parete tra appartamento e veranda) credo che la cosa sarebbe grave. Sarebbe comunque possibile per gli altri 3 fare il cappotto come intervento trainante a cui attaccare gli altri interventi trainati? Vi ringrazio per l’attenzione e disponibilità, un cordiale saluto

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le rispondo anche se avrebbe potuto indicare la città, non penso sia un segreto inconfessabile. Dalla descrizione ritengo che la parte fra appartamento e terrazzo sia di proprietà del suo vicino e quindi non parte comune.

      • Max ha detto:

        Prima di tutto la ringrazio per il cortese riscontro, deve perdonare la mia scelta di non indicare la città perchè, trattandosi in realtà di un piccolo paese ed essendoci una situazione di forte dissenso tra condomini in corso, ho pensato sarebbe stato meglio non dare questa informazione per evitare che qualcuna delle persone coinvolte vi si riconoscesse.

        Ne approfitto poi per chiedere se, nonostante il condomino che non vuole aprire nemmeno la propria porta di casa al tecnico per fare il calcolo dell’APE, gli altri tre possono usufruire lo stesso del bonus 110%.

        Grazie ancora, buona serata

  • LINO BATTAIOLI ha detto:

    su un condominio di 18 appartamenti dove l’elemento trainante è il cappotto, l’elemento trainato fotovoltaico va calcolato a 2400€ a kwp e l’accumulo a 1000€ su ogni unità immobiliare con un tetto massimo per abitazione di 48 + 48 mila?

    • Ecostili ha detto:

      Sì, occorre tenere sempre presente che i 2.400 €/kWp si riducono a 1.600 €/kWp se si tratta di ristrutturazione.

  • Achille ha detto:

    Fatto salvo il rispetto delle condizioni previste per poter usufruire del superbonus 110% vi chiedo se per Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi si intendano esclusivamente i lavori per la posa in opera di un cappotto termico su unità immobiliare che ne sia sprovvista (nella fattispecie condominio) e o anche quelli per il rifacimento del cappotto già esistente al fine di conseguire un efficientamento dell isolamento.
    In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti

    • Ecostili ha detto:

      Salve, ritengo che se si tratta di rimozione del cappotto già presente, i costi per questo intervento non siano detraibili al 110%.

  • Luca ha detto:

    Si può accedere al superbonus 110 ecobonus in caso di immobile con unicamente camino nella stanza CUCINA, come impianto di riscaldamento?
    So che si potrebbe ovviamente considerare anche gli ambienti adiacenti come riscaldati, me lo confermate?
    Inoltre, se prima dei lavori viene aggiunta una stufa in un’altra stanza, si può considerare tutto l’immobile “riscaldato”?

    In ogni caso, stante quanto sopra, si può accedere alla
    – sostituzione infissi con infissi a doppio vetro (isolamento termico/cappotto termico);
    – coibentazione del tetto nell’ambito del cappotto termico;
    – intonacatura dei soffitti oppure facimento di un controsoffitto termico (isolamento termico);
    – installazione di impianto fotovoltaico
    – integrazione dell’impianto di riscaldamento (da decidere la migliore e più conveniente opzione tra termocamino, riscaldamento a pavimento, altro, ecc.)

    Sono tutte cose fattibili anche con un camino in una sola stanza? Oppure quali si?
    Grazie infinite

    • Ecostili ha detto:

      Salve, occorre che un tecnico asseveri che quel camino può essere considerato come impianto che serve tutti i locali dell’abitazione (ad esempio con delle canalizzazioni) altrimenti non possono rientrare nel superbonus locali che non sono riscaldati. Occorre quindi una verifica sul posto per procedere con l’asseverazione.

      Se fosse confermato che è presente l’impianto allora gli interventi descritti rientrano nel superbonus sapendo che il termocamino non rientra fra i sistemi che si possono installare per sostituire l’impianto precedente.

  • Fortunato ha detto:

    Salve, grazie per la disponibilità, chiedevo se un mini condominio deve munirsi di Codice Fiscale o può farne a meno.

    Il cappotto termico esterno include anche il soprabalcone e il sottobalcone.

    • Ecostili ha detto:

      Salve. Un condominio minimo non deve per forza munirsi di codice fiscale. La circolare 24/E indica che:

      Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.

  • Giovanni ha detto:

    Salve.

    Siamo due proprietari esclusivi del terrazzo di copertura di un edificio condominiale, opportunamente diviso, ancorché piastrellato e calpestabile.

    Desidero sapere se un nostro diniego alla coibentazione della superfice dei nostri terrazzi (cosiddetto cappotto) possa essere di ostacolo alla fruizione del superbonus 110% utilizzabile dall’intero condominio, considerato che tutta la superficie laterale e la superficie degli altri due terrazzi di proprietà (favorevoli alla coibentazione termica), coprono ben oltre il 25% (probabilmente circa il 70%) della totale superficie esterna del fabbricato (trattasi di edificio di 6 piani, più piano terra ). Se quindi possiamo considerarci obbligati alla copertura dei nostri terrazzi da una maggioranza condominiale qualificata, con successive possibili richieste di risarcimento da parte del resto del condominio, nel caso la nostra mancata adesione possa essere considerata inficiante per l’utilizzo del superbonus. Grazie!

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se il resto delle superfici (esclusi quindi i vostri 2 terrazzi) supera comunque il 25% della superficie disperdente, l’intervento di isolamento termico può comunque accedere al superbonus 110% anche senza l’isolamento dei vostri terrazzi. Se sono di vostra proprietà esclusiva il condominio non può imporvi di fare dei lavori.

  • Peppe ha detto:

    Salve, in caso di unità singola, se volessi fare sia il cappotto che la sostituzione della caldaia, entrambi sono considerati interventi trainanti? i massimali a questo punto sono 60000 e 30000? gRazie.

  • Gianni ha detto:

    Salve, 

    siamo tre proprietari che abitiamo in un edificio formato da un piano terra con garage, tre piani con una  unità abitativa per ciascun piano e soffitta. 

    Il piano terra e la soffitta sono ripartiti nelle tre unità abitative

    Vorremmo utilizzare il Superbonus 110% con elemento trainante il punto 1 ed elementi trainati i punti successivi

    1) Isolamento termico

    2) Infissi e serramenti 

    3) Tinteggiatura esterna + balconi, grondaia, pluviali, cornicioni 

    4) Rifacimento e isolamento del tetto 

    5) Installazione ex nuovo ascensore esterno

    Fermo restando i prerequisiti, vorremmo sapere:

    a) Quale è il tetto massimo di detrazione per i rispettivi punti sopra elencati 

    b) L’isolamento termico può include anche il piano terra (garage)

    c) Sono ammessi tutti gli elementi trainati

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      fra gli interventi indicati non rientrano nel superbonus 110%:
      1) balconi, grondaia, pluviali che però possono rientrare nel bonus facciate
      2) rifacimento del tetto (rientra solo la coibentazione a meno di non utilizzare il sismabonus)
      3) isolamento termico del piano terra del garage in quanto sono locali non riscaldati (rientrerebbe piuttosto l’isolamento della parte superiore dei garage)

      da approfondire il punto sull’ascensore esterno sulla base di quanto deciso dalla legge di bilancio 2021 (interventi in edifici dove risiedono persone portatrici di handicap o con età maggiore di 65 anni).

  • GIUSEPPE MAGGI ha detto:

    Buongiorno. Un quesito a cui per ora nessuno risponde con chiarezza. Vista la Circolare ADE 20/E sembrerebbe che possano usufruire del Superbonus anche le pertinenze catastalmente autonome rispetto all’abitazione unifamiliare. Quindi domando: è detraibile al 110% il costo sostenuto per completare il cappotto esterno anche per le parti di volume di casa non riscaldato (le cantine)? Grazie.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, i costi relativi all’isolamento di locali non riscaldati non si possono detrarre (né al 110% né con altri bonus). Se il cappotto termico, per ragioni estetiche, viene posato anche su queste parti, i costi relativi alla posa sulle parti non riscaldate deve essere scomputato dai costi che si possono detrarre al 110%.

  • Alessandro ha detto:

    Salve,

    ho chiuso da qualche settimana una pratica edilizia SCIA per alcuni lavori fatti in casa, ma adesso mi è venuto un dubbio. Ho deciso da qualche giorno di avvalermi del Superbonus 110% e vorrei sapere se ci sono delle tempistiche da rispettare prima di ri-iniziare i lavori e le pratiche.

    Ad esempio potrei gia riaprire le pratiche da domani? Non vorrei che il fatto di chiudere una pratica edilizia e ri-aprirla poco dopo destasse sospetti su presunte irregolarità.

    E vorrei sapere se possibile se c’è una normativa in merito perchè non sono riuscito a trovarla

    • Ecostili ha detto:

      Salve, non saprei rispondere se esite una normativa che impedisca l’apertura di una SCIA poco dipo averne chiuso un’altra. A me non risulta, ma posso approfondire l’argomento e nel caso avessi un aggiornamento le farò sapere.

  • emanuela borrini ha detto:

    Ho iniziato i lavori x l’installazione di un ascensore nel novembre 2020, usufruendo dei benefici della L. 104. I lavori sono terminati ora, febbraio 2021 e già completamente pagati.

    Posso usufruire del superbonus 110% x poter recuperare quanto pagato?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, nell’ambito del superbonus gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono previsti ma come interventi “trainati”. Occorre quindi prevedere un intervento “trainante” (isolamento termico o sostituzione caldaia) per poter poi inserire eventualmente i trainati.

  • LIONELLO RAVANELLI ha detto:

    BUONGIORNO,
    STIAMO RISTRUTTURANDO LA CASA DI ABITAZIONE CON INTERVENTI DI COIBENTAZIONE TETTO,PARETI ESTERNE, SOLAIO GARAGE, CALDAIA, IMPIANTO A PAVIMENTO, FOTOVOLTAICO, ACCUMULO

    DOBBIAMO VALUTARE SE SOSTITUIRE L’INTERO TETTO COMPRENSIVO DELL’ORDITURA E RELATIVA ASPORTAZIONE E SMALTIMENTO. SE IL COSTO AMMONTA A MENTO DI 250 EURO AL MQ (+IVA+RIMOZIONE E SMALTIMENTO?) RIENTRA NEL SUPERBONUS TUTTO O SOLO IL PACCHETTO DI ISOLAZIONE E SPESE INERENTI L’INSTALLAZIONE DELL’ISOLAZIONE?

    INOLTRE SOSTITUENDO L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A TERMOSIFONI CON IMPIANTO A PAVIMENTO POSATO SU PAVIMENTO ESISTENTE MEDIANTE FRESATURA E RICOPERTURA CON NUOVO PAVIMENTO, SE IL COSTO AMMONTA A MENO DI 150 AL MQ (+IVA ECC… C.S.) RIENTRA NEL SUPERBONUS ANCHE LA POSA DEL NUOVO PAVIMENTO IN LEGNO O SOLO L’IMPIANTO A PAVIMENTO E RELATIVE SPESE DI FRESATURA PER LA POSA ECC.?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per quel che riguarda il tetto, è possibile accedere alla detrazione del 110% per il rifacimento se si utilizza il sismabonus 110%. Occorre quindi verificare (con l’intervento di un ingegnere strutturista) la fattibilità di tale intervento. Se non si ricorre al sismabonus 110% non è possibile detrarre al 110% i costi del rifacimento ma eventualmente solo i costi per la coibentazione.

      In ogni caso, i costi a cui si riferisce sono quelli dell’Allegato I del decreto dei Requisiti Minimi. Per definire il computo metrico non si possono usare questi importi ma quelli definiti nei prezzari regionali. Il tecnico deve definire gli importi da questi prezzari (o quelli della DEI).

      Il decreto Asseverazioni infatti stabilisce che:

      Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

      a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

      b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8

  • Gino ha detto:

    Salve, oltre alla sostituzione degli infissi sto sostituendo la mia vecchia caldaia con una di nuova generazione. Attualmente la caldaia è alimentata attraverso un serbatoio dedicato. Ammesso il miglioramento delle 2 classi energetiche, rientrano nel 110% anche le spese per passare dal serbatoio all’allaccio alla rete gas cittadina? Grazie

  • gino ha detto:

    buongiorno 6 anni fa ho cambiato la caldaia nel mio appartamento con una vecchio tipo stagna (no condensazione) e che sto scaricando sul 730 con 50%. ora vorrei sapere se posso cambiarla con una a condensazione oltre che a sostituire i serramenti ,fotovoltaico con bonus 110%. grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì può farlo. Occorre ovviamente che gli interventi permettano un miglioramento della classe energetica come previsto dalla norma.

  • Gaetano ha detto:

    Buongiorno, vorrei procedere al 110% con il cappotto termico per la mia abitazione sita in una palazzina bifamiliare di due piani, oltre a un garage comune sottostante, quindi due proprietari e due accessi autonomi e indipendenti entrambi le proprietà.
    Per salire di due classi energetiche, il capotto termico dovrà essere fatto su tre lati della palazzina visto che 1 lato è confinante e unito con un lato di una palazzina di diversi proprietari. Potrei procedere?
    Inoltre, abitando io al secondo piano, il mio soffitto di casa coincide con il lastrico/terazzo della palazzina, quindi il cappotto termico dovrà essere fatto anche su questo terrazzo della palazzina? Quindi, eventuali pavimentazioni del terrazzo sulla palazzina, intonacare e pitturare la palazzina dopo il cappotto termico, rientrano tutti nella detrazione del 110%?
    Infine, sarà possibile fare cappotto termico anche al garage sulla parte esterna delle pareti che fuoriescono dal suolo e alla parte interna del garage stesso? Grazie infinite.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, l’isolamento termico deve essere realizzato su almeno il 25% della superficie disperdente lorda che include: le pareti verticali e le pareti orizzontali verso l’esterno (latrico) e verso locali non riscaldati (come ad esempio il pavimento del 1° piano). Quindi occorre verificare se l’isolamento delle 3 pareti verticali è sufficiente per superare il 25% del totale. Gli interventi di finitura del cappotto (intonacatura e tinteggiatura) rientrano negli interventi accessori e sono quindi compresi nel 110%.

      Per quel che riguarda la zona dei garage, si può applicare il cappotto anche in questa zona ma i costi relativi all’isolamento di queste pareti deve essere scomputato dagli importi che beneficiano della detrazione del 110% in quanto il superbonus si applica soltanto per lavori eseguiti sulle parti riscaldate.

  • Antonio Merico ha detto:

    salve, abito in un condominio costituito da 9 unità abitative. Dovremmo effettuare l’installazione di cappotto esterno per tutto l’edificio, più la sostituzione di finestre in alcuni appartamenti, più eventuali cambi di caldaie a gas con nuove caldaie a condensazione. con quale titolo edilizio verranno effettuati questo tipo di lavori? Faccio questa domanda per capire se il massimale per installare impianto fotovoltaico sia da 2400/kw o 1600, perchè a quanto ho capito se si tratta di ristrutturazione edilizia il tetto è 1600. Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se si effettua il cappotto su oltre il 25% della superficie disperdente lorda si tratta di una ristrutturazione importante di secondo livello, quindi per il fotovoltaico il massimale è di 1.600 €/kWp

  • dolores ha detto:

    Salve, ho un mini condominio di 6 unità adesso decidono di fare un impianto centralizzato e visto che hanno 250 metri di tetto posso mettere un fotovoltaico da 18 kw, però mi chiedo come progettare la potenza di un sistema ibrido caldaia pompa di calore e soprattutto se esistono pompe di calore con tale potenze ……penso un 50-60 kwt .

  • Sergio Vantusso ha detto:

    abito in un edificio dei primo del 900, plurifamilare ( 3 famiglie ed una attività commerciale al piano terra ) al primo ed ultimo piano.

    Sto rifacendo impianto energetico, tetto ( coibentato ) infissi, facciata ( solo delle mie pertinenze) e ristrutturazione solo del mio appartamento .

    Volevo sapere se posso accedere al superbonus del 110 ?

    Aggiungo che non ho accesso indipendente ( ci sono un portoncino sulla strada e 6 gradini che porta alle tre unità abitative) e ho al momento solo elettricità ed acqua come utenze.

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, potete accedere al superbonus come condominio minimo se gli interventi permettono di migliorare la classe energetica come previsto.

  • Erika ha detto:

    Buongiorno, il mio compagno ha un immobile che attualmente viene utilizzato come deposito ed è accatastato come capannone, vorremmo effettuare il cambio di destinazione d’uso ad abitazione per poterlo ristrutturare e farne la nostra casa, ci chiedevamo se tali lavori potessero rientrare nel superbonus, abbiamo chiesto all’architetto che si sta occupando del progetto ma le informazioni non sono chiare e non ci sa dare una risposta precisa neanche lui. Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, si può prevedere un cambio di destinazione d’uso ma deve essere già presente un impianto di riscaldamento.

  • LUIGI FELTRIN ha detto:

    Buongiorno,

    ho avuto informazioni contrastanti circa l’ammissibilità come intervento ecobonus 110, la coibentazione dell’extradosso del solaio-soffitto che delimita la parte superiore di un vano abitato e riscaldato e che nel contempo delimita la parte inferiore del sottotetto non abitabile e non accessibile. Alcuni tecnici mi dicono che è ammissibile, altri dicono di no. Gradirei il Vs. Parere in proposito. Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, l’isolamento dell’estradosso (vale a dire la zona calpestabile del sottotetto) è ammissibile nel superbonus 110%

  • ANGELO GRECO ha detto:

    se uno dei condomini su nove di un condominio non vuole aderire al super bonus del 110/100 gli altri otto possono usufruire del bonus?. si può inserire come elemento trainato l’installazione ?di un ascensore grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se la maggioranza decide per i lavori allora il condominio nel suo complesso può eseguire i lavori (come accade in altre situazioni).
      L’ascensore non mi risulta rientri nel 110%.

  • Paolo ha detto:

    Buongiorno e complimenti per la professionalità.

    Devo fare pesanti lavori di ristrutturazione di un’abitazione singola indipendente. Unitamente svolgo lavori riqualificazione ed efficientamento energetico che offre il bonus del 110%.

    Un interventoche ho previsto, oltre a sostituzione caldaia e cappotto, è il rifacimento del tetto (non solo il suo isolamento). In questo caso, in base alla legge di fine anno, è possibile usufruire del bonus 110% per l’intero importo (tetto+coibentazione)?

    Grazie.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, con la modifica prevista nella Legge di Bilancio si può inserire nel 110% l’eventuale isolamento della copertura non il rifacimento.
      Il rifacimento del tetto può rientrare eventualmente nel sismabonus 110% ma occorre che venga fatta una verifica da un ingegnere strutturista per valutarne la fattibilità.

      • [email protected] ha detto:

        Salve.

        Mi potete indicare in che punto la legge di bilancio indica che il rifacimento della copertura non è incentivabile al 110%?

        Vi ringrazio

        • Ecostili ha detto:

          Salve, nella legge di bilancio è stata apportata la seguente modifica:

          « Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locales ottotetto eventualmente esistente »

          Si parla quindi di coibentazione.

  • NICOLO' PULEJO ha detto:

    In una villa composta da due appartamenti di un unico proprietario, si può usufruire il super bonus 110% per il cappotto termico anche per le cantine poste al piano terra? Per due garages siti distanti dalla villa si può usufruire il super bonus? grazìe

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il superbonus si applica ai locali riscaldati, ritengo che le cantine e i garage non abbiano il riscaldamento.

  • Fortunato ha detto:

    Un mini condominio composto da 7 unita immobiliari realizzati tra il 1970 e 1980 sprovvisti di certificato di abitabilita, dichiarazione di conformita impianto elettrico, impianto idrico sanitario, gas e libretto caldaia riscaldamento e acqua sanitaria, Possono accedere all’ecobonus 110%

    Devono istituire un condominio con amministratore con relativo codice fiscale e partita iva.

  • Massimo Balboni ha detto:

    ho usufruito della detrazione 65% nel 2018 per i serramenti, ora devo sostituire la caldaia vecchia di 15 anni. Posso ,usufruire del 110 facendo pannelli solari batteria di accumulo e pompa di calore ? APE “G”

  • Domenico ha detto:

    Buonasera, la mia domanda è la seguente:
    Se le famiglie che fanno parte di un condominio hanno un impianto
    di riscaldamento autonomo ( ad esempio tre famiglie ed ognuno ha una caldaia).
    La sostituzione dell’impianto termico può diventare trainante se le tre famiglie
    decidono di realizzare un impianto centralizzato?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì. Se si passa da impianto autonomo a centralizzato la norma lo considera un intervento trainante che rientra nel superbonus 110%.

  • Alberto ha detto:

    Salve, innanzitutto grazie per le informazioni che offrite su questo sito. Purtroppo non mi è ancora chiaro se nel mio caso posso o meno beneficiare del Superbonus. La casa dove io e la mia famiglia abitiamo è un edificio sviluppato su 4 piani così divisi:

    -1: garage e ingresso per le scale

    0: negozi e ulteriore ingresso per le scale

    1: un appartamento

    2: due appartamenti distinti

    Al di sopra del secondo piano c’è il tetto e il sottotetto. L’intero edificio è ripartito tra mio nonno, mio padre e mia zia, ma non è mai stato “diviso” (mio nonno possiede i 2/3 dell’edificio, e mio padre e mia zia 1/6, in seguito alla successione). Si configura, da come mi pare di capire, come edificio plurifamiliare, ma gli accessi alle singole abitazioni sono posizionati nelle scale, come un normale condominio. Qualcuno può darmi maggiori informazioni?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, si tratta di un unico edificio posseduto da una comproprietà. La legge di bilancio per il 2021 prevede che il superbonus 110% sia previsto:

      “con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”

      Quindi se le unità immobiliari non sono maggiori di 4 allora si può accedere al superbonus 110%, altrimenti no.
      Se il numero delle unità immobiliari fosse maggiore di 4 occorre che non ci sia una comproprietà unica per tutto l’edificio.

      • Alberto ha detto:

        Grazie mille! In questo caso, quali sono i massimali di spesa che il bonus copre? Tali massimali vanno considerati per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare?

        • Ecostili ha detto:

          Salve, i massimali sono per unità immobiliare e sono quelli che trova nell’articolo (qui il link al paragrafo).

          Ovviamente deve considerare anche dei massimali specifici, ad esempio il costo al m2 per l’isolamento termico o il costo al m2 per gli infissi.
          Per questi massimali occorre fare riferimento ai prezzari regionali o i prezzari DEI

          • Alberto ha detto:

            Un’ultima domanda: le unità immobiliari devono essere “funzionalmente indipendenti” come ho letto in alcuni passaggi? Nel mio caso, la luce è indipendente per ogni appartamento, ma il riscaldamento e il servizio idrico sono in comune (quindi una sola caldaia e una sola utenza per l’acqua). Ancora grazie!

  • Fernando ha detto:

    Buonasera, sono proprietario di una villa unifamiliare. Vorrei eseguire lavori di riqualificazione energetica usufruendo del Superbonus 110%, di seguito i miei dubbi:

     

    Essendo la casa grande il massimale di 50.000 € non coprirebbe le spese per il cappotto termico e la coibentazione del lastrico solare. Nel decreto del MISE del 06/08/2020 Allegato B Tabella 1 tra gli interventi ammessi per l’involucro edilizio la coibentazione delle strutture opache verticali C. 345 art. 1 L296/2006 è riportata come spesa ammissibile Trainata.

     

    Quindi i seguenti lavori saberrebo ammissibili?

     

    Lavori trainanti         Cappotto termico

                                    Massimale 50.000 €

                                    Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione con aggiunta di alcune                                 pompe di calore in sostituzione parziale impianto termico esistente

                                    Massimale 30.000 €

    +

    Lavori trainati           Coibentazione lastrico solare   

                                    Finestre comprensivi di infissi

                                    Portone blindato coibentato

                                    Massimale 60.000 €

                                    Installazione di impianto fotovoltaico a tetto

                                    Massimale 1.600 €/kWp

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per l’isolamento termico, come da lei precisato, il massimale è di 50.000 €, quindi in questo importo deve rientrarci non solo il cappotto ma anche l’eventuale coibentazione del lastrico solare.

      In una nota del decreto MISE del 06/08/2020 è precisato che: “Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato”

  • fulvio genovese ha detto:

    proprietario di immobile (unità singola, indipendente). ho la necessità di fare lavori di ristrutturazione con regolare SCIA; cosa mi consigliate di fare ???? 1) posso avviare la SCIA prima di avviare la pratica del SUPERBONUS ????; 2) devo chiudere la SCIA prima di fare la pratica del SUPERBONUS ????; 3) posso avviare la pratica (superbonus) durante i lavori di ristrutturazione ????

    vi ringrazio anticipatamente fulvio genovese (taranto)

    • Ecostili ha detto:

      Salve, la stessa pratica edilizia (SCIA) la può avviare per le 2 tipologie di intervento (ristrutturazione edilizia e lavori per il superbonus 110%) quindi è possibile avviare la pratica edilizia prima di avviare l’iter del superbonus 110% (pre-analisi energetica, ecc.)

  • eleonora ha detto:

    Salve, visto il superbonus e il sisma bonus vorrei acquistare un immobile unifamiliare da ristrutturare, è possibile usufruirne già all’acquisto e per tutto il progetto di riqualificazione?

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì dato che la circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che:

      “Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.”

  • ornella ha detto:

    Buongiorno, la mia abitazione una casa bifamigliare si trova in zona agricola, ho diritto a ricevere il 110%? il bonus facciata ad esempio non è compatibile con tali zone. Grazie

  • marzia zabbatino ha detto:

    Abito in un condominio di 12 interni: possiamo cambiare la caldaia con una a condensazione e poi individualmente ( la dove non sono stati rinnovati) cambiare vetri e infissi e/o mettere condizionatori per usufruire del 110%?Abbiamo appena rifatto la facciata per cui non sarebbe consigliabile intervenire su questa.

