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Conversione in legge del Decreto Semplificazioni (77-2021)

Decreto Semplificazioni: quali modifiche per il Superbonus ?

Il D.L.77/2021 (il cosidetto “Decreto Semplificazioni” del 31 maggio 2021) é stato convertito nella norma 108/2021 il 29 luglio 2021.

La legge é entrata in vigore il 30 luglio 2021 con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Gli articoli della legge 108/2021 che sono relativi al Superbonus 110% sono l’articolo 33 e l’articolo 33 bis.

In questi articoli gli elementi di maggior interesse sono quelli definiti nei seguenti passaggi:

  • Articolo 33, comma 1 lettera c) : viene introdotta la cosiddetta “Cila Superbonus”
  • Articolo 33bis, comma 1 lettera a) : cappotto termico e distanze fra edifici
  • Articolo 33bis, comma 1 lettera b) : “violazioni meramente formali”
  • Articolo 33bis, comma 1 lettera d) : indicazione delle descrizioni dell’intervento e possibilità varianti in corso d’opera

Di seguito riportiamo il testo di questi passaggi normativi

Articolo 33, comma 1 lettera c)

c) il comma 13 -ter è sostituito dai seguenti:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9 -bis , comma 1 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1. a) mancata presentazione della CILA;
  2. b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Articolo 33bis, comma 1 lettera a)

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16 -bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo»;

Articolo 33bis, comma 1 lettera b)

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 -bis . Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione»;

Articolo 33bis, comma 1 lettera d)

d) dopo il comma 13-quater, introdotto dall’articolo 33 del presente decreto, è inserito il seguente:

“13 -quinquies . In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. [nota di Ecostili: questo passaggio indica che non sarà necessario presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità, salvo norme regionali]

Alcune note sulle modifiche previste nel Decreto Semplificazioni

  1. la CILA Superbonus dovrà essere presentata per tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus 110% ad esclusione della demolizione e ricostruzione
  2. nella CILA Superbonus occorre riportare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’edificio oppure dovrà riportare gli elementi del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione oppure si dovrà dichiarare che l’edificio é stato completato prima del primo settembre 1967
  3. la CILA Superbonus prevede la possibilità di indicare, a fine lavori, eventuali varianti rese necessarie in corso d’opera (possibilità non prevista nella CILA “standard”)
  4. in questa specifica CILA non sarà necessario indicare lo stato legittimo dell’immobile (come previsto dall’articolo 9bis del DPR 380/2001). Non sarà necessario nemmeno inserire elaborati grafici
  5. con la CILA Superbonus si possono quindi avviare tranquillamente i lavori anche in presenza di evidenti abusi edilizi (locali non abitabili resi abitabili, sopraelevazioni senza permessi, ecc.) ? A nostro avviso NO, é sempre meglio provvedere alla valutazione delle difformità esistenti e verificare se e come provvedere a sanarle. Infatti un eventuale controllo da parte dei tecnici comunali avrà come conseguenza la sospensione dei lavori, la richiesta immediata di  eliminazione degli abusi e l’applicasione di sanzioni relative agli abusi identificati
  6. nel caso in cui si debbano realizzare lavori che sono al di fuori del perimetro del Superbonus 110% che comportano la presentazione di una SCIA sarà comunaue necessario presentare anche la CILA Superbonus: nella SCIA si descriveranno gli interventi ricadenti in questo ambito e nella CILA Superbonus quegli interventi che rientrano nella detrazione del 110%. In tal caso sarà quindi necessario presentare 2 pratiche edilizie.
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