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superbonus 110% 2021

Superbonus 110% – modifiche previste con la Legge di Bilancio 2021

Mercoledì 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio per il 2021. (commi 66 – 74 dell’articolo 1). Nella norma sono previste delle modifiche importanti al Superbonus 110%, in primis la proroga della detrazione fiscale fino al 2022.

Vediamo nel dettaglio le modifiche previste:

Le modifiche al Superbonus nella Legge di Bilancio 2021

Proroga del Superbonus fino a giugno 2022

La data limite entro la quale si possono effettuare le  spese per gli interventi è stata spostata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.

Sarà possibile effettuare spese relative al superbonus anche nel periodo luglio – dicembre 2022 a patto che entro giugno 2022 si sia realizzato almeno il 60% dei lavori previsti.

Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 saranno detraibili in 5 anni. Le spese sostenute nel 2022 si potranno detrarre in 4 anni.

Nota : ricordiamo che il comma 74 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio precisa che

“74. L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazioneprevisti nel Piano nazionale per la ripresa ela resilienza per tale progetto.”

Quindi la conferma definitiva di quanto indicato nei commi 66 – 72 dipenderà da quanto verrà deciso in sede di Consiglio dell’Unione Europea.

Edificio con più unità immobiliari ed unico proprietario

Si tratta sicuramente di una fra le modifiche più attese e discusse nelle ultime settimane in quanto la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate aveva previsto l’impossibilità di accedere al Superbonus nel caso di edificio con più di 1 unità immobiliare e unico proprietario (o comproprietà fra soggetti).

Con la modifica approvata, si potrà accedere al Superbonus 110% anche nel caso in cui vi sia un unico proprietario (o comproprietà fra soggetti) di un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari.

Definizione di unità immobiliare “funzionalmente indipendente”

La norma vigente stabilisce che un’unità immobiliare, per essere definita “funzionalmente  indipendente” deve prevedere la proprietà esclusiva di tutti e 4 i seguenti elementi: acqua, luce, gas e riscaldamento. L’emendamento approvato permette di definire funzionalmente indipendente un’unità immobiliare che abbia almeno 3 degli elementi sopra descritti non condivisi con altre unità immobiliari.

In pratica se l’impianto idrico è in comune ma gli altri sono di proprietà, l’abitazione si può definire “funzionalmente indipendente”

Isolamento del tetto anche in caso di sottotetto non riscaldato

L’isolamento termico della copertura rientra come intervento trainante nel superbonus 110% anche se al di sotto vi è il sottotetto non riscaldato.

Installazione dell’impianto fotovoltaico sulle pertinenze degli edifici

Finora la norma prevede l’obbligo di posizionare l’impianto fotovoltaico solamente sul tetto dell’edificio.

L’emendamento dà la possibilità di installare l’impianto anche su zone relative a pertinenze dell’edificio stesso (garage, ecc.)

Edifici collabenti (categoria catastale F2)

Gli edifici collabenti (categoria catastale F2), per i quali non è possibile produrre un attestato di prestazione energetica ante lavori, potranno accedere al superbonus 110% (nota Ecostili: non pare sia una novità rispetto alla situazione normativa precedente)

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

I massimali di spesa per le colonnine di ricarica sono i seguenti (importi relativi per 1 unità immobiliare)

  • 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Barriere architettoniche

Rientrano nel superbonus 110% anche le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche per quegli edifici in cui risiede una persona portatrice di handicap o che abbia un’età superiore ai 65 anni.

Polizza assicurativa per i tecnici

L’emendamento indica che “l’obbligo della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale [ai sensi dell’articolo 5….] purché questa:

  1. non preveda limitazioni alle attività di asseverazione
  2. preveda un massimale minimo di 500.000 € specifico per il rischio di asseverazione
  3. garantisca, se in attività “claims made” un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività di 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti

Aumento del personale delle amministrazioni comunali per la gestione delle pratiche per il superbonus

L’emendamento prevede la possibilità da parte delle amministrazioni comunali di assumere a tempo determinato e a tempo parziale, per la durata massima di 1 anno (non rinnovabile) personale “da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti” […] in deroga ai limiti di spesa[…]”

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Video sul canale Youtube di Ecostili

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23 Comments

  • Adriano Casoni ha detto:

    Buongiorno, nel mio condominio stanno facendo il cappotto terminco. Ho notato però che l’impresa non utilizza dispositivi idonei a tutelare il la integrità dell’asfalto condominiale, nè quella delle piastrelle dei marciapiedi del condominio, nè i davanzali delle finstre e nemmeno la pavimentaziine dei terrazzi o delle tapparelle tenute chiuse; infatto procedendo alla demolizione di tavelle di copertura dei muri esterni, cadono spezzoni di intonaco e tavrelle anche di volume e peso consistente, tanto da aver provocato rotture importanti a diversi davanzali d finestre sottostanti. Se a fine cantiere si riscontrano danni alle strutture citate è possibile richiedere il ripristino o i danni all’impprea che ha eseguito cappotto? Grazie .

  • DIONISIO ZOLLO ha detto:

    Salve, le volevo chiedere, per quanto riguarda l’acquisto e posa di finestre leggo che il limite massimo di detrazione è di euro 60.000. L’importo così come per le altre agevolazioni) riguardano una sola unità immobiliare?

    Grazie

  • Andrea ha detto:

    Buongirono,

    se si volesse aumentare la superficie riscladabile si può godere del 110? Nello specifico abitando all’ultimo piano di un condominio vorrei abbattere la soletta e lasciare le travi a vista del tetto(recuperando circa un metro). Ogni condomino è d’accordo nel rifare il cappotto e i serramenti (la casa è degli anni70). Aumentando farei perdere a tutti la possibilità del 110 oppure ne godremmo lo stesso e io pagherei extra la parte in aumento?