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì potete sostituire la caldaia centralizzata e poi sostituire gli infissi nei vari alloggi.
      L’impianto di raffrescamento rientra nel 110% solo se ne esiste già uno, quindi solo se si opera una sostituzione, se non è presente prima non rientra nel 110%.

  • Domenico LA GROTTERIA ha detto:

    Sono interessato al Superbonus 110% per realizzare il cappotto termico, limitato al tetto-soffitto e al soffitto del porticato pari al 60% della superficie disperdente (no alle superfici verticali) della villetta unifamiliare di mia proprietà. Resta inteso che l’efficienza energetica deve migliorare di 2 classi. Inoltre si provvederà alla sostituzione degli infissi.

    E’ possibile ottenere l’agevolazione.

    Grazie

    Domenico La Grotteria

    • Ecostili ha detto:

      Salve, occorre verificare se l’intervento di isolamento termico da lei previsto permette di migliorare le 2 classi energetiche. Questo lo si può sapere facendo una pre-analisi energetica per calcolare l’APE allo stato di fatto (quindi attuale) e l’APE di progetto (quella che si ottiene con i lavori che si intende realizzare. Occorre quindi che intervenga inizialmente un tecnico (ingegnere, architetto, geometra) che esegua questa verifica (oltre alle verifiche urbanistiche/catastali).

  • PIETRO ha detto:

    SONO UN GEOMETRA DELLA PR DI MB, STO ULTIMANDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA VILLETTA, PER TUTTE LE OPERE TRAINANTI E TRAINATE NON C’E PROBLEMA SULLA FATTURAZIONE, MA SULLE ASSITENZE MURARIE HO QUALCHE DUBBIO.

    LE PRESTAZIONE DELL’IMPRESA PER ASS. MURARIE INERENTI GLI IMPIANTI, FINESTRE ECC VANNO FATTURATE CON UNA DICITURA PARTICOLARE E IO COME DL DEVO VIDIMARLE PER POI ALLEGARLE ALLA CESSIONE DEL CREDITO O QUESTE ASS. DEVONO ESSERE FATTURATE PER ESEMPIO DALL’IDRAULICO ( COME CAPO COMMESSA ) E POI L’IDRAULICO FARA UNA FATTURA UNICA CON IL SUO LAVORO + LE ASSISTENZE MURARIE DELL’IMPRESA?

    GRAZIE PER LA DISPONIBILITA

  • roberto ferrari ha detto:

    spiegazioni molto ben fatte.sto cercando di ottenere la conformita’ urbanistica ,i tempi purtroppo sono lunghi,sto valutando una impresa dellamia zona

  • roberto mennella ha detto:

    salve, su un immobile licenziato ed ampliato in parte con istanza di condono,( + del 2%) è possibile chiedere il 110 solo sulla parte legittima?

  • roberto ferrari ha detto:

    nell’ambito del 110% se faccio una ristrutturazione ed.con modifica fori finestre i lavori vanno tutti al 50% comprese anche le nuove finestre? se metto il fotovoltaico devo calcolare 2400 oppure 1600per kw ?grazie per eventuale risposta

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      1) su questo primo quesito non ho una risposta certa, nemmeno l’ENEA non si è pronunciata in modo chiaro sull’argomento.

      2) La Guida dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% stabilisce che: “Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo3, comma 1, lett. d), e) ed f) del d.P.R.n. 380 del 2001 (Testo Unico edilizia)“. Dipende quindi dal titolo edilizio con cui vengono eseguiti i lavori.

  • paola ha detto:

    abito in un piccolo condominio composto da 3 appartamenti sto pensando di fare il sismabonus ( antisismico) e volevo sapere se il tetto rientrava nel 110% dato che vorrei addirittura rialzare il sottotetto di 1 metro per portare tutto ad altezze abitabili oppure il tetto nuovo e l alzatura di un metro del sottotetto devo pagarlo a mie spese e detrarlo al 50% in 10 anni

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il rifacimento del tetto può rientrare nel sismabonus 110% ma tenga conto che l’aumento di volume, determinato dal fatto che intende alzare il sottotetto, si configura come “nuova costruzione” che non beneficia di bonus fiscali. Le suggerisco di parlarne con un tecnico (ad esempio un geometra) della sua zona.

      • Federico ha detto:

        Buongiorno Paola, ho un caso uguale e la cosa e’ tuttora parecchio complicata. Se vuole ci possiamo sentire per scambiare dei pareri tecnici. Mi puo scrivere un’email a [email protected] e poi ci possiamo parlare direttamente. cordiali saluti

  • gianluca ha detto:

    fabricato primo piano accatastata come a3 di mia propieta . piano terra accatastato come c6 di propieta di mio figlio con ingressi autonomi e separati. se volessimo scegliere di fare una demolizione e ricostruzione per realizare due appartamenti in classe a cosa potrebbe prevedere il sisma e eco bonus con 110

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per il C/6 si può usufruire del superbonus 110% “purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato”

  • Paola ha detto:

    Buongiorno

    Per favore, potete darmi un chiarimento sulla zoccolatura perimetrale esterna?

    Noi faremo il cappotto sull’intera casa; percui copriremo completamente l’attuale zoccolo in muratura.

    Dopo la posa del cappotto prevediamo di posare una zoccolatura in pietra di luserna per l’altezza di 40 cm circa. La spesa della zoccolatura è INCLUSA nelle spese del 110%

    So che lo sono i lavori di muratura per la sostituzione dei davanzali e delle soglie e naturalmente anche i davanzali e le soglie medesime.

    Tuttavia, non abbiamo chiaro se lo zoccolo perimetrale sia incluo oppure no

  • Marco ha detto:

    Buongiorno

    quesito:

    Fabbricato di forma rettagolare, composto da piano terreno (2 unità C3, 150mq cad, fredde),

    piano primo ( 2 appartamenti 150mq cad, ) , piano sottotetto (2 soffitte 150mq cad,fredde).

    E’ presente un vano scala comune centrale per accedere al piano primo e sottotetto.

    Sono proprietario di metà fabbricato (unità C3 + App + soffitta), ho impianto risc. e utenze 

    tutte autonome.

    l’immobile è completamente gestito in maniera separata (manto di copertura differente,

     colore facciata differente).

    Ho da ristrutturare completamente il mio appartamento, eseguendo cappotto esterno all’appart.,

     isolamento pavimento soffitta, isolamento soffitto piano terra freddo, sost. serramenti, 

    sostituzione impianto di risc. e install. fotovoltaico.

    Posso usufruire del SuperBonus110 in maniera autonoma?

    o rientro in mini-condominio ? 

    (nel caso di mini-condominio la mia unità corrisponde al 50% dell’intero volume riscaldato

     del fabbricato, potrei procedere ad eseguire i lavori solo per la mia proprietà? 

    occorre creare il codice fiscale del mini condominio?)

  • Maurizio ha detto:

    Buona sera

    Sono l’unico proprietario di un edificio plurifamiliare verticale, composto da 3 unità abitative singolarmente accatastate che godono tutte e 3 di autonomia funzionale, e quella posta al piano rialzato anche di accesso autonomo.

    I presupposti per beneficiare del super bonus ci sono; nessuna irregolarità catastale, APE pre, relazione di progetto, miglioria di 2 classi abbondanti, rispetto dei CAM e delle soglie di trasmittanza preventivi…

    l’intervento trainante è l’isolamento a cappotto delle pareti verticali e la coibentazione del tetto ai quali seguiranno gli interventi trainati di sostituzione infissi serramenti e scuri, sostituzione del portoncino d’ingresso per la sola unità con accesso autonomo (trattandosi di elemento divisorio tra vano riscaldato ed esterno) installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e colonnina di ricarica.

    Gli interventi trainati (quelli con la maggior detrazione 110%) saranno eseguiti come disposto dall’art 119 comma 10 solo su 2 unità abitative, per la terza unità seguirò la classica detrazione del 50% per infissi serramenti e scuri e del 65% per il solare termico.

    Le domanda che vorrei sottoporvi sono due:

    1) trattandosi di parti comuni le spese relative al cappotto e isolamento tetto rientrano interamente nel 110% anche se le unità che compongono l’edificio sono 3, oppure dato che la maggior detrazione è usufruibile su al massimo 2 unità abitative tali spese devono essere scorporate? Perché la frase “Questa limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio” più volte richiamata mi fa pensare che rientri tutto nel 110%.

    

    2) il massimale di spesa per la sostituzione di infissi e serramenti è di 60.000€ ad unità abitativa con il limite di 700€/mq; ma nei 700€/mq è compresa anche la sostituzione degli scuri, quindi infisso serramento scuro e ferramenta, oppure i 700€/mq riguardano solo gli infissi e serramenti e gli scuri fanno a sé e hanno limiti diversi? se si quali?

    Grazie per la cortese risposta

    Maurizio

  • antonella tripodi ha detto:

    Buonasera, funzionalmente indipendente vuol dire che devo attivare i contratti di luce ,acqua e gas? Ho un appartamento con gli impianti esistenti ,ma inutilizzati da anni perciò senza contratto. Posso accedere al superbonus?

    Grazie

  • Davide ha detto:

    Buonasera,
    rettifica al commento precedente in merito al sismabonus con contratto preliminare.
    Il contratto preliminare dovrei firmarlo nell’Aprile 2021, mentre il rogito sarebbe nel 2022 poichè la casa è in costruzione.

    Grazie, Davide

    • Ecostili ha detto:

      Salve, ritengo che sia possibile in quanto la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che: “Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.”

      Trova questo passaggio al fondo del punto 1.2 della Circolare.

  • Davide ha detto:

    Buonasera,

    ad Aprile dovrei firmare il contratto preliminare con atto notarile per acquistare un nuovo immobile. Premesso che l’immobile abbia tutti i requisiti anti sismici per accedere al Sismabonus, posso usufruire del Sismabonus già dall’atto del contratto preliminare oppure devo attendere per forza il rogito?

    I lavori sono già in corso d’opera. Il preliminare viene firmato a Aprile 2020 mentre il rogito sarebbe a Maggio 2021. Accedere al Sismabonus durante il preliminare è fondamentale riuscire ad acquistare l’immobile, poichè permetterebbe di coprire parte delle spese.

    Grazie, Davide

  • paolo de martin flecco ha detto:

    Ho una casa unifamiliare in proprietà con 3 alloggi che accedono indipendentemente,
    I 50.000 euro per il capotto trainante sono complessivi o per ogni unità, cioè 150.000 ?
    grazie

    paolo demarti

    • Ecostili ha detto:

      Salve, ha una casa unifamiliare con 3 alloggi: mi spiega meglio ?

      • paolo de martin flecco ha detto:

        Casa accatastata ad di un unico proprietario con 3 alloggi indipendenti per i familiari.

        50.000 per il cappotto sono certi, ma per i 2 alloggi ci sono incentivi ? 50.000 x 2?

        • Ecostili ha detto:

          Salve, se funzionalmente indipendenti e con ingresso autonomo allora ciascun alloggio ha un massimale di 50.000 €. Altrimenti 40.000 € per ciascuna unità immobiliare.

  • edoardo ha detto:

    Ho un appartamento in un condominio da 4 unità da ristrutturare, non verrà fatto il cappotto condominiale e neppure sulla singola unità(non ho vincoli paesaggistici o simili), vorrei unicamente cambiare l’impianto termico, i serramenti e poi tutta la ristrutturazione del caso. Posso accedere al Superbonus comunque, al netto del salto delle due classi?

    Grazie mille

  • Scardino Luca Giuseppe ha detto:

    Buonasera, signori. Vi scrivo per porvi dei quesiti sul mio immobile;1) abito in uno stabile di 4 unità abitative, di cui 2 al piano terra (hanno l’accesso indipendente) e 2 al primo piano. Io abito al primo anno e accedo al mio appartamento da una scala in comune con l’ altro appartamento, che dà l’ uscita direttamente sulla strada. Posso considerare il mio appartamento funzionalmente indipendente? Faccio presente che non abbiamo un regolamento di condominio né un’amministratore.2)Ho un muro nella zona notte esposto a NORD;Il muro coincide con il perimetro dello stabile.Posso fare il cappotto termico?3)Il lastrico solare è di mia proprietà esclusiva;Posso fare il cappotto termico?.Se posso usufruire dell’ECOBOMUS110%,che lavori posso fare?Sicuro di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente e vi auguro buon lavoro.GRAZIE…

  • EMANUELA MASTAGLIO ha detto:

    buongiorno

    ringrazio anticipatamente per il vs riassunto che lo trovo molto dettagliato .

    Una domanda : abito in un condominio di sei unita’ abitative (costruito negli anni 70) e stiamo valutando tutte le opzioni possibili per sfruttare i benefici del superbonus . Nel caso di installazione sul tetto dell’impianto fotovoltaico , sono comprese nelle agevolazioni anche la sostituzioni delle tegole , elementi isolanti e membrane impermeabili ?

    attendo cortese risposta

    • Ecostili ha detto:

      Salve, in caso di installazione dell’impianto fotovoltaico a mio avviso queste spese non rientrano nelle spese detraibili.

      • EMANUELA MASTAGLIO ha detto:

        buongiorno

        non sono detraibili anche se dovessimo rifare cappotto termico sull’involucro , caldaia , infissi e quindi rientrare nel 110% ?

        L’emendamento di fine dicembre ha inserito modifiche in questo contesto ?

        grazie

        • Ecostili ha detto:

          Salve la sostituzione delle tegole del tetto non ha nulla a che fare con gli interventi di riqualificazione energetica.

  • andrea ha detto:

    Salve vorrei sapere se per coibentare il tetto ( raggiunto le due classi energetiche)si possono cambiare anche le tegole e le grondaie, visto che con l isolamento cambia la dimensione del tetto.

    Grazie Andrea.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, ritengo che le tegole non rientrino nei costi che si possono detrarre nel caso di coibentazione del tetto.

  • Paola ha detto:

    Spiegazioni molto chiare. Sono in comproprietà con mia sorella e vorremmo fare il cappotto termico all’ abitazione accatastata in A/3 , C/2, C/6. tale immobile comprende il seminterrato, il piano rialzato, il primo piano dove una di noi abita. il piano rialzato è al grezzo ed è un C/2.

    Posso chiedere il superbonus 110% ed abbinarlo all’ installazione di 1 pannello solare?

    Grazie

    Paola

  • NICOLETTA ha detto:

    PERFAVORE SI POTREBBE AVERE UN DOCUMENTO IN PDF ANCHE DIETRO PAGAMENTO CORRISPETTIVO.GRAZIE

  • Tommaso ha detto:

    Buongiorno,

    sono proprietario di una villetta a schiera funzionalmente indipendente e con accesso autonomo.

    Tale villetta ha in comune con altra villetta (di altro proprietario) solo un muro.

    Vorrei usufruire del sismabonus, mentre il mio vicino non ha alcuna intenzione di effettuare lavori.

    In tale situazione posso usufruire del sismabonus, effettuando un miglioramento sismico di 2 classi esclusivamente sulla mia villetta?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, ritengo di sì ma le suggerisco di coinvolgere un ingegnere strutturista che possa valutare nello specifico l’intervento da realizzare.

      • Tommaso ha detto:

        nella legge del sismabonus non è chiaro se per accedere a tale bonus l’intervento deve essere fatto sull’intera struttura dell’edificio .. o al contrario, avendo accesso autonomo ed essendo funzionalmente autonoma, potremmo usufruirne.

        La struttura è unica e comprende 2 villette a schiera che hanno in comune solo un lato dell’immobile.

        In questa fattispecie, secondo il vostro parere è possibile usufruire del sismabonus effetuando i lavori solo sulla villetta di nostra proprietà?

  • Francesco Iossa ha detto:

    In caso in cui un condominio, formato da un piano terra, cinque piani in elevazione e un piano sesto , quest’ultimo abusivo, è possibile usufruire dell’ecobonus 110% se l’intervento per cui è richiesto il bonus non interessa l’ultimo piano ma soltanto il piano terra e i cinque piani in elevazioni dove non vi sono abusi?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, gli eventuali abusi nelle aree private non creano problemi se gli interventi sono realizzati esclusivamente sulle parti comuni dell’edificio.

  • Giovanni ha detto:

    Buonasera Arch.

    Sono il Sig. Giovanni
    Volevo capire se nella mia situazione possa essere accidibile l ecobonus.

    Vivo in una casa anni 30 in area storica in edificio a secondo piano sito in corte su 2 livelli con cortile interno promiscuo (non posso fare cappotto esterno e fotovoltaico)

    Il punto è che io opterei solo per serramenti e caldaia a cui aggiungere isolamento del mio solaio di copertura che da sul sottotetto non abitabile, al rustico e accedibike da scala in muratura (oppure isolando il tetto se me lo permettono)

    Premetto che la Corte ha più civici e siamo tutti autonomi e con ingressi indipendenti su ballatoi o cortile.

    Il mio dubbio è: per Poter accedere dovrei isolare solaio ma il solaio è sopra al mio appartamento ma è di proprietà comune senza identificazione catastale ma indicando a rogito uso comune

    Come potrei fare ad essere io l’unico ad accollarsi volontà di isolarlo dato che cmq sta’tutto sopra la mia testa?premetto che non èun problema economico ma solo un non voler coinvolgere vicini e chi per esso perché non mi seguirebbero oppure se possibile procedere con una deliberatoria da parte loro?

    Facendo serramenti caldaia o ibrida e solaio/soffitto isolato faccio il salto di ben 3 classi

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se il solaio che vuole isolare è parte comune lei può anche decidere di realizzare l’intervento di isolamento accollandosi i relativi costi.
      E’ necessario che abbia il benestare dei suoi vicini che, come spero, non si dovrebbero opporre a tali lavori.

  • Giorgia ha detto:

    Buongiorno,

    sto per ristrutturare un edificio attualmente accatastato C/2, che al termine dei lavori diventerà residenziale. Quali interventi rientrano nel superbonus 110%? Grazie

  • Marcello Solina ha detto:

    Buon giorno. Sono amministratore di un Condominio composto da due palazzine distinte e separate, le quali hanno rispettivamente due e quattro scale. Il Condominio ha un unico codice fiscale.

    Ogni scala ha millesimi pari a 1000, per cui l’intero Condominio ha 6000 millesimi.

    Il regolamento condominiale stabilisce che i Condomini di ogni singola scala sono autonomi di effettuare tutte le opere di manutenzione nel rispetto del regolamento.

    Ogni scala è separata da quella attigua da un giunto di dilatazione, per cui, di fatto, è un corpo a se stante.

    domanda 1: una singola scala può deliberare autonomamente i lavori?

    domanda 2: nel calcolo del 25% della superficie opaca, quale superficie totale devo

    considerare?

    Grazie per

    l’attenzione.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, dipende come è accatastato il condominio. Se complessivamente il condominio è composto da tutte e 6 le scale, da un punto di vista energetico e normativo, occorre che il miglioramento della classa energetica venga ottenuto considerando l’intero edificio.

      Le suggerisco inoltre di vedere la risposta ad un quesito sullo stesso argomento che può trovare sul nuovo sito del Governo sul Superbonus 110% (quesito A09.4)

      • Marcello Solina ha detto:

        Catastalmente è un unico Condominio, mi sembra di averlo già detto….Cosa intende, lei, per edificio? Perchè secondo me per edificio si intende la palazzina isolata…. e non l’insieme di due palazzine che compongono il Condominio.

        • Ecostili ha detto:

          Se si tratta di un unico condominio la classe energetica viene calcolata tenendo conto delle 6 scale, occorre quindi effettuare i lavori per migliorare la classe energetica di tutte e 6 le scale.

  • Maggioni Marco ha detto:

    Buon giorno, sto valutando l’acquisto di una villetta unifamiliare su 2 piani accatastata A/2 (piano terra e piano primo), il piano terra è stato abitato (dispone di impianto di riscaldamento) mentre il primo piano è al grezzo.

    Ho sentito pareri discordanti in merito, per quanto riguarda il solo piano terra è possibile usufruire dell’ecobonus 110?

    Grazie.

    Marco

    • Ecostili ha detto:

      Salve, ha posto la stessa domanda anche nei commenti della pagina “Domande & Risposte”, le ho quindi già risposto.

  • Mario ha detto:

    Buonasera,
    I miei genitori possiedono una villetta a schiera su due piani più piano interrato e sottotetto riscaldato. La villetta è parte di un condominio composto da un unico fabbricato molto lungo. Si vorrebbe usufruire del bonus 110% realizzando le seguenti opere:
    – Realizzazione di tetto ventilato
    – Coibentazione della muratura perimetrale mediante insufflaggio di materiale isolante tipo schiuma poliuretanica
    – Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione
    – Sostituzione infissi
    Le murature perimetrali ed il tetto sono condominiali (parti comuni). Alla luce di ciò: è possibile realizzare le opere a proprie spese, sulle porzioni di tetto e murature insistenti sulla propria unità immobiliare (e non su altre), per poi usufruire singolarmente del bonus? Serve una delibera condominiale di autorizzazione preventiva?
    In caso contrario, ci sono altre soluzioni?
    Grazie, saluti

    • Ecostili ha detto:

      Salve, si tratta di capire se la sua unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente e con accesso autonomo:

      1) funzionalmente indipendente: occorre avere 3 dei 4 seguenti elementi in esclusiva e quindi non condivisi con altri: luce, acqua, gas, impianto di riscaldamento
      2) accesso autonomo dall’esterno: si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.

      Se è in questa situazione può effettuare i lavori autonomamente senza l’intervento dei vicini. Ovviamente per il tetto, essendo parte comune, dovrà chiedere l’autorizzazione.

      Se così non fosse, per quel che riguarda il Superbonus 110%, occorre che vengano effettuati lavori a livello condominiale in quanto il miglioramento della classe energetica deve essere realizzato sull’intero edificio. Se il condominio decidesse di non effettuare i lavori lei può decidere di realizzare i lavori autonomamente ricorrendo alle altre detrazioni fiscali (ad esempio l’ecobonus 65%).

      Visto che abita in un comune vicino a Torino mi permetto di farle presente che noi operiamo sia per la parte di progettazione sia per la parte di realizzazione lavori nella provincia di Torino. Qualora fosse interessato ad avere maggiori informazioni può inviare una richiesta attraverso la pagina richiesta informazioni.

  • Dante ha detto:

    Buonasera,
    vorrei eseguire una ristrutturazione di casa mia, nello specifico;

    • tetto e facciata con cappotto termico
    • sostituzione infissi e portone di casa
    • sostituzione caldaia a condensazione
    • istallare impianto aria condizionata

    Vorrei eseguire tali lavoro avvalendomi del ecobonus 110 % e pagare tutto con cessione del credito alla mia banca.
    Come faccio a sapere se posso eseguire tali lavori e pagare a tali condizioni e a chi devo rivolgermi per iniziare tutto ?
    Grazie

  • mauro ha detto:

    nel 2020 e precisamente ad aprile, ho eseguito il rifacimento del tetto del mio edificio regolarmete fatturato e pagato in data 20/04/2020 , utilizzando i benefi del 50% per un importo di € 36000, ad oggi vorrei eseguire dei lavori di migliramento sismico dello stesso edificio oltre alla riqualificazione termica , vorrei utilizzare i benefici del 110%,

    vi chiedo

    nel caso del sismabonus, l’importo massimo è di € 96000 , a questi devo detrarre quanto già beneficiato ( € 36000) nel 2020 , o è possibile ottenere l agevolazione per il tetto massimo dei € 96000

    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il massimale è unico ed è di 96.000 €.
      In caso di ricorso al sismabonus ai 96.000 € deve togliere l’importo già utilizzato per il rifacimento del tetto.

  • Arch. Jacopo Nebel ha detto:

    Buongiorno,

    il committente proprietario attualmente di due unità immobiliari nello stesso corpo di fabbrica terra cielo, deve recuperare il sottotetto. Alla fine dei lavori le unità abitative risulteranno 3 riscaldate in modo autonomo ed indipendenti, una al piano terra e due composte verticalmente al piano secondo + sottotetto ciascuna. Nella pratica edilizia verranno modificate anche le aperture al piano terra e primo, oltre che la falda del tetto creando abbaini. Eseguendo anche il cappotto l’intervento rientra nel superbonus ? e se sì per tutti o quali interventi ?

    Grazie

  • Alessandro Aronica ha detto:

    Se ristruttura una villetta, aderendo al superbonus per le opere che vi rientrano e contemporaneamente realizzo opere di ristrutturazione interna (nuove tramezzature, servizi igienici, impianti fognanti, ecc) debbo presentare due distinte pratiche, una per il superbonus e l’atra per il bonus casa?

  • Gualtiero Righi ha detto:

    Abito in un edificio composto da tre appartamenti: uno mio al 1° piano e due di mia mamma al piano terra, tutti e tre regolarmente accatastati .Gli ingressi sono autonomi in quanto accedono al cortile condominiale però, mentre ognuno ha il proprio allacciamento elettrico, il gas e il riscaldamento sono comuni a due appartamenti e l’allacciamento idrico e comune a tutto l’edificio. Questa situazione pregiudica l’utilizzo del superbonus per gli interventi trainanti sulle parti comuni (termocapppotto) e/o quelli trainati sui singoli appartamenti? Secondo le disposizioni della finanziaria 2021 il mio appartamento sarebbe funzionalmente autonomo in quanto, oltre all’ingresso indipendente, ho il mio allacciamento elettrico, il mio impianto di riscaldamento e il mio allacciamento al gas, anche se questo è piombato perchè tutte le mie utenze funzionano elettricamente. Eventualmente potrei accedere al superbonus per il cappotto? Infine vorrei chiedere se potrei cambiare un pannello solare termico bucato anche se sto ancora ricevendo le quote annuali di detrazione per l’intervento realizzato nel 2012 per l’nstazione di pannelli fotovoltaici, di solare termico e di una pompa di calore.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, potete accedere al superbonus come condominio minimo (da 2 a 8 unità immobiliari) facendo un intervento sulle parti comuni (cappotto termico) e poi eventualmente realizzando i lavori sui singoli appartamenti.

