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Superbonus 110% modifiche previste nel Decreto Legge n.59 del 6 maggio 2021

Superbonus 110% : proroga al 2023 ? Cosa prevede il Decreto del 6 maggio 2021

Sabato 7 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 59 (“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.”)

Nel decreto vi sono alcune modifiche relative alla proroga per il Superbonus 110%. Vediamo nel dettaglio le modifiche previste:

Il testo del decreto, nella parte relativa al Superbonus (articolo 1, comma 3) precisa che:

“all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:”

Proroga del Superbonus per gli edifici IACP

lettera a) : al comma 3 -bis , le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

Spiegazione:

  • il comma 3-bis fa riferimento agli Istituti autonomi case popolari (IACP).
  • Quindi con la lettera a) il superbonus è prorogato al 30 giugno 2023 per gli edifici IACP

Proroga per condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari e unico proprietario

lettera b): il comma 8 -bis è sostituito dal seguente:

«8 -bis . Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) , per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a) , la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) , per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

Spiegazione:

La proroga quindi viene modificata in questo senso

  1. Il comma 9, lettera a) fa riferimento a condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
  2. Come già precisato, il comma 9, lettera c) fa riferimento a Istituti autonomi case popolari (IACP)

Quindi con la lettera b) si proroga il superbonus

  • al 31 dicembre 2022 per i condomini anche se non hanno realizzato il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2022
  • al 31 dicembre 2022 per edifici da 2 a 4 ui con stesso proprietario a patto che abbiano realizzato il 60% dei lavori al 30 giugno 2022
  • al 31 dicembre 2023 per edifici IACP a patto che abbiano realizzato il 60% dei lavori al 30 giugno 2023

Il comma 9, lettera b) vale a dire “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari” non subisce modifice per cui per le case uni/bi familiari ad oggi la data di scadenza del superbonus è il 30 giugno 2022 ma tale data indicata nella legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) prevede una conferma da parte dell’Unione Europea.

In attesa di tale conferma la data di scadenza del superbonus per le uni/bi familiari resta il 31 dicembre 2021.

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2 Comments

  • Angelo Farina ha detto:

    A me sembra che ci sia una differenza fra i condominii e gli edifici uniproprietario costituiti da 2 a 4 U.I. Per i primi NON è piu’ necessario aver raggiunto il 60% dei lavori per avere l’estensione al 31/12/2022.

    Viceversa per i proprietari di edifici da 2 a 4 u.i. occorre aver raggiunto il 60% dei lavori al 30/06/2022 per avere l’estensione sino a fine anno.

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