    Grazie

  • Benedetta ha detto:

    Buongiorno, sono proprietaria di un unità collabente con permesso di costruire in fase di approvazione, la nuova abitazione che andrò a realizzare sarà aumentata di volume e spostata dal sedime esistente, secondo la normativa urbanistica attualmente in vigore. La nuova realizzazione sarà un’abitazione in classe A 4. Secondo il mio tecnico io posso usufruire delle agevolazioni de 110% sia per sisma che per l’eco bonus solo per la porzione di fabbricato esistente, anche se questo verrà demolito e poi ricostruito. Ora in base alla modifica dell’articolo 3 del testo unico, a mio giudizio, tutto l’intervento che io andrò ad effettuare ricade nella ristrutturazione edilizia, e non solo la porzione di fabbricato esistente. La mia domanda è: secondo voi in base agli interpello fatti all’agenzia delle entrate ( che non sono semplici da interpretare) e quello che prevede la nuova normativa, l’intervento rientra tutto nella detrazione o solamente la porzione esistente?
    Grazie

  • Giampaolo Garofalo ha detto:

    Buonasera, grazie per la risposta, ovviamente mi riferivo solo ai lavori di coibentazione del tetto. Approfitto della vostra disponibilità per chiedervi inoltre: se in una villetta con un impianto di riscaldamento con caldaia a gas non è stata fatta l’iscrizione al catasto regionale energetico gli interventi con il superbonus 110 sono consentiti ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per redigere l’APE occorre allegare il libretto di impianto. Trova maggiori dettagli in una risposta del MISE (Ministero Sviluppo Economico) su un quesito simile. Il quesito è il 2.7 a pagina 4 del documento.

  • LORIS ha detto:

    Nella lettura dei massimali per efficientamento energetico, posso leggere come massimale per cappotto 50/40.000 euro (a secondo se unita singola o condominiale), con aggiunta di quanto previsto dall’ art. 14 Dl. 63/2013 richiamato dal Dl.34/2020 per un ulteriore massimale di 60.000 euro?

  • Gian Paolo Quaglino ha detto:

    sono proprietario di due unità immobiliari nello stesso edificio, ed ho visto che con le nuove modifiche posso accedere al superbonus, ma vorrei capire quali sono gli importi massimi per gli interventi trainanti (cappotto) e per i trainati (serramenti) e eventuale impianto fotovoltaico per produzione energia elettrica

  • Caterina Dimarno ha detto:

    Salve, devo completare una casa unifamiliare, a rustico (F3), posso usufruire del superbonus con detrazioni fiscali al 110%?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, la sentenza della Corte di Cassazione del 15/05/2019 (ordinanza 13043/2019) afferma che non possono essere detratte le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico su fabbricato ancora in costruzione.

  • Giuseppe ha detto:

    Buongiorno, naturalmente quali interventi trainati, vorrei installare una pompa di calore con accumulo ACS (ho già irradianti a pavimento) Inoltre un impianto fotovoltaico di circa 18 KW con accumulo e colonnina di ricarica (sono in procinto di acquistare un auto elettrica. Ho interpellato un termotecnico-asserveratore il quale vuole limitarmi ad un impianto fotovoltaico di 6 KW in quanto i miei consumi attuali di energia elettrica sono relativamente bassi. La mia domanda è: in base al decreto ecobonus 110%, i miei consumi attuali sono un limite alla possibilità di installare 18KW? Lo spirito di quanto emanato dal governo non è forse il raggiungimento di una indipendenza energetica con utilizzo di energie rinnovabili ed il progressivo distacco dal fossile? So di già che dovrò cambiare tecnico ma preferivo suo riscontro. Grazie

    Cordialmente.

    Giuseppe

    • Ecostili ha detto:

      Salve, la norma non prevede un limite dell’impianto che si intende installare (almeno fino a 20 kw). Detto questo occorre capire se un fotovoltaico da 18 kw è veramente necessario per le sue esigenze. Un impianto del genere produce circa 20.000 kWh/anno, occorre capire se questa energia è il linea con i suoi consumi attuali ed eventualmente futuri.

  • Francesco ha detto:

    Buongiorno

    L’isolamento del sottotetto rientra come intervento trainante del superbonus al 110 % anche se non è riscaldato.

    E nel caso in cui non è abitabile?

    Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se si riferisce all’isolamento della soletta allora rientra nel superbonus perchè divide il sottotetto dalla zona riscaldata sottostante.

  • Giampaolo Garofalo ha detto:

    Se in una abitazione unifamiliare vi è un tetto con un sottotetto non praticabile altezza media 1,5 m è possibile intervenire sul tetto con l’ecobonus 110% ?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, in base alle modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2021 è possibile intervenire sul tetto, ma nel superbonus rientrano solo i lavori di isolamento termico (non rientrano i costi di un eventuale rifacimento del tetto).

  • Alessandria ha detto:

    Buonasera,

    “Le spese effettuate fino al 31 giugno 2021” è certamente un errore: intendevate 30 giugno 2022? Lo deduco sulla base del fatto che la detraibilità su 4 anni entra in vigore per le spese post 1° luglio 2022.

    Grazie mille

    • Ecostili ha detto:

      Salve, grazie per la segnalazione. Abbiamo corretto il passaggio in questione. In realtà la formulazione corretta è la seguente: le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 saranno detraibili in 5 anni, quelle sostenute nel 2022 in 4 anni.

  • Sica vincenzo ha detto:

    Desidero conoscere nei dettagli quanto previsto nella manovra di bilancio in fase di approvazione, in riferimento alle agevolazione all 110, riguardo l’abbattimento delle barriere architettoniche e precisamente ascensori e montacarichi di nuova installazione in condomini, GRAZIE Per l’attenzione

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