      • Gualtiero Righi ha detto:

        Grazie per la prima risposta ! Per quanto riguarda invece la sostituzione, utilizzando il superbonus, del pannello di solare termico rotto ma per il quale continuo a ricevere fino al 2022 la quota annuale per la detrazione del 65% ?

  • Andrea ha detto:

    Buongiorno.

    In una casa unifamiliare A/3 con due pertinenze C/2 e C/6 (casa e pertinenze sono comunicanti), è possibile usufruire (e con quali tetti di spesa) del sisma-ecobonus per:

    • cappotto isolante per A/3 e C/6
    • miglioramento sismico A/3 e C/6
    • demolizione e ricostruzione in struttura antisismica della pertinenza C/2 (possibilmente con modifica: riduzione volumetria per passaggio da tetto a due falde a tetto piano)
    • tetti isolati termicamente per tutto il complesso
    • impianto fotovoltaico

    In specifico mi sto chiedendo se si possono sommare i tetti di spesa e se tutto ricade nel superbonus 110%

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

    • Nel superbonus è possibile abbinare la parte “sisma” alla parte “eco”.
    • La parte “sisma” ha un massimale di 96.000 €
    • La parte “eco” ha un massimale, per quel che riguarda l’isolamento termico per un’abitazione unifamiliare, di 50.000 €.
    • Per quel che riguarda l’isolamento termico si possono detrarre i costi soltanto per i lavori effettuati sulle zone riscaldate.
  • gianni ha detto:

    Buongiorno, stiamo ristrutturando un terra tetto anni 40 nella provincia di Firenze. Vorremmo applicare il 110 % per il sisma bonus. A oggi siamo impossibilitati a percorrere questa detrazione perche’ un muro dell’abitazione e’ in comune con l’altro terra tetto attaccato al nostro. Il sisma bonus al 110% fa riferimento alla legge 16 del 1986 paragrafo I . Vi risultano gia’ interpelli fatti all’agenzia delle entrate riguardo a questi casistiche? Grazie. Gianni Sernissi

  • Roberto Valente ha detto:

    QUESITO:

    Capita molto spesso che i muri perimetrali che compongono i prospetti di un immobile (sia esso unifamiliare o plurifamiliare/condominio) confinino in alcune parti con locali non riscaldati (ad esempio i vani scale), i locali non riscaldati al piano terreno (box, magazzini, ecc) e le porzioni sottotetto (locali tecnici, soffitte non riscaldate, ecc). In questi casi è necessario computare in maniera separata le superfici confinanti con locali abitabili riscaldati (Ecobonus 110%) da quelle confinanti con porzioni non riscaldate (ristrutturazione 50%), con tutte le problematiche di carattere progettuale e contabile che ne derivano? Se si, la percentuale del 25% delle superfici che delimitano l’involucro edilizio va calcolata facendo riferimento solo alle prime o alla totalità?

    In caso negativo, essendo le porzioni non riscaldate pertinenza dei locali riscaldati, può essere considerata al 110% tutta la superficie opaca verticale, indipendentemente dal fatto che una parte non confina con locali riscaldati?

    Grazie in anticipo per l’eventuale Vostra risposta

    Roberto Valente

    • Ecostili ha detto:

      Salve, il MEF (Ministero dell’economia e delle finanze) ha pubblicato di recente una serie di domande e risposte.
      Il documento completo è disponibile sul nostro sito

      Il quesito 4.10 riporta una domanda simile:

      Ai fini del rifacimento del cappotto termico, come va calcolato il 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio? Si deve avere riguardo all’intero edificio o solo ai vani riscaldati?

      La risposta è la seguente:

      Secondo quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, il Superbonus spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari. Come illustrato, l’agevolazione di applica se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, da intendersi come integralmente considerato, senza cioè distinzione tra vani riscaldati e non.

      Ciò detto va comunque ricordato che se si isolano delle pareti che sono relative a zone non riscaldate (garege, ecc.) i costi relativi all’isolamento di queste parti non si possono detrarre al 110%

      • Roberto Valente ha detto:

        Grazie molte. Resta sempre il dubbio sui timpani dei sottotetti e delle porzioni dei vani scale, ma pere non sbagliare farò una distinzione sia progettuale che contabile.
        Cordiali saluti.
        Roberto Valente

        • Federico ha detto:

          Concordo con il sig Valente. E’ riuscito a trovare una risposta esaustiva alla sua domanda? Sarebbe utile se la potesse condividere. Grazie

  • Assunta Papa ha detto:

    Buonasera intanto veramente chiare le sue risposte e per questo le pongo il mio quesito.

    Si e’ deciso nel mio condominio dove io sono proprietaria del mio appartamento più garage più box di ristrutturare le facciate di rifare i balconi ed incamiciare in modo adeguato tutto il piano terra e il sottotetto, con gli accorgimento del caso.

    Per usufruire dell ‘ecobonus mi è stato detto che devo per forza cambiare tutti i miei infissi

    Premesso che ho ristrutturato casa 2 anni fa con una spesa ingente e cambiando quelli che ritenevo da cambiare

    Possono obbligarmi o posso rifiutarsi visto che non sono interessata assolutamente???

    Grazie 1000.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, non c’è nessun obbligo a cambiare gli infissi a meno che per migliorare di 2 livelli la classe energetica gli altri interventi previsti non siano sufficienti.
      E’ una questione tecnica non normativa.

  • LDP ha detto:

    Buongiorno,

    io e mia moglie vorremmo procedere con i lavori ecobonus 110%.

    Vorremmo usare il punto trainante “cappotto”, per accedere al trainato “infissi”. E questi punti sono chiari.

    Contestualmente vorremmo sostituire anche l’impianto di riscaldamento (composto da una pompa di calore aria-acqua) su cui stiamo percependo la detrazione fiscale al 50% e aggiornare il resto dell’impianto (ventilanti, accumulo acqua calda sanitaria, condotte stesse dell’impianto).

    E’ possibile procedere? Se si, c’è qualche passaggio della normativa dove si evince la possibilità di sostituzione anche in presenza di altre detrazioni?

    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Trova la risposta nella pagina delle domande/risposte dove abbiamo appena risposto ad una domanda simile.
      Il link alla risposta è il seguente: superbonus e detrazioni in corso
      Non c’è una parte della norma che lo afferma con chiarezza ma del resto non vi sono norme che impediscano questa possibilità.

  • Luciano ha detto:

    buongiorno
    usufruisco gia di due incentivi statali al 50% rifacimento tetto rifacimento facciata che da sulla strada
    vorrei fare il cappotto termico sulle altre tre facciate dello stabile piu cambio caldaia e conseguenti caloriferi piu infissi e tende frangisole.
    posso usufruire del superbonus al 110%?
    grazie

  • Riccardo Derudas ha detto:

    Buon giorno

    Sono proprietario di una Bifamiliare, Piano Terra sub.1 e Piano primo (sub.2) collegato ad una soffitta riscaldata, vorrei usufruire del Bonus per l’appartamento del PIANO PRIMO realizzando un cappotto termico, volevo sapere se la parte di muratura che coincide con la soffitta usufruisce del Bonus 110%…

    *preciso che l’accesso ai due appartamenti è in comune, e cioè dalla strada principale entro nel pianerottolo dove all’interno trovo subito il portone di accesso all’appartamento del piano terra e una rampa di scale che porta all’accesso all’appartamento del piano primo.

  • dolores ha detto:

    Buonasera, in merito a una riqualificazione impianto di riscaldamento/climatizzazione ho due domande :

    1)Se faccio i pannelli a pavimenti , rientrano tra le voci da detrarre la demolizione del pavimento esistente e la posa del nuovo?

    2) Se metto una pompa di calore oltre i ventilconvettori posso impiegare gli spit.

    Grazie in anticipo

  • sonia ha detto:

    Buonasera vorrei un vostro parere circa la conformità urbanistica dell’immobile oggetto di superbonus 110

    se io ho un lotto identificato con un’unica particella su cui insiste l’edificio principale oggetto di superbonus e adiacente sullo stesso lotto ho un magazzino abusivo non legittimabile per problemi di distanze legali dai confini o assenza di cubatura residua del lotto. Posso accedere al superbonus considerando solamente l’edificio residenziale su cui farò gli interventi????

    grazie

    Sonia

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sarebbe necessario approfondire l’argomento e per questo le suggerisco di rivolgersi ad un tecnico della sua zona. A mio avviso da quanto descritto tale abuso può inficiare la possibilità di beneficiare del superbonus o comunque farle correre il rischio di avere delle contestazioni future da parte dell’Agenzia delle Entrate.

      • sonia ha detto:

        La ringrazio per la cortese risposta, io sono un architetto e collaboro con studi di ingegneria effettivamente tutti abbiamo la sua stessa opinione anche se di fatto non abbiamo mai trovato da parte dell’agenzia delle entrate un chiarimento a questa fattispecie.

        grazie cordiali saluti

  • Andrea ha detto:

    Buonasera Arch.

    Ho un dubbio sulla mia situzione di villetta.

    Possiedo una villetta che ha un muro in condivisione con la villetta vicina.

    Entrambe le villette sono su 3 livelli, ma entrambi abbiamo civico diverso, ingresso indipendente,non esistono spazio comuni, quindi siamo due villette se cosi possiamo dire bifamiliare completamente indiependenti se non per il setto murario divisorio che passa sulla linea del confine su cui prosegue oltretutto il filo della recinzione.

    Posso accedere al bonus anche solo di impianto senza coinvolgere il mio vicino?

    Grazie

    Andrea

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      le 2 unità immobiliari devono essere, come pare, funzionalmente indipendenti (luca, acqua, gas, riscaldamento) e avere ingressi autonomi. Se così è allora lei può accedere al superbonus in maniera indipendente senza che il suo vicino sia coinvolto.

  • Lucas ha detto:

    Salve,

    innanzitutto complimenti per la sua preparazione sull’argomento e la disponibilità che mostra verso molti!

    Vorrei farle 3 domande:

    • In caso di ecobonus al 110%, facendo la coibentazione delle superfici (cappotto + isolamento del tetto), ho a disposizione un budget di 50K (sono unità immobiliare autonoma). Volendo procedere alla sostituzione degli infissi, il totale di spesa (degli infissi), erode il budget dell’isolamento (50K) oppure c’è un budget dedicato (60K) con importo a mq? Faccio questa domanda, perchè in rete ho letto entrambe le cose, ma sul vostro sito indicate la seconda (60K). 2 ditte che mi hanno proposto i lavori, mi indicano 2 cose diverse, la prima mi fa rientrare gli infissi nei 50K, la seconda no e usa i 60K. Chi ha ragione? Dove si trova questa informazione dei vari documenti ufficiali?
    • ho un chiller aria-acqua da 2 anni (ma non funziona bene e ha da un pò qualche problema) e sto beneficiando della detrazione al 50%. Sarebbe possibile, rinunciando a queste detrazione sostituire il chiller e quindi usare il budget di 30K messo a disposizione per gli impianti?
    • volendo installare una VMC, in quale budget ricadrebbe? Isolamento (50K), impianti (30K) o altro?

    Grazie in anticipo per le sue risposte.

    Buona giornata

    Luca

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      Per gli infissi la detrazione massima è di 60.000 €, a sé stante rispetto all’isolamento termico. Essendo 60.000 € il massimale di detrazione e 110% la % di detrazione vuol dire che il massimale di spesa è di circa 54.545 €

      Può sostituire l’impianto termico o parte di esso anche se sta ancora beneficiando di precedenti detrazioni fiscali

      La VMC non rientra nel 110% a tal proposito può vedere la parte del webinar ANIT del 4 novembre 2020 dove si è parlato di questo punto

  • lamberto lotti ha detto:

    Buona sera.
    Io e mia moglie siamo cointestatari di una palazzina composta da 4 unità immobiliari.

    Vorremmo intervenire sul fabbricato con interventi antisismica e cappotto termico.

    Potremo beneficiare del super-bonus.

    Grazie

  • vincenzo ha detto:

    Salve, volevo sapere se fosse possibile fare una coibentazione del tetto condominiale usufruendo dell’ecobonus al 110%.
    Il problema è che l’amministratore si oppone perchè ritiene che qualora ci fossero alcuni condomini non in linea con la regolamentazione dell’immobile (visure ecc..) potrebbero esserci in futuro rischi di eventuali richieste economiche.
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, la prima cosa da verificare è se il sottotetto condominiale è abitabile e riscaldato.
      Nel caso non lo fosse, e ci fosse quindi il classico solaio “freddo” allora la coibentazione del tetto non rientra nel superbonus 110%.
      Per quel che riguarda problemi di difformità dei vari alloggi: per i lavori sulle parti comuni il problema può nascere solo se l’abuso è presente sulle parti comuni.
      Se invece gli abusi sono all’interno degli alloggi, allora i lavori sulle parti comuni non corrono alcun rischio di possibile contestazione.

  • alessandro ha detto:

    buon giorno,

    io e mio marito siamo proprietari ognuno per l’intero di due fabbricati attigui, in uno ci abitiamo con la famiglia mentre l’altro è in uso gratuito ai nostri genitori. I due fabbricati attigui sono catastalmente indipendenti con impianto di riscaldamento, elettrico, idrico ecc. tutti indipendenti. L’unico neo è il contratto di allacciamento alla rete elettrica, fino a luglio ne avevamo uno solo per entrambi i fabbricati, ora alla luce del decreto abbiamo richiesto l’installazione del contatore anche nella seconda unità abitativa in previsione di usufruire del bonus. Si chiede se tale mancanza è causa ostativa al bonus oppure se l’installazione del contatore prima dell’inizio dei lavori ci permette di poter usufruire del bonus fiscale.

    grazie

    saluti

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se riuscite a rendere le 2 unità abitative funzionalmente indipendenti (vale a dire luce, acqua, gas e riscaldamento) e siccome hanno ingressi autonomi potete accedere al superbonus come se fossero 2 unità distinte.

      Il fatto che al momento non vi sia l’indipendenza funzionale (per il contatore elettrico) non vi impedisce comunque di accedere al superbonus: in tal caso invece che di 2 unità distinte potreste accedere come condominio minimo (edificio con 2 o più unità immobiliari) dato che comunque le proprietà sono separate fra loro (una suo marito e l’altra lei).

  • Nunzio Guglielmo ha detto:

    Buongiorno, ho una casa singola a quota + 5,50 rispetto alla strada.Per esigenze della mia compagna invalida, ai sensi della L.13/89 ho annesso una struttura con ingresso che funge anche da garage ed ammezzato, il tutto inglobante un ascensore. Casa originaria e corpo annesso costituiscono una singola unità catastale, entrambi sono riscaldati da caldaia in atto a metano. Desidero sapere se realizzando il cappotto ad ingresso – garage, ammezzato ed a tutto il resto, istallando cadaia a condensazione ed impianto fotovoltatico posso fruire dell’ecobonus 110% anche per la sostituzione delle vecchie basculanti e del portoncino d’ingresso con basculanti e portoncino coibentati.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, in linea generale le porte di ingresso rientrano nel 110%. Per i basculanti: se i locali dove sono presenti hanno l’abitabilità e sono riscaldati allora si, altrimenti non rientrano nel 110%.

  • Antonino TESTA ha detto:

    Buongiorno, per conto di mio nipote, pongo il seguente quesito:

    proprietario di una villetta unifamiliare costruita nel 2013 senza aver beneficiato di nessun precedente ecobonus, può utilizzare il superbonus 110% per fare il cappotto termico, sostituire la caldaia con una pdc e mettere il fotovoltaico e le batterie d’accumulo?

    L’architetto che gli ha progettato la casa gli ha riferito che, essendo non ancora trascorsi 10 anni dalla costruzione, non può beneficiare delle agevolazione del superbonus.

    Questa indicazione non l’ho riscontrata da nessuna parte, anzi, la Circolare n. 24/E della AdE indica che possono usufruire del Superbonus 110% le unità residenziali che siano conformi urbanisticamente e catastalmente alla data della conversione in legge n. 77/2020 del D.L. n 34 del 19 maggio 2020.

    E’ corretta l’indicazione dell’architetto?

    .

    • Ecostili ha detto:

      Salve, non mi risulta che si debba aspettare 10 anni per cui ha tutte le possibilità di accedere al 110% ovviamente se si rispettano le norme tecniche previste.

  • Francesco ha detto:

    Buonasera, in una villetta con soffitta non abitabile ma riscaldata e collegata al piano terra da scala può essere considerato intervento trainato il cambio d’uso a piano abitabile portanto in detrazione gli oneri di urbanizzazione, le spese progettuali e l’apertura di velux?

    L’intervento trainante sarebbe la sostituzione della caldaia a gpl con la pompa di calore

  • CARLO NAPOLITANO ha detto:

    Salve, sono proprietario di una villetta bifamiliare, nel 2017 ho effettuato la sostituzione degli infissi e sto usufruendo della detrazione del 65% , posso accedere alla richiesta del superbonus 110% per installazione di impianto fotovoltaico, sostituzione caldaia e cappotto termico ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se si tratta di una edificio con più di 1 unità immobiliare e unico proprietario allora non si può accedere al superbonus 110%.

  • Giorgio Marchetti ha detto:

    Buon giorno,sono mesi che mi sto attivando per avere informazioni chiare sull’ecobonus 110%,ho poi trovato un’azienda che mi garantiva la totale disponibilità per l’intervento:condominio 30 appartamentidi 7 piani,assumendosi loro la totale copertura degli interventi:cappotto termico,nuova o nuove caldaie,infissi,e fotovoltaico almeno sufficiente per le parti condominiali. Dopo qualche tempo,negli ultimi colloqui mi hanno detto chiaramente che non possono sostenere loro tutti i costi , che ogni condomino deve anticipare una somma x per iniziare i lavori e che poi tale somma non sarà restituita ma andrà eventualmente ad integrare una percentuale di spesa che deve essere sostenuta dai condomini e che potrà essere considerata attorno al 15% per ogni condomino,e che a loro pare anche poco dato l’intervento che andrà ad essere eseguito .Naturalmente loro beneficiaranno dei bonus 110% che andranno a scontare con Banche o altri Istituti finanziari.

  • Aurora ha detto:

    Buonasera

    Il nostro condominio vorrebbe usufruire del bonus, infatti avremmo la caldaia cambiata 6 anni fa da cambiare e vorremmo fare anche il cappotto. L’amministratore ci ha detto a settembre che potevamo accedere al bonus, poi al controllo ci ha detto che non è possibile in quanto stiamo ancora scaricando il costo della caldaia. Se non possiamo sostituire la caldaia come elemento trainante del bonus 110 possiamo comunque accedervi solo con “l’elemento” cappotto?

    Grazie per l’attenzione.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì potete accedere al 110% con il solo cappotto ovviamente se l’intervento permette il miglioramento di 2 classi energetiche come richiesto dalla norma.

  • MARIO ZAPPALA' ha detto:

    posso usufruire dell’ecobonus se i lavori vengono effettuate da due ditte, una che fa gli interventi fotovoltaico, caldaia , pompa di calore e l’altra per gli infissi? Grazie

  • Calogero ha detto:

    Salve, senza la certificazione di agibilità posso usufruire del bonus 110%?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, è necessario produrre una Segnalazione Certificata di agibilità entro 15 giorni dalla fine dei lavori.

      • Calogero ha detto:

        Buongiorno, mi scusi volevo porre un’ultima domanda:

        devo ristrutturare un immobile uni proprietà, posso usufruire delle detrazioni 50% per ristrutturazione edilizia e ecobonus 110% ?

        Grazie

  • Alfonso Beretta ha detto:

    Ma mi stavo chiedendo su una sola casa (villettina) di proprietà con unico proprietario la legge permette il superbonus 110% per lavori su parti quali tetto, facciate esterne (trainanti) ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve sì ma occorre rispettare alcune condizioni fra le quali:
      1) isolamento realizzato su almeno il 25% della superficie disperdente lorda
      2) miglioramnto di 2 classi energetiche
      3) l’isolamento del tetto rientra nel bonus soltanto se la parte sottostante (sottotetto) è abitabile e riscaldata

  • Cristina ha detto:

    Buongiorno,

    vorrei sapere se è obbligatorio redigere la redazione diagnosi energetica non aderendo al Superbonus 110% ?

    Grazie

  • vittorio ha detto:

    ,per la coibentazione tetto le tegole rientrano nel 110.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, al momento non c’è una risposta certa, si attendono (anche per altri punti da chiarire) le risposte ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

  • egdo ha detto:

    Buongiorno a tutti, sono proprietario di una bifamiliare costruita negli anni 70,vorrei ristrutturarla completamente , usufruendo del bonus 110 fin dovè possibile. in linea generale le cose sono chiare ma mi sorge un dubbio. allo stato attuale il fabbricato è provvisto al piano terra di un portico con copertura piana ad uso terrazza al piano primo; il portico è libero su due lati ed è locale non riscaldato ovviamente. Il programma prevede una ristrutturazione generale e per una divera disposizione dei locali ho intenzione di spostare la cucina nel portico tamponandolo con infisso a vetro a tutta parete. urbanisticamente il portico è un ampliamento e nuovo luogo riscaldato. da tenere presente che siamo in area col vincolo paesaggistico ma abbiamo il parere favorevole della soprintendenza sia per la tamponatura del portico sia il montaggio dei pannelli fotovoltaici in copertura. la struttura attuale presenta fenomeni di instabilità rilevando a vista cedimenti differenziali, le colonne in laterizio son lesionate in mezzeria ed entrambi i solai in laterizio presentano fessurazioni sulla soletta e sfondellamento della pignatta, comunque la struttura va demolita e ricostruita , strutturalmente indipendente dalla u.i.in muratura, TUTTO ciò èun ampliamento di volume, raffigurabile in nuova costruzione e quindi vorrei sapere come posso usufruie del superbonus110-grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve

      l’Agenzia delle Entrate con la risposta 286/2020 ha stabilito che:

      “… Inoltre, nel caso di interventi di ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”

      ed inoltre:

      “… Ai fini delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (“ristrutturazione” e “ampliamento”) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi”

  • Alessandro ha detto:

    Buona Sera,
    tra tutti gli articoli letti e le risposte date questo sito offre le migliori risposte.
    Abito in un condominio di 14 unità, a breve l’assemblea delibererà la sostituzione della caldaia da gasolio a metano.
    All’interno del Bonus 110% posso collegare l’abbassamento dei controsoffitti del mio appartamento e la sostituzione della porta blindata ( il mio appartamento ha l’entrata diretta dal giardino condominiale)?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì tenendo conto che per l’abbassamento dei controsoffitti deve rispettare comunque i limiti di altezza previsti dalla norma (2,70 m con deroga fino a 2,60 m) e che il portoncino deve rispettare i limiti di trasmittanza anch’essi previsti dalla norma.

      P.S.: la ringrazio per il giudizio positivo sul nostro sito. Le chiedo, qualora volesse, di condividere i nostri articoli in modo che possano raggiungere un pubblico più ampio.

  • Paolo ha detto:

    Salve.ho una villa con giardino con entrata cancelletto davanti più cancello dietro.e composta su 2 piani e accatastata 2 immobili.sotto c e piano seminterrato dove c e caldaia centralizzata. Sono unico propietario .posso utilizzare 110%.?.grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se ci sono 2 unità immobiliari che non sono funzionalmente autonome (dato che c’è la caldaia centralizzata) e unico proprietario allora non si può accedere al superbonus.

  • Luca ha detto:

    È possibile, per favore, non ricevere più notifiche sulla mail per ogni commento? Ho cliccato più volte su annulla iscrizione ma non va a buon fine. Grazie
    Luca
    [email protected]

  • pasquale ha detto:

    salve vivo in condominio di 15 unità, chi si è pres3entato per poter effettuare i lavori ha spiegato che ci occorre il cappotto, e sarebbe un lavoro trainanti , poi dice che per i lavori di cambio imposte finestre e balconi non sono trainati , forse ci potrà essere dentro al 110% il cambio caldaie ,da quello che ho letto quì sulla vostra pagina , cappotto e imposte sembra che viaggino insieme ,la mia domanda che ho fatto al geometra presente in riunione condominiale ,che criterio usano per capire di che spessore debba essere il cappotto ? Mi ha risposto in base le misure del condominio e e dai metri degli appartamenti ,so che ci vogliono tecnici per fare un esame termico , non il metro. Ha poi detto che circa la metà del bonus va speso per i tecnici che vengo a fare i rilevamenti , tutto questo mi da pochissima fiducia , perché non chiede soldi per la misurazione del condominio e degli appartamenti , mentre altri chiedono un minimo di circa 300 piu iva ad ogni condomino , e se poi viene accettato il loro preventivo i 300 euro li possiamo detrarre ,ho la testa piena di cose sentite ma nessuna è uguale a cio che avete scritto grazie , spero di poter ricevere vostra gradita risposta via e mail a [email protected]

    • Ecostili ha detto:

      Salve, andiamo per ordine.

      1) se il condominio effettua un intervento trainante (cappotto e/o sostituzione caldaia centralizzata) allora si possono detrarre al 110% anche altri lavori come infissi, ecc.
      2) per gli infissi è previsto un massimale di detrazione che è pari a circa 54.500 € per ogni unità abitativa
      3) lo spessore del cappotto deve essere definito dal progettista per capire quale spessore è necessario per rispondere ai vari requisiti (2 classi energetiche, requisiti minimi, ecc.)
      4) il ruolo principale in tutto questo contesto è quello del progettista e direzione lavori: le parcelle dipendono da varie componenti, le spese per i tecnici si possono detrarre al 110%

  • giancarlo ha detto:

    salve non ho capito chi spetta le pratiche per lasciare il credito d,imposta per il cappotto all,impresa e siccome devo cambiare la caldaia con la cessipone del credito chi mi segue grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, dopo i lavori occorre che un tecnico asseveri i lavori e invii (telematicamente) la documentazione all’ENEA che risponderà in merito alla pratica inviata.
      Se la risposta è positiva, rilascerà il credito di imposta.

  • santo Danieli ha detto:

    salve
    nel condominio in cui abito si vuole realizzare il cappotto, intervento trainante di altri lavori e l’ingegnere che ci ha illustrato l’intervento sostiene che si può avere il 110 solo per il cappotto ma non per il rifacimento (stuccatura e verniciatura di cornicioni parapetti insistenti sulle facciate e parti di queste che non vengono isolate con il cappotto cosiddette parti fredde) delle facciate ma che per questi interventi possiamo avere la detrazione del 50%, Ragionando un po mi appare un po equivoca tutta la faccenda dato che stando a quanto letto nell’opuscolo del sole24ore si descrive con un esempio che il cappotto è trainante ed estende la detrazione anche ai lavori di completamento della facciata, quale è secondo lei la corretta interpretazione?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se si interviene su parti non riscaldate come ad esempio i cornicioni non è logico aspettarsi di fare rientrare questi lavori in un bonus previsto per la riqualificazione energetica. Ricordo che per quel che riguarda il rifacimento delle facciate è in vigore, al momento fino al 31.12.2020, il bonus facciate che prevede una detrazione del 90%.

      • sonia ha detto:

        buongiorno concordo con l’analisi ma ricordiamoci che il bonus facciate vale solo per zone di PRG di tipo A e B e ne restano esclusi tutti i condominii di periferie che ricadono in zone C !!! tanto per essere chiari!

  • Francesco ha detto:

    Buongiorno, nel caso di 2 unità abitative di bifamiliare con ingressi indipendenti ma impianto di riscaldamento centralizzato, i tetti di spesa sono 30.000€ cad. per sostituzione di impianti di climatizzazione e 50.000€ cad. per isolamento? o 20.000€ cad. per imp.clim. e 40.000€ cad. per is. termico, come se si trattasse di un condominio minimo?

  • monica ha detto:

    buonasera
    se volessi cambiare caldaia mettendo caldaia con pompa di calore e fotovoltaico. se sul tetto di casa ci fosse eternit e il fotovoltaico lo installo sul un altro tetto quindi non tocco il tetto principale dove c è eternit posso accedere al bonus del 110?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, consideri che decreti precedenti al superbonus prevedono incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici con contestuale rimozione dell’amianto.

  • Fabrizio ha detto:

    una domanda di approfondimento che non ho ancora capito… io ho dovuto cambiare la caldaia a gas a novembre lo scorso anno e ho installato una gas a condensazione classe A che ho iniziato a detrarre nel 2020. Se la dovessi sostituire con una pompa di calore rifacendo contestualmente tutto l’impianto di riscaldamento (e nell’ipotesi di scalare le due classi energetiche) rientrerebbe nel 110% oppure no? è un limite aver cambiato la caldaia lo scorso anno? è un limite il fatto che ho la detrazione in corso? Grazie mille!!!

    • Ecostili ha detto:

      Salve, dal punto di vista normativo non è un limite, può farlo. Occorre capire se riesce a migliorare di 2 classi energetiche e inoltre sostituire una caldaia che non ha nemmeno 1 anno a me pare eccessivo.

      • Fabrizio ha detto:

        Grazie mille!!! capisco il punto ma senza cambiare il generatore non si rientra nell’Ecobonus… La mia volontà sarebbe quella di ristrutturare completamente casa (cappotto compreso) passando totalmente all’elettrico pertanto scalare le 2 classi non dovrebbe essere un problema. Secondo lei dovrei fare qualche comunicazione per la rinuncia alle detrazioni sulla caldaia che vado ad eliminare?

      • Roberto ha detto:

        Check your email to confirm your subscription.

        Buongiorno
        mi sembra di aver letto da qualche parte che non è possibile accedere al superbonus 110% se ho in corso un recupero irper del 50% della spesa sostenuta per sostituzione della caldaia effettuato nel 2016
        E’ vero ?
        Grazie

  • emanuele ha detto:

    Buongiorno,
    vivo in una villetta a schiera con cancello e vialetto comune dal quale si accede alla mia abitazione.
    Ho diritto al superbonus 110% da usufruire privatamente o viene considerato come condominio?
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se è presente un vialetto comune allora viene considerato condominio.
      Per queste situazioni è possibile che ci saranno delle successive precisazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

      • Antonino ha detto:

        Salve Ecostili
        La mia situazione è analoga a quella del Signor Emanuele. Ma oltre ad avere ingresso in comune a differenza degli altri due villini ho un ingresso autonomo (portoncino) su una stradina pubblica, regolarmente autorizzato dal Comune, e costruito ovviamente qualche anno dopo la realizzazione del villino o del complesso. Rientrerei comunque nel superbonus in modo autonomo o sempre come condominio avendo solo io questo accesso autorizzato?
        Grazie.
        Inoltre Per villette a schiera cosa si intende di preciso. Sono quelle tutte adiacenti tra loro oppure anche un complesso con ingresso in comune di soli 3 edifici unifamiliari collegati tra loro solo da delle travi vicine al tetto e sprovviste di un regolamento condominiale, deve considerarsi come un condominio a tutti gli effetti?
        Grazie.

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          se ha un ingresso autonomo che dà direttamente sulla strada pubblica allora può accedere al supebonus in modo autonomo.
          Il caso dei 3 edifici unifamiliari, se sprovvisti di ingresso autonomo, ricade nel contesto del condominio minimo (da 2 a 8 unità)

          • Antonino ha detto:

            Grazie
            I 3 edifici hanno un ingresso autonomo dal quale però si accede dal vialetto in comune. Sarebbe considerato sempre un condominio?
            Se fosse considerato comunque un condominio, avendo solo io dall’altro lato un confine con una distinta e altra stradina pubblica con ingresso a portoncino autonomo, potrei comunque usufruire del superbonus? Oppure non potrei comunque accedervi essendo in un presunto condominio?
            Grazie

          • Ecostili ha detto:

            Salve, se la sua unità immobiliare ha un ingresso che dà direttamente sulla pubblica via viene considerato come abitazione unifamiliare.

  • Pino ha detto:

    Buonasera,
    vivo in una casa con 3 unità immobiliari, una intestata a me, una a mio fratello e una in comproprietà al 50% tra me e mio fratello.
    1) possiamo applicare il superbonus all’intero edificio o l’unità in comproprietà crea problemi?
    2) tralasciando il problema comproprietà, di fatto è un condominio minimo, giusto? Le unità devono essere “funzionalmente indipendenti”?
    Perche se tutte le unità dei condomini devono avere accesso indipendente nessun condominio in Italia può fare lavori, hanno tutti il vano scale in comune.
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      1) sì potete rientrare nell’ecobonus 110% in quanto non si tratta di unico proprietario
      2) sì è un condominio minimo di 3 unità immobiliari che non devono essere funzionalmente indipendenti

  • Andrea ha detto:

    Salve, se io nel 2020 ho ristrutturato usando la detrazione per ristrutturazione al 50%(no ecobonus e no conto termico), nel 2021 posso comunque accedere all’ecosismabonus al 110 o è una discriminante che mi fa perdere il diritto ad utilizzarlo?
    Grazie

  • Andrea ha detto:

    Buonasera Ecostili

    Ho una palazzina su 3 livelli con sottotetto non abitabile e riscaldato, e livello interrato, anch’esso riscaldato ma non abitabile, non ho le condizioni per renderlo abitabile, casa realizzata nel 2000 prima della legge che vieta di riscaldare i locali non abitabili,

    cosa devo fare per poter accedere al bonus, premetto che cambierei solo impianto, solo la macchina ovvero la pompa di calore per acs e riscaldamento,mantrerei i corpi scaldanti.

    Il tecnico mi dice che devo chiudere/ togliere il riscaldamento nei locali non abitabili(ripeto che non ho la possibilità di renderlo abitabile x mancanza di requisiti tecnici raggiungibili)

    , altrimenti non mi assevera nulla, confermate? quindi per essere a norma e sfruttare il 110 rischio di poter solo riscaldare il piano primo,l’unico abitabile

    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      se non è abitabile non ha senso che sia riscaldato, quindi deve riportare a norma i locali non abitabili eliminando il riscaldamento.

  • Francesco G. ha detto:

    Buongiorno,
    l’immobile su cui vorrei intervenire è allacciato alla rete gas ed ogni stanza è raggiunta da adduzione gas con apposito rubinetto per stufa.
    Le stufe sono state rimosse dai precedenti proprietari, quindi mancano gli elementi terminali dell’impianto di riscaldamento. Per accedere al superbonus 110 quella allo stato attuale è una condizione sufficiente o sarebbe prima necessario ripristinare le stufe all’interno delle singole stanze?

    Grazie mille

  • Filippo Giannini ha detto:

    Comprendo che ad oggi il bonus ristrutturazione al 50% sul massimale di 96k di spese è in scadenza al 31 dicembre 2020. Presupponendo un inizio lavori nel 2020 e fine lavori 2021 per usufruire del bonus per l’intero importo attualmente ammissibile é necessario ricevere e pagare fatture emesse entro il 31dic20 per 96k entro il 31dic20? O l’importo dei lavori per 96k si può pagare a cavallo dei due anni (es. 48k fatture emesse e pagate nel 2020 e 48k fatture emesse e pagate nel 2021)? Il tema si pone perché al momento l’agevolazione è prevista concludersi al 31dic20. Grazie per l’aiuto.

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      le date previste per i vari bonus si riferiscono alle spese sostenute quindi alle date dei pagamenti delle fatture.
      E’ probabile, anche se nessuno può dirlo con certezza ora, che il bonus ristrutturazione venga prorogato, come è avvenuto già negli anni scorsi.

  • Cristian ha detto:

    Buonasera Ing/Arch/Geom

    Volevo capire la mia situazione, ho una villetta su 4 piani, 3 abitabili e il seminterrato con bagno, ma che nella legge 10 originale non era riscaldato; come mi risulta che tutti seminterrati o interrati taverne (o mansarde) sappiamo non devono essere riscaldati se non abitabili .

    Successivamente ho allacciato al mio impianto radiatori a parete anche nel siminterrato 3 radiatori, quindi il mio riscaldamento è totale con caldaia sostituita a condensazione del 2010 circa, la casa è del 2000 (cappotto non realizzabile xke ho mattone faccia a vista).

    Siccome per accedere all’ecobonus volevo optare per pompa di calore efficiente serramenti di alto livello e fotovoltaico, volevo capire come mi è stato indicato che essendo il seminterrato/interato non abitabile anche se direttamente collegato al piano terra e ai superiori da scala debba considerarlo senza riscaladamento, ovvero prima che il tecnico mi valuti la fattibilità del salto di 2 classi devo smantellare i caloriferi (o cmq dare sicurezza al tecnico che verranno tolti) al piano seminterrato/interrato e nel nuovo impianto che metterò dove cmq mantengo i caloriferi devo solo riscaldare i piani abitabili, e quindi non rimontare più i caloriferi altrimenti in potenziale controllo futuro mi annullano il bonus 110%, con sanzioni…ecc…

    Quindi questo bonus mi porterebbe a eliminare il riscaldamento che attualmente ho nel mio seminterrato?

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      fossi in lei considererei l’ipotesi di rendere abitabile il seminterrato.
      Alcune Regioni, al fine di incentivare il recupero dei seminterrati, prevedono tariffe agevolate per i contributi di costruzione.

      • christian ha detto:

        Nel mio caso non è possibile perché non ci sono requisiti raggiungibili.

        Quindi conferma quanto da me detto? Ovvero che sia nell analisi ante (dovrei smantellare o comunque sostenere che toglierli l’impianto per non essere fuori norme edilizie) e sopratutto nel futuro impianto post ecobonus non dovrò aver riscaldato l’interrato

      • Criztian ha detto:

        Non avendo i requisiti per renderlo abitabile, mi conferma quanto detto sopra?

        ovvero che se installo riscaldamento nuovo (anche solo pompa di calore mantenendo tubi e caloriferi) devo togliere incaloriferi nell interrato x non incappare nelle sanzioni previste dal bonus 110% grazie

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          sì, la conformità urbanistica e catastale è un prerequisito che deve essere considerato prima di tutti gli altri elementi.

  • Laura Longoni ha detto:

    Buongiorno,

    io e il mio compagno siamo proprietari di una villetta bi-famigliare. Ognuno ha intestato il proprio appartamento, stesso ingresso e stesso impianto di riscaldamento.
    vorremmo fare il cappotto termico, la sostituzione degli infissi e il riscaldamento a pavimento.
    Possiamo beneficiare ognuno del proprio bonus del 110% con i rispettivi tetti massimi oppure avendo lo stesso ingresso e lo stesso impianto non possono essere considerati due distinti immobili?

    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      se sono accatastati separatamente, ricadete nella situazione del condominio “minimo” (quando si è oltre 1 unità abitativa).
      Potete quindi usufruire dell’ecobonus, per quel che riguarda i massimali nel caso del cappotto avreste a disposizione 40.000 € per ciascuna unità abitativa.

      • Laura ha detto:

        grazie mille, ma ancora non mi è chiaro. Provo a spiegarmi meglio: stessa villetta, stessi impianti, due appartamenti ognuno intestato a persone diverse. Il cancello di ingresso è lo stesso, all’appartamento al piano superiore si accede tramite scala esterna. Per quanto riguarda il cappotto termico sull’intera casa abbiamo diritto ognuno a 40.000 di massimale, ma se in ognuno dei due appartamenti togliessimo i caloriferi per sostituirli con il riscaldamento a pavimento e sostituissimo gli infissi per un totale di 80.000 euro ad appartamento, avremmo diritto ad massimale di 96.000 euro per appartamento quindi entrambi potremmo far rientrare quegli 80.000 euro ciascuno nel proprio bonus 110% ?
        Un’altra domanda: la villetta non rientra nelle zone A e B necessarie per poter usufruire del bonus facciate, ma se facciamo un lavoro trainante (cappotto termico) a quel punto abbiamo diritto al bonus facciate oppure no?
        Spero di essere stata chiara
        grazie mille
        Laura

        • Ecostili ha detto:

          Salve, nel suo caso i massimali di spesa sono:

          cappotto : 40.000 per unità abitativa
          impianto di riscaldamento: 20.000 per unità abitativa (comprende tutto: caldaia, tubazioni, riscaldamento a pavimento)
          infissi: 54.545 per unità abitativa (per infissi è la DETRAZIONE massima di 60.000 €

          il bonus facciate non è collegato al bonus 110%, se non siete zona A e B allora non potete beneficiare del bonus facciate.

        • Ecostili ha detto:

          Salve, nel suo caso i massimali di spesa sono:

          cappotto : 40.000 per unità abitativa
          impianto di riscaldamento: 20.000 per unità abitativa (comprende tutto: caldaia, tubazioni, riscaldamento a pavimento)
          infissi: 54.545 per unità abitativa (per infissi è la DETRAZIONE massima di 60.000 €)

          il bonus facciate non è collegato al bonus 110%, se non siete zona A e B allora non potete beneficiare del bonus facciate.

      • Pino ha detto:

        Anche nel caso di unità senza accesso separato e non autonome dal punto di vista termico?

  • dolores ha detto:

    buonasera ho la seguente situazione, ho tre unità immobiliari con scala ed ingresso in comune su tre livelli (piano terra , primo e secondo) di cui due definiti con relativi impianti di riscaldamento e intestati a due distinte persone mentre il terzo proprietario risulta ancora al rustico .
    In questo caso c’è il condominio ma come s’interviene sulle parti comuni? si esclude quello di sopra?
    Grazie

  • Cristiano ha detto:

    Buongiorno Architetto,
    sono proprietario di una abitazione unifamiliare su due piani (terra e primo) composta da un A/3 ed un piccolo magazzino C/2 pertinenziale all’interno del medesimo corpo di fabbrica.
    Il Comune ha già approvato un progetto di ristrutturazione totale (senza aumento di volume dalla sagoma esistente) che consiste nella creazione di due garage C/6 ed un ufficio A/10 al piano terra e due appartamentini A/3 al piano primo. Ora devo iniziare i lavori ma per gestire al meglio la fase di preventivi vorrei avere alcune delucidazioni:
    1) devo considerare lo stato catastale iniziale (abitazione unifamiliare) o finale (2 appartamenti, 2 garage ed un ufficio) per capire quali interventi trainanti applicare per accedere al Superbonus 110%?
    2) una volta stabiliti i massimali relativi agli interventi trainanti (esempio per unifamiliare € 50.000 per cappotto e € 30.000 per impianto termico totali € 80.000) i massimali per gli interventi trainati (esempio la spesa per gli infissi) sono compresi negli € 80.000 o vengono aggiunti (ed in questo caso in quanto consistono)?
    3) visto che frazionerò il fabbricato i lavori agevolabili col Superbonus 110% sono solamente quelli relativi alle porzioni residenziali riscaldate (i 2 appartamenti ) e loro pertinenze (i 2 garage), escludendo quindi la porzione ad uso ufficio o visto che questo viene ricavato da un edificio unifamiliare posso considerarli all’interno dei massimali calcolati come al punto precedente?
    Grazie per l’attenzione e buon lavoro.

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      le suggerisco di avviare e completare i lavori per il cambio di destinazione (con conseguente modifica della categoria catastale) e frazionamento.
      Una volta completata questa fase potrà avviare l’iter relativo ai lavori per il superbonus.

  • Giulia ha detto:

    Buongiorno,
    dato un condominio di 28 unità (23 appartamenti e 5 negozi), si decide di effettuare l’intervento trainante dell’isolamento termico.
    Fermo restando che in questo modo il condominio riesca a fare il salto delle due classi energetiche richiesto per accedere alle detrazioni, i singoli condomini vorrebbero effettuare degli interventi trainati, come ad esempio sostituzione infissi, caldaie, installazione di schermature solari.
    Quale diventa il limite di spesa?

    Se il totale per il cappotto è ho 40’000 € x 8 + 30’000 x 20, da ripartirsi come detrazione sulle singole unità in base ai millesimi, il condomino deve far rientrare le spese trainate “nella sua parte” o il massimale aumenta?

    Per il fotovoltaico invece ho un massimale a parte che posso sommare, corretto?

  • Simona ha detto:

    Buonasera ho un problema…. Non riesco a capire se posso rientrare nel 110%…. Ho comprato casa nel centro storico attualmente classe F farò dei lavori di ristrutturazione totale…. Essendo un palazzo di sole 3 unità abitative e quindi non rientrando come condominio ed essendo accatastata casa popolare possiamo accedere??????…… Grazie anticipatamente per la risposta

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      sì, potete accedere se fate dei lavori sulle parti comuni in quanto se si ha più di 1 unità abitativa si viene considerati condominio “minimo”.

  • Stefano ha detto:

    Buongiorno,
    vi chiedo se, per chi avesse provveduto in passato a dotarsi di cappotto termico e caldaia a condensazione e volesse installare un impianto fotovoltaico, puo’ beneficiare della detrazione al 110%
    grazie e saluti

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      solo con il fotovoltaico non si accede al superbonus in quanto il fotovoltaico non è un intervento “trainante”.
      Può installare il fotovoltaico e detrarlo al 50%.

  • rosario ha detto:

    Buongiorno, ho un dubbio sullo sconto in fatture. quando si parla dello sconto in fattura del 100% s’intende anche l’iva vero?
    faccio un esempio io il seguente prospetto 100 euro lavori +10 iva , quando effettuo lo sconto in fattura diventa 90 + 10 ho lo applico sul totale e diventa 100 compreso iva?
    in sostanza il committente non deve anticipare l’iva come qualcuno sta asserendo, mi potete segnalare qualche riferimento normativo in merito? grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      se fa dei lavori per 10.000 € la fattura sarà di 11.000
      Questo importo di 11.000 € lei potrà detrarlo o cederlo

  • Alex ha detto:

    Buongiorno, volevo sapere in quale parte del Decreto è specificata la necessità di avere la Relazione tecnica integrata di conformità catastale e urbanistica

    • Ecostili ha detto:

      Premessa: nessuna delle norme riguardanti il superbonus pone conformità urbanistica e agibilità quale condizioni direttamente necessarie per ricorrere a questa agevolazione.

      Detto questo occorre però aggiungere che i lavori del superbonus prevedono di norma una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Al termine dei lavori andrà quindi presentata una segnalazione certificata di agibilità. Anche per interventi “minori” sottoposti a CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) non è escluso che sia necessaria la segnalazione certificata di agibilità.

  • emanuele ha detto:

    Buongiorno, vorrei un informazione.
    L’accesso alla mia villetta a schiera, che si trova all’interno di un complesso di case a schiera è così strutturato: ingresso da cancello comune, percorso pedonale comune, cortile di proprietà esclusiva (indicato su mappa catastale), ingresso unità abitativa. Dato che per accedere alla mia proprietà devo prima passare dal mio cortile, posso usufruire del bonus “privatamente” senza adesione degli altri condomini?

  • Ilenia ha detto:

    Salve io riscaldo casa con una stufa a pellet ad aria da 11kw regolarmente accatastata con libretto di impianto e produciamo acqua calda con boiler elettrico. Vale come impianto termico per l’accesso al nuovo ecobonus?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      se con la stufa riscalda l’intera abitazione allora si considera un impianto termico a tutti gli effetti e può accedere alle detrazioni fiscali

  • Giulio ha detto:

    Buongiorno,

    Se Ante intervento la casa è assimilabile a un condominio con 3 unità immobiliari (con un solo ingresso esterno su scala condominiale) e 2 pertinenze e post intervento ci si trova nella situazione di 2 unità immobiliari condominiali + 1 unità immobiliare funzionalmente indipendente in edificio plurifamiliare con annessa pertinenza (questa parte di edificio ha impianti separati, accesso indipendente e cortile delimitato che da sulla strada) ho due dubbi:
    1- Come si calcolano i massimali?
    2- Per la valutazione degli interventi (25% di superficie disperdente necessaria per il cappotto, APE pre e post) si considera situazione pre o post intervento?

    Grazie fin d’ora per il supporto

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      suggerisco di realizzare prima gli interventi per rendere l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e poi iniziare l’iter per la parte relativa al superbonus.
      Sconsiglio di fare le 2 cose contestualmente.

  • Luca ha detto:

    Salve, dovrei ristrutturare, facendo cappotto, infissi e impianto termico con sostituzione di vecchia caldaia a gasolio. La casa è regolarmente accatastata, ma per la vecchia caldaia non usandola da 12 anni non ho mai fatto libretto usando una pellet ad aria. Visto che il requisito per l’accesso all’econonus è collegato al fatto che l’ambiente sia provvisto di impianto di riscaldamento, si potrebbero avere problemi a dichiarare che si sostituisce una caldaia che però non è registrata al catasto impianti. Ci potrebbero essere dei controlli che poi farebbero decadere ecobonus?
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      una delle prime verifiche che noi facciamo è il controllo del libretto.
      Deve prima regolarizzare questa parte prima di avviare l’iterl dell’ecobonus.

  • SONIA ha detto:

    Buonasera son un architetto ed ho letto molto materiale sull’argomento comprese la circolare n 24/ E , la pubblicazione dell’agenzia delle entrate e guide del settore specializzate, ma rimangono comunque punti focali da risolvere che riguardano noi tecnici:
    1) se un committente mi incarica della valutazione preliminare per ottenere l’ecobonus 110 significa che io devo verificare innanzitutto la legittimità urbanistica dell’immobile, fare sopralluogo, redigere APE, fare una relazione di progetto e l’APE post progetto; se l’immobile per motivi vari non riesce a passare di due classi energetiche, il cliente mi deve pagare direttamente la parcella!! Ma poi lui la può ugualmente detrarre??? perchè non lo leggo da nessuna parte. E se comunque fosse incapiente ?? Esempio un professionista nel regime dei minimi????
    2) Il cliente può usufruire della detrazione per esempio casa unifamiliare cappotto 50.000 euro infissi 30.000 euro climatizzazione invernale 20.000 euro quindi avrei a disposizione un tetto massimo di spesa di 100.000 euro; a questo punto il tecnico redige un progetto e dal computo si evince che occorrono 90.000 euro di interventi.
    Le spese tecniche a questo punto sono calcolate sull’importo lavori di 90.000 euro e sarebbero in totale 15.000 euro ( APE sopralluoghi attestazioni verifiche pratiche edilizie, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, invio enea etc…) a questo punto escono dal tetto massimo previsto??? Il committente deve pagare di tasca propria l’eccedenza???? e se opta per lo sconto in fattura dall’impresa , chi paga le spese tecniche??? Io in quanto tecnico in regime dei minimi non posso fare lo sconto in fattura a meno che poi non trovi una banca che acquista il mio credito.
    E questi sono i dubbi iniziali, secondo me sulle spese tecniche il decreto non è stato molto esaustivo.

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      1) Se a seguito della sua valutazione non si puo’ accedere al superbonus il cliente le paga la parcella ma non puo’ detrarla in quanto non realizza i lavori previsti dal superbonus

      2) i massimali si sommano, non esiste un massimale complessivo

  • Fabrizio ha detto:

    Ponendo di rientrare nel 110%… quali spese del rifacimento del tetto (adiacente a camere abitabili e riscaldate) possono essere detratte al 110%? solo la coibentazione? sul rifacimento totale del tetto a che percentuale corrisponde?
    GRAZIE

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      il rifacimento del tetto lo si puo’ detrarre al 50%
      La coibentazione, se rientra nel superbonus, si puo’ detrarre al 110% altrimenti al 65%

  • STEFANO ha detto:

    Salve,
    sono in procinto di ristrutfurare un immobile rurale, con parziale demolizione ed ampliamento come da ex piano casa del Lazio. Tetti, cappotto termico, infissi, impianto termico, ecc. La casa è munita soltanto di due camini a legna e scaldabagno per acqua sanitaria. È possibile beneficiare dell’ecobonus per gli interventi previsti, magari partendo dall’intervento trainante del cappotto termico? Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      si puo’ pensare di utilizzare sismabonus e ecobonus con demolizione e ricostruzione.

      Gli interventi devono rispettare tutti i requisiti previsti per le singole agevolazioni.

      Per il Sismabonus: la demolizione e ricostruzione deve essere un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente. Di ristrutturazione e non nuova costruzione. Deve inoltre risultare dal titolo (SCIA o Permesso di Costruire) presentato/rilasciato dal Comune.

      Per l’Ecobonus è necessario che nelle unità sulle quali si interviene con la riqualificazione energetica, ci sia già un impianto di riscaldamento.

      Massimali:
      L’agevolazione Sismabonus + Ecobonus consente di detrarre fino all’ 85% su un tetto massimo di 136.000 euro, per ogni unità immobiliare.Se non si può’ accedere al’Ecobonus, il solo Sismabonus prevede un tetto massimo di 96.000 euro.

      • STEFANO ha detto:

        La ringrazio. E per “conservazione del patrimonio edilizio esistente” si intendono pure le demolizioni parziali con incrementi volumetrici? Mi pare di aver compreso che i recenti decreti semplificazioni e rilancio abbiano equiparato la demolizione/ricostruzione in ampliamento con la mera ristrutturazione senza ampliamento, escludendo così la fattispecie di nuova costruzione. Sbaglio? Grazie

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          La demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico può accedere ai bonus solo se l’aumento è dovuto ad “innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.

          Negli altri casi di aumento volumetrico non è possibile acc3edere al bonus.

          Si ha una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate nella risposta 195/2020

  • Giulia ha detto:

    Buongiorno,
    dobbiamo effettuare i lavori in un condominio diviso tra 4 proprietari (uno per ogni appartamento). Le unità abitative sono ai piani primo e secondo, mentre al piano terra si trova il garage, ovviamente non riscaldato.
    Parte degli appartamenti del primo piano si trova a contatto con ambiente non riscaldato, mentre un’altra parte con l’esterno (si viene a formare un porticato).
    Avrei bisogno di alcuni chiarimenti per quanto di seguito:
    1. Effettuando il cappotto termico come intervento trainante sono incluse nella detrazione anche le pareti del piano terra?
    2. Se sono incluse le pareti per garantire la continuità della tecnologia cappotto credo comunque che le finestre di tali locali non riscaldati non possano beneficiare della detrazione, è corretto?
    3. il soffitto del porticato è incluso nella detrazione in quanto l’ambiente dell’unità è a contatto con l’esterno, giusto?
    4. Ho letto in alcuni articoli che sono comprese nella detrazione al 110 le spese per la rimozione dell’amianto, ma non riesco a ritrovare la fonte, sapreste aiutarmi?
    5. Una volta rimosso l’amianto è possibile coibentare il tetto accedendo alle detrazioni al 110? E per le tegole come funzionerebbe considerando anche la necessità di mettere il fotovoltaico sempre sullo stesso tetto?

    • Ecostili ha detto:

      Salve

      1. Effettuando il cappotto termico come intervento trainante sono incluse nella detrazione anche le pareti del piano terra?

      No, precisando che per una questione estetica è opportuno realizzare l’isolamento fino a terra, occorrerebbe scomputare i costi e portare in detrazione solo la parte relativa all’isolamento delle zone riscaldate.

      2. Se sono incluse le pareti per garantire la continuità della tecnologia cappotto credo comunque che le finestre di tali locali non riscaldati non possano beneficiare della detrazione, è corretto?

      Si, è corretto. Si tratta di interventi di riqualificazione energetica e quindi realizzati su locali riscaldati.

      3. il soffitto del porticato è incluso nella detrazione in quanto l’ambiente dell’unità è a contatto con l’esterno, giusto?

      Si

      4. Ho letto in alcuni articoli che sono comprese nella detrazione al 110 le spese per la rimozione dell’amianto, ma non riesco a ritrovare la fonte, sapreste aiutarmi?

      Se si riferisce all’amianto sul tetto, la sua rimozione rientra se fa parte dell’intervento di coibentazione del tetto (che pero’ è valido solo se il sottotetto è riscaldato, cosa che molto spesso non lo è).

      5. Una volta rimosso l’amianto è possibile coibentare il tetto accedendo alle detrazioni al 110? E per le tegole come funzionerebbe considerando anche la necessità di mettere il fotovoltaico sempre sullo stesso tetto?

      La sostituzione delle tegole rientra nel 50%

      • Giulia ha detto:

        Grazie per il riscontro.
        Per quanto riguarda il punto 1, a parte la questione meramente estetica il dubbio sorge poichè la superficie minima su cui intervenire corrisponde al 25% della superficie lorda disperdente dell’intero edificio, ma se come in questo caso l’intero edificio non ci rientra allora devo defalcare la superficie non riscaldata dal mio totale su cui calcolare il 25%? Oppure visto che l’ambiente non è riscaldato quelle pareti non risultano come superficie disperdente?

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          allora: la superficie totale disperdente comprende la copertura orizzontale (o inclinata) quindi tetto o sottotetto, le pareti verticali e le pareti orizzontali inferiori che danno su locali non riscaldati (garage) o verso l’esterno (parete del porticato). Calcolata tutta questa superficie si capisce se l’area dove si intende intervenire è superiore o meno al 25% del totale.

  • rosario ha detto:

    Buonasera, ho due domande :
    1) un appartamento in cui c’è l’impianto di riscaldamento a pavimento, concessione edilizia del 1996, però per incuria ancora l’immobile risulta in corso di costruzione, adesso se provvedo all’accatastamento penso posso usufruire del 110 vero?
    2) situazione di 6 unità immobiliari intestati ad unico proprietario, tutte con impianto di riscaldamento, adesso lui vorrebbe venderne una perchè esiste l’acquirente da tempo. Nel momento in cui vende stando( alla circolare dell’agenzia dell’entrate pag 7) si può intervenire sulle parti comuni dell’edificio (perchè diventa condominio) e quindi a cascata anche su due singole unità e su quella comprata dal nuovo proprietario, vero?
    Grazie in anticipo

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      1) prima deve risolvere il punto legato alla conclusione della costruzione e all’accatastamento, una volta conclusa questa fase potrà iniziare a valutare gli interventi per il superbonus.

      2) Esatto

  • Francesco G ha detto:

    Salve,
    Sarei interessato al rifacimento + isolamento del tetto di una casa indipendente anni ’60.
    Nel caso specifico l’ abitazione ha un sottotetto non praticabile e non abitabile dove si sta in piedi solamente nella parte centrale, camminando sui travetti. A tal proposito ho letto che:
    “Se il sottotetto non è abitabile o, addirittura, non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare poco più di un un’intercapedine, occorre che il tecnico asseveri questa circostanza, ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione.”
    C’è una discriminante dimensionale per far sì che tetto e sottotetto vengano considerati come unicum? Nel caso specifico l’edificio ricadrebbe in tale caso?
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      la situazione che mi ha descritto non ricade nel corpo unico.
      Il rifacimento del tetto non rientra nell’ecobonus ma puo’ rientrare l’isolamento della soletta

      • Alessandro ha detto:

        Salve,
        Mi è stato detto che il rifacimento del tetto rientra nel bonus Sisma quindi nel pacchetto del 110% perché ho una copertura in eternit.
        Non sono stato informato correttamente?
        Tra l’altro sopra il nuovo tetto farei montare anche il fotovoltaico.

        Riguardo al superbonus invece, posso affiancare al termocamino a legna esistente, una pompa di calore aria-acqua nuova facendoci rientrare anche il boiler senza dover rottamare il generatore a biomassa esistente?

        Grazie

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          puo’ beneficiare del sismabonus in caso di demolizione e ricostruzione (anche parziale), quindi è corretto quanto le hanno detto.

          Per il termocamino: in risposta ad un quesito simile (7D), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il generatore esistente deve essere dismesso. Puo’ essere mantenuto solo per produrre acqua calda sanitaria.

  • Alessandro P. ha detto:

    Salve, sono proprietario di una villetta singola suddivisa da piano terra primo piano e sottotetto,che ha bisogno di una ristrutturazione.
    L’idea dei lavori parte principalmente dal rifacimento del tetto che al momento è composto da Eternit fissato su travi senza isolamento, per passare poi al cappotto termico e alla sostituzione degli infissi vecchia concezione.
    Per la parte che riguarda la climatizzazione invece l’idea era di una pompa di calore aria-acqua con fancoil e boiler per l’acs, che al momento è prodotta da scaldabagno elettrico sempre vecchia concezione.
    Il riscaldamento attuale funziona con termocamino a legna aperto con fascio tubiero e termosifoni in ghisa.

    Le mie domande sono(ovviamente per fare rientrare il tutto nel 110%):
    1°- posso montare la pompa di calore e lasciare in funziona anche il termocamino senza doverlo rottamare?
    2°- se è possibile il primo punto, posso farci rientrare anche la sostituzione del termocamino con uno a legna di ultima generazione?
    3°- posso farci rientrare un boiler combinato per ACS e riscaldamento per far lavorare PDC e termocamino insieme?

    Ultima domanda riguarda la conformità ed i requisiti per l’accesso all’ecobonus.
    Leggendo il vostro articolo ho notato che per accedere al bonus non ci devono essere irregolarità inerenti l’abitazione però con l’acquisto della casa si è generata una sanatoria per alcune irregolarità dei vecchi proprietari, i lavori li ho appena aperti con tutti i documenti necessari però devono essere ancora eseguiti.
    Può essere un problema visto che la ristrutturazione con ecobonus ha scadenza di 2 anni? Devo chiudere i lavori della sanatoria prima di aprire i restanti? Scusate la lunghezza del post.

    Saluti
    Alessandro.

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      1°- posso montare la pompa di calore e lasciare in funziona anche il termocamino senza doverlo rottamare?
      La norma parla di sostituzione quindi non si puo’ lasciare il generatore esistente.

      2°- se è possibile il primo punto, posso farci rientrare anche la sostituzione del termocamino con uno a legna di ultima generazione?
      No

      3°- posso farci rientrare un boiler combinato per ACS e riscaldamento per far lavorare PDC e termocamino insieme?
      Se installa una pdc le suggerisco di utilizzarla anche per produrre ACS

      Per quel che riguarda la sanatoria è necessario che vengano sanate tutte le irregolarità prima di iniziare le attività per il superbonus.

  • Cristian ha detto:

    Sto per ristrutturare una villetta. Sostituisco la vecchia caldaia con impinato nuovo, con riscaldamento a pavimento + pannelli solari + sostituzone impianto raffrescamento.
    Rientriamo sicuramentein questo intervento trainante:

    Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari, massimale 30000€

    Il Superbonus (110%) spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali:

    vanno sommati a questi 30000?

    In concreto

    20000€ x l’impianto invernale

    10000€ muratore per installare l’impianto

    rientrano nei 30000. Posso poi aggiungere:

    10000€ condizionatori estivi

    10000€ solare

    10000€ costi di progetto, ingegere e architetto

    10000€ nuovi pavimenti

    erichiedere il 110% anche per questi 40000€, 70000 in tutto?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      Per la sostituzione di impianto di climatizzazione invernale il massimale è di 30.000 €, tutto compreso (fornitura, posa, pavimentazione)
      I lavori per i pavimenti devono rientrare nei 30.000 indicati sopra.
      Non ha specificato cosa installa per l’impianto di riscaldamento, immagino sia prevista una pompa di calore

      I condizionatori non rientrano nell’ecobonus.

  • claudia ha detto:

    buongiorno,
    ho acquistato un appartamento (seconda casa) sprovvisto di impianto di riscaldamneto. l’appartamnto si trova in una palazzina con 4 appartamenti tutti senza impianto perchè lo scorso anno è tato smantellato l’impianto condominiale.
    nei prossimi mesi ristrutturo il mio appartamento e mi piacerebbe capire se posso sfruttare il bonus del 110% per impianto e per sostituire gli infissi.
    seconda domanda: per quanti immobili posso usufruire del bonus 110%? posseggo altri 2 appartamenti oltre a quello identificato come prima casa.
    grazie

  • Luca ha detto:

    Salve, rientrando nelle zone non metanizzate posso installare la caldaia a pellet al posto della vecchia caldaia a gasolio o dovrei metterla in sostituzione di un’altra biomassa?
    Una termostufa a pellet sempre 5 stelle rientra comunque o solo esclusivamente caldaia?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      la puo’ installare anche in sostituzione della caldaia a gasolio, tenga presente che non basta essere in zone non metanizzate ma anche “nei comuni non interessati dalle procedure europee di infra-zione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE”

      tradotto: faccia una verifica nel suo comune se rientra in questo caso

      il DECRETO 7 novembre 2017, n. 186 a cui si rifa la legge del Superbonus include le termostufe nei generatori a 5 stelle

  • giorgia ha detto:

    Buongiorno,
    In caso in cui io avessi una villetta attualmente composta da un unica unità immobiliare che verrà suddivisa e composta da piano terra e piano primo separati (con due proprietà differenti) e quindi diventeranno due unità immobiliari, in comune avranno solo il vano scale di accesso all’edificio, posto centrale all’intera abitazione, essa ha un unico generatore di calore (attualmente 1caldaia che verrà sostituita con 1 pompa di calore a servizio delle due unità abitative) se come interventi facessi :
    -cappotto esterno
    -sostituzione di generatore di calore caldaia con pompa di calore
    -sostituzione di infissi
    -installazione impianto fotovoltaico e solre termico
    Posso usufruire del 110% come condominio? oppure è necessario che ci siano due accessi separati alle singole unità immobiliari per rientrare nel superbonus del 110% ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      nel caso diventassero 2 unità immobiliari con un unico proprietario occorrerà verificare quanto indicato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto che a pagina 7 e 8 dice che:

      In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

  • Marco ha detto:

    Buongiorno, villetto bifamiliare con 2 unità abitative funzionalmente indipendenti. Accessi indipendenti diretti su strada. Due proprietari diversi.
    Per beneficiare del 110% il salto delle due classi per deve farlo tutto l’immobile, è corretto?
    Deve essere fatta una pratica sola o occorre fare due pratiche distinte? Ogni proprietario può/deve pagarsi i lavori pertinenti la sua parte, corretto?
    Nel caso di cappotto termico deve esserci una unica fattura o possono esserci due fatture per dividere l’importo e di conseguenza scaricare le detrazioni su 2 persone?
    Tutti questi aspetti pratici non li ho ancora trovati da nessuna parte

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      se si tratta di unità immobiliati indipendenti e con accesso diretto su strada alloro sono autonome e una di esse puo’ realizzare gli interventi anche se l’altra non li realizza. Quindi pratiche distinte, lacori distinti, ecc.

  • enrico ha detto:

    buongiorno, ho due quesiti da porvi partendo dal presupposto che cambiando caldaia e cappotto recupero le due classi energetiche:
    -nel 1994 ho fatto l’impianto a pavimento per solo una parte della casa, allora visti i costi si era fatta questa scelte, ora posso rifare l’impianto a pavimento per l’intera casa sostituendo anche il vecchio impianto (complessivamente 170 mq), quali sono i limiti di costo? il pavimento che andrà a coprire il sistema radiante rientra nel ecobonus? per l’impianto a pavimento del 1994 non avevo usufruito di nessun bonus.
    -nel 2012, usufruendo della detrazione del 50%, ho rifatto una parte del tetto 110 mq su 230 (coibentazioe) ora posso coibentare la restante parte del tetto pari a 120mq?
    ultima domanda nel 2016 ho cambiato una finestra molto grande ad arco usufruendo del bonus 65%, rispettando tutta la normativa ecc., ora posso cambiare le restanti 18 finestre, sempre rispettando i dettami indicati dall’ing. termotecnico,?

    • Ecostili ha detto:

      Salve

      1) il massimale per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento è di 30.000 € (caldaia, lavori su impianto radiante, ecc)
      2) si puo’ coibentare la restante parte del tetto
      3) si, essendo un intervento trainato da cappotto e caldaia

  • Luca ha detto:

    Ma le spese di progettazione, sicurezza, ape, asseverazioni etc etc etc, si possono detrarre al 110%? Hanno un massimale di spesa?

  • Lorenzo ha detto:

    Buongiorno,
    assieme a mio fratello siamo proprietari di una piccolo condominio di 5 appartamenti concessi in locazione di cui 2 di mia proprietà, 2 di proprietà di mio fratello e 1 cointestato al 50%. Pongo alcune domande:
    1) fare il cappotto su tutto l’edificio significa intervenire sulle parti comuni e quindi non c’è il limite delle due unità immobiliari? Se la risposta è positiva potrei sfruttare il superbonus anche per fare il cappotto sulla mia casa di abitazione? (villetta a schiera in comproprietà al 50% con mia moglie).
    2) la sostituzione contestuale dei portoni dei garage con portoni “coibentati” rientra tra gli interventi trainati?
    3) la sostituzione del portone esterno condominiale e delle vetrate/finestre del vano scala che porta ai piani rientra tra gli interventi trainati?
    Grazie in anticipo per il riscontro.

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      occorre tenere presente che la circolare 24/E dell’8 agosto 2020 indica che:

      “In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”

  • rosario ha detto:

    Buongiorno, mi sono venuti due dubbi:
    1) su un condominio di secondo case estive , (ad oggi sprovvisti di impianto di riscaldamento/ raffrescamento) posso tranquillamente intervenire con il cappotto esterno su parti comuni ? posso aggiungere i pannelli solari?
    2) Poi mi sembra di aver capito che se sono un unico proprietario di un condominio con 6 unità non posso accedere al super bonus, mentre basta che ne venda una e posso accedere, vero?
    Grazie e buon ferragosto

  • Luigi ha detto:

    Buongiorno, ho un appartamento indipendente al primo piano con lastrico solare di proprietà. Vorrei sapere se posso far applicare cappotto termico al lastrico solare (che supera il 25% della superficie lorda totale) e poter usufruire dell’ecobonus al 110% anche inserendo le spese per gli interventi secondari di:
    – installazione di pergola bioclimatica che sarebbe poi una schermatura solare;
    – pannelli fotovoltaici ed impianto solare termico per acqua calda sanitaria;
    Il tutto, insieme, mi consentirebbe di aumentare la doppia classe energetica del mio appartamento.

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      sì ma occorre capire se effettivamente i lavori previsti permettono di migliorare la classe energetica come previsto dalla norma.

  • Mimmo ha detto:

    Un residence è costituito da 10 palazzine ognuna delle quali ha 6 appartamenti. La domanda per accedere all’ecobonus del 110% va fatta dall’amministratore del condominio stesso o da ogni singola palazzina, nominando un rappresentante?
    Le palazzine non hanno un impianto centralizzato di riscaldamento o raffreddamento ma solo delle caldaie autonome per la produzione dell’acqua calda. Richiedendo la realizzazione del “cappotto termico” come intervento trainante, è possibile sostituire gli infissi e installare un impianto fotovoltaico per la produzione di acqua calda come interventi trainati per ogni palazzina?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      occorre che il condominio deliberi gli interventi necessari per l’ecobonus.
      In particolare occorre che venga fatta una delibera per procedere alle attività iniziali che sono la certificazione energetica e il progetto lavori.
      Questo puo’ essere fatto da una singola palazzina non deve essere fatto da tutto l’insieme.

      Per i lavori nel vostro caso occorre fare un cappotto termico su almeno il 25% della superficie totale disperdente.
      Se si fa questo allora potete inserire nel 110% anche gli infissi, ecc.

      Preciso che il fotovoltaico produce energia elettrica e non acqua calda.

      In ogni caso occorre iniziare nell’affidare un incarico ad un tecnico per la certificazione energetica e il progetto lavori

  • Andrea ha detto:

    Ma gli infissi devono rientrare nei 50000 euro a disposizione per la coibentazione?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      ci sono diversi punti ancora da chiarire per i quali una risposta certa non la si ha e questo è uno. A mio avviso la norma del superbonus, rifacendosi ad altri decreti, anche se non in maniera chiara ed esplicita come dovrebbe, prevede in caso di cappotto + infissi il massimale di DETRAZIONE (e non di spesa) di 60.000 €

      • Maria Elena ha detto:

        Buongiorno, esiste la stessa speranza anche per i massimali di detrazione della sostituzione impianti?
        Es: cappotto + infissi = massimale spesa 50.000 ma la detrazione max sale a 60.000. Corretto? Se alla sostituzione degli impianti invernali aggiungo la pavimentazione a copertura del riscaldamento a pavimento il massimale di 30.000 sale a 40.000 in detrazione come per l’isolamento o no?
        Grazie

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          in caso di isolamento termico e sostituzione impianto il quadro è più chiaro in quanto i massimali sono distinti. Nel caso di abitazione unifamiliare i massimali sono : 50.000 € per isolamento termico e 30.000 € per sostituzione impianto (comprensivo di tutto anche della parte di lavori per pavimento radiante).

      • Massimo ha detto:

        Se cosi’ fosse uno avrebbe interesse a fare come intervento trainante l’installazione di una pompa di calore e non il cappotto. Includere il limite di spesa delle finestre in quello delle superfici opache (cappotto termico) non ha molta logica

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          in effetti dopo alcune settimane questo punto pare sia stato chiarito e per il cappotto il limite di spesa sarebbe di 50.000 € (nel caso di abitazione unifamiliare) e per gli infissi il limite di DETRAZIONE sarebbe di 60.000 € (quindi a parte rispetto al cappotto).

  • Stefan ha detto:

    buongiorno, ho una casa singola con sottotetto praticabile ma non abitabile e no riscaldato, la casa ha già cappotto e riscaldamento a pavimento. Per poter rifare il tetto con ecobonus 110 posso isolare la soffitta che e > 25%, cambiare la caldaia con pompa di calore abbinata a fotovoltaico e se possibile installare condizionatori e ventilazione meccanica controllata?

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      i costi di rifacimento del tetto non rientrano nell’ecobonus al 110%, tantomeno nel suo caso in cui il sottotetto non è abitabile e non riscaldato.

      • Armando Pourpour ha detto:

        E se il sottotetto non e’ abitabile ma riscaldato con termosifoni dell’impianto autonomo?

        • Ecostili ha detto:

          Salve, il fatto che un locale sia riscaldato ma non abitabile è già di per sè un controsenso in termini energetici.

          • Armando Pourpour ha detto:

            Infatti ma purtroppo e’ cosi’, il tetto non e’ coibentato e si vorrebbe appunto isolarlo dall’esterno cambiando anche i listelli e le tegole.. Si rientra nella detrazione al 110% che riguarda il cappotto? Naturalmente in inverno e’ gelido e in estate e’ caldissimo. Ho messo anche, lo scorso anno una pompa di calore per raffreddare e riscaldare..ma senza la coibentazione sulle falde inclinate del tetto viene difficile risparmiare energia. Grazie e buona giornata

          • Ecostili ha detto:

            Salve,

            io personalmente opterei per la coibentazione ma ricorrendo alla detrazione del 65%.

          • Giovanni ha detto:

            Buongiorno
            E se il sottotetto è non residenziale ma utilizzato come lavanderia e palestra avendo le altezze e il riscaldamento ?

          • Ecostili ha detto:

            Salve,

            dipende da come è accatastato rispetto al resto dell’abitazione.

  • pasquale ha detto:

    Buongiorno, ho la mia casa riscaldata da un caminetto e da una stufa a pellet, mentre per l’acqua sanitaria dei semplice scaldabagno elettrici. La mia domanda è la seguente: il caminetto e la stufa a pellet possono essere considerati come impianto termico esistente e costituire prerequisito per benificiare dell’econobonus al 110% previsto per l’installazione di impianto di climatizzazione a pompa di calore?.
    Grazie mille

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      si, in particolare la stufa a pellet.

      • Antonino ha detto:

        Se al posto del caminetto vi fosse un climatizzatore che funge anche da aria calda?
        Ad ogni modo anche senza caminetto, ma solamente in possesso di stufa a pellet si potrebbe sostituire questa stufa considerandola impianto termico esistente, accedendo all’ecobonus per installare una nuova caldaia?

      • Antonino ha detto:

        Ok quindi bisogna avere per forza la stufa a pellet.
        il semplice climatizzatore che emette anche aria calda non viene quindi considerato impianto di climatizzazione.
        Avendo solo la stufa a pellet posso accedere al super bonus anche se la villetta unifamiliare è inserita in un contesto con altre 2 villette e comune ingresso? Ovviamente dentro il cortile comune poi ogni villetta unifamiliare ha una propria entrata indipendente
        Grazie

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          come già detto in altre risposte questo è un punto ancora non chiaro. Se si ha un ingresso in comune pare (e ripeto pare) che si rientri nel contesto di condominio minimo e quindi occorrono i lavori a livello condominiale.

  • MAT ha detto:

    Buongiorno,
    ho una casa unifamiliare accatastata a/7 in comproprietà con i miei due fratelli, per me è prima casa, quindi credo di avere tutte le caratteristiche per accedere alle detrazioni del 110%, ma in questo non entro nel merito in quanto ho delle indicazioni molto chiare.
    Il vuoto legislativo che invece ho riscontrato è nel dopo ristrutturazione, in quanto al termine dei lavori e dopo il visto di conformità, quindi in un futuro prossimo, vorrei trasformare l’immobile da uso abitativo ad uso commerciale, per farci una locanda,come poi previsto dal PRG del comune.
    A questo punto la mia domanda è se ci sono dei vincoli su cambi di destinazione dell’immobile ristrutturato con il super bonus dopo la fine dei lavori e se il comune potrebbe opporsi al cambio di destinazione in quanto aver fruito del superbonus.
    Grazie mille in anticipo

  • rosario ha detto:

    Buongiorno, mi pare di aver visto un esempio dell’agenzia delle entrate che fa capire che una volata che s’interviene sul cappotto del condominio , la singola unità possa anche optare per la sostituzione infissi e caldaia/pompa di calore . Vero ?
    e l’impianto di riscaldamento no?

  • Simone ha detto:

    Buongiorno Ecostili.

    Io e mia moglie viviamo in un villino (classe catastale A7) composto da 3 piani (seminterrato, terra, primo) più sottotetto mansardato; il tutto è un’unica unità abitativa. Il piano seminterrato e il sottotetto non sono coibentati né climatizzati, mentre i piani terra e primo sì. Il piano seminterrato, inoltre, è accessibile tramite scala dal piano terra senza nessun tipo di isolamento termico, ma ha anche un ingresso indipendente per poter far accedere una macchina. D’altronde, il pavimento tra piano terra e piano seminterrato è coibentato.
    Nel progetto della casa si legge che il piano seminterrato è composto da garage, deposito, WC e ripostiglio, mentre sul documento del catasto (che però è molto vecchio) sono semplicemente menzionati i tre piani senza specifiche ulteriori. È possibile realizzare il cappotto termico per pareti e pavimenti dei piani seminterrato e sottotetto, e richiedere il Superbonus?
    Grazie e buona giornata!

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      prima di tutto occorre capire se l’intervento di isolamento termico sulle parti considerate supera come superficie il 25% della superficie totale disperdente (che comprende: copertura + pareti verticali + parete orizzontale inferiore)

  • Giulia ha detto:

    Buongiorno,
    Ho dei dubbi relativamente alla possibilità di accedere al Superbonus, in particolare mi servirebbe sapere quanto di seguito:
    1) Quando si parla di unità con ingresso indipendente si intende su strada o va bene anche su un cortile comune (unico numero civico).
    Abbiamo un unico edificio in cui sono presenti 6 unità immobiliari differenti:
    – 2 al piano terra con ingresso indipendente sul cortile;
    – 1 primo vano scala che mi permettere di accedere ai piani primo e secondo di una parte di edificio;
    – 1 secondo vano scala che mi permette di accedere ai piani primo e secondo dell’altra parte di edificio.
    In questo caso devo considerare un unico condominio o posso considerare singole unità immobiliari almeno gli appartamenti del piano terra?
    Nell’edificio sono presenti anche due aree commerciali, rientrano nel conteggio?

    2) Se acquisto un appartamento da un’azienda con partita IVA posso beneficiare dell’Ecobonus?

    3) Se il prossimo mese si concluderanno i lavori di ampliamento di una villetta unifamiliare, per la parte nuova potrò beneficiare del Superbonus? Se non posso farlo allora devo calcolare l’APE solo sulla parte vecchia?

    4) Cosa succede quando in un appartamento in condominio ci sono le predisposizioni per i terminali dell’impianto di riscaldamento e il tutto è già collegato al generatore?

  • Giulia ha detto:

    Buongiorno,
    Ho dei dubbi relativamente alla possibilità di accedere al Superbonus, in particolare mi servirebbe sapere quanto di seguito:
    1) Quando si parla di unità con ingresso indipendente si intende su strada o va bene anche su un cortile comune (unico numero civico).
    Abbiamo un unico edificio in cui sono presenti 6 unità immobiliari differenti:
    – 2 al piano terra con ingresso indipendente sul cortile;
    – 1 primo vano scala che mi permettere di accedere ai piani primo e secondo di una parte di edificio;
    – 1 secondo vano scala che mi permette di accedere ai piani primo e secondo dell’altra parte di edificio.
    In questo caso devo considerare un unico condominio o posso considerare singole unità immobiliari almeno gli appartamenti del piano terra?
    Nell’edificio sono presenti anche due aree commerciali, rientrano nel conteggio?

    2) Se acquisto un appartamento da un’azienda con partita IVA posso beneficiare dell’Ecobonus?

    3) Se il prossimo mese si concluderanno i lavori di ampliamento di una villetta unifamiliare, per la parte nuova potrò beneficiare del Superbonus? Se non posso farlo allora devo calcolare l’APE solo sulla parte vecchia?

    4) Cosa succede quando in un appartamento in condominio ci sono le predisposizioni per i terminali dell’impianto di riscaldamento e il tutto è già collegato al generatore?

    • Ecostili ha detto:

      Salve

      1) questo punto non è chiaro al momento, si spera in ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate
      2) se l’appartamento è suo non vedo quale sia il problema
      3) puo’ beneficiare del bonus solo per la parte già esistente
      4) a quale generatore ?

      • Giulia ha detto:

        Buongiorno,
        grazie per il riscontro. Relativamente ai punti discussi:
        1) Dal decreto MISE del 6-08-2020 leggo che per “accesso autonomo all’esterno presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre U.I., chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile di proprietà esclusiva”. Poiché la corte è comune la mia interpretazione è che nel caso descritto io debba considerare i vari appartamenti come appartenenti ad un unico condominio, comprensivi quelli con ingresso indipendente su questa corte comune. Che ne pensa?

        2) Ok, grazie.

        3) Se posso beneficiare del bonus solo per la parte già esistente cosa succederebbe se volessi installare la pompa di calore asservente entrambe? Attualmente sono presenti i termosifoni sia nella parte vecchia che nella nuova, ma non sono il terminale più performante per la pompa di calore, potrei installare i termoconvettori e beneficiare della detrazione solo per la parte vecchia?
        Ma se posso usufruire del superbonus solo per la parte vecchia nel caso di cappotto termico devo isolare il 25% della superficie lorda disperdente contando anche la superficie lorda disperdente aggiunta con l’ampliamento?
        Se il mio intervento trainante in questa casa diventa la sostituzione del riscaldamento, è corretto dire che la coibentazione beneficia del 110% anche se non raggiungo il 25% della superficie lorda disperdente totale dell’edificio? Un serbatoio di accumulo per l’acqua calda può essere compreso nelle detrazioni?

        4) Ad un generatore esistente. Se non sono mai stati installati i termosifoni ma la caldaia esiste e nel frattempo ha lavorato per servire un altro appartamento, quello con solo le predisposizioni conta come ambiente riscaldato? In che modo viene attestata la sostituzione dei terminali, occorre una documentazione fotografica o solo la descrizione di quelli vecchi?

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          1) è un punto ancora dibattuto e una vera risposta non la si ha. Io ritengo che se non si ha un accesso diretto alla pubblica via ma occorre passare da un’area comune allora non si rientra nell’abitazione indipendente. Ma attendiamo ulteriori chiarimenti.

          3) e 4) da approfondire ulteriormente.

  • Daniele ha detto:

    Buonasera,
    l’edificio in cui si trova il mio appartamento è composto in questo modo:
    Condominio di 2 appartamenti (1 piano altro inquilino e 2 piano mio appartamento) e quindi in comune il vano scala e relativo portone d’accesso.
    Entrambi gli appartamenti dispongono di porzione di lastrico solare indipendente.
    Su un altro lato dell’edificio rispetto a dove c’è il mio portone si trova un altro appartamento a piano terra completamente indipendente rispetto al mio condominio.
    Tutti gli appartamenti dispongono di impianto autonomo per riscaldamento e acqua calda sanitaria.
    Domanda:
    Posso accedere all’ecobonus al 110% sostituendo la mia caldaia con pompa di calore in aggiunta a vari interventi trainati che mi portano a migliorare di 2 classi energetiche? Oppure è necessario che si effettui almeno un intervento a livello di edificio (isolamento o riscaldamento/acqua calda sanitaria centralizzati)? In questi eventuali interventi dovrei considerare solo il mio condomino o anche l’appartamento indipendente a piano terra?
    Grazie mille!

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      deve realizzare un intervento a livello complessivo.
      Per l’appartamento a piano terra occorre capire se fa parte o meno del condominio.

  • Arnaldo Scarabelli ha detto:

    Buongiorno, in un edificio bifamiliare con bar/negozio al piano terra e appartamento al piano sopra con ingressi e impianti di riscaldamento autonomi, è possibile che l’unità commerciale possa accedere all’ecobonus 110% sostituendo la caldaia e realizzando il cappotto su tutte le parti comuni migliorando nel calcolo generale dell’edificio le due classi energetiche?

  • Arnaldo ha detto:

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    Buongiorno, in un edificio bifamiliare con bar/negozio al piano terra e appartamento al piano sopra con ingressi e impianti di riscaldamento autonomi, è possibile che l’unità commerciale possa accedere all’ecobonus 110% sostituendo la caldaia e realizzando il cappotto su tutte le parti comuni migliorando nel calcolo generale dell’edificio le due classi energetiche?

    • Ecostili ha detto:

      Salve se vengono realizzati gli interventi trainanti sull’intero edificio (in questo caso il cappotto su almeno il 25% della superficie totale) allora possono rientrare gli interventi nelle varie unità, compresa l’unità commerciale

  • Ilenia ha detto:

    Salve, se devo fare una ristrutturazione interna (bagno, cucina e mobili (bonus mobili) spendendo circa 30000 euro, avremmo poi pensato di installare cappotto termico, infissi nuovi e visto che siamo in zona non metanizzata caldaia a biomassa con collettori solari, la spesa per questi quattro interventi rispettando i vari massimali sarà di circa 90000 euro. Abbiamo letto che il massimo tetto per l’efficientamento energetico è di 100000 euro totali. I 30000 che dovremo spendere per gli interni rientrano nel tetto dei 96000 euro al 50%?
    Usando i 30000 al 50% si possono sommare ai 90000 dell’efficientamento energico andando cosi a spendere 120000 euro oppure c’è un limite che tra ristrutturazione ed efficientamento non si può superare? Mi scuso in anticipo per la domanda contorta.

  • luca ha detto:

    buongiorno,
    ho capito che l’ecobonus al 110% si può utilizzare per massimo due immobili (intestati alla stessa persona). ma vuol dire che posso usarlo per la prima casa ed una seconda casa oppure sarebbe utilizzabile per due case che risultano essere seconde case (cioè 2 abitazioni non principali)?
    graziw

  • luca ha detto:

    buongiorno,
    ho letto che l’ecobonus (rispettando i requisiti per accedervi) è utilizzabile fino a due unità immobiliari. vale a dire la prima casa più una eventuale seconda casa oppure posso applicarlo anche a 2 seconde case e non usarlo per la prina casa?

  • Walter ha detto:

    Buongiorno,
    è possibile estendere l’Ecobonus 110% nel caso di intervento trainante di isolamento delle strutture opache di un edificio condominiale, anche alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo in un condominio con oltre 8 unità immobiliari? Se si, quale sarebbe il tetto di spesa per i due interventi? Nel mio caso, per il salto delle due classi energetiche ho previsto 1) il cappotto termico, 2) la sostituzione di infissi e serramenti, 3) la sostituzione della caldaia con installazione di sistemi dotati di caldaia a condensazione in abbinamento a sistemi di termoregolazione evoluti.
    Qual’è il mio tetto di spesa totale, 30.000 euro?
    Saluti

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      se il cappotto viene realizzato su oltre il 25% del totale superficie disperdente del condominio allora puo’ fare rientrare nell’ecobonus anche gli altri interventi come la sostituzione della caldaia. I massimali li trova qui: https://www.ecostili.it/ecobonus-110-emendamenti/

    • Marco ha detto:

      Occorre leggere bene le soecifiche del mise che sembra siano finalmente uscite. Ci sono massimali anche per metro quadro. Io non ho ben capito quali siano ma non è tutto come sembra. Dobbiamo informarci meglio. Saluti

      • Ecostili ha detto:

        Il decreto del MISE è uscito in bozza. Dovrà essere approvato e quindi pubblicato in Gazzetta ufficiale e poi approvato dal Parlamento. Come per il decreto rilancio

  • Loredana ha detto:

    Buongiorno, ho una seconda casa con abitabilità ma sprovvista di riscaldamento con caldaia, c’è il riscaldamento a legna. E’ su 3 piani, l’ultimo è a rustico. Si trova in una zona della Comunità montana non metanizzata. Vorrei ristrutturarla completamente, rifare il tetto, cambiare gli infissi, fare isolamento termico e anche impianto di riscaldamento non so bene di che genere. Pensa che potrei usufruire del superbonus e se sì per quali lavori?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, in base alla nuova definizione di impianto termico che può trovare qui:

      https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/ecobonus-enea-aggiorna-la-faq-9d-relativa-alla-definizione-di-impianto-termico.html

      il riscaldamento a legna viene considerato impianto termico. Per questo motivo può realizzare i lavori da lei indicati ovviamente rispettando le regole previste dall’ecobonus:

      1) miglioramento di 2 classi energetiche, 2) isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente (copertura tetto + pareti + parete orizzontare inferiore).

      Le prime cose che dovrà fare sono: 1) certificazione energetica per definire la classe energetica di partenza, 2) progetto lavori per definire le caratteristiche degli interventi e calcolo della classe energetica di arrivo.

      Tenga conto che per quel che riguarda il tetto, il decreto parla solo di isolamento (delle pareti inclinate) e non di rifacimento

      • Luca ha detto:

        Salve, ma gli infissi passeranno al 110 insieme ad un lavoro trainante o andranno al 50?

        • Ecostili ha detto:

          Salve, con l’ecobonus al 110% anche gli infissi beneficiano di questa percentuale di detrazione

          • krizio ha detto:

            se gli infissi sono stati sostituiti nel 2016 usufruendo della detrazione al 65%, posso sostituire di nuovo gli infissi se al condominio si farà il cappotto ed il fotovoltaico, quindi si raggiungerà la condizione per rientrare al 110% ?

          • Ecostili ha detto:

            Salve, sì lo può fare anche se mi chiedo il motivo di sostituire degli infissi che hanno solo 4 anni.

      • Loredana ha detto:

        Grazie per la sua risposta. Mi chiedevo però come posso isolare il tetto senza rifarlo…

        • Ecostili ha detto:

          Salve, dipende dalla struttura del tetto, da come è fatto. Di solito si può applicare l’isolamento dall’interno senza per forza dover intervenire sulla struttura del tetto.

  • Gianluca ha detto:

    Buonasera, se io volessi installare un impianto fotovoltaico utilizzando l’ecobonus al 110% e dopo un po’ di tempo decidessi di abbassare l’interruttore del contatore a cui l’impianto è collegato, o addirittura disattivare del tutto il contatore, cosa accadrebbe? È possibile? E se si, dopo quanto tempo. Vi ringrazio in anticipo per la vostra gentile risposta

    • Ecostili ha detto:

      Salve, é al corrente che prima di tutto per installare il fotovoltaico e ottenere il 110% deve realizzare il cappotto termico o la sostituzione della caldaia ?

      • Gianluca ha detto:

        Certo che sì, sono al corrente di quasi tutto, ciò che mi manca è quello che ho chiesto precedentemente, grazie

        • Ecostili ha detto:

          Salve, non si puo’ scollegare dalla rete elettrica, tanto più che se installa il fotovoltaico utilizzando l’ecobonus al 110% l’energia in eccesso che non autoconsuma e cede quindi alla rete elettrica non le verrà pagata (contrariamente come avviene normalmente con lo “scambio sul posto”)

  • stefano ha detto:

    buongiorno
    sto pensando di fare il cappotto termico di una villetta. Ho una parete esposta a nord che oltre ad essere la più fredda è anche soggetta a inquinamento acustico.
    che materiale termo/acustico mi consiglia?
    è possibile fare il cappotto dell’intera struttura e solo quella parete spendere qualcosa di più per isolarla anche acusticamente?
    grazie in anticipo per la cortese risposta

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per un corretto isolamento termico e acustico i materiali che si possono valutare sono: lana di vetro, lana di roccia, sughero, fibra di legno.
      Questi sono materiali che potrebbero andare bene per l’intera struttura.

  • Angelo ha detto:

    Buonasera. Ho sostituito il vecchio impianto di climatizzazione invernale con una nuova caldai a condensazione nel 2019. Mi è stato detto dall’impiantista che sarebbe ulteriormente implementabile alla citata caldaia un sistema ibrido a pompa di calore sia per il riscaldamento che per la produzione di ACS. Questo tipo di intervento può essere considerato “primario” ai fini dell’ottenimento della detrazione al 110% ? Se si, a questo intervento seguirebbe contestualmente l’installazione di un impianto fotovoltaico (di potenza da definire) con un accumulo Tesla. Ho un APE in classe G formulato 3 anni fa. Secondo voi con questa serie di interventi si riuscirebbe ad ottenere il salto di 2 classi?

  • marco ha detto:

    buongiorno. ho sentito dire che la congruità dei costi significa che ci sono delle tabelle che indicano dei massimali al metro quadro oltre al massimale dei 60000. questi massimali al metro quadro sono piuttosto bassi e quindi alla fine non si otterrà comunque il 110 a meno che non si voglia un lavoro scandente visto questo limite. è corretto?
    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, al momento non ci sono massimali al metro quadro per il cappotto previsti per l’ecobonus ma è possibile che tali tabelle possano essere inserite nella versione definitiva del testo di legge. Occorre attendere la fine dell’iter normativo per sapere quali saranno le variazioni rispetto al decreto.

      • Luca ha detto:

        Scusate a differenza di quello che dite voi, alcune testate nazionali continuano a ripetere che gli infissi rientrano giustamente se effettuati per esempio con il cappotto, ma concorrono insieme a raggiungere il massimale dei 60.000 euro. Le pongo un articolo https://www.google.com/amp/s/www.corriere.it/economia/casa/cards/super-ecobonus-110percento-ma-conviene-davvero-ecco-cose-che-non-tornano/modifiche-studio-super-ecobonus-anche-il-2022-seconde-case-indipendenti_principale_amp.html.
        Chi ha ragione? Grazie

        • Ecostili ha detto:

          Salve, avevo letto già l’articolo. Per giudicare la qualità dell’articolo mi permetto di fa notare che nella scheda 3 si dice che la spesa massima per l’impianto di riscaldamento è di 40.000 € mentre in realtà è di 30.000. Inoltre quando si parla di infissi si confonde il tetto massimo di spesa con il tetto massimo di detrazione che sono 2 cose diverse.

          Nel decreto per l’ecobonus si dice che il tetto di spesa di 60.000 € è riferito a “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali”.

          Le superfici opache sono le pareti e non comprendono quindi gli infissi.

          Nel comma 2 del decreto si parla degli interventi “secondari” fra cui rientrano anche gli infissi. Il comma fa riferimento ad altri decreti dove per gli infissi viene definito un tetto massimo di detrazione (e non di spesa) di 60.000 €

  • rosario ha detto:

    Buongiorno, da alcuni punti di discussione mi pare di aver capito che anche se alcuni tipi di intervento non rientrano nella detrazione del 110%, bensì nel 90% (bonus facciate ) o solo infissi al 50% comunque i titolari, in questi casi predetti , potranno avvalersi del credito d’imposta. Vero?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì tutte le detrazioni fiscali (quindi anche bonus facciate, ecc.) prevedono la cessione del credito.

      • Loredana ha detto:

        Tutte le detrazioni prevedono la cessione del credito anche se non sono abbinate all’ecobonus??? Cioè se io eseguo i lavori di ristrutturazione della mia abitazione avvalendomi della detrazione del 50% posso chiedere la cessione del credito? e fino a che cifra?

        • Ecostili ha detto:

          • Loredana ha detto:

            grazie per il chiarimento. Ho ancora qualche domanda, se posso… non vorrei abusare della sua professionalità.
            E’ possibile per una stessa casa beneficiare del 110 e del 50? Mi spiego meglio: se non tutti gli interventi potessero beneficiare del 110 perché magari c’è una parte di casa che ha l’abitabilità e una parte è ancora a rustico si potrebbe usufruire del 110 per una parte e del 50 per l’altra?
            Inoltre io non ho capito bene che cosa è la cessione del credito e cosa lo sconto in fattura. Forse se si facessero degli esempi concreti lo capirei meglio. Io faccio la psicologa e molti degli articoli che ho letto forse sarebbero comprensibili da un commercialista ma non da me…

          • Ecostili ha detto:

            Salve

            tenga conto che anche per la ristrutturazione occorre che ci sia l’abitabilità dell’edificio.

            Cessione del credito : lei fa dei lavori, acquisice il credito di imposta e lo cede alla banca o altri intermediari finanziari

            Sconto in fattura: lei fa dei lavori, acquisice il credito di imposta. Se lo cede direttamente all’impresa che fa i lavori allora ottiene in cambio uno sconto in fattura

            e sconto in fattura:

  • Giorgio ha detto:

    Buongiorno, ho un dubbio, vorrei installare un sistema a cappotto con la cessione del credito. Ho dubbio che mi sorge, essendo la mai abitazione in zona E agricola, non posso beneficiare del bonus facciate al 90% (che andrà al 110), quindi nella fattura dovrò pagare la rasatura e la pittura magari al 50% visto che ristrutturo anche e il resto andrà in cessione. Oppure visto che c’è l’installazione completa del cappotto su tutti i lati della casa rientrerà tutto nel 110?

    • Ecostili ha detto:

      Salve se lei fa il cappotto può beneficiare dell’ecobonus al 110% a queste condizioni:

      1) isolamento termico su una superficie superiore al 25% della superficie totale (superficie totale : pareti verticali + copertura + basamento)
      2) miglioramento di 2 classi energetiche
      3) rispetto dei requisiti CAM per i materiali isolanti

      • Luca ha detto:

        Ma per esempio se da calcolo devo avere un cappotto in polistirene espanso di 10 cm come si fa a sapere se rispetta i requisiti CAM? I prodotti che installa la ditta devono essere corredati di un qualche certificato?

        • Ecostili ha detto:

          Salve, sì i produttori di materiali isolanti devono dichiare la certificazione dei prodotti, compresi i requisiti CAM.

      • Dante ha detto:

        Salve, oltre a questi requisiti da rispettare c’è anche la trasmittanza media ( U ) dell’edificio ,giusto?
        Grazie

  • Angela ha detto:

    Buona sera Ecostili ho un domanda da porvi. Dovrei ristrutturare casa con agevolazione 80% sisma bonus, trattasi di casa unifamiliare rudere, ho la possibilità di far fare i lavori ad una qualsiasi impresa o sono obbligata a far eseguire i lavori ad un’impresa convenzionata? L’Iva sarà al 4% o al 10%? Grazie di cuore per l’aiuto

  • luca ha detto:

    buonasera,
    una domanda riguardo all’isolamento perimetrale. nel condominio in cui abito io probabilmente il cappotto esterno non sarà possibile perché abbiamo la facciata in paramano, quindi pensiamo di orientarci verso un intervento di insufflaggio nell’intercapedine. insufflaggio è considerato a tutti gli effetti come un cappoto per l’ecobonus? ovviamente a condizioni che i parametri e i calcoli energetici stabiliscano che permette di superare le 2 classi energetiche. magari accompagnandolo con il cambio degli infissi. è corretto il mio ragionamento?
    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      L’insufflaggio è una alternativa al cappotto con la quale si può richiedere l’ecobonus, ovviamente se si ottengono i risultati richiesti.
      Ritengo che, visto che i lavori si faranno a livello condominiale, sarebbe utile approfondire l’isolamento tramite cappotto esterno.

      Il cappotto esterno può essere fatto anche su paramano. Se occorre che la facciata rimanga con lo stesso aspetto iniziale, ci sono materiali isolanti che prevedono un pannello isolante + un rivestimento in mattoni facciavista. E’ da approfondire, ma è una soluzione possibile.

      L’insufflaggio, rispetto al cappotto termico, pone dei problemi legati ai “ponti termici” cioè le zone che non possono essere isolate perchè il materiale isolante non si riesce a posare dove vi sono blocchi all’interno della parete (tramezzi, colonne). Questi ponti termici possono creare problemi di condense nelle zone delle pareti che rimangono fredde.

      Se si fa l’isolamento su un solo apppartamento, l’insufflaggio può essere una buona soluzione.
      Se si fa l’isolamento su tutto l’edificio, come dicevo, sarebbe utile approfondire la possibilità di fare il cappotto termico esterno.

  • augusto ha detto:

    Buonasera,
    una casa che fu donata dai nonni a 2 figli sviluppata in verticale, dove ora al piano terra c’è mia zia ( ha ingresso indipendente e non puo’ accedere alle scale che portano al primo e secondo piano ), al primo piano mio padre e al secondo io ( mi è stato donata da gennaio) , dove il tetto è esclusivo del primo e secondo piano, qualora si facesse il cappotto termico solo a due piani, si puo’ avere l’ ecobonus?
    Gli appartamenti hanno riscaldamento autonomo.
    Possono usufruire dell’ ecobonus per sostituire le vecchie caldaie a gpl con le pompe di calore? intendo sempre riscaldamenti autonomi.
    Si può usufruire dell’ ecobonus per avere il fotovoltaico per ogni singolo appartamento ?
    L’ edificio non ha codice fiscale come condominio, ne abbiamo spese in comune.

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      dipende se l’intervento di isolamento termico viene fatto su una superficie che risulti maggiore del 25% della superficie totale (che comprende anche il basamento).

      Sulla sostituzione delle caldaie: al momento direi di sì ma le suggerisco di attendere ulteriori chiarimenti perchè non è chiaro se le caldaie autonome rientrano o meno (per logica sì visto che si fa il cappotto rientrano gli interventi “secondari” fra cui le caldaie, ma è sempre meglio esserne certi)

      Per il fotovoltaico: sì se, come penso, ci son+o contatori separati.

      • Auusto ha detto:

        Si i 3 appartamenti hanno il contatore dell’ energia elettrica separato. Ognuno il suo. Si potrebbero installare i pannelli solo per 2 appartamenti, visto che il tetto è esclusivo per glinappartamenti di primo e secondo piano e il piano terra non può accedervi?

  • Antonio ha detto:

    Grazie..Finalmente è tutto più chiaro.
    Si mi hanno fatto dei preventivi. Il tetto non ha un sottotetto, ma è aderente a camere con soletta, mansardato ma alto, fatto probabilmente con guaina e lana di roccia che in 35 anni sarà diventata polvere.
    La casa è libera su 4 lati e ha un piano sopra costruito 35 anni fa, mentre quello sotto è di molti anni più vecchio, ed è costruito con mattoni.
    A detta dell’impresa solo con il cappotto e tetto dovrei superare di gran lunga le 2 classi energetiche richieste.
    Poi con la pompa di calore e il fotovoltaico è sicuro che le supero.
    Per i materiali che useranno, a preventivo vengono adoperate lastre EPS mediante pannelli in polistirolo espanso sintetizzato, spess. 10 cm secondo le normative vigenti, poi tra l’altro il professionista che certificherà il tutto è dell’impresa, quindi sta a loro non rischiare di usare materiali inadatti e andare incontro a sanzioni.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, d’accordo.

      Mi permetto alcune precisazioni:

      1) dire che “dovrei superare di gran lunga le 2 classi energetiche richieste.” mi sembra un po’ un azzardo, magari è così ma è meglio avere dei calcoli precisi fatti da un progettista che si assume la responsabilità del progetto

      2) “pannelli in polistirolo espanso sintetizzato, spess. 10 cm secondo le normative vigenti” : il sistema a cappotto dovrebbe essere certificato e i materiali isolanti rispondere ai requisiti CAM

      3) se il certificatore è dell’impresa sarà così indipendente da far notare eventuali problemi ? Se futuri controlli segnaleranno delle anomalie, la responsabilità sarà del cliente finale, cioè sua

      • Luca ha detto:

        Mi scusi non capisco una cosa, l’impresa edile fa il cappotto alla struttura, usando materiali certificati cam e secondo progetto del tecnico e termotecnico. La certificazione del sistema cappotto la faranno l’impresa e il tecnico incaricato dal committente che dovrà asseverare, quindi un doppio controllo non tutela? L’impresa edile deve avere particolari certificati per la posa del cappotto tipo UNI 11716 o altro? Se si probabilmente il 60% delle imprese sarebbe tagliato fuori? Perché nelle mie zone ci sono molte piccole imprese anche formate dal solo proprietario che sono anni che fanno cappotti termici alle case e dubito che alcuni abbiano conseguito certificazioni di posa specifiche.

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          il cappotto termico in Italia non è regolamentato, giusto o sbagliato che sia (per me è sbagliato ma poco importa).

          Per fare un lavoro “a regola d’arte” occorre(rebbe) rispettare due norme UNI 11715 (progettazione) e UIN 11716 (certificazione dei posatori).

          Il rispetto di queste norme non è obbligatorio, quindi chi non le rispetta non fa assolutamente nulla di scorretto (dal punto di vista legale)

          La realtà vede quindi diverse imprese che operano diversamente magari assemblando il cappotto (pannelli, colla, tasselli, ecc.) sul cantiere invece di avere un “sistema”.

          Cosa vuol dire non rispettare le norme ? Come detto dal punto di vista legale nulla. Dal punto di vista tecnico, nell’immediato non si hanno particolari problemi.

          Ma se i materiali non sono stati assemblati in maniera ottimale o la posa non viene realizzata secondo certe procedure, nel tempo il cappotto termico potrebbe avere dei problemi.

          Quindi per riassumere: il progettista deve progettare il cappotto secondo la norma, l’impresa deve fornire un sistema certificato (ETAG) e realizzare la posa secondo la norma.

          Chi si occupa della direzione lavori (che ricordiamo fa l’interesse del cliente e non dell’impresa) verifica che il lavoro sia fatto come previsto. A fine lavori il tecnico certifica il risultato ma non può andare a verificare se la colla o i tasselli sono stati posizionati male perché non si vedono più.

          Occorre quindi un controllo durante i lavori e secondo me si dimentica l’importanza della figura della direzione lavori che è invece fondamentale per l’interesse del cliente.

          Le imprese che lavorano diversamente continueranno a farlo, le norme sono state create per fare bene i lavori ma siccome non è un obbligo il rispetto delle norme UNI, ciascuno è libero di effettuare questi lavori anche in altro modo.

          • Luca ha detto:

            La ringrazio veramente per la risposta molto precisa ed esaustiva. Colgo l’occasione per porle un ultima domanda. Il salto delle 2 classi deve essere prima con il lavoro trainante (tipo cappotto) e poi si può portare dietro per esempio gli infissi, o nel calcolo delle 2 classi possono essere calcolati insieme dal termotecnico?

          • Ecostili ha detto:

            Salve, il salto delle classi deve essere conseguito dall’insieme dei lavori previsti, trainanti e “secondari”

  • Antonio ha detto:

    Buongiorno, grazie per la risposta ma in parte mi ha confuso ancora di più. Le spiego il mio dubbio più semplicemente.
    Io ho 3 preventivi già fatti.
    1- Tutta la documentazione necessaria, cappotto esterno, isolamento e rifacimento tetto € 60.000 circa.
    2- Riscaldamento, raffrescamento, con pompe di calore € 30.000 circa
    3- Impianto fotovoltaico con batteria di accumulo e colonnina per ricarica auto € 30.000 circa.
    Questi sono i preventivi che ho ed inseme mi sommano una spesa di € 120.000
    Quindi le mie domande sono:
    1- Posso avere la cessione del credito per il totale dell’importo, cioè 120.000 o il tetto per la cessione del credito è inferiore?
    2- E se volessi cambiare gli infissi e tende da sole riesco ad aggiungerli con un’altra spesa o devono rientrare in questi € 120.000?
    3- Esempio, se spendo € 15.000 per gli infissi e tende, posso arrivare € 135.000 di spesa cedibile con la cessione del credito?
    Grazie per un eventuale risposta.

    • Ecostili ha detto:

      Salve

      ecco le risposte:

      1- Posso avere la cessione del credito per il totale dell’importo, cioè 120.000 o il tetto per la cessione del credito è inferiore?

      Sì può avere la cessione del credito per gli importi previsti

      2- E se volessi cambiare gli infissi e tende da sole riesco ad aggiungerli con un’altra spesa o devono rientrare in questi € 120.000?

      Gli infissi sono ancora una spesa a parte

      3- Esempio, se spendo € 15.000 per gli infissi e tende, posso arrivare € 135.000 di spesa cedibile con la cessione del credito?

      Alcune domande da parte mia:

      1) Ha dei preventivi quindi immagino si sia fatto fare un progetto per capire se i lavori che verranno fatti le permettono di migliorare la classe energetica ?

      2) Non ricordo più se la zona del sottotetto è riscaldata o no. Se non è riscaldata il tetto non rientra nell’ecobonus.

      3) I materiali previsti per il cappotto seguono i requisiti CAM (criteri ambientali minimi) ?

      4) Il cappotto (materiale e posa) che le hanno proposto sono certificati ? Non è obbligatorio che lo siano ma sappia che non tutti i cappotto termici e le imprese che li posano sono uguali.

  • Antonino ha detto:

    la Circolare n 36/E del 31 Maggio 2007 dice che “In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di quanto si deduce dalle disposizioni concernenti la certificazione energetica degli stessi, si rende necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio: 1. essere gia’ dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;”.

    “L’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico non rientra nel cosiddetto Ecobonus 2020, cioè il bonus del 65% previsto per gli interventi di riqualificazione energetica.

    Infatti l’Agenzia delle Entrate (con la Risoluzione n. 207/08) ha chiarito che tale agevolazione riguarda le spese finalizzate al contenimento dei consumi energetici, mentre quelle relative all’installazione di pannelli solari hanno il diverso fine principale di produrre energia pulita.”(cit)

    Ne deduco in merito al nuovo Ecobonus al 110% di detrazione, che se nell’unità abitativa come dicevo si è sprovvisti di impianto di riscaldamento, non solo non si potrà effettuare nessuno degli interventi trainanti (cappotto termico o sostituzione di impianto termico o caldaia) ma anche che in base alla sopra citata risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate (n.207/08), e che quindi anche gli interventi secondari assimilabili come il fotovoltaico o i sistemi di accumulo, non potranno godere della detrazione al 110% (specialmente se realizzati da soli rientrerebbero nel generico bonus ristrutturazioni al 50%).

    Ma tutto ciò varrà per qualsiasi impianto fotovoltaico, oppure si potrà usufruire dell’ecobonus al 110% installando un impianto che non produca solamente energia elettrica, ma ad esempio anche acqua calda sanitaria da utilizzare anche per fare ex novo un impianto di riscaldamento (c.d. solari termici combinati)? Ed in questo caso poi sarebbe possibile abbinare insieme a questo impianto fotovoltaico anche un intervento trainante come l’installazione di pompa di calore o il Cappotto termico al 110% pur non essendovi, ripeto, in precedenza alcun impianto di riscaldamento nell’unità abitativa?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, Il fatto che esista un precedente impianto di riscaldamento è un prerequisito. Se non c’è non si può fare nulla in quanto non si rientra nelle condizioni di abitazione principale

      • Antonino ha detto:

        Ecostili grazie per la risposta. Scusate ma il concetto di abitazione principale non va oltre il fatto che vi sia o meno un riscaldamento in una abitazione. Io posso risiedere in un appartamento privo di impianto di riscaldamento, ciò non vuol dire che non sia la mia abitazione principale.
        Inoltre lo ripeto è la stessa circolare della Agenzia delle Entrate n 36/E del 31 Maggio 2007 a stabilire che l’Ecobonus spetta negli edifici gia’ dotati di impianto di riscaldamento, per quanto concerne tutti gli
        interventi agevolabili, ma “ad eccezione della installazione dei pannelli
        solari”; quindi parrebbe che solo per questa tipologia di impianti venga meno il prerequisito di avere già installato un impianto di riscaldamento…Lo stesso interrogativo se lo sono posti quelli del Sole24Ore nel loro speciale DL rilancio qualche settimana fa. Toccherà presumo al Parlamento in fase di conversione in Legge del Decreto chiarire questi dubbi..
        Ad ogni modo se ciò non dovesse essere possibile per il DL Rilancio, presumo che entro il 31 dicembre si possa ricorrere alla installazione dei pannelli solari fotovoltaici, pur essendo sprovvisti di impianto di riscaldamento, detraendo semplicemente il 50% delle spese in 10 anni, rientrando nel c.d. bonus ristrutturazioni. Mi confermate ciò?
        Grazie

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          alla domanda “Ad ogni modo se ciò non dovesse essere possibile per il DL Rilancio, presumo che entro il 31 dicembre si possa ricorrere alla installazione dei pannelli solari fotovoltaici, pur essendo sprovvisti di impianto di riscaldamento, detraendo semplicemente il 50% delle spese in 10 anni, rientrando nel c.d. bonus ristrutturazioni. Mi confermate ciò?”

          la risposta è sì, per questo tipo di detrazione del 50% non è cambiato nulla, salvo il fatto che ora si può ricorrere anche alla cessione del credito.

          • Antonino ha detto:

            Grazie. Nel bonus 50% ristrutturazione potrebbero essere detratte anche le spese di APE e di asseverazione o di progettazione dei lavori.

            Inoltre volevo sapere se per avere nell’econobonus le detrazioni per le spese di sostituzione infissi al 110% bisogna seguire uno specifico intervento trainante ? Cioè si possono detrarre solo se si fa il cappotto termico, e non se un condominio sostituisce ad esempio solamente la caldaia (senza mettere cappotto) oppure in entrambi i casi ?
            Grazie

          • Ecostili ha detto:

            Salve, per un condominio gli interventi trainanti sono 2:

            1) cappotto termico
            2) sostituzione impianto di climatizzaione centralizzato

            Per rientrare nell’ecobonus occorre farne almeno 1 dei 2.
            Ovviamente ciascun intervento deve rispettare le regole previste (ad esempio il 25% della superficie per il cappotto, requisiti CAM per i materiali, ecc.)

            Se si fa 1 di questi 2 interventi allora si possono aggiungere altri interventi come infissi, ecc.

  • Antonio ha detto:

    buongiorno, vorrei sapere se le spese del tecnico per tutta la documentazione necessaria ( permessi, asseverazione, APE; ENEA ecc.) e gli infissi devo farli rientrare tutti nel tetto massimo di 60.000 euro per il cappotto, o sono calcolati a parte? Non riesco a trovare questa risposta in nessun sito. Perché solo i tecnici, per i permessi , direzione lavori, sicurezza e tutto ciò che serve mi hanno chiesto 9,000 euro e mi è rimasto poco margine per gli infissi. Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, i 60.000 € sono solo per gli interventi sulle superfici OPACHE, quindi le pareti.

      Per gli infissi ci si deve rifare a quanto indicato nel sito dell’ENEA, qui non riesco a mettere il link (cerchi su Google: enea serramenti infissi).
      In breve: Per gli occorre tenere presente la DETRAZIONE MASSIMA (non la spesa massima ma la detrazione massima) che è di 60.000 €.
      Il massimale di spesa dipende dalla % di detrazione.
      Prima la % di detrazione era del 50% per cui si poteva spendere al massimo 120.000 €
      Ora la percentuale di detrazione è del 110%, ne consegue che la spesa massima sarà = 60.000 / 110 * 100 = 54.545€

      Sulle spese tecniche : il decreto indica che “Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni”. Non vengono citate esplicitamente le attività di progettazione e direzione lavori, quindi non saprei dire se rientrano o meno. Vedremo se ci saranno delle precisazioni nel testo finale della legge. Prima di dare soldi a qualcuno aspetterei per avere chiari tutti questi elementi.

      I 9.000 € non c’entrano nulla con gli infissi.

  • Gianfranco ha detto:

    Buongiorno siamo un condominio che necessita di alcuni interventi di miglioramento energetico.
    Vorremmo coibentare il soffitto del piano piloties per migliorare gli appartamenti del piano primo, rifare la terrazza di copertura (lastrico solare) con coibentazione adeguata e rifare tutti gli infissi degli appartamenti. Sono tipologie ammesse ?
    Per gli impianti ogni appartamento ha una caldaia autonoma. Mi sembra di capire che gli impianti autonomi non sono compresi ma dovrebbero essere condominiali. E’ corretto ? Oppure possiamo prevedere la sostituzione delle caldaie attuali a gas con caldaie a condensazione ?
    Grazie, Gianfranco

    • Ecostili ha detto:

      Salve

      Per la coibentazione occorre verificare che la superficie oggetto di intervento di isolamento termico sia superiore al 25% della superficie totale.

      Gli infissi rientrano come intervento “secondario”, se si fa l’isolamento termico (intervento “principale”) allora gli infissi nei singoli appartamenti rientrano nell’ecobonus.

      Per le caldaie autonome a mio avviso vale lo stesso discorso degli infissi: effettuando un intervento “principale” come quello dell’isolamento termico allora si possono poi collegare gli interventi “secondari” fra cui ci sono anche le caldaie a condensazione dei singoli appartamenti. Suggerisco di attendere maggiori chiarimenti su questo punto.

  • Alessandra Ciangoli ha detto:

    Buongiorno,
    ho un appartamento in affitto e sarebbe utile rifare il pavimento, ma anche qualche lavoro interno per migliorarne l’efficienza energetica. Ho letto in giro che scatta l’ecobonus (quello pavimenti in particolare) anche per i proprietari di seconde e terze case che hanno l’appartamento in un edificio dove saranno previsti lavori sostenuti appunto con l’ecobonus. E’ corretto quello che ho letto? Potrei usufruire di questo bonus anche io se nel palazzo partiranno i lavori grazie all’ecobonus?
    Grazie per l’attenzione, Alessandra

    • Ecostili ha detto:

      Salve, l’ecobonus, se in condominio, vale anche per le seconde case.
      La sostituzione dei pavimenti, in sé, non è un intervento di riqualificazione energetica e quindi non rientrerebbe nell’ecobonus.

      • Alessandra Ciangoli ha detto:

        Grazie della risposta. Integro meglio ciò che ho scritto sopra. Non si tratta solo di sostituiresemplicemente il pavimento, ma piuttosto di isolarlo. Nel certificato Ape c’è scritto che sarebbe necessario un intervento di coibentazione. L’appartamento è al primo piano, ed ha problemi di umidità e in parte pare che vengano da sotto il pavimento. In questo modo la questione è diversa?

        • Ecostili ha detto:

          Salve,

          occorre che l’isolamento sia realizzato fra una zona riscaldata e una zona non riscaldata.
          Se sotto il suo piano c’è una zona non riscaldata allora l’isolamento termico del pavimento può rientrare nel complesso dei lavori di riqualificazione energetica.

          Da quello che mi dice sui problemi di umidità andrebbe approfondito l’argomento per capire se non si tratta di umidità da risalità.
          In questo caso si dovrebbe intervenire sul problema ed evitare che l’umidità risalga verso l’alto.

          • Alessandra Ciangoli ha detto:

            Perdoni ancora l’imprecisione! L’appartamento è al piano terra, non al primo piano. E’ leggermente rialzato, ma sotto non c’è nulla, non ci sono cantine o magazzini insomma, per cui al di sotto di sicuro non c’è un ambiente riscaldato. Gli inquilini mi hanno anche detto che d’inverno il pavimento risultava addirittura bagnato. Per quanto riguarda l’umidità da risalita non è da escludere anzi, per di più l’appartamento si trova vicinissimo al mare, quindi l’umidità è costante tutto l’anno.

          • Ecostili ha detto:

            Salve, in effetti avevo quest’impressione. La prima cosa che deve far verificare è il problema dell’umidità di risalita che deve essere risolto prima di pensare ad interventi di isolamento.
            Ci sono diverse soluzioni in proposito, deve prendere contatti con un tecnico che possa analizzare il problema sul posto e proporle la soluzione più adatta.

          • Alessandra Ciangoli ha detto:

            La ringrazio per la delucidazione! Immagino che le verifiche per capire il tipo di umidità non abbiano a che fare con sopralluoghi, interventi ecc… che rientrino nell’ecobonus, è corretto?

          • Ecostili ha detto:

            Salve, se sono controlli specifici per questo problema allora no.

  • Gianluca ha detto:

    Buongiorno, è possibile sfruttare l’ecobonus al 110% per un impianto fotovoltaico in isola? Quindi senza cedere l’energia in surplus al servizio elettrico? (Sempre tenendo conto che devo fare altri lavori quali isolamento e pompa di calore) grazie

  • rosario ha detto:

    Buongiorno, ho un dubbio se un proprietario vuole vendere un vecchio casale e io lo acquisto e faccio un ristrutturazione nella quale tiro fuori 6 unità immobiliari (anche con demolizione e ricostruzione ) con destinazione d’uso residenziale , posso usufruire del superbonus al 110 % con la spesa di 136.000,00 ad unità?
    se aggiungo il fotovoltaico posso superare quella cifra?
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      In caso di demolizione e ricostruzione può ricorrere al sismabonus.
      Se al momento dei lavori l’edificio risulta essere una solo unità abitativa la spesa non può moltiplicarla per 6.

  • Ilenia ha detto:

    Le spese del geometra rientrano nel bonus 110 e hanno un tetto massimo? Se teoricamente lo accettasse potrebbe farmi lo sconto in fattura? Saluti e complimenti per il vostro lavoro

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì in quanto il decreto indica che: “Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni”

      Al momento non è previsto un tetto massimo di spesa per questo intervento.

      Sullo sconto in fattura occorre attendere gli aggiornamenti che verranno in fase di conversione in legge in quanto vi sono proposte in tal senso. Al momento la possibilità esiste, è necessario che venga reso più semplice per i professionisti poter concedere lo sconto in fattura e recuperare gli importi in tempi sufficientemente brevi.

    • Loredana ha detto:

      Ma il sismabonus può essere utilizzato anche se la zona in cui è ubicato l’immobile non è zona sismica?

      • Ecostili ha detto:

        Salve, il sismabonus è previsto per le zone sismiche 1,2,3.
        Se l’edificio è in zona 4 allora non puo’ accedere al sismanbonus

  • simonetta ha detto:

    buongiorno,
    domanda molto semplice. Case bifamiliari senza alcuna parte in comune sono attualmente considerate come case singole, corretto?
    Di conseguenza si potrebbe usufruire dell’ecobonus, ovviamente se ci sono i presupposti, senza coinvolgere i vicini.
    grazie
    Simonetta

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se non ci sono parti in comune allora si tratta di unifamiliari ma sarebbe necessario avere qualche informazione in più per capire il caso specifico.

      • Loredana ha detto:

        Se fosse solo il vano scale in comune e quindi i muri perimetrali che danno sul vano scale, in caso che l’intervento non riguardi queste parti posso beneficiare dell’ecobonus? se sì devo comunque chiedere l’autorizzazione ai vicini?

        • Loredana ha detto:

          mi spiego meglio, la casa in questione ha un suo ingresso separato ma anche uno comune dal vano scale perché trattasi di vecchia casa di cortile in cui praticamente ogni stanza o quasi aveva un suo accesso. Quindi ovvio che non sia totalmente indipendente perché c’è questo vano scale comune ad altre unità immobiliari. Mi chiedo come deva essere considerata una tale casa?? Immagino a questo punto che non possa essere considerata unifamigliare…. però ripeto, se gli interventi io li realizzassi in tutta la casa meno che nella parte che dà sul vano scale potrei beneficiare dell’ecobonus? e se si per quale intervento, solo per il cappotto o anche per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo?

          • Ecostili ha detto:

            vista la situazione, occorre eseguire un intervento “trainante” (cappotto termico”) sulle parti comuni di tutto l’edificio.
            In questo caso è tutto l’edificio che deve migliorare la classe energetica.

            Se si fa questo si possono aggiungere gli interventi nei singoli alloggi.

  • Luca ha detto:

    Salve, se faccio già dei lavori di ristrutturazione interna perche 40000euro che non hanno a che vedere con l’ecobonus, posso aggiungere gli altri massimali di spesa previsti per isolamento 60000 e fotovoltaico 48000 che farei con lo sconto in fattura o comunque non dovrei superare i 96000 euro?
    Gli infissi rientrano con il cappotto nei 60000 euro o hanno un massimale staccato da questo?
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì se poi cede il credito ad impresa o banca.
      Gli infissi hanno un massimale a parte. I 60.000 € sono per l’isolamento delle superfici opache (pareti).

  • Cristina ha detto:

    Buongiorno,
    Sono proprietaria di una seconda casa di cui è usufruttuaria mia mamma, per la quale è l’immobile è prima casa. Ha diritto ad ottenere l’ecobonus per i lavori per i quali è previsto?

    • Ecostili ha detto:

      Salve si ha diritto.

      L’agevolazione è prevista per:
      – proprietari o nudi proprietari;
      – titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
      – locatari (affittuari) o comodatari;
      – soci di cooperative divise e indivise;
      – imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l’azienda utilizza per il suo funzionamento) o fra i beni merce;
      – soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

  • Daniele ha detto:

    Buonasera,
    il mio appartamento è in un condominio di 2 unità (inclusa la mia).
    Non c’è un impianto di riscaldamento centralizzato, quindi entrambi gli appartamenti hanno la propria caldaia e .
    Considerato che è stato già realizzato cappotto in passato, per poter rientrare nell’ecobonus 110% (oltre a salire di 2 classi energetiche) sarebbe necessario realizzare un’impianto di riscaldamento centralizzato o anche autonomo, eventualmente per entrambi gli appartamenti?
    Grazie!

    • Ecostili ha detto:

      Salve, al momento sì, poi è possibile che ci siano delle modifiche in fase di conversione in legge.
      In ogni caso l’eventuale impianto centralizzato deve consentire di migliorare la classe energetica, come previsto dalla norma.

  • Fabiola ha detto:

    Buona sera.
    Vorrei sapere se nella ristrutturazione dell’ecobonus ci sono margini di aumento mq di un’abitazione unifamiliare? Grazie

  • luca ha detto:

    buongiorno,
    sto per acquistare una seconda casa che si trova all’interno di un condominio. una volta acquistato l’immobile sono costretto a fare dei lavori di installazione dell’impianto di riscaldamento autonomo perché l’impianto centralizzato che c’era in precedenza, è stato dismesso.
    mi chiedevo se questo intervento di creazione dell’impianto autonomo sarebbe coperto dall’ecobonus 110%.
    il condominio non ha lavori da eseguire sul vecchio impianto centralizzato perché sono stati tutti eseguiti in precedenza.
    grazie,
    Luca

    • Ecostili ha detto:

      Salve, l’intervento previsto non le consente quasi certamente di migliorare la classe energetica di 2 livelli quindi non rientra nell’ecobonus 110%

      • luca ha detto:

        ok, grazie. e se per raggiungere il miglioramento dei 2 livelli cambiassi anche gli infissi? sarebbe tutto al 110%?

  • dolores ha detto:

    Salve, ho letto prima su posto che la prima cosa da fere è rivolgersi a un tecnico per redazione dell’APE e del computo metrico (a mio avviso) che poi andrà vistato da un riconosciuto (mi sembra ).
    Il committente deve dare l’incarico al tecnico che però non può fare lo sconto in fattura o prendere il credito d’imposta direttamente, mentre questo lo può ricevere dall’impresa dopo che la stessa abbia a sua volta ricevuto la cessione del credito d’imposta/sconto in fattura dalla committenza , non è un’incongruenza ? Cioè il tecnico deve lavorare gratis confidando che poi l’impresa gli dia l’incarico per la progettazione definitiva? mi pare che sia cosi aspetto conferma , Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, su questo punto ritengo ci saranno (spero) dei chiarimenti ulteriori. Ad ogni modo il decreto prevede che siano compresi anche i costi di asseverazione. Detto questo il tecnico farà la sua relazione ed emetterà la fattura per il suo intervento. Se la relazione prevede che i lavori previsti permetteranno di rientrare nell’ecobonus (miglioramento classe energetica, ecc.), allora anche questi costi rientreranno negli importi che si possono detrarre.

      Quindi il committente questi importi spettano al professionista per avere l’APE, computometrico, ecc. Che poi questi costi possano essere detraibili al 110% dipende se il tutto rientra nel contesto dell’ecobonus e questo lo si sa appunto nella definizione del progetto. Tenga conto che nella procedura è prevista anche la richiesta del “visto di conformità” che confermi che il committente abbia diritto, dal punto di vista fiscale, alla cessione del credito. Se non può cederlo, dovrà pagare i professionisiti e le imprese e poi portare in detrazione i costi.

  • Dolores ha detto:

    Buonasera, ho notato in un precedente post che la prima cosa che deve fare un committente è rivolgersi a un tecnico per la redazione dell’APE e anche (secondo me) il computo metrico che poi se ho capito bene sarà sottoposto a un visto fiscale.
    1)Però se il committente dà l’incarico al tecnico, questo a sua volta può ricevere il credito d’imposta/sconta in fattura o deve sempre mettersi d’accordo con l’impresa che farà lo sconto in fattura al committente;

    • Ecostili ha detto:

      Salve, su questo punto suggerisco di aspettare la conversione in legge del decreto e le linee guida dell’Agenzia delle Entrate. In alcuni incontri si è accennato alla proposta di poter portare in detrazione le spese per la diagnosi preliminare scollegando questa parte dalla successiva fase di esecuzionedi lavori. Al momento si tratta solo di proposte, vedremo se saranno inserite nella versione definitiva della norma.

  • Francesco C. ha detto:

    Buongiorno. Se possibile vorrei un consiglio. Sono possessore di un rudere (collabente F/2) che vorrei ristrutturare per andarci a vivere con la mia famiglia. Da una prima valutazione mi è stato detto che la struttura così com è attualmente non ha i requisiti per beneficiare dell’ecosismabonus 110% (per mancanza di allacci alla rete idrica, elettrica, ecc) pertanto la soluzione potrebbe essere l’agevolazione Sismabonus dell’80% effettuando lavori di demolizione e fedele ricosrruzione. È esatto quanto mi è stato detto? È conveniente quest’ultima possibilità? Grazie mille per l’aiuto

    • Ecostili ha detto:

      Buongiorno,
      ritengo che la risposta che le hanno dato sia corretta e che sia anche conveniente dato che può recuperare l’80% dei costi.

      • Francesco C. ha detto:

        Grazie mille. Gentilissimi

      • walter ha detto:

        recuperare l’80% dei costi cosa significherebbe? si demolisce e si costruisce fedele ricostruzione ma tutti i lavori da fare, tetto, cappotto, infissi, caldane, solai impianti elettrici e idrici, allacciamenti ecc ecc si recupera 80 % dei lavori? esempio: per fare tutto ciò la ditta preventiva 230000 euro, 80% che recupero cedendo alla ditta il credito è 184000, io di tasca mia, spenderei solo 46000???

        • Ecostili ha detto:

          Salve, non è chiaro a cosa si rifersice con il recupero dell’80% dei costi e a quale bonus faccia riferimento.

      • Francesco C. ha detto:

        Buongiorno. Mi sorge un dubbio. Usufruendo della detrazione Sismabonus 80% e quindi effettuando demolizione-fedele ricostruzione per un importo max di 96mila €, tali costi sono anticipati dall’impresa o devo sborsare del denaro io per iniziare? Ovviamente attingendo allo sconto in fattura. Grazie tante

        • Ecostili ha detto:

          Salve, se ricorre allo sconto in fattura l’impresa le invierà fattura con l’importo lavori e con uno sconto del 100%, per cui l’importo da pagare sarà 0.

  • Chiara ha detto:

    Buongiorno, sono unica proprietaria di una casa indipendente composta da 3 piani e due unità immobiliari. La spesa massima per mettere ipoteticamente l’isolamento cappotto sarebbe di 60.000 euro x due (essendo due ui)?
    Potrebbe rientrare anche una serra bioclimatica da realizzare su una copertura piana/terrazzo di 60 mq circa presente al mio piano primo?
    Oltre al cappotto vorrei rifare le due caldaie e mettere un fotovoltaico. Può essere possibile secondo Lei? Devo rivolgermi per prima cosa ad un termotecnico? Sembra impossibile rifare tutto ciò senza versare un euro….Grazie mille per la cortese risposta

    • Ecostili ha detto:

      Salve, di seguito le invio le risposte:

      La spesa massima per mettere ipoteticamente l’isolamento cappotto sarebbe di 60.000 euro x due (essendo due ui)?
      SI

      Potrebbe rientrare anche una serra bioclimatica da realizzare su una copertura piana/terrazzo di 60 mq circa presente al mio piano primo?
      NO

      Oltre al cappotto vorrei rifare le due caldaie e mettere un fotovoltaico. Può essere possibile secondo Lei?
      Se lei fa il cappotto allora può collegare altri interventi “secondari” come la sostituzione delle caldaie autonome (che devono avere caratteristiche precise)

      Devo rivolgermi per prima cosa ad un termotecnico?
      Per prima cosa deve definire l’APE (Attestato di prestazione energetica) dell’edificio prima dei lavori e poi farsi fare un progetto lavori che stabilisca caratteristiche tecniche ed economiche degli interventi per essere certi di poter migliorare la classe energetica come richiesto dalla norma. Si parte sempre dal progetto altrimenti si rischia di procedere al buio e avere dei problemi alla fine.

      Sembra impossibile rifare tutto ciò senza versare un euro….
      Lo spirito del decreto è quello, va detto che il decreto dice che si possono detrarre le spese “sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni”.
      Va ricordato che in questo contesto dell’ecobonus (come anche prima del resto) occorre prevedere che venga fatto un progetto lavori e ci sia anche una direzione lavori che è nell’interesse del cliente perchè tutto venga fatto come previsto.
      Le spese di queste attività, altrettanto necessarie, non sono espressamente citate nel decreto. In molti dicono che saranno incluse nella fase di conversione in legge del decreto.
      Al momento però il dubbo resta.

      • rosario ha detto:

        Buonasera, con riguardo al punto 3 ,se ho una situazione in cui ho due unità indipendenti ,ma contigue vecchi fabbricati che si trovano nei centri storici delle città, con due proprietari distinti , è chiaro che quando intervengo con il cappotto su un’unità mi ritrovo che su un lato non potrò intervenire.
        Mi chiedo se questa casistica mi permette di intervenire anche con l’impianto autonomo di riscaldamento ancorché vi è quella contiguità. In poche parole non vorrei essere costretto a fare l’impianto centralizzato per ottenere il 110%.
        Grazie in anticipo

        • Ecostili ha detto:

          Salve, probabilmente su questo punto ci saranno ulteriori chiarimenti in fase di conversione in legge. In questo momento si può dire che l’edificio unifamiliare prevede la proprietà esclusiva. La legge in generale presume che il muro divisorio sia in comproprietà tra i confinanti per cui in questo caso non c’è una proprietà esclusiva dell’edificio.

  • Dolores ha detto:

    Buonasera, mi chiedo se i 30.000 euro dell’impianto si possono aggiungere ai 60.000,00 euro del cappotto, come all’importo del fotovoltaico.
    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Buonasera, sono 3 massimali di spesa autonomi fra loro:

      1) il limite per l’isolamento termico è di 60.000 €
      2) quello per l’impianto di climatizzazione è 30.000 €
      3) quello per il fotovoltaico è di 48.000 €

  • FRANCESCO MARIA PASCUZZI ha detto:

    Salve,
    sto riqualificando casa con un termopompa professionale. Già in possesso della certificazione APE salendo di 4 classi energetiche con la sola pompa certamente potrò usufruire dell’ecobonus del 110% posso anche installare dei recuperatori di calore VMC puntuale beneficiando sempre dell’ecobonus come intervento secondario. Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, non ho capito se la sua è una domanda o una affermazione.
      Se installa una pompa di calore allora può collegare gli interventi secondari fra cui la VMC.
      L’insieme degli interventi dovranno permettere il miglioramento di 2 classi energetiche

  • Luigi ha detto:

    Buongiorno,
    posso chiederle un parere relativo alla mia fattispecie?
    – villa bifamiliare in cui le unita’ immobiliari sono dotate di impianto di riscaldamento autonomo.
    – entrambe le unita’ immobiliari sono appartenenti allo steso proprietario e con un impianto fotovoltaico gia’ installato (privo delle batterie di accumulo)

    – previste opere sulle superfici opache dell’intero edificio superiori al 25% della superficie lorda
    – prevista sostituzione degli infissi
    Assumendo che questi interventi siano sufficienti per il miglioramento di due classi energetiche.

    Le chiedo:
    A. l’istallazione di dispositivi di accumulo (batterie) per il fotovoltaico esistente sarebbe incentivabile al 110%?
    B. L’istallazione di un nuovo impianto fotovoltaico condominiale sarebbe incentivabile al 100%
    C. la sostutuzione degli impianti per il riscaldamento (attualmente autonomi) con un unico impianto centralizzato ( basato su pompa di calore) consentirebbe l’accesso all’incentivazione del 110%?
    D. Mi e’ parso di capire che l’istallazione di solare termico [ condominiale ] sia una opera accessoria; quale massimale di spesa e’ previsto? rientrerebbe nel computo del massimale della sostituzione dell’impianto termico condominale o e’ previsto un “budget” a se stante?

    la ringrazio del parere.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, di seguito le risposte alle sue domande

      A. l’istallazione di dispositivi di accumulo (batterie) per il fotovoltaico esistente sarebbe incentivabile al 110%?

      SI

      B. L’istallazione di un nuovo impianto fotovoltaico condominiale sarebbe incentivabile al 100%

      E’ da verificare in quanto lei ha già un impianto

      C. la sostutuzione degli impianti per il riscaldamento (attualmente autonomi) con un unico impianto centralizzato ( basato su pompa di calore) consentirebbe l’accesso all’incentivazione del 110%?

      SI

      D. Mi e’ parso di capire che l’istallazione di solare termico [ condominiale ] sia una opera accessoria; quale massimale di spesa e’ previsto? rientrerebbe nel computo del massimale della sostituzione dell’impianto termico condominale o e’ previsto un “budget” a se stante?

      E’ previsto un budget a parte ma se intende installare la pompa di calore non ha molto senso pensare al solare termico

  • Sandro Foschiano ha detto:

    Buona sera,
    abito e sono proprietario di una villa a schiera ( e precisamente la quinta di sei villette) con riscaldamento autonomo e impianto di climatizzazione. Vorrei installare un impianto fotovoltaico a isola con pompa di calore e tinteggiare le due facciate esterne della casa. Con questi lavori posso ottenere l’agevolazione ecobonus 110% , con cessione del credito.
    Grazie per la risposta. Sandro

    • Ecostili ha detto:

      Salve,

      le villette a schiera rientrano nel concetto condominiale se (come capita quasi sempre) hanno delle parti in comune (giardino, impianti di illuminazione condominiale, ecc.). In tal caso le verifiche sulla riqualificazione energetica (basate sul miglioramento della classe energetica) sono fatte su base condominiale. Se non ci saranno modifiche nella conversione in legge occorre quindi che il migioramento della classe energetica sia ottenuto a livello condominiale.

      • Angelo ha detto:

        Quindi una villetta a schiera non potrebbe cambiare il proprio impianto termico? Io sono in un condominio, anzi supercondominio dato che vivo in un residence di 144 villette a schiera divise in 15 schiere, ragionando su base condominiale devo sperare che 50 ville facciano i lavori? Io credo che il termine condomino dovrebbe valere per chi condivide impianti, ma non le singole villette autofunzionali che a mio parere sono considerabili edifici unifamiliari aggregati

      • Giuseppe Giannetto ha detto:

        Il concetto che il miglioramento di due classi sia ottenuto a livello condominiale cosa sovraintende? Che tutte le ui presenti, con impianto autonomo, migliorino di due classi o che un valore medio migliori di due classi?

  • corrado ha detto:

    Buongiorno, nel caso di demolizione/ricostruzione della parte fuori terra di una villetta degli anno ‘70, passando da classe G a classe A3 antisismica, e mantenendo la volumetria precedente si può accedere alle agevolazioni? Se sì esiste un importo totale massimo detraibile per l’ecobonus a parte quello relativo ad ogni specifico intervento? Le agevolazioni al 50% relative alla ristrutturazione sono utilizzabili anche se si ha avuto accesso a Ecobonus e sismabonus? Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve è possibile usufruire del sismabonus per gli interventi di demolizione e ricostruzione. L’intervento di demolizione e ricostruzione deve essere qualificato come “ristrutturazione edilizia” e non come intervento di “nuova costruzione” al fine di usufruire del sismabonus.

      Il limite massimo di spesa consentito è di 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

      • Giuseppe Giannetto ha detto:

        Se oltre ad effettuare il miglioramento/adeguamento sismico si migliora con la ricostruzione la prestazione energetica di due classi grazie a cappotto intero edificio (composto da più sub-condominiale) é incrementale l importo di 98.000 con altri 60.000 moltiplicati per il numero di u.i. esistenti?

  • Lea testa ha detto:

    Buongiorno, noto che c’è poca chiarezza, al di là dei decreti attuativi da attendere:
    il mio condominio aveva già avviato procedure per cappotto termico e rifacimento facciate (capitolato fatto poi tutto interrotto causa Covid) quindi mi chiedo se nel caso di realizzazione di cui sopra, posso approfittare di medesima agevolazione (bonus 110%) per sostituire infissi e caldaia del mio appartamento. Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, in uno speciale sull’Ecobonus al 110% apparso sul Sole24Ore nei giorni scorsi si pone la stessa domanda: sapendo che in condominio sono necessari interventi sulle parti comuni (isolamento termico e/o caldaia centralizzata) come vengono gestiti eventuali interventi nei singoli alloggi ? Io suggerisco di aspettare chiarimenti in merito. Sul nostro sito e sugli altri canali (Facebook e Youtube) provvederemo a pubblicare gli aggiornamenti che avverranno nelle prossime settimane.

  • Francesco ha detto:

    Salve ho una villetta in fase di costruzione si può accedere a qualche bonus ?

  • Dolores ha detto:

    Buon pomeriggio, ho già un progetto in itinere nel quale avevo previsto rinforzo sismico locale ,rinnovo climatizzazione invernale e infissi. Trattasi una villa autonoma .
    Vorrei sapere se in questa caso raggiungendo il miglioramento sismico di una/due classi basterebbe ad detrarre anche gli infissi al 110% o per forza di cose devo raggiungere anche il miglioramento energetico di due classi.
    Grazie.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le finestre sono collegate all’ecobonus e non al sismabonus.

      • Dolores ha detto:

        quindi posso collegarlo alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore ecc.……considerando il miglioramento di due classi?

        • Ecostili ha detto:

          Sì, se sostituisce l’impianto di climatizzazione installando una pompa di calore allora può includere altri interventi come gli infissi (fermo restando il migioramento della classe energetica).

          • Dolores ha detto:

            Ultimo dubbio . Ma la spesa degli infissi sarebbe inglobata nei 30.000,00 euro o povrebbe essere aggiunta?

          • Ecostili ha detto:

            Salve, la spesa per gli infissi non rientra nei 30.000 (spesa massima per l’impianto di climatizzazione). Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi la detrazione riconosciuta è pari al 50% della spesa, entro il limite massimo di 60.000 euro.

  • rosario ha detto:

    Buona sera, mi chiedo se avendo due unità immobiliari separate, una al piano terra e l’altra al piano primo con due famiglie distinte e relativi impianti di riscaldamento autonomi, posso applicare la casistica c degli interventi principali senza ricorrere all’impianto centralizzato? Grazie in anticipo

    • Ecostili ha detto:

      Buonasera, se ci sono 2 unità non si rientra nell’edificio unifamiliare e quindi non vale quanto definito nel punto c)

      • rosario ha detto:

        Salve di nuovo, ma se faccio un cappotto termico interno/esterno solo su una unità a quel punto mi pare che si possa intervenire anche sull’impianto di climatizzazione invernale in maniera autonoma senza coinvolgere l’altra unità vero?
        Anche perché io non posso convincere l’altra parte se non vogliono fare l’impianto centralizzato.
        Grazie ancora.

        • Ecostili ha detto:

          Salve, per rientrare nell’ecobonus la classe energetica viene calcolata (prima e dopo i lavori) sull’intero edificio e non solo sulla sua unità. Per gli impianti di climatizzazione invernale: l’ecobonus vale solo per quelli di unita unifamiliare (1 sola unità) o per impianti centralizzati di unità non unifamiliari (da 2 unità in su).

          Può fare il cappotto e intervenire sulla caldaia nel suo appartamento ma non rientra nell’ecobonus al 110% ma negli altri incentivi (ad esempio il 65%).

        • Ecostili ha detto:

          Salve, rispetto alla mia risposta alla sua domanda sull’eventuale intervento sull’impianto di climatizzazione autonomo : ho fatto alcune verifiche e ritengo sia più corretto dire che se si fa il cappotto termico su almeno il 25% della superficie complessiva (dell’intero edificio e non delle singole abitazioni unifamiliari) migliorando la classe energetica (sempre dell’intero edificio) allora rientrano nell’ecobonus anche altri interventi realizzati sulle singole unità. Il Governo ha parlato espressamente di infissi ma sarebbe logico a questo punto pensare anche alla caldaia autonoma. Su questo punto consiglio di aspettare che venga chiarito meglio durante la conversione in legge del decreto.

  • Tina Rinaldi ha detto:

    Buongiorno, volendo effettuare un impianto exnovo di riscaldamento autonomo (quindi staccarmi da quello centralizzato condominiale) potrei rientrare nelle agevolazione fiscali ecobonus previste dal Dpcm maggio 2020?
    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, no per i condomimini l’impianto di riscaldamento che rientra nell’ecobonus è solo quello centralizzato

  • Manuele ha detto:

    Buongiorno, scusate ma se nella mia palazzina di 7 appartamenti, edificio unico con due entrate, una a servizio di 4 unità e una a servizio di 3, faccio la diagnosi energetica dell’intero edificio, poi coibento l’entrata a servizio delle 3 unità, il singolo tetto a solo servizio del mio appartamento (1p) e quello sotto (pt) e relative pareti dei due appartamenti, come viene calcolato se l’edifico avrà raggiunto le due classi richieste? Verrà fatto un esame per la sola parte interessata ai lavori o a tutta la palazzina? Inoltre se gli infissi li cambio solo su un appartamento? Grazie mille per l’aiuto.

    • Ecostili ha detto:

      Salve, la classe energetica viene verificata sull’intero edificio. Se si fa un intervento a livello di edificio allora rientrano anche gli interventi effettuati sui singoli alloggi, come ad esempio gli infissi.

  • Paolo F ha detto:

    Buongiorno,
    sono uno dei 4 condomini di una palazzina quadrifamiliare. L’ipotetico intervento comporterebbe:
    – la realizzazione del cappotto esterno limitatamente al 50% della superficie totale della palazzina, in corrispondenza cioè di sole due unità abitative indipendenti che sono poste una sopra all’altra (la superficie esterna che ingloba gli altri due appartamenti non sarebbe interessata all’intervento)
    – la concomitante sostituzione, nelle due abitazioni interessate all’intervento, dei due rispettivi sistemi autonomi di riscaldamento con caldaie a condensazione e la sostituzione dei due rispettivi sistemi di infissi,

    QUESITO:
    ai fini dei requisiti per l’ottenimento dell’agevolazione ecobonus 110%, l’intervento descritto comporterebbe comunque l’obbligo del conseguimento del miglioramento delle 2 classi energetiche a livello complessivo di INTERA PALAZZINA (4 unità abitative) o SOLO LIMITATAMENTE alla porzione di palazzina a cui sono stati riferiti gli interventi (e quindi ai soli due appartamenti oggetto di riqualificazione energetica)?
    Molte grazie per un vostro cortese riscontro e cordiali saluti. Paolo F

    • Ecostili ha detto:

      Salve, la classe energetica viene verificata sull’edificio nel suo complesso, quindi è tutto l’edificio che deve migliorare di 2 classi.

      • Filippo ha detto:

        Salve, scusi ma per “tutto l’edificio deve migliorare di 2 classi” si intende che ogni singola unità immobiliare deve salire o la media di tutte le unità calcolate come oggetto unico?
        Ossia:
        se 1 solo appartamento su 40 non “salta” di due classi questo esclude l’ecobonus a tutti?

        Lo chiedo perché non sembrerebbe previsto l’APE di tutto l’edificio per i condomini a riscaldamento autonomo… come si risolve questo apparente paradosso? Grazie mille

        • Ecostili ha detto:

          Salve, nella fase di conversione in legge del decreto ci saranno molto probabilmente dei chiarimenti. Al momento rimane richiesto che l’intero edificio migliori di 2 livelli la classe energetica. E’ vero che l’APE condominiale non ha valore ufficiale, ma c’è una differenza fra classe energetica e APE. In realtà nel decreto si chiede che l’intero condoninio migliori la sua classe energetica o sarebbe meglio dire “l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile” (EPgl,nren) che è un indicatore che dice quanta energia non rinnovabile (al metro quadro) occorre per:

          1) la climatizzazione invernale (EPh,nren)
          2) la climatizzazione estiva (EPc,nren)
          3) la produzione di acqua calda sanitaria (EPw,nren)
          4) la ventilazione meccanica (EPv,nren)

          Questo indicatore da cui deriva la classe energetica deve essere calcolato sull’intero edificio.

  • Davide ha detto:

    Salve, una casa oggetto di condono edilizio con legge 47/1985 può usufruire del bonus 110%?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, non saprei rispondere alla domanda. Le suggerisco di contattare l’Agenzia delle Entrate per questo quesito.

  • francesco ha detto:

    Non è chiara la tipologia del “secondo intervento principale” ovvero se, per usufruire del superbonus, basta la sola sostituzione della caldaia con la pompa di calore oppure bisogna intervenire su tutto l’impianto (caldaia, tubi di distribuzione e terminali)?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, è sufficiente sostituire la caldaia esistente con una pompa di calore. Non è necessario sostituire la parte di distribuzione o i terminali. Più in generale occorre che gli interventi migliorino la classe energetica dell’edificio

    • Ecostili ha detto:

      Salve, rispetto alla mia risposta se occorre intervenire anche sulla parte di distribuzione ritengo sia meglio attendere ulteriori chiarimenti che si spera arrivino nella fase di conversione in legge del decreto.

  • Enzo ha detto:

    Salve mi potete dire se le spese per il capitolato di appalto, direzione lavori e ponteggi sono incluse nell’ecobonus110. Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Buongiorno, sì sono incluse. Il comma 15 afferma che “15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 …” Per quel che riguarda i costi dei lavori, già con i bonus precedenti, la detrazione comprende anche i costi dei ponteggi e tutto ciò che è necessario per la realizzazione dei lavori.

  • Francesco ha detto:

    Perchè si va in deroga alla legge 10 solo in caso di installazione di pompa di calore inferiore a 12Kw? Quale è la normativa di riferimento? Per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale si intende la sola sostituzione del generatore di calore con la pompa di calore o bisogna sostituire anche la distribuzione e/o i terminali?

    • Ecostili ha detto:

      Buongiorno, la deroga è in base all’articolo 8 del decreto legislativo n° 192 del 19 Agosto 2005
      Nell’articolo abbiamo inserito il link al decreto e corretto un refuso: in caso di pompa di calore la potenza deve essere inferiore a 15 kW

  • Corrado Mainini ha detto:

    Una villa con APE in classe D ,ha bisogno del cappotto termico?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, occorre fare un progetto preliminare per capire se il cappotto termico permette di salire di 2 classi energetiche.

  • Papetti elisabetta ha detto:

    Rifare il tetto fa parte ecobonus?

    • Ecostili ha detto:

      Buongiorno,
      l’isolamento delle coperture può rientrare nell’ecobonus. Occorre però tenere presente che complessivamente gli interventi realizzati (quali che siano) devono far migliorare di 2 classi la classe energetica dell’edifiicio (ad esempio da classe G a classe E).
      Resto a sua disposizione per eventuali altre domande.

      • Antonella ha detto:

        Salve, il solo rifacimento del tetto puo’ bastare a raggiungere le due classi e quindi a rientrare nel ecobonus e quindi poterlo effettuare praticamente gratis ?
        Grazie di una risposta, Antonella

        • Ecostili ha detto:

          Buongiorno,

          Perchè si rientri nell’ecobonus il tetto nuovo deve essere coibentato e la sua superficie deve superare il 25% della superficie totale (tetto + pareti + basamento).
          Per sapere se il tetto coibentato può far migliorare di 2 classi energetiche l’edificio occorre fare uno studio preliminare.
          Il costo di questi studi preliminari rientra nei costi detraibili all’interno dell’ecobonus

          • SONIA ha detto:

            e se poi dalla verifica risulta che non si superano le due classi energetiche chi paga le spese tecniche??? il commitente??? Poi può comunque detrarle dall’irpef?? Io non lo trovo scritto da nessuna parte. Il committente incapiente di irpef non può detrarle a quel punto ci rimette la spesa tecnica???

          • Ecostili ha detto:

            Salve,

            ho risposto al suo quesito iniziale: se non si superano le 2 classi il cliente le spese tecniche le deve comunque pagare ma non puo’ detrarle